Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 86/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 01/04/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Cosimo Summa per la parte convenuta Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti difensivi e conclude come in atti e rinuncia ad essere presente in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il difensore di parte ricorrente in particolare, contesta in particolare l'eccezione di inammissibilità dell'emendatio in quanto la discriminazione era già stata dedotta in ricorso. Nel merito, rileva che l'amministrazione ha ammesso di avere messo a disposizione solo le sedi del Centro Nord pur a fronte della disponibilità delle sedi del Sud Italia, contraddicendo quanto affermato a pag. 3 delle note. Richiama
Cass. 26824/24 quanto allo scorrimento della graduatoria (cfr. pag. 2 note conclusive). Si riporta per il resto.
Con La difesa dell' , ribadisce l'eccezione di inammissibilità in quanto nel ricorso si fa riferimento ad una generica disparità di trattamento e non di discriminazione
(di cui non v'è traccia nel ricorso, così come delle condizioni di salute del figlio).
(non quelle in astratto vacanti) ma non disciplina l'assegnazione delle sedi che è nella potestà del datore di lavoro individuare, sulla base delle pacifiche carenze delle sedi del Centro Nord (carenze doppie rispetto a quelle del Centro Sud). Si riporta poi a quanto dedotto anche con riferimento all'invocato stato di handicap in stato non di gravità.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 01/04/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 86 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 16/01/2024 avente ad oggetto: pubblico impiego/scorrimento graduatoria/idonei/assegnazione sede da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUMMA Parte_1 C.F._1
COSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. di P.IVA_1 Persona_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
[...]
t) Email_2
Parte_2
C.F. ), rappresentato e difeso, ai sensi
[...] P.IVA_2
del D.P.C.M. del 15-10-2018, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ( Email_3
Controparte_3
(C.F. ,
[...] P.IVA_3
(non costituite)
1 Motivi della decisione
1. Con ricorso “in riassunzione” depositato il 16.1.2024 (a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR Lazio-Roma, sez. V-ter, con sentenza 15591 del 23.10.2023) e contestuale domanda cautelare ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « in via cautelare: sussistendone i presupposti,
disporre le misure cautelari provvisorie ritenute opportune e volte a consentire al ricorrente di
poter nuovamente accedere alla procedura di scelta della sede lavorativa, esprimendo la
propria preferenza anche per le sedi del sud Italia;
in via cautelare e nel merito: sospendere gli
effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le
circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul
ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente alla possibilità di esprimere preferenza per tutte le sedi dell' , tra cui quelle meridionali, nell'attesa Controparte_2
della definizione del giudizio di merito;
nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di consentire al ricorrente di esprimere preferenza per tutte le sedi dell' , ivi comprese quelle CP_2 Controparte_2
delle Regioni meridionali;
nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimate al
risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi all'illegittimo operato amministrativo nel caso di specie da individuarsi e
da quantificarsi in quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà quantificare in via
equitativa ex art. 1226 c.c. anche a seguito di espletanda CTU;
e, le sedi dell'
[...]
, ivi comprese quelle delle Regioni meridionali. in via istruttoria: ove Controparte_2
ritenuto necessario, disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso
in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici
proclami; si esibisce la documentazione richiamata in narrativa;
con riserva di chiedere se
ritenuta necessaria ed in relazione al contegno processuale della controparte, consulenza
tecnica contabile al fine di quantificare il danno ingiustamente patito dal ricorrente. Con
vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara
antistatario». In sede di discussione (v. verbale del 5.12.2024) il ricorrente chiedeva di
2 modificare le proprie conclusioni: «La difesa di parte ricorrente, preso atto di quanto statuito nell'ordinanza cautelare in corso di causa, formula la seguente emendatio libelli: chiede che si
accerti la natura discriminatoria della procedura di assegnazione delle sedi, con conseguente
condanna della resistente a riconoscere il diritto a potere individuare la sede disponibile nel
Centro Sud Italia come concesso ai vincitori del concorso. Si riporta a quanto già dedotto in relazione alle esigenze di famiglia come già esposte e al resto del ricorso nelle cui istanze e deduzioni insiste». Tale rimodulazione della domanda, si è poi tradotta nelle note autorizzate nelle seguenti ulteriori conclusioni: «in via cautelare: sussistendone i presupposti, disporre le
misure cautelari provvisorie ritenute opportune e volte a consentire al ricorrente di poter
nuovamente accedere alla procedura di scelta della sede lavorativa, esprimendo la propria
preferenza anche per le sedi del sud Italia;
in via gradata e nel merito: accertare e dichiarare
che la condotta posta in essere da controparte, ognuno per quanto di propria competenza, è
illegittima nonché discriminatoria per violazione e falsa applicazione dei principi di cui al
combinato disposto dagli artt. 3, 95 e 97 e dall'art. art. 28 comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487 ed in ogni caso per le causali di cui agli atti del presente procedimento e dunque dichiarare
illegittimi gli atti e le disposizioni amministrative con-testate da parte ricorrente. accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare parte resistente, ognuno per quanto di propria
competenza, alla riapertura della procedura di assegnazione delle sedi, di cui alla
“Comunicazione apertura Piattaforma scelta sedi” del 18.07.2024, in favore del Dott.
