Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1815/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Anna
Scognamiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1815/2024 R.G. avente ad oggetto: divisione di beni non caduti in successione
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Antonio Iezza (c.f. ), ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio sito in Ercolano (NA) alla Via Panoramica n. 56, in virtù di procura in atti
ATTORI
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 01.03.2024, i germani e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la sorella , premettendo: Controparte_1
pagina 1 di 6
l'accudimento del padre - gli attori acconsentirono a trasferire alla convenuta una somma di euro 25.000,00 circa;
- che era cointestatario con la figlia di un libretto postale di risparmio n. Per_1 CP_1
49507358 presso l'Ufficio Postale di Lusciano sul quale veniva accreditata la sua pensione, unica entrata sul conto poichè la convenuta non svolgeva alcun tipo di attività lavorativa remunerata;
- che decedeva il 12.07.2022 senza lasciare testamento, aprendosi pertanto la Per_1
successione legittima;
- che il procuratore degli attori inviava alla convenuta una richiesta di rendicontazione del libretto postale, al fine di verificare l'esistenza di somme da ricomprendere nella successione ereditaria, dal momento che ne negava l'esistenza; Controparte_1
- che i tentativi di mediazione obbligatoria sortivano esito negativo a causa della mancata adesione della convenuta;
- che dall'analisi della dichiarazione di credito e degli estratti conto del libretto richiesti a
[...]
per il periodo 2018-2022 emergeva che nessuna somma era mai stata versata da CP_2 [...]
sul conto e che risultavano invece movimenti in uscita sospetti nell'imminenza della CP_1
morte di , potenzialmente idonei a sottrarre somme alla successione legittima. Per_1
Sulla base di tali premesse, gli attori chiedevano:
“- Accertare che le somme presenti sul libretto postale n 49507358 cointestato al signor ed Per_1
alla signora siano di proprietà esclusiva del signor poiché provenienti Controparte_1 Per_1
interamente da suoi versamenti come risulta dalla produzione della documentazione rilasciata da
. Si prega di fare riferimento alle somme ritirate di euro 82.000,00 in data 28-06-2022, CP_2
quando il signor era già in condizioni gravi e non era in grado di muoversi;
ritiro di euro Per_1
2.436,00 in data 05-07-2022 pochi giorni prima della morte del signor , che a nostro avviso Per_1
dovrebbero rientrare nella quota di legittima e di conseguenza essere divisa tra gli eredi legittimi in parti uguali(21.109,00 euro cadauno).
- In via sussidiaria, qualora l'adito Giudice dovesse ritenere sussistente l'operatività dell'art 1298 cc 2 comma , condannare la parte convenuta alla restituzione delle somme di proprietà del signor Per_1
nella misura della metà della somma complessiva sopra indicata ,agli altri eredi che ne hanno
[...]
fatto richiesta
pagina 2 di 6 - Voglia l'adito giudice pronunciare vittoria di spese e compensi professionali di causa , oltre spese generali.”
All'udienza del 05.11.2024, nessuno compariva per la convenuta;
il procuratore degli attori formulava istanza di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti di relativamente ai movimenti sul CP_2
conto corrente del de cuius.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice, con ordinanza resa nella medesima data, rigettava l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto tardiva ed essendo la movimentazione del conto già in atti, dichiarava inammissibile la prova per testi e fissava dinanzi a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione al 28.03.2025.
Depositate da parte degli attori note scritte per la precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale, all'udienza del 28.03.2025 il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente citata e non comparsa. Controparte_1
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito specificati.
Gli attori hanno proposto azione di petizione di eredità e di rendiconto.
Nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 cod. civ., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato - così come avviene in qualsiasi situazione di comunione - sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti;
ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicchè le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti (cfr.
Cass. 30 dicembre 2011 n. 30552, nonchè Cass. 27 marzo 2002 n. 4364 secondo cui “la domanda di conguaglio in relazione ai frutti prodotti dai cespiti ereditari, asseritamente percetti in misura non proporzionale alle quote da parte di alcuni dei coeredi rispetto ad altri, deve essere proposta non nell'ambito della domanda relativa alla divisione ed ai conseguenti conguagli divisionali, bensì, sia pure contestualmente, con una distinta ed autonoma domanda di rendiconto”).
