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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/09/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.635/ 2023 introdotta
D A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. BARRASSO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE;
-ricorrente-
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. AMMENDOLA PAOLA e dall'avv. LAUDADIO MARIA LAURA RITA;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “1) in via preliminare, dichiarare prescritto il diritto dell' al CP_1 recupero delle somme percepite dal dott. fino alla data del 18.05.2012 (per lavoro autonomo, Pt_1 indennità di esclusività e di posizione) e richieste in restituzione con il provvedimento prot.
0006314/2023 del 19.01.2023 di conclusione del procedimento amministrativo attivato con nota prot. n. 0031291 del 18.05.2022 e con la Delibera D.G. ASL Avellino n. 226 del 23.02.2023 (di presa
d'atto delle conclusioni del procedimento amministrativo); 2) sempre in via preliminare, dichiarare prescritto il diritto dell' al recupero di tutti gli interessi eventualmente maturati fino al CP_1
18.05.2017 sulle somme indebitamente percepite dal dott. e richieste con il Parte_1 provvedimento prot. 0006314/2023 del 19.01.2023 di conclusione del procedimento amministrativo 1 attivato con nota prot. n. 0031291 del 18.05.2022 e con la Delibera D.G. ASL Avellino n. 226 del
23.02.2023 (di presa d'atto delle conclusioni del procedimento amministrativo) 3) nel merito, previa disapplicazione dei provvedimenti impugnati, dichiarare comunque illegittimi e inefficaci la nota dell' prot. n. 0031291 del 18.05.2022 di attivazione del procedimento di recupero del CP_1 presunto indebito a carico del dott. , il provvedimento prot. 0006314/2023 del Parte_1
19.01.2023, a firma dei RR.UU.PP. dell' dott.ssa e avv. Mariarosaria CP_1 Controparte_2
Di Trolio, e la n. 226 del 23.02.2023 (di presa d'atto delle conclusioni Controparte_3 del procedimento amministrativo); inoltre, occorrendo e per quanto di ragione, disporre la disapplicazione della Delibera n. 614 del 23.06.2014 (Regolamento ALPI); 4) per CP_1
l'effetto e in via principale, dichiarare inammissibile, infondato e illegittimo il recupero di €.
380.527,12 disposto dall' , in persona del legale rappresentante p.t., a carico del dott. CP_1
e, quindi, non dovuta la restituzione di €. 380.527,12 intimata dall' Parte_1 CP_1 al medesimo dott. con il provvedimento prot. 0006314/2023 del 19.01.2023 e con la Delibera Pt_1
D.G. n. 226 del 23.02.2023 (di presa d'atto delle conclusioni del procedimento CP_1 amministrativo); 5) sempre nel merito e in subordine, previa parziale disapplicazione dei provvedimenti impugnati, dichiarare parzialmente illegittimo il recupero di €. 380.527,12 disposto dall' , in persona del legale rappresentante p.t., a carico del dott. e dichiarare CP_1 Pt_1 non dovuta la somma lorda di euro €. 265.270,61, da scomputare dall'eventuale indebito in quanto percepita fino al 30.06.2014, cioè da prima della pubblicazione del Regolamento ALPI;
inoltre e contestualmente, previa parziale disapplicazione dei provvedimenti impugnati, dichiarare parzialmente illegittimo il recupero della restante somma di €. 114.743,05 disposto dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a carico del dott. e, quindi, non dovuta la CP_1 Pt_1 restituzione della somma lorda di euro 66.418,00 (intimata dall' al dott. con il CP_1 Pt_1 provvedimento prot. 0006314/2023 del 19.01.2023 e con la Delibera D.G. n. 226 del CP_1
23.02.2023) relativa ai redditi riportati nelle dichiarazioni presentate dall'Agenzia delle Entrate per
l'attività di lavoro autonomo/attività professionale per il periodo d'imposta dall'1.7.2014 al
31.01.2017; per la restante parte eventualmente dovuta (per indennità di esclusività e di posizione dall'1.7.2014 al 31.01.2017) tener conto delle somme al netto (delle imposte e degli oneri previdenziali), per cui sarebbe dovuta la somma di €. 25.724,33 (come da allegati conteggi);6) sempre nel merito e in subordine rispetto alla domanda sub (5), previa parziale disapplicazione dei provvedimenti impugnati, dichiarare parzialmente illegittimo il recupero della somma di
€.380.527,12 disposto dall' , in persona del legale rappresentante p.t., a carico del dott. CP_1
e, quindi, non dovuta la restituzione della somma di euro 203.450,00 (intimata dall' Pt_1 [...]
al dott. con il provvedimento prot. 0006314/2023 del 19.01.2023 e con la Delibera CP_1 Pt_1
2 D.G. n. 226 del 23.02.2023) relativa ai redditi riportati nelle dichiarazioni presentate CP_1 dall'Agenzia delle Entrate per l'attività di lavoro autonomo/attività professionale per gli anni
d'imposta dal 2007 al 2017;per la restante parte eventualmente dovuta (per indennità di esclusività
e di posizione) tener conto delle somme al netto (delle imposte e degli oneri previdenziali) e della intervenuta prescrizione fino al 18.05.2012, per cui sarebbe dovuta la somma di €. 46.741,41 (come da allegati conteggi);7) in via più gradata, previa parziale disapplicazione dei provvedimenti impugnati, dichiarare parzialmente illegittimo il recupero di €. 380.527,12 disposto dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a carico del dott. e dichiarare non dovuta CP_1 Pt_1 la somma lorda di euro €. 265.270,61, da scomputare dall'eventuale indebito in quanto percepita fino al 30.06.2014, cioè da prima della pubblicazione del Regolamento ALPI;
per la restante parte eventualmente dovuta tener conto delle somme al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, per cui sarebbe dovuta la somma di €. 64.435,60 (come da allegati conteggi);8) in estremo subordine e in caso di rigetto di tutte le precedenti domande di merito, previa parziale disapplicazione dei provvedimenti impugnati, dichiarare parzialmente illegittimo il recupero di €.380.527,12 disposto dall' , in persona del legale rappresentante p.t., a carico del dott. e riconoscere CP_1 Pt_1 quantomeno l'intervenuta prescrizione fino al 18.05.2012 e la necessità di calcolare la restante somma al netto;
per l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' al CP_1 recupero delle somme lorde percepite dal dott. (a titolo di attività libero- Parte_1 professionale e a titolo di indennità di esclusività e indennità di posizione) fino alla data del
18.05.2012, e cioè la somma di €. 163.956,69; per la restante parte eventualmente dovuta tener conto delle somme al netto, e cioè della somma di €. 122.051,83 (come da allegati conteggi); 9) in ogni caso, dichiarare illegittima e infondata la richiesta dell' di pagamento degli interessi CP_1 maturati e maturandi sulle somme percepite indebitamente (secondo l' ) dal dott. CP_1 Pt_1 stante l'insussistenza del presupposto della mala fede del percipiente;
10) condannare l' , CP_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere Dirigente Medico di 1° Cont livello in servizio presso l' Presidio Saut- Controparte_4
118 di Sant'Angelo dei Lombardi e che con comunicazione prot. n. 0031291 del 18.5.2022, la predetta Amministrazione lo diffidava e metteva in mora per il recupero di alcune somme a suo dire indebitamente percepite.