[...]
con “messa a disposizione” di tutte le sedi disponibili, ivi comprese quelle del Sud- Parte_1
Italia; Conseguentemente autorizzare il Dott. alla indicazione della nuova Parte_1
sede di assegnazione secondo quelle disponibili in tutta Italia, alla decorrenza della procedura
di assegnazione di cui alla “Comunicazione apertura Piattaforma scelta sedi” del 18.07.2024.
Conseguentemente condannare parte resistente, ognuno per quanto di propria compe-tenza, a
procedere all'assunzione del Dott. presso la sede individuata dal ricorrente Parte_1
all'esito della rinnovata procedura di scelta e/o assegnazione della sede. nel merito e in
subordine: condannare le Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di competenza, al
risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte
3 ricorrente per opporsi all'illegittimo operato amministrativo nel caso di specie da individuarsi e
da quantificarsi in quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà quantificare in via
equitativa ex art. 1226 c.c. anche a seguito di espletanda CTU;
e, conseguentemente, di
esprimere preferenza per tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ivi comprese quelle
delle Regioni meridionali. in via istruttoria e ove ritenuto necessario disporre, stante la
numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del
contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami. si esibisce la
documentazione richiamata in narrativa e si richiede esibizione ex art 210 c.p.c. dell'elenco
completo delle sedi disponibili in tutte le a far tempo dalla “Comunicazione Parte_3
apertura Piattaforma scelta sedi” del 18.07.2024. con riserva di chiedere se ritenuta necessaria
ed in relazione al contegno processuale della controparte, consulenza tecnica contabile al fine
di quantificare il danno ingiustamente patito dal ricorrente. Con vittoria delle spese di giudizio
da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.» (così nelle note del 21.2.2025). Il ricorrente, seppur nelle varie rimodulazioni delle proprie conclusioni in corso di causa, ha chiesto, in sostanza, che venisse accertato il suo diritto di poter esprimere la propria preferenza territoriale tra tutte le sedi dell' , tra cui quelle Controparte_2
centro-meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali e il risarcimento del danno derivante da tale preteso inadempimento;
a fondamento della domanda espone che: con bando pubblicato l'11 febbraio 2022 nella Gazzetta Ufficiale l' ha Controparte_2
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell'
[...]
