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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio il giorno 11 novembre 2024, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 3242/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, ,con Sede in Roma, in Parte_1 persona del Presidente pro-tempore, ,elettivamente domiciliato in Padova ,presso l'ufficio legale INPS 5 Galleria Trieste, rappresentato e difeso dall'avv. Anita Sciandrello per procura generale alle liti Rep.n.77778/19476 notaio di Roma(CF Per_1 C.F._1
FAX 049 846270 PEC t); Email_1
APPELLANTE
E
– non costituito CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1732/2022 pubblicata il 5.12.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice del lavoro, accolse il ricorso proposto da e dichiarò il ricorrente invalido in CP_1 misura superiore all'80% a partire dal mese di marzo 2015, condannando l a Pt_1
pagare al predetto la pensione anticipata di vecchiaia a partire dal giorno 1.04.2015 fino al
1 giorno 1.10.2018, oltre accessori.
Con ricorso depositato il 23.12.2022 l'INPS ha interposto gravame avverso la pronuncia, censurando la statuizione in ragione dell'individuazione della decorrenza, effettuata senza tenere conto del cosiddetto “regime delle finestre” previsto dalla vigente normativa. Tanto premesso, ha chiesto riformarsi la pronuncia con ogni conseguente in tema di spese processuali.
La parte appellata non si è costituita in giudizio e l -che ha omesso di Pt_1
comprovare la regolare notificazione del gravame- con nota depositata in data 6.02.2024 ha dichiarato di rinunciare al gravame.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127-127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del giorno 11.11.2024.
La parte appellante non ha presentato le note di trattazione e la controversia, è stata riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, decisa nei termini di seguito espressi..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è improcedibile per difetto del contraddittorio.
Preliminarmente, deve darsi atto dell'impossibilità di adottare la pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. La norma menzionata, infatti, presuppone che la rinuncia intervenga in un giudizio in cui il contraddittorio sia integro, atteso che l'effetto estintivo è subordinato all'accettazione delle parti che abbiano interesse alla prosecuzione dello stesso.
Nel caso in esame, invece, non vi è prova della notificazione del ricorso.
D'altra parte, l'appellante ha espressamente dichiarato di non avere interesse a coltivare l'azione, sicchè un rinvio disposto ai sensi dell'art. 348 c.p.c. in ragione dell'inerzia si rivelerebbe contrastante con i principi di economia processuale.
In conclusione, quindi, il gravame deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla sulle spese del grado, stante la mancata costituzione della appellata. Pt_2
Quanto al contributo unificato si richiama la pronuncia della Suprema Corte che ha statuito: “ll controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità
2 o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 25/07/2017, n. 18348).
P.Q.M.
la Corte così provvede: 1) dichiara l'appello principale improcedibile;
2) nulla sulle spese del presente grado;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell' appellante principale dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 11, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, ove dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio il giorno 11 novembre 2024, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 3242/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, ,con Sede in Roma, in Parte_1 persona del Presidente pro-tempore, ,elettivamente domiciliato in Padova ,presso l'ufficio legale INPS 5 Galleria Trieste, rappresentato e difeso dall'avv. Anita Sciandrello per procura generale alle liti Rep.n.77778/19476 notaio di Roma(CF Per_1 C.F._1
FAX 049 846270 PEC t); Email_1
APPELLANTE
E
– non costituito CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1732/2022 pubblicata il 5.12.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice del lavoro, accolse il ricorso proposto da e dichiarò il ricorrente invalido in CP_1 misura superiore all'80% a partire dal mese di marzo 2015, condannando l a Pt_1
pagare al predetto la pensione anticipata di vecchiaia a partire dal giorno 1.04.2015 fino al
1 giorno 1.10.2018, oltre accessori.
Con ricorso depositato il 23.12.2022 l'INPS ha interposto gravame avverso la pronuncia, censurando la statuizione in ragione dell'individuazione della decorrenza, effettuata senza tenere conto del cosiddetto “regime delle finestre” previsto dalla vigente normativa. Tanto premesso, ha chiesto riformarsi la pronuncia con ogni conseguente in tema di spese processuali.
La parte appellata non si è costituita in giudizio e l -che ha omesso di Pt_1
comprovare la regolare notificazione del gravame- con nota depositata in data 6.02.2024 ha dichiarato di rinunciare al gravame.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127-127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del giorno 11.11.2024.
La parte appellante non ha presentato le note di trattazione e la controversia, è stata riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, decisa nei termini di seguito espressi..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è improcedibile per difetto del contraddittorio.
Preliminarmente, deve darsi atto dell'impossibilità di adottare la pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. La norma menzionata, infatti, presuppone che la rinuncia intervenga in un giudizio in cui il contraddittorio sia integro, atteso che l'effetto estintivo è subordinato all'accettazione delle parti che abbiano interesse alla prosecuzione dello stesso.
Nel caso in esame, invece, non vi è prova della notificazione del ricorso.
D'altra parte, l'appellante ha espressamente dichiarato di non avere interesse a coltivare l'azione, sicchè un rinvio disposto ai sensi dell'art. 348 c.p.c. in ragione dell'inerzia si rivelerebbe contrastante con i principi di economia processuale.
In conclusione, quindi, il gravame deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla sulle spese del grado, stante la mancata costituzione della appellata. Pt_2
Quanto al contributo unificato si richiama la pronuncia della Suprema Corte che ha statuito: “ll controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità
2 o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 25/07/2017, n. 18348).
P.Q.M.
la Corte così provvede: 1) dichiara l'appello principale improcedibile;
2) nulla sulle spese del presente grado;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell' appellante principale dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 11, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, ove dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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