Nello specifico, l' sosteneva che egli, pur essendo un dipendente in regime di CP_1 esclusività, nel periodo 2007-2017, avesse svolto delle attività non autorizzate ed incompatibili con
3 il contratto di lavoro in essere. Per tali motivi, mediante la predetta lettera di diffida e messa in mora, la parte datoriale chiedeva la restituzione dell'indennità di esclusività e degli emolumenti correlati
(indennità di posizione), nonché i proventi derivanti da tali attività libero- professionali svolte nel periodo predetto, per un importo complessivo di € 380.527,12, di cui “euro 203.450,00 oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze fino all'effettivo pagamento, relativa ai redditi dichiarati nelle dichiarazioni presentate dall per l'attività di lavoro Controparte_5 autonomo/attività professionale per gli anni d'imposta dal 2007 al 2017, come da tabella sopra riportata, oggetto di recupero ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2021 ed euro
177.077,12 oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze fino all'effettivo pagamento, relativa alla somma degli importi indebitamente ricevuti a titolo di indennità di esclusività ed emolumenti correlati, come da prospetto allegato alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo”.
Egli, tuttavia, sosteneva di aver posto in essere una condotta conforme al dettato normativo e contrattuale, agendo sempre con buona fede e diligenza. Sosteneva, in particolare, di non aver violato alcun divieto e che, in ogni caso, la pretesa creditoria dell' doveva ritenersi Parte_2 prescritta, essendo contestate condotte risalenti al periodo 2007-2017.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la parte resistente, la quale eccepiva la violazione da parte del dell'obbligo di esclusività previsto nel proprio contratto Pt_1 di lavoro. In particolare, sosteneva che il tipo di rapporto instaurato tra il Dirigente e l'Amministrazione sanitaria precludesse lo svolgimento di qualsiasi attività extra muraria, potendo egli svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro, solo attività libero professionale all'interno della struttura, con tariffe prestabilite dall'Amministrazione, ovvero, al più, presso strutture in convenzione;
egli, invece, in violazione di ciò, aveva svolto degli incarichi ulteriori, non autorizzati, nel periodo dal 2007 al 2017.
L'Amministrazione esponeva che nel fascicolo personale del dipendente risultavano solo due delibere
(n. 252/2007 e n. 767/2007) con le quali il veniva autorizzato a svolgere l'attività di consulente Pt_1 tecnico di ufficio presso il Tribunale di Avellino, Benevento, Ariano e Sant'Angelo dei Lombardi nell'anno 2007; nonché altre delibere relative ad una saltuaria attività di docenza in favore di diversi enti. Pertanto, in particolare per l'attività di C.T.U., la parte resistente sosteneva la violazione dell'obbligo di esclusività con riferimento al periodo dal 2008 al 2017.
Concludeva, poi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
4 Preliminarmente, deve osservarsi che, nel caso di specie, a nulla rileva la circostanza, sollevata dalla parte ricorrente, che la richiesta di restituzione delle retribuzioni indebitamente corrisposte sia stata effettuata all'esito di un procedimento amministrativo probabilmente viziato.
Questo GDL, infatti, ritiene di dover condividere ed applicare il seguente principio: “il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è atto di natura privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e non costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Peraltro, già la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903) atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. In tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr.
Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8; Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio
Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500).” (vd. Cass. n. 3138/2023).
Pertanto, si ritiene di non dover effettuare alcun accertamento e/o approfondimento specifico sul punto.
Sempre preliminarmente ma nel merito, occorre rilevare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale formulata dalla parte ricorrente.
Sul punto può richiamarsi quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in merito ad una fattispecie similari a quella in esame.
Nello specifico, in tale ipotesi è stato chiarito che il credito pecuniario per la restituzione delle singole mensilità corrisposte senza titolo al dipendente pubblico resta soggetto alla prescrizione ordinaria, in quanto il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. si riferisce solo a quelle ipotesi in cui la cadenza periodica del credito è prevista ex ante, tenuto conto del titolo dell'obbligazione: “E' allora palese che il diritto alla ripetizione di indebito non può essere ricondotto a tale fattispecie in quanto esso, se anche di fatto sorga di tempo in tempo, in ragione delle erogazioni mano a mano effettuate
e risultate poi non dovute, è in sé debito la cui causa non impone ex ante la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate (Cass. 10 settembre 2018, n. 21962; da ultimo anche Cass. 21 marzo
2019, n. 14426). Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui i presupposti costitutivi di un determinato credito si collochino periodicamente nel tempo da quella in cui, in conseguenza di un rapporto di durata, si debbano avere pagamenti periodici. La fattispecie riguardata dall'art. 2948 n. 4 c.c. è
5 esclusivamente la seconda, come è reso evidente dal richiamo alla norma non tanto al mero sorgere periodico del credito, quanto a ciò che deve pagarsi periodicamente, ovverosia ad una situazione propria dei casi in cui soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa di un rapporto obbligatorio in relazione ad uno specifico interesse del creditore che si soddisfa attraverso la ricezione di più prestazioni (così Cass. 6 dicembre 2006, n. 26161 e, più di recente, Cass. 20 dicembre 2017, n. 30546) messe, in regolare cadenza temporale, a disposizione del creditore (Cass.