; il ricorrente ha partecipato alla selezione per il profilo ISP, per il quale Controparte_2
erano previsti 1.174 posti;
all'esito delle prove concorsuali, in data 28 dicembre 2022 è stata pubblicata la graduatoria finale di merito nella quale il ricorrente risulta collocato, nella graduatoria ISP, tra i candidati idonei, alla posizione n. 1268, con il punteggio complessivo di
21,25 punti;
ai 1174 candidati vincitori per il profilo ISP è stato consentito sin da subito manifestare interesse su tutte le sedi disponibili dell' , senza alcuna limitazione CP_2
4 territoriale;
con l'avviso del 18 luglio 2023 è stata avviata una procedura di scelta delle sedi per i vincitori che non avevano ancora manifestato interesse e per i restanti candidati idonei della graduatoria di merito e, dunque, anche per il ricorrente;
tuttavia, in tale occasione sono state indicate solo sedi in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia
Romagna e Friuli Venezia Giulia, nonostante fossero disponibili altre sedi territoriali al Sud
Italia che, però, non figuravano tra le sedi opzionabili nella procedura di scelta;
il modus
operandi dell'amministrazione convenuta sarebbe illegittimo in quanto illogico e irragionevole,
nonché contrastante con il generale principio del buon andamento governante l'azione amministrativa (violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 Cost., poi tradotto dal ricorrente nel corso del giudizio quale violazione dell'art. 28 DPR 487/1994 e violazione della parità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego): perché ha consentito ai candidati idonei della graduatoria di merito del profilo ISP di scegliere esclusivamente tra le sedi del Nord Italia, nonostante, tuttavia,
vi fossero posti vacanti anche nelle regioni del Sud.
Con
2. Si è costituito l' (d'ora in avanti ), chiedendo il rigetto Controparte_2
della domanda cautelare e nel merito del ricorso, in quanto infondati in fatto ed in diritto. Ha
formulato eccezioni preliminari (con riferimento all'inammissibilità della modifica della domanda in corso di causa, nonché in relazione alla radicale assenza di un effettivo interesse ad agire), esponendo nel merito, in estrema sintesi, che: l'operato dell' è del tutto CP_2
legittimo in quanto nella procedura concorsuale in questione ha individuato il numero delle unità
di personale e i profili da selezionare, ma non la specifica dislocazione geografica delle sedi territoriali, pertanto, nessun affidamento poteva sorgere in capo al ricorrente;
nessuna disparità
di trattamento si è verificata nella vicenda in esame in quanto per i vincitori il diritto all'assunzione è sorto ben prima rispetto agli idonei i quali, a seguito della mera approvazione della graduatoria, avevano una mera aspettativa di fatto all'assunzione; il ricorrente, quindi, in quanto idoneo non può aver maturato alcun diritto né all'assunzione e, ancor meno, a poter scegliere le stesse sedi messe a disposizione dei vincitori;
peraltro, l'individuazione delle sedi vacanti rientra tra i poteri discrezionali dell'amministrazione.
5 3. Si è costituito nella fase cautelare in corso di causa, da valersi anche quale costituzione nella presente fase di merito, Parte_2
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
4. All'udienza del 29.2.204, fissata per la trattazione della sola domanda cautelare, il giudice si è
riservato. Con ordinanza comunicata l'11.3.2024 il giudice ha rigettato la domanda cautelare,
ritenendo insussistente sia il periculum in mora sia il fumus boni iuris. Alla successiva udienza del 5.12.2024, fissata per la trattazione del merito, il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, sentite le difese delle parti, ritenuta la causa di natura documentale, ha rinviato per la discussione, concedendo termini per note. All'odierna udienza, celebratasi in modalità da remoto, il giudice, sentite le conclusioni delle parti e la discussione orale, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
5. Deve essere innanzitutto ribadito in rito, quanto già affermato in sede cautelare: “Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (SSUU 27163/2018), “l'art. 11 del d.lgs. n.
104 del 2010 - ponendosi in rapporto di specialità rispetto alla disciplina dettata, in via
generale, dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009 (la quale, pertanto, interviene soltanto in via
sussidiaria) - individua nella sola riproposizione del processo, innanzi al Giudice indicato nella
pronuncia declinatoria della giurisdizione, il mezzo di tutela esperibile ai fini della salvezza
degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta, a differenza del
dettato del citato art. 59, che invece contempla anche, ove ricorrano determinate condizioni,
l'istituto della riassunzione”. Tale precisazione appare logicamente e giuridicamente necessaria
per comprendere come in questa sede i parametri di valutazione della domanda (e quindi gli
oneri di allegazione e di prova della parte istante), nonchè i rimedi ottenibili non sono i
medesimi di quelli tipici del processo amministrativo: riproporre il ricorso non significa
riassumerlo nei confronti dei medesimi soggetti, ma cambiare la domanda e adeguarla al
diverso tipo di giudizio, individuano le parti effettivamente legittimate, onere questo non
pienamente assolto dal ricorrente che si è limitato di fatto a riprodurre pedissequamente nel
ricorso la domanda proposta al giudice amministrativo, tanto è vero che nelle conclusioni si
legge espressamente la richiesta di “annullamento” degli atti impugnati, domanda che non può
6 essere formulata dinnanzi al giudice ordinario, il quale può pronunciare sentenze di
accertamento, di condanna o costitutive e relativi provvedimenti anticipatori (in caso di
pregiudizio imminente e irreparabile nelle more del giudizio)”.
