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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2797/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2797/2018 avente ad oggetto CONTRATTI
BANCARI, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il CP_1 CodiceFiscale_1
1.01.1945 e (C.F. ) nato a [...] CP_2 CodiceFiscale_2
AT (CE), il 12.05.1971, quest'ultimo in qualità di terzo datore di ipoteca, entrambi ivi residenti a[...], elettivamente domiciliati in