21 luglio 2000, n. 9627). Diverso è dunque il caso di specie, in cui il credito restitutorio è sorto nel momento in cui vi sono state le indebite erogazioni, rispetto all'ipotesi, propria dell'art. 2948 n. 4
c.c., in cui è stabilita ex ante, in ragione della causa dell'attribuzione patrimoniale, la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate. Non resta pertanto in alcun modo intercettata la fattispecie normativa di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, trattandosi di situazioni e dinamiche diverse, rientra nella discrezionalità del legislatore la loro differenziata disciplina, anche sotto il profilo della prescrizione, senza che possano aver corso sommarie assimilazioni. Poiché per l'ipotesi della ripetizione di indebito non è prevista alcuna regola di prescrizione breve, va da sé l'applicazione ad essa, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, della misura decennale (per il principio, in diversi ipotesi, v. Cass. 15 febbraio 2018, n. 3706; Cass., S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass.
19 giugno 2008, n. 16612).” (vd. Cass., 5 novembre 2019, n. 28436).
Pertanto, in applicazione del suddetto principio, nel caso di specie, ove è richiesta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte al a titolo di indennità di esclusività ed emolumenti correlati Pt_1
(indennità di posizione), devono ritenersi prescritte tutte le somme richieste dall'Amministrazione con riferimento al periodo antecedente il mese di maggio 2012. Vi è infatti prova in atti che la parte datoriale solo nel maggio 2022 ha diffidato e messo in mora il Dirigente PISAPIA in merito alle suddette somme, con la conseguenza che da tale data va computato il termine ordinario di prescrizione.
A questo punto occorre procedere alla disamina delle ragioni di merito che hanno indotto a ritenere fondato il ricorso.
Innanzitutto, deve chiarirsi che l'attività libero-professionale del dirigente medico all'interno delle strutture pubbliche (cd. ALPI) è stata disciplinata dal Decreto legislativo n. 502/1992 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria"), il quale ha fissato la regola dell'esclusività del rapporto, ovverosia dello svolgimento della prestazione da parte del dipendente esclusivamente in favore del S.S.N., fermo restando la possibilità per il medico di optare per un regime diverso.
L'art. 15 quinquies del predetto Decreto, dopo avere affermato che il principio di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari (comma 1) comporta la loro totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta,
6 della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito (comma 2), ha individuato e disciplinato le attività libero professionali
"intramurarie", che il dirigente medico, anche se in regime di esclusività, può comunque svolgere.
Tale attività, tuttavia, deve essere svolta nell'interesse della stessa Azienda datrice di lavoro, all'interno della struttura sanitaria o, al più, in assenza di idonei spazi interni, all'esterno degli edifici aziendali, presso strutture convenzionate o studi privati. Ciò implica che il dirigente medico, esaurito il proprio normale orario di lavoro presso l'Azienda sanitaria di appartenenza, può svolgere la libera professione in regime cd. "intramurario", ossia all'interno della struttura sanitaria stessa, alla quale egli sarà tenuto a devolve una quota del proprio fatturato per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria, delle apparecchiature e di quant'altro necessario.
La successiva legge n. 662/1996, all'art. 1, co. 5, ha poi espressamente sancito che l'esercizio della libera professione intramuraria, in via di principio, “è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale”.
Tali disposizioni sono state previste anche nel CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.6.2000 (cfr. artt. 15, 54, 55); in particolare, l'art. 60 ha posto il divieto per il dirigente medico in rapporto di esclusività di svolgere incarichi extralavorativi.
Il citato CCNL ha però previsto uno specifico emolumento per il personale medico che scelga la prestazione in tale regime di esclusività, denominato per l'appunto “indennità di esclusività” e degli emolumenti correlati (indennità di posizione), i quali vengono corrisposti in via esclusiva o comunque in misura maggiore a coloro che optano per tale regime.
A tale quadro normativo legale e contrattuale, indubbiamente finalizzato a garantire al servizio sanitario pubblico la massima efficienza e funzionalità operativa, in attuazione dei principi di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione (Corte Cost. Cost. n. 457/93; Cass. n. 10629/2017, n. 4463/2001, n.
9881/1988), deve aggiungersi l'art. 53 comma 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001 che vieta, di regola, a tutti i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e, inoltre, prevede che ove tale divieto fosse violato,
"salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, [che] il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".
Tale ultima disposizione, oramai, trova pacifica applicazione anche con riferimento al settore sanitario e in particolare l'art. 53 commi da 6 a 13 del d.lgs. 165/2001 si applica anche nei confronti dei dirigenti del servizio sanitario nazionale, poiché il comma 6 cit. nel far riferimento alle Pubbliche
Amministrazioni ricomprende anche le aziende e gli enti del (cfr. Cass. n. 10629/2017). CP_6
7 La giurisprudenza della S.C. ha peraltro chiarito che tra l'art. 15 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e la disciplina di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 non sussiste un rapporto di specialità, in quanto la prima individua e disciplina le attività libero professionali che sono svolte all'interno o all'esterno della struttura sanitaria , nell'interesse della stessa Azienda datrice di lavoro, mentre la seconda pone la regola, valevole per tutti i pubblici dipendenti, del divieto di espletare incarichi non conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, con indicazione analitica di quelli sottratti al regime autorizzatorio (cfr. Cass. n. 23522/2017). La citata pronuncia ha inoltre affermato il seguente principio: “ai sensi degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del D. Lgs. n. 502/1992, la attività libero professionale "extramuraria" è del tutto preclusa ai dirigenti sanitari con contratto stipulato in regime di esclusività dopo il 31 dicembre 1998. La disciplina contenuta nell'art. 53 commi da 6 a 13 trova applicazione anche nei confronti del dirigente del servizio sanitario. Non è ravvisabile alcun rapporto di specialità tra l'art. 15 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992 ed il comma 6 del richiamato art. 23 del D. Lgs. n. 165 del 2001. Gli incarichi retribuiti espletati dal Dirigente medico che lavori alle dipendenze di Amministrazioni facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale in regime di esclusiva con contratto stipulato successivamente al 31.12.1998 sono sottoposti alla disciplina contenuta nell'art. 23 commi da 6 a 13 del D. Lgs. n. 165 del 2001".