6. La domanda del ricorrente (che spetta in ultimo al giudice qualificare sulla base delle sole allegazioni in fatto di cui al ricorso), come già evidenziato dal TAR, ha ad oggetto l'attribuzione della sede di servizio e si fonda, specificamente, sull'asserito “diritto” a essere assegnato,
Con Con anziché alla sede di Verona, a una sede a sé “congeniale” e, quindi, limitrofa al luogo del proprio indirizzo di residenza: “Si tratta, a ben vedere, di una contestazione del potere
datoriale di attribuzione della sede di servizio che si colloca in una fase successiva alla
conclusione della procedura concorsuale mediante l'approvazione della graduatoria finale di
merito (che non è oggetto di censure), non venendo nemmeno in rilievo un atto amministrativo
presupposto di c.d. macro-organizzazione, in quanto la censura incidentale relativa all'asserita
disponibilità di sedi nel Sud Italia, oltre a essere genericamente formulata, è meramente strumentale all'affermazione del diritto degli idonei a scegliere una sede di servizio rispondente
alle proprie esigenze personali e, quindi, non distante dal luogo del proprio indirizzo di
residenza, e non già a contestare a monte un atto di macro-organizzazione (come la
determinazione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici o delle dotazioni
organiche complessive ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001); del resto, la determinazione dell'amministrazione di destinare gli idonei soltanto ad alcune sedi fra quelle in astratto
disponibili, sulla base di un dato disegno organizzativo degli uffici e delle piante organiche, si
colloca al di sotto della soglia della macro-organizzazione, in quanto esercizio dell'ordinario
potere del datore di lavoro di organizzare i singoli uffici - nel contesto e nel rispetto delle linee
fondamentali e della dotazione complessiva che non sono, giova ribadirlo, oggetto di
contestazione - e, conseguentemente, di gestire i singoli rapporti di lavoro, per quanto numerosi
tali rapporti possano essere (com'è fisiologico che sia in caso di strutture diffuse su tutto il
territorio nazionale e di concorsi con un elevato numero di posti)… in definitiva, la censura di
parte ricorrente investe le modalità con cui l'amministrazione ha operato l'assegnazione delle sedi di servizio, facendo valere una pretesa riguardante il “diritto all'assunzione” e il
7 successivo svolgimento del rapporto (di cui l'assegnazione della sede costituisce un aspetto),
radicante la giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo alcuna contestazione
della procedura concorsuale o di atti di macro-organizzazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19
luglio 2022, n. 22569, relativa alla contestazione del potere datoriale di attribuzione della sede
di servizio)”. Nei citati passaggi motivazionali, pienamente condivisi, il Giudice
Amministrativo ha già ben delineato quelli che sono i limiti della cognizione del presente giudizio che comportano l'esclusione in questa sede della rilevanza di tutte le questioni di procedura (e formali) sollevate: le asserite violazioni del bando possono rilevare solo se ed in quanto qualificabili con inadempimenti contrattuali con eventuale incidenza risarcitoria o solo ove abbiano determinato la violazione di un diritto che è preciso onere della parte allegare e provare ex art. 2697 c.c.. I motivi di ricorso al TAR, riproposti in questa sede, in assenza di ulteriori allegazioni, non appaiono incidere sulla posizione soggettiva del ricorrente.
7. A fronte di tali premesse appare evidente il difetto di legittimazione passiva della
Controparte_5 Controparte_6
e della ,
[...] Controparte_3
nei confronti delle quali il presente giudizio non doveva essere proposto. L'oggetto del presente giudizio è esclusivamente limitato al preteso diritto all'assegnazione della sede lavorativa, atto che è di competenza dell' , pertanto deve essere dichiarato il radicale difetto di CP_2
legittimazione passiva della e di Con riferimento alla Controparte_3 Pt_2
Commissione esaminatrice del concorso si deve ritenere che essa sia un mero organo interno (v.
