Articolo 26 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 25Articolo 27
Versione
14 maggio 1968
Art. 26. I residui attivi alla chiusura
dell'esercizio finanziario 1956-57 restano
determinati in............................ L. 503.913.826 dei quali nell'esercizio 1957-58 furono
riscossi e versati........................ L. 503.859.826
------------- e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958 L. 54.000
Entrata in vigore il 14 maggio 1968