Pertanto, alla luce della disciplina richiamata, deve ritenersi che il dirigente medico che opera nell'ambito del S.S.N., se è dipendente dell'Amministrazione con rapporto di lavoro esclusivo, può svolgere – in aggiunta alle prestazioni di lavoro dipendente– attività libero professionale solo intramuraria, a meno che non vi siano espresse autorizzazioni allo svolgimento di ulteriori incarichi.
Il medico che svolge attività intramuraria è tenuto a richiedere una autorizzazione solo con riferimento al “luogo”, tanto è vero che in assenza di strutture interne o in convenzione,
l'Amministrazione è tenuta ad autorizzare lo svolgimento dell'attività intramuraria in luoghi esterni ad essa, come ad esempio il proprio studio professionale. Tale attività, tuttavia, non può mai essere fatturata con la propria partita IVA e, in quanto svolta pur sempre in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza, è quest'ultima che conserva il diritto di determinare la quota del corrispettivo che egli può percepire dal paziente (cfr. Corte di Appello di Roma, n. 2181/2022).
Difatti, l'art. 7 del D.P.C.M. 27/03/2000 prevede che le ricevute o le fatture siano emesse su bollettario dell'azienda e che gli importi riscossi dal medico siano in parte versati, entro i successivi
30 giorni, all'azienda sanitaria, la quale poi provvederà alle trattenute di legge ed ai relativi conguagli
(comma 4, lett. f). Il citato art. 7 prevede finanche che le tariffe professionale siano definite dall'azienda e non rimesse alla libera iniziativa economica del professionista (art. 4, lett. g).
Tuttavia, va ulteriormente precisato che il dirigente medico in regime di esclusività, se specificamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, può
8 svolgere anche incarichi di lavoro autonomo diversi dall'attività intramuraria (ad esempio c.t.u. conferite dall'Autorità Giudiziaria), per i quali potrà e dovrà emettere fattura con propria partita IVA.
Tale attività, tuttavia, è eccezionale ed in deroga al regime di esclusività e, pertanto, il dirigente medico è tenuto, di volta in volta, a farsi specificamente autorizzare dal proprio datore di lavoro, non essendo sufficiente una autorizzazione una tantum generica.
In altre parole, il regime di esclusività del dirigente medico dipendente di strutture del SSN non è incompatibile, in assoluto, con la titolarità di una partita IVA o con attività ulteriori e diverse da quelle riconducibili all'attività professionale intramuraria, purché tali ulteriori attività libero professionali vengano specificamente autorizzate ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.
Ciò chiarito, con riferimento al caso di specie, deve osservarsi che il dott. ha pacificamente Pt_1 stipulato con l' un contratto di lavoro subordinato optando per il regime di esclusività Parte_3
e che nel periodo 2007-2017 ha svolto ulteriori attività, tra le quali docenze e consulenze tecniche presso diversi Uffici Giudiziari.
Ebbene, la parte ricorrente ha depositato in atti la documentazione afferente all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di docenza e rispetto alla quale l'Amministrazione nulla ha specificamente dedotto in questa sede. Pertanto, deve ritenersi che l'attività di docenza effettuata dal ricorrente sia limitata a quella dedotta in atti e correlata da sufficiente documentazione.
Quanto, invece, all'attività di consulente tecnico svolta dal , innanzitutto deve richiamarsi Pt_1
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui se è vero che un dipendente medico del non può CP_6 liberamente svolgere incarichi extra lavorativi, salvo previa specifica autorizzazione, altrettanto vero
è che non può ricondursi ad attività extramuraria lo svolgimento di consulenze mediche in favore degli Uffici Giudiziari. Tale ultima attività è stata considerata dalla giurisprudenza non incompatibile con un regime di esclusività anche in assenza di specifica e preventiva autorizzazione in tal senso. In particolare, è stato osservato che tal tipo di incarichi ha natura diversa da quelli di cui al citato art. 53, in primo luogo in considerazione del soggetto che li conferisce, che è l'Autorità giudiziaria, ovvero il giudice o il P.M. ai sensi degli articoli 221 e 233 Cpp, 191 Cpc e 19 comma 2 Cpa, e, quindi, un soggetto non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui il citato articolo 53 si riferisce (cfr. Consiglio di Stato n. 3513/2017).
Tale conclusione deriva altresì dalla natura intrinseca dell'incarico, che non costituisce l'oggetto di un contratto di prestazione d'opera professionale o di altro tipo, ma una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia: “trattandosi invece di prestazione professionale — che ha natura di munus pubblico, in quanto dipendente da incarico del giudice” (cfr. Cass. civ. sez. II, sentenza n.
4424/2017).
9 Con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che, pur prevedendo il regolamento ALPI la necessità di appositi accordi o convenzioni, l' solo il 3 gennaio 2018 ha provveduto a Parte_3 regolarizzare espressamente la materia, chiarendo definitivamente gli oneri in capo al personale medico allorquando svolgano prestazioni medico- legali a seguito di incarichi da parte degli organismi giudiziari (cfr. art. 8 delibera D.G. n. 4 del 3.1.2018).
Inoltre, il ricorrente ha depositato in atti le richieste e le conseguenti autorizzazioni circa lo svolgimento delle “Consulenze Tecniche di Ufficio” presso il Tribunale di Ariano, S. Angelo dei
Lombardi, Benevento ed e né dall'istanza del né dalle determine dirigenziali n. CP_1 Pt_1
252 del 01.02.2007 e n. 767 del 12.3.2007 emergono indicazioni specifiche circa il periodo di espletamento dell'incarico. Pertanto, in assenza di riferimenti temporali precisi ovvero di atti di revoca deve ritenersi che le stesse siano ancora oggi valide ed efficaci comunicazioni circa l'espletamento di incarichi di C.T.U. presso i suddetti uffici giudiziari.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dr. Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
- Accoglie il ricorso e dichiara prescritto il diritto dell al recupero delle somme CP_1 richieste con riferimento al periodo antecedente il mese di maggio 2012;
- Dichiara non dovute le restanti somme richieste al ricorrente dall' con nota prot. CP_1
0006314/2023 del 19.01.2023 e con la Delibera D.G. n. 226 del 23.02.2023; CP_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 25.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.635/ 2023 introdotta
D A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. BARRASSO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE;
-ricorrente-
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. AMMENDOLA PAOLA e dall'avv. LAUDADIO MARIA LAURA RITA;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “1) in via preliminare, dichiarare prescritto il diritto dell' al CP_1 recupero delle somme percepite dal dott. fino alla data del 18.05.2012 (per lavoro autonomo, Pt_1 indennità di esclusività e di posizione) e richieste in restituzione con il provvedimento prot.