Con art. 5 del bando di concorso, doc. 3 ), come tale privo di ogni capacità processuale.
8. Nel merito il ricorso è infondato e pertanto deve essere integralmente rigettato nei confronti
Con dell'unico soggetto legittimato passivo, , parte resistente del presente giudizio.
9. Appare opportuno richiamare sinteticamente i fatti pacifici e documentati sottesi alla presente controversia. La procedura concorsuale per cui è causa era riferita a tre diverse figure professionali (ispettori tecnici, funzionari area informatica e funzionari socio-statistici). In
particolare, per quanto in questa sede interessa, il segmento procedimentale contestato è quello concernente l'assunzione di n.
1.174 funzionari da inquadrare nel ruolo di ispettori tecnici. Per
8 ciascuna delle tre figure professionali menzionate, è stata approvata una distinta graduatoria finale: quella relativa al profilo in questione è stata approvata dalla Commissione con deliberazione del 28.12.2022 e successivamente aggiornata (all. 8 INL). L'amministrazione resistente in data 17.5.2023, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un apposito avviso, in cui dava notizia dell'avvio della disponibilità della piattaforma informatica per la scelta della sede di servizio da parte dei vincitori del concorso. Il primo avviso, pertanto, era riservato ai soli vincitori e l'odierno ricorrente non aveva titolo a parteciparvi in quanto egli è stato dichiarato idoneo. L'esito delle assegnazioni effettuate a seguito di tale iniziale procedura è stato reso noto mediante avviso del 15.06.23, nel quale contestualmente si precisava che le assunzioni avrebbero avuto decorrenza dal 10.07.2023. Con avviso del 03.07.23, l'amministrazione,
nell'intento di consentire la copertura delle sedi rimaste inoptate in occasione del primo avviso rivolto ai vincitori (quelle del Nord Italia), ha, quindi, comunicato la riapertura della piattaforma per la scelta delle sedi per i vincitori del concorso (cioè, i candidati collocatisi in graduatoria entro il posto n. 1174), che non avessero effettuato la scelta entro i termini indicati nel precedente avviso del 17.5.2023.
Con successivo avviso del 18.07.23, l'amministrazione, sempre nell'intento di coprire i posti messi a concorso rimasti scoperti, ha dato avvio ad una ulteriore procedura di scelta delle sedi a beneficio, questa volta, dei vincitori che non avevano fino ad allora manifestato interesse,
nonché degli idonei. Nel citato avviso, l'amministrazione si riservava, con successiva procedura,
l'assegnazione d'ufficio delle sedi rimanenti (vedasi, nello specifico, l'allegato n. 4 di parte
Con resistente). In data 02.08.2023 sono, quindi, state pubblicate sul sito internet dell' le
Con ulteriori assegnazioni di sedi, disposte a seguito della predetta procedura (all.ti 9 e 10 ).
Infine, residuando ancora sedi non coperte, l'amministrazione ha convocato per il giorno 4
settembre 2023 i vincitori e gli idonei che non avevano espresso fino ad allora alcuna scelta, per
Con effettuare in presenza, presso la sede centrale dell' , la conclusiva opzione per le sedi rimaste disponibili. L'elenco di tali sedi veniva reso noto ai candidati con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 10.08.2023 (all.ti 11 e 11 bis INL).
9 Il ricorrente collocatosi tra gli idonei, alla posizione 1268 della graduatoria finale di merito - ha partecipato alla procedura di scelta a seguito dell'avviso del 18.07.2023, esprimendo - in ordine di preferenza - la disponibilità all'assunzione per 35 delle sedi territoriali ancora disponibili, tra le quali era indicata la sede dell'Ispettorato territoriale di Verona.