L'azione di petizione ereditaria - che è un'azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede - è, ai sensi dell'art. 533 c.p.c., comma 2, imprescrittibile, e si configura non soltanto quando la stessa tenda al recupero della proprietà o di altri diritti reali, ma anche nel caso in cui l'erede intenda assicurarsi l'adempimento di crediti appartenenti al de cuius, ove, analogamente a quanto si riscontra nella fattispecie, si tratti di crediti derivanti dall'illegittima appropriazione di somme in realtà spettanti al de cuius.
pagina 3 di 6 Al riguardo va ricordato come la Suprema Corte (Cass. n. 10557/2001) ha ribadito il carattere reale della petitio hereditatis, in quanto volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, ritenendo che la stessa presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte, in relazione ad una fattispecie nella quale si chiedeva la restituzione di somme asseritamente prelevate dai convenuti da un conto corrente intestato al de cuius, ritenendo che anche in un'azione siffatta, il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, è strumentale al perseguimento dell'obiettivo di ottenere la restituzione di beni configurati come elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso (cfr. Cass.
Sez. 6 - 2, n. 20024 del 24/09/2020).
Il rendiconto, ai sensi degli artt. 263 c.p.c., comma 2, e art. 264 c.p.c., comma 3, è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento;
ne consegue che non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute
(in tal senso Cass. Sez. 2, n. 2148 del 31/01/2014; Sez. 6 - 2, n. 14324 del 05/05/2022).
Orbene gli attori hanno provato l'esistenza di un libretto postale di risparmio presso CP_2
cointestato al padre deceduto ed alla convenuta , ma hanno assunto che, Per_1 Controparte_1
sebbene tale libretto fosse cointestato, le somme sullo stesso accreditate appartenessero per intero al padre inquanto la sorella era priva di entrate economiche.
La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso
(Cassazione civile sez. II, 21/10/2021, n. 29324).
Rispetto ai rapporti di cointestazione del conto, la Suprema Corte ha infatti avuto modo di precisare che
"nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 c.c., comma 2 in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che
l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 77
pagina 4 di 6 del 04/01/2018, Rv. 646663 - 01; conf. Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991, Rv. 628645 - 01; Cass. Sez.
2, 19/02/2009, n. 4066, Rv. 606974 – 01).
Ciò premesso, occorre evidenziare che dall'esame della documentazione del conto corrente emergono solo versamenti della pensione riferibile a (mediamente di euro 1800,00 mensili) e prelievi Per_1
(mediamente di euro 1500,00 mensili) riferibili al fabbisogno e alle spese quotidiane degli intestatari.
Deve quindi ritenesti superata la presunzione di contitolarità, in quanto le somme versate erano tutte di spettanza del quale pensione accreditata mensilmente e non emergendo altre forme e Per_1
movimenti di accredito diversi.
In data 28.06.2022 venivano prelevati euro 82.000,00, cifra che di fatto azzerava il conto, in quanto alla data del decesso - avvenuto il 12.07.2022 - il saldo era di euro 0,24.
Occorre precisare che era nato il [...] e deceduto il 12.07.2022. Per_1
Deve ragionevolmente ritenersi che il prelievo di euro 82.000,00 in data 28.06.2022, pochi giorni prima del decesso, sia stato effettuato dalla convenuta, atteso che risulta poco probabile che una persona di 88 anni si sia recata per effettuare una complessa operazione per tale importo e che in seguito al suo decesso di tale somma non sia rimasta traccia.
E', invece, nella media il prelievo di euro 2436,00 in data 05.07.2022.
Deve pertanto ritenersi che la somma di euro 82.000,00 ritirata dal conto corrente sia da attribuirsi alla sola titolarità del de cuius, e che pertanto la convenuta non poteva appropriarsene per l'intero dovendo quindi restituire ai fratelli 1/4 per ciascuno pari ad euro 20.500 (avendo gli attori assunto essere 4 gli eredi del padre).
Trattandosi di debito di valuta, su tale somma vanno calcolati gli interessi al tasso legale dal
12.07.2022 fino all'effettivo soddisfo.
Segue alla soccombenza la condanna della convenuta al pagamento delle spese del Controparte_1
presente giudizio, liquidate ai sensi del DM 147/22 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, secondo i valori minimi per lo scaglione da 52.001 a 260.000,00 come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
nei confronti di , così decide: Parte_2 Controparte_1
− accoglie la domanda e previo accertamento della titolarità esclusiva delle somme depositate sul libretto di risparmio n. 49507358 presso in capo a condanna Controparte_3 Per_1
alla restituzione a favore di e della somma Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di euro 20.500,00 ciascuno oltre interessi al tasso legale dal 12.07.2022 all'effettivo soddisfo;
pagina 5 di 6 − condanna al pagamento in favore degli attori delle spese del presente giudizio Controparte_1
che liquida in euro 518,00 per spese ed euro 7.052,00 pe compensi professionali oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario;
spese generali come per legge.
Aversa, 03.04.2025
Il Giudice Unico
Dott. Anna Scognamiglio
pagina 6 di 6