0006314/2023 del 19.01.2023 di conclusione del procedimento amministrativo attivato con nota prot. n. 0031291 del 18.05.2022 e con la Delibera D.G. ASL Avellino n. 226 del 23.02.2023 (di presa
d'atto delle conclusioni del procedimento amministrativo); 2) sempre in via preliminare, dichiarare prescritto il diritto dell' al recupero di tutti gli interessi eventualmente maturati fino al CP_1
18.05.2017 sulle somme indebitamente percepite dal dott. e richieste con il Parte_1 provvedimento prot. 0006314/2023 del 19.01.2023 di conclusione del procedimento amministrativo 1 attivato con nota prot. n. 0031291 del 18.05.2022 e con la Delibera D.G. ASL Avellino n. 226 del
23.02.2023 (di presa d'atto delle conclusioni del procedimento amministrativo) 3) nel merito, previa disapplicazione dei provvedimenti impugnati, dichiarare comunque illegittimi e inefficaci la nota dell' prot. n. 0031291 del 18.05.2022 di attivazione del procedimento di recupero del CP_1 presunto indebito a carico del dott. , il provvedimento prot. 0006314/2023 del Parte_1
19.01.2023, a firma dei RR.UU.PP. dell' dott.ssa e avv. Mariarosaria CP_1 Controparte_2
Di Trolio, e la n. 226 del 23.02.2023 (di presa d'atto delle conclusioni Controparte_3 del procedimento amministrativo); inoltre, occorrendo e per quanto di ragione, disporre la disapplicazione della Delibera n. 614 del 23.06.2014 (Regolamento ALPI); 4) per CP_1
l'effetto e in via principale, dichiarare inammissibile, infondato e illegittimo il recupero di €.
380.527,12 disposto dall' , in persona del legale rappresentante p.t., a carico del dott. CP_1
e, quindi, non dovuta la restituzione di €. 380.527,12 intimata dall' Parte_1 CP_1 al medesimo dott. con il provvedimento prot. 0006314/2023 del 19.01.2023 e con la Delibera Pt_1
D.G. n. 226 del 23.02.2023 (di presa d'atto delle conclusioni del procedimento CP_1 amministrativo); 5) sempre nel merito e in subordine, previa parziale disapplicazione dei provvedimenti impugnati, dichiarare parzialmente illegittimo il recupero di €. 380.527,12 disposto dall' , in persona del legale rappresentante p.t., a carico del dott. e dichiarare CP_1 Pt_1 non dovuta la somma lorda di euro €. 265.270,61, da scomputare dall'eventuale indebito in quanto percepita fino al 30.06.2014, cioè da prima della pubblicazione del Regolamento ALPI;
inoltre e contestualmente, previa parziale disapplicazione dei provvedimenti impugnati, dichiarare parzialmente illegittimo il recupero della restante somma di €. 114.743,05 disposto dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a carico del dott. e, quindi, non dovuta la CP_1 Pt_1 restituzione della somma lorda di euro 66.418,00 (intimata dall' al dott. con il CP_1 Pt_1 provvedimento prot. 0006314/2023 del 19.01.2023 e con la Delibera D.G. n. 226 del CP_1
23.02.2023) relativa ai redditi riportati nelle dichiarazioni presentate dall'Agenzia delle Entrate per
l'attività di lavoro autonomo/attività professionale per il periodo d'imposta dall'1.7.2014 al
31.01.2017; per la restante parte eventualmente dovuta (per indennità di esclusività e di posizione dall'1.7.2014 al 31.01.2017) tener conto delle somme al netto (delle imposte e degli oneri previdenziali), per cui sarebbe dovuta la somma di €. 25.724,33 (come da allegati conteggi);6) sempre nel merito e in subordine rispetto alla domanda sub (5), previa parziale disapplicazione dei provvedimenti impugnati, dichiarare parzialmente illegittimo il recupero della somma di
€.380.527,12 disposto dall' , in persona del legale rappresentante p.t., a carico del dott. CP_1
e, quindi, non dovuta la restituzione della somma di euro 203.450,00 (intimata dall' Pt_1 [...]
al dott. con il provvedimento prot. 0006314/2023 del 19.01.2023 e con la Delibera CP_1 Pt_1
2 D.G. n. 226 del 23.02.2023) relativa ai redditi riportati nelle dichiarazioni presentate CP_1 dall'Agenzia delle Entrate per l'attività di lavoro autonomo/attività professionale per gli anni
d'imposta dal 2007 al 2017;per la restante parte eventualmente dovuta (per indennità di esclusività
e di posizione) tener conto delle somme al netto (delle imposte e degli oneri previdenziali) e della intervenuta prescrizione fino al 18.05.2012, per cui sarebbe dovuta la somma di €. 46.741,41 (come da allegati conteggi);7) in via più gradata, previa parziale disapplicazione dei provvedimenti impugnati, dichiarare parzialmente illegittimo il recupero di €. 380.527,12 disposto dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a carico del dott. e dichiarare non dovuta CP_1 Pt_1 la somma lorda di euro €. 265.270,61, da scomputare dall'eventuale indebito in quanto percepita fino al 30.06.2014, cioè da prima della pubblicazione del Regolamento ALPI;
per la restante parte eventualmente dovuta tener conto delle somme al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, per cui sarebbe dovuta la somma di €. 64.435,60 (come da allegati conteggi);8) in estremo subordine e in caso di rigetto di tutte le precedenti domande di merito, previa parziale disapplicazione dei provvedimenti impugnati, dichiarare parzialmente illegittimo il recupero di €.380.527,12 disposto dall' , in persona del legale rappresentante p.t., a carico del dott. e riconoscere CP_1 Pt_1 quantomeno l'intervenuta prescrizione fino al 18.05.2012 e la necessità di calcolare la restante somma al netto;
per l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell' al CP_1 recupero delle somme lorde percepite dal dott. (a titolo di attività libero- Parte_1 professionale e a titolo di indennità di esclusività e indennità di posizione) fino alla data del
18.05.2012, e cioè la somma di €. 163.956,69; per la restante parte eventualmente dovuta tener conto delle somme al netto, e cioè della somma di €. 122.051,83 (come da allegati conteggi); 9) in ogni caso, dichiarare illegittima e infondata la richiesta dell' di pagamento degli interessi CP_1 maturati e maturandi sulle somme percepite indebitamente (secondo l' ) dal dott. CP_1 Pt_1 stante l'insussistenza del presupposto della mala fede del percipiente;
10) condannare l' , CP_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.”.