Essendo il ricorrente risultato assegnatario di tale sede, nel rispetto delle priorità dei candidati collocati in posizione anteriore in graduatoria, ovvero beneficiari di titoli di preferenza, con nota
Con
, prot. n. 12228, del 03/08/2023, è stato convocato l'11 settembre 2023 per la sottoscrizione del contratto di lavoro ed in tale data si è presentato presso la sede veronese, dove ha siglato il contratto, dando così avvio al suo rapporto lavorativo con l'amministrazione.
10. Non appartiene al giudice ordinario il potere di annullare tout court atti e provvedimenti di una procedura concorsuale per l'assunzione di dipendenti pubblici (peraltro assoggettata come nel caso di specie alla giurisdizione amministrativa), o più correttamente, nel caso di specie, di atti relativi ad una fase successiva della stessa, poiché ciò non porterebbe beneficio di sorta all'attore, posto che la giurisdizione ordinaria è giurisdizione su diritti, cioè posizioni soggettive che soddisfano immediatamente un concreo interesse del loro titolare. L'azione esperibile deve,
come in una qualunque azione contrattuale, mirare a far conseguire all'attore un concreto utile risultato, che può derivare dal rinnovo della procedura nel rispetto delle norme che si ritengono violate, nella riformulazione di una graduatoria, in assenza di valutazioni di tipo discrezionale,
onde conseguire una determinata utilità (come ad esempio l'assegnazione di sede, una promozione, un livello retributivo, un trasferimento) o di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno, sussistendo ragionevoli probabilità di ottenere l'utilità sperata (ex
multis, Cass., 28766/2018; 18807/2018). In sostanza, il Giudice del Lavoro non valuta la legittimità dei provvedimenti in sé ma i comportamenti della P.A. ricondotti nell'alveo privatistico, espressione del potere negoziale dell'Amministrazione nella veste di datrice di lavoro sicchè, come tali, essi sono da valutare alla stregua dei principi civilistici in materia di inadempimento delle obbligazioni (vedi, per tutte: Cass. SU 13 novembre 2019, n. 29463; Cass.
SU 23 marzo 2017, n. 7483; Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27197; Cass. sez. lav. 23 giugno
10 11. In tale prospettiva, come già osservato in sede cautelare inoltre, anche nella presente fase di merito, occorre rilevare che il ricorrente non ha indicato le specifiche “sedi meridionali” che l'Amministrazione avrebbe dovuto rendere disponibili in occasione della procedura di scelta del
18.07.2023, in adempimento del supposto, corrispondente, “obbligo”, né ha dimostrato che a tali
Con sedi – ove effettivamente rese disponibili da – egli avrebbe potuto concretamente aspirare,
in base al punteggio ottenuto ed alla relativa posizione in graduatoria. Tale carenza si risolve nell'assenza di prova dell'interesse ad agire, anche a fronte della domanda di “riapertura della
procedura di assegnazione delle sedi, di cui alla “Comunicazione apertura Piattaforma scelta
sedi” del 18.07.2024, in favore del Dott. con “messa a disposizione” di tutte Parte_1
le sedi disponibili, ivi comprese quelle del Sud-Italia”.
12. Sotto altro profilo, si rileva che la domanda del volta ad ottenere la condanna Pt_1
dell'Amministrazione ad ammettere il ricorrente ad una nuova procedura di scelta della sede di lavoro, che contempli anche le sedi “meridionali”, oltre che generica, si traduce nella richiesta, rivolta al Giudice del lavoro, di sostituirsi alla P.A., nell'esercizio del potere organizzativo di scelta delle sedi lavorative oggetto di prima assegnazione ai dipendenti. Spetta, infatti, esclusivamente all'Amministrazione, stabilire quali debbano essere gli Uffici territoriali da implementare, mediante assegnazione del personale reclutato a seguito dell'espletamento di un pubblico concorso. Inoltre, la stessa decisione dell'amministrazione di assumere non solo i vincitori ma anche gli idonei, è frutto di una valutazione totalmente discrezionale a monte della quale il ricorrente non poteva vantare alcuna posizione tutelabile né alla conclusione del contratto di lavoro, né tanto meno all'assegnazione ad una determinata sede di lavoro.