A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere Dirigente Medico di 1° Cont livello in servizio presso l' Presidio Saut- Controparte_4
118 di Sant'Angelo dei Lombardi e che con comunicazione prot. n. 0031291 del 18.5.2022, la predetta Amministrazione lo diffidava e metteva in mora per il recupero di alcune somme a suo dire indebitamente percepite.
Nello specifico, l' sosteneva che egli, pur essendo un dipendente in regime di CP_1 esclusività, nel periodo 2007-2017, avesse svolto delle attività non autorizzate ed incompatibili con
3 il contratto di lavoro in essere. Per tali motivi, mediante la predetta lettera di diffida e messa in mora, la parte datoriale chiedeva la restituzione dell'indennità di esclusività e degli emolumenti correlati
(indennità di posizione), nonché i proventi derivanti da tali attività libero- professionali svolte nel periodo predetto, per un importo complessivo di € 380.527,12, di cui “euro 203.450,00 oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze fino all'effettivo pagamento, relativa ai redditi dichiarati nelle dichiarazioni presentate dall per l'attività di lavoro Controparte_5 autonomo/attività professionale per gli anni d'imposta dal 2007 al 2017, come da tabella sopra riportata, oggetto di recupero ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2021 ed euro
177.077,12 oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze fino all'effettivo pagamento, relativa alla somma degli importi indebitamente ricevuti a titolo di indennità di esclusività ed emolumenti correlati, come da prospetto allegato alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo”.
Egli, tuttavia, sosteneva di aver posto in essere una condotta conforme al dettato normativo e contrattuale, agendo sempre con buona fede e diligenza. Sosteneva, in particolare, di non aver violato alcun divieto e che, in ogni caso, la pretesa creditoria dell' doveva ritenersi Parte_2 prescritta, essendo contestate condotte risalenti al periodo 2007-2017.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la parte resistente, la quale eccepiva la violazione da parte del dell'obbligo di esclusività previsto nel proprio contratto Pt_1 di lavoro. In particolare, sosteneva che il tipo di rapporto instaurato tra il Dirigente e l'Amministrazione sanitaria precludesse lo svolgimento di qualsiasi attività extra muraria, potendo egli svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro, solo attività libero professionale all'interno della struttura, con tariffe prestabilite dall'Amministrazione, ovvero, al più, presso strutture in convenzione;
egli, invece, in violazione di ciò, aveva svolto degli incarichi ulteriori, non autorizzati, nel periodo dal 2007 al 2017.
L'Amministrazione esponeva che nel fascicolo personale del dipendente risultavano solo due delibere
(n. 252/2007 e n. 767/2007) con le quali il veniva autorizzato a svolgere l'attività di consulente Pt_1 tecnico di ufficio presso il Tribunale di Avellino, Benevento, Ariano e Sant'Angelo dei Lombardi nell'anno 2007; nonché altre delibere relative ad una saltuaria attività di docenza in favore di diversi enti. Pertanto, in particolare per l'attività di C.T.U., la parte resistente sosteneva la violazione dell'obbligo di esclusività con riferimento al periodo dal 2008 al 2017.
Concludeva, poi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
4 Preliminarmente, deve osservarsi che, nel caso di specie, a nulla rileva la circostanza, sollevata dalla parte ricorrente, che la richiesta di restituzione delle retribuzioni indebitamente corrisposte sia stata effettuata all'esito di un procedimento amministrativo probabilmente viziato.
Questo GDL, infatti, ritiene di dover condividere ed applicare il seguente principio: “il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è atto di natura privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e non costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Peraltro, già la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903) atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. In tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr.
Cons. Stato, A.P., 17 ottobre 2017, n. 8; Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio
Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500).” (vd. Cass. n. 3138/2023).
Pertanto, si ritiene di non dover effettuare alcun accertamento e/o approfondimento specifico sul punto.
Sempre preliminarmente ma nel merito, occorre rilevare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione decennale formulata dalla parte ricorrente.
Sul punto può richiamarsi quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in merito ad una fattispecie similari a quella in esame.
Nello specifico, in tale ipotesi è stato chiarito che il credito pecuniario per la restituzione delle singole mensilità corrisposte senza titolo al dipendente pubblico resta soggetto alla prescrizione ordinaria, in quanto il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. si riferisce solo a quelle ipotesi in cui la cadenza periodica del credito è prevista ex ante, tenuto conto del titolo dell'obbligazione: “E' allora palese che il diritto alla ripetizione di indebito non può essere ricondotto a tale fattispecie in quanto esso, se anche di fatto sorga di tempo in tempo, in ragione delle erogazioni mano a mano effettuate
e risultate poi non dovute, è in sé debito la cui causa non impone ex ante la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate (Cass. 10 settembre 2018, n. 21962; da ultimo anche Cass. 21 marzo
2019, n. 14426). Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui i presupposti costitutivi di un determinato credito si collochino periodicamente nel tempo da quella in cui, in conseguenza di un rapporto di durata, si debbano avere pagamenti periodici. La fattispecie riguardata dall'art. 2948 n. 4 c.c. è
5 esclusivamente la seconda, come è reso evidente dal richiamo alla norma non tanto al mero sorgere periodico del credito, quanto a ciò che deve pagarsi periodicamente, ovverosia ad una situazione propria dei casi in cui soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa di un rapporto obbligatorio in relazione ad uno specifico interesse del creditore che si soddisfa attraverso la ricezione di più prestazioni (così Cass. 6 dicembre 2006, n. 26161 e, più di recente, Cass. 20 dicembre 2017, n. 30546) messe, in regolare cadenza temporale, a disposizione del creditore (Cass.