13. Deve rilevarsi che in tema di assegnazione delle sedi di concorso, “è evidente che
l'Amministrazione, dovendo considerare l'interesse pubblico alla razionale distribuzione del
personale tra le diverse sedi di servizio, ben può procedere alla modifica e/o integrazione delle
sedi in precedenza eventualmente indicate atteso che, a fronte dell'interesse pubblico coerente
con il principio di buon andamento amministrativo, non sussistono posizioni giuridicamente
tutelate ad ottenere, a seguito del superamento di un concorso, una determinata sede di
servizio, dovendosi altresì intendere l'elencazione delle sedi eventualmente fatta
11 dall'Amministrazione con il bando di concorso meramente indicativa, e certamente modificabile
in considerazione di fatti sopravvenuti o di una diversa valutazione delle esigenze organizzative.” (Così, Cons. St., sez. IV, 29/02/2016, n. 815).
14. Il ricorrente ha, nelle note conclusive, tentato di ricondurre le condotte dell'amministrazione
(nei limiti in cui sono state dedotte in ricorso) ad una violazione dell'art. 28 co 1, DPR 487/1994
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi), sotto il profilo del mancato rispetto dell'ordine della graduatoria (“
1. Le
amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio
i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine
di avviamento e di graduatoria integrata”).
Tale rilievo oltre ad essere rimasto privo di tempestive puntuali allegazioni (che avrebbe dovuto effettuare nel ricorso introduttivo del giudizio), risulta infondato.
Con Al ricorrente infatti è stata assegnata la sede dell' di Verona - inclusa tra quelle rese disponibili dall'Amministrazione con l'avviso del 18.07.2023 - proprio nel rispetto della posizione occupata in graduatoria dall'interessato, oltre che della specifica preferenza dal medesimo espressa nell'occasione.
15. Inoltre, anche in questa sede va ribadito che in base all'art. 10 del bando di concorso (“…in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazioni di decadenza da parte dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria”) gli idonei vengono indicati come subentranti in caso di rinuncia o decadenza dei vincitori all'assunzione, ma nulla si dice in riferimento all'assegnazione della sede (ricordando peraltro che l'art. 1 del bando di concorso “posti messi a concorso” prevede espressamente che i profili da selezionare sarebbero stati destinati “alle sedi di Roma ed alle sedi territoriali dell'ispettorato del lavoro”, senza alcuna specifica indicazione territoriale delle sedi, che sarebbe avvenuta solo all'esito della selezione), che rimane atto di esclusiva pertinenza del datore di lavoro pubblico che deve individuare le sedi vacanti da ricoprire, rendendole disponibili, nell'ottica della razionale distribuzione del personale sul territorio nazionale. In capo ai vincitori di un concorso si
12 configura un diritto soggettivo all'assunzione, seppure non incondizionato (Cons. St. 908/2021, ma anche Cass., 26838/2020), mentre in capo agli idonei sorge un'aspettativa all'assunzione non tutelabile mediante azione di accertamento, atteso che l'utilizzo della graduatoria costituisce una mera facoltà dell'amministrazione (Cons. St. 2027/2018, Cons. St. Ad. Plen. 14/2011 e Cons. St.
3445/2008).
16. Nel caso di specie, l'amministrazione ha peraltro cercato di coprire i posti messi a concorso con l'immissione in ruolo dei soli vincitori e, solo dopo aver constatato l'impossibilità del raggiungimento di un simile obiettivo, ha disposto, proprio in attuazione del bando di concorso,
lo scorrimento della graduatoria in favore degli idonei. In questa fase, nell'individuare le sedi da rendere disponibili, l'amministrazione ha tenuto conto delle oggettive e non sindacabili ragioni organizzative, funzionali alla ottimale dislocazione sul territorio del personale disponibile, a
Con presidio dell'interesse pubblico alla cui tutela l' è istituzionalmente preposta.