21 luglio 2000, n. 9627). Diverso è dunque il caso di specie, in cui il credito restitutorio è sorto nel momento in cui vi sono state le indebite erogazioni, rispetto all'ipotesi, propria dell'art. 2948 n. 4
c.c., in cui è stabilita ex ante, in ragione della causa dell'attribuzione patrimoniale, la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate. Non resta pertanto in alcun modo intercettata la fattispecie normativa di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, trattandosi di situazioni e dinamiche diverse, rientra nella discrezionalità del legislatore la loro differenziata disciplina, anche sotto il profilo della prescrizione, senza che possano aver corso sommarie assimilazioni. Poiché per l'ipotesi della ripetizione di indebito non è prevista alcuna regola di prescrizione breve, va da sé l'applicazione ad essa, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, della misura decennale (per il principio, in diversi ipotesi, v. Cass. 15 febbraio 2018, n. 3706; Cass., S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass.
19 giugno 2008, n. 16612).” (vd. Cass., 5 novembre 2019, n. 28436).
Pertanto, in applicazione del suddetto principio, nel caso di specie, ove è richiesta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte al a titolo di indennità di esclusività ed emolumenti correlati Pt_1
(indennità di posizione), devono ritenersi prescritte tutte le somme richieste dall'Amministrazione con riferimento al periodo antecedente il mese di maggio 2012. Vi è infatti prova in atti che la parte datoriale solo nel maggio 2022 ha diffidato e messo in mora il Dirigente PISAPIA in merito alle suddette somme, con la conseguenza che da tale data va computato il termine ordinario di prescrizione.
A questo punto occorre procedere alla disamina delle ragioni di merito che hanno indotto a ritenere fondato il ricorso.
Innanzitutto, deve chiarirsi che l'attività libero-professionale del dirigente medico all'interno delle strutture pubbliche (cd. ALPI) è stata disciplinata dal Decreto legislativo n. 502/1992 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria"), il quale ha fissato la regola dell'esclusività del rapporto, ovverosia dello svolgimento della prestazione da parte del dipendente esclusivamente in favore del S.S.N., fermo restando la possibilità per il medico di optare per un regime diverso.
L'art. 15 quinquies del predetto Decreto, dopo avere affermato che il principio di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari (comma 1) comporta la loro totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta,
6 della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito (comma 2), ha individuato e disciplinato le attività libero professionali
"intramurarie", che il dirigente medico, anche se in regime di esclusività, può comunque svolgere.
Tale attività, tuttavia, deve essere svolta nell'interesse della stessa Azienda datrice di lavoro, all'interno della struttura sanitaria o, al più, in assenza di idonei spazi interni, all'esterno degli edifici aziendali, presso strutture convenzionate o studi privati. Ciò implica che il dirigente medico, esaurito il proprio normale orario di lavoro presso l'Azienda sanitaria di appartenenza, può svolgere la libera professione in regime cd. "intramurario", ossia all'interno della struttura sanitaria stessa, alla quale egli sarà tenuto a devolve una quota del proprio fatturato per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria, delle apparecchiature e di quant'altro necessario.
La successiva legge n. 662/1996, all'art. 1, co. 5, ha poi espressamente sancito che l'esercizio della libera professione intramuraria, in via di principio, “è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale”.
Tali disposizioni sono state previste anche nel CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.6.2000 (cfr. artt. 15, 54, 55); in particolare, l'art. 60 ha posto il divieto per il dirigente medico in rapporto di esclusività di svolgere incarichi extralavorativi.
Il citato CCNL ha però previsto uno specifico emolumento per il personale medico che scelga la prestazione in tale regime di esclusività, denominato per l'appunto “indennità di esclusività” e degli emolumenti correlati (indennità di posizione), i quali vengono corrisposti in via esclusiva o comunque in misura maggiore a coloro che optano per tale regime.
A tale quadro normativo legale e contrattuale, indubbiamente finalizzato a garantire al servizio sanitario pubblico la massima efficienza e funzionalità operativa, in attuazione dei principi di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione (Corte Cost. Cost. n. 457/93; Cass. n. 10629/2017, n. 4463/2001, n.
9881/1988), deve aggiungersi l'art. 53 comma 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001 che vieta, di regola, a tutti i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e, inoltre, prevede che ove tale divieto fosse violato,
"salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, [che] il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".
Tale ultima disposizione, oramai, trova pacifica applicazione anche con riferimento al settore sanitario e in particolare l'art. 53 commi da 6 a 13 del d.lgs. 165/2001 si applica anche nei confronti dei dirigenti del servizio sanitario nazionale, poiché il comma 6 cit. nel far riferimento alle Pubbliche
Amministrazioni ricomprende anche le aziende e gli enti del (cfr. Cass. n. 10629/2017). CP_6
7 La giurisprudenza della S.C. ha peraltro chiarito che tra l'art. 15 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e la disciplina di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 non sussiste un rapporto di specialità, in quanto la prima individua e disciplina le attività libero professionali che sono svolte all'interno o all'esterno della struttura sanitaria , nell'interesse della stessa Azienda datrice di lavoro, mentre la seconda pone la regola, valevole per tutti i pubblici dipendenti, del divieto di espletare incarichi non conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, con indicazione analitica di quelli sottratti al regime autorizzatorio (cfr. Cass. n. 23522/2017). La citata pronuncia ha inoltre affermato il seguente principio: “ai sensi degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del D. Lgs. n. 502/1992, la attività libero professionale "extramuraria" è del tutto preclusa ai dirigenti sanitari con contratto stipulato in regime di esclusività dopo il 31 dicembre 1998. La disciplina contenuta nell'art. 53 commi da 6 a 13 trova applicazione anche nei confronti del dirigente del servizio sanitario. Non è ravvisabile alcun rapporto di specialità tra l'art. 15 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992 ed il comma 6 del richiamato art. 23 del D. Lgs. n. 165 del 2001. Gli incarichi retribuiti espletati dal Dirigente medico che lavori alle dipendenze di Amministrazioni facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale in regime di esclusiva con contratto stipulato successivamente al 31.12.1998 sono sottoposti alla disciplina contenuta nell'art. 23 commi da 6 a 13 del D. Lgs. n. 165 del 2001".