17. Non appare irragionevole e contraria a buona fede (ed anzi rispettosa dei principi di imparzialità e buon andamento della PA), né tantomeno arbitraria o discriminatoria, la scelta
Con dell' di limitare le sedi da assegnare a quelle del Nord Italia, avendo i vincitori del concorso scelto in prevalenza le sedi del Centro-Sud o non avendo effettuato alcuna scelta o non avendo poi effettivamente preso servizio, risultando nel mese di luglio 2023 (il dato è pacifico) le sedi meridionali coperte per oltre il 60% e per quelle settentrionali solo per il 30% e avendo l'amministrazione, alla luce del quadro complessivo delle sedi coperte dai vincitori, effettuato le conseguenti valutazioni organizzative circa le sedi da rendere successivamente disponibili per gli idonei, nel rispetto dei criteri di funzionalità organizzativa.
18. La legittimità di tale condotta è stata peraltro riconosciuta in situazione del tutto analoghe da
TAR Lazio, sez. V, ordinanza 3267/2023 (confermata con ordinanza del Cons. St. 3695
dell'1.9.2023 e ribadita dalla successiva ordinanza del Tar Lazio 5639/2023 del 8.9.2023) in cui si è condivisibilmente affermato che “l'Amministrazione, nel definire le sedi di destinazione da offrire in scelta all'aliquota di ulteriori 340 unità di idonei in graduatoria da assumere, ha
tenuto conto del quadro complessivo di fabbisogno di personale modificatosi in itinere a seguito
delle scelte delle sedi operate dapprima dai vincitori assunti (1858 unità), e successivamente
13 dalla prima aliquota di idonei assunti (2266 unità), ed ha pertanto legittimamente escluso le
sedi del centro sud per i suddetti ulteriori 340 idonei da assumere, operando le proprie scelte in
base a specifiche ed oggettive ragioni organizzative, funzionali alla ottimale dislocazione sul
territorio del personale in via di assunzione a tutela dell'interesse pubblico di rendere il
servizio nel modo più efficiente”.
Ad analoghe conclusioni è giunta anche la giurisprudenza di merito in casi del tutto analoghi
(Tribunale di Torino, sent. 2054/2024 e Tribunale di Roma, sent. 354/2025).
19. Del tutto inammissibili poiché tardive in quanto dedotte solamente nelle note conclusive
Con autorizzate le allegazioni relative alla presunta violazione da parte di del diritto alla tutela della famiglia e dei soggetti vulnerabili. Nello specifico, l'esigenza di tutela della salute del figlio del ricorrente, in particolare alla stregua delle disposizioni della legge 104/92, sono state prospettate per la prima volta solo nelle predette note, in assenza di qualsiasi riferimento a tali circostanze nel ricorso introduttivo. Peraltro, nel caso di specie, non potrebbe essere utilmente invocato l'art. 33, comma 5, L. 104/92 (che opera peraltro “ove possibile” ed in particolare nel caso del pubblico impiego ove vi siano posti vacanti, ossia esistenti nella pianta organica e disponibili, ossia che la PA abbia deciso di coprire), non sussistendo un'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 3, L. 104/92.
20. In assenza delle dedotte violazioni e quindi degli inadempimenti da parte dell'ente convenuto, alcun risarcimento può essere accordato al ricorrente.
21. Ogni ulteriore profilo deve ritenersi assorbito dalle suesposte considerazioni
22. Le spese di lite, della fase cautelare in corso di causa e della presente fase di merito, seguono la soccombenza del ricorrente in favore dell'unico legittimato passivo INL e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (indeterminabile scaglione 26.000-52000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva,
fase decisionale senza istruttoria) e la condotta processuale della parte, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 s.m.i., applicata la riduzione di cui all'art. 152bis disp. att. c.p.c., essendo
Con l' rappresentato da un proprio dipendente.
14 Le spese di lite tra ricorrente e costituitosi (peraltro solo con memoria depositata nella Pt_2
fase cautelare in corso di causa) per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva senza partecipare alle udienze, devono essere integralmente compensate, stante la peculiare posizione processuale della parte, in base alle considerazioni sopra esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della , Controparte_3
di Controparte_6
e della;
[...] Controparte_3
2) rigetta il ricorso;
3) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della parte resistente
Con
che liquida per la fase cautelare in Euro 2.582,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie e per la fase di merito in Euro 5.900,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie (entrambi gli importi già ridotti ex art. 152-bis disp. att. c.p.c.);
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra il ricorrente e
[...]
PA. Controparte_6
Verona, 1.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 nr. 12368).