Pertanto, alla luce della disciplina richiamata, deve ritenersi che il dirigente medico che opera nell'ambito del S.S.N., se è dipendente dell'Amministrazione con rapporto di lavoro esclusivo, può svolgere – in aggiunta alle prestazioni di lavoro dipendente– attività libero professionale solo intramuraria, a meno che non vi siano espresse autorizzazioni allo svolgimento di ulteriori incarichi.
Il medico che svolge attività intramuraria è tenuto a richiedere una autorizzazione solo con riferimento al “luogo”, tanto è vero che in assenza di strutture interne o in convenzione,
l'Amministrazione è tenuta ad autorizzare lo svolgimento dell'attività intramuraria in luoghi esterni ad essa, come ad esempio il proprio studio professionale. Tale attività, tuttavia, non può mai essere fatturata con la propria partita IVA e, in quanto svolta pur sempre in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza, è quest'ultima che conserva il diritto di determinare la quota del corrispettivo che egli può percepire dal paziente (cfr. Corte di Appello di Roma, n. 2181/2022).
Difatti, l'art. 7 del D.P.C.M. 27/03/2000 prevede che le ricevute o le fatture siano emesse su bollettario dell'azienda e che gli importi riscossi dal medico siano in parte versati, entro i successivi
30 giorni, all'azienda sanitaria, la quale poi provvederà alle trattenute di legge ed ai relativi conguagli
(comma 4, lett. f). Il citato art. 7 prevede finanche che le tariffe professionale siano definite dall'azienda e non rimesse alla libera iniziativa economica del professionista (art. 4, lett. g).
Tuttavia, va ulteriormente precisato che il dirigente medico in regime di esclusività, se specificamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, può
8 svolgere anche incarichi di lavoro autonomo diversi dall'attività intramuraria (ad esempio c.t.u. conferite dall'Autorità Giudiziaria), per i quali potrà e dovrà emettere fattura con propria partita IVA.
Tale attività, tuttavia, è eccezionale ed in deroga al regime di esclusività e, pertanto, il dirigente medico è tenuto, di volta in volta, a farsi specificamente autorizzare dal proprio datore di lavoro, non essendo sufficiente una autorizzazione una tantum generica.
In altre parole, il regime di esclusività del dirigente medico dipendente di strutture del SSN non è incompatibile, in assoluto, con la titolarità di una partita IVA o con attività ulteriori e diverse da quelle riconducibili all'attività professionale intramuraria, purché tali ulteriori attività libero professionali vengano specificamente autorizzate ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.
Ciò chiarito, con riferimento al caso di specie, deve osservarsi che il dott. ha pacificamente Pt_1 stipulato con l' un contratto di lavoro subordinato optando per il regime di esclusività Parte_3
e che nel periodo 2007-2017 ha svolto ulteriori attività, tra le quali docenze e consulenze tecniche presso diversi Uffici Giudiziari.
Ebbene, la parte ricorrente ha depositato in atti la documentazione afferente all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di docenza e rispetto alla quale l'Amministrazione nulla ha specificamente dedotto in questa sede. Pertanto, deve ritenersi che l'attività di docenza effettuata dal ricorrente sia limitata a quella dedotta in atti e correlata da sufficiente documentazione.
Quanto, invece, all'attività di consulente tecnico svolta dal , innanzitutto deve richiamarsi Pt_1
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui se è vero che un dipendente medico del non può CP_6 liberamente svolgere incarichi extra lavorativi, salvo previa specifica autorizzazione, altrettanto vero
è che non può ricondursi ad attività extramuraria lo svolgimento di consulenze mediche in favore degli Uffici Giudiziari. Tale ultima attività è stata considerata dalla giurisprudenza non incompatibile con un regime di esclusività anche in assenza di specifica e preventiva autorizzazione in tal senso. In particolare, è stato osservato che tal tipo di incarichi ha natura diversa da quelli di cui al citato art. 53, in primo luogo in considerazione del soggetto che li conferisce, che è l'Autorità giudiziaria, ovvero il giudice o il P.M. ai sensi degli articoli 221 e 233 Cpp, 191 Cpc e 19 comma 2 Cpa, e, quindi, un soggetto non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui il citato articolo 53 si riferisce (cfr. Consiglio di Stato n. 3513/2017).
Tale conclusione deriva altresì dalla natura intrinseca dell'incarico, che non costituisce l'oggetto di un contratto di prestazione d'opera professionale o di altro tipo, ma una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia: “trattandosi invece di prestazione professionale — che ha natura di munus pubblico, in quanto dipendente da incarico del giudice” (cfr. Cass. civ. sez. II, sentenza n.
4424/2017).
9 Con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che, pur prevedendo il regolamento ALPI la necessità di appositi accordi o convenzioni, l' solo il 3 gennaio 2018 ha provveduto a Parte_3 regolarizzare espressamente la materia, chiarendo definitivamente gli oneri in capo al personale medico allorquando svolgano prestazioni medico- legali a seguito di incarichi da parte degli organismi giudiziari (cfr. art. 8 delibera D.G. n. 4 del 3.1.2018).
Inoltre, il ricorrente ha depositato in atti le richieste e le conseguenti autorizzazioni circa lo svolgimento delle “Consulenze Tecniche di Ufficio” presso il Tribunale di Ariano, S. Angelo dei
Lombardi, Benevento ed e né dall'istanza del né dalle determine dirigenziali n. CP_1 Pt_1
252 del 01.02.2007 e n. 767 del 12.3.2007 emergono indicazioni specifiche circa il periodo di espletamento dell'incarico. Pertanto, in assenza di riferimenti temporali precisi ovvero di atti di revoca deve ritenersi che le stesse siano ancora oggi valide ed efficaci comunicazioni circa l'espletamento di incarichi di C.T.U. presso i suddetti uffici giudiziari.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dr. Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
- Accoglie il ricorso e dichiara prescritto il diritto dell al recupero delle somme CP_1 richieste con riferimento al periodo antecedente il mese di maggio 2012;
- Dichiara non dovute le restanti somme richieste al ricorrente dall' con nota prot. CP_1
0006314/2023 del 19.01.2023 e con la Delibera D.G. n. 226 del 23.02.2023; CP_1
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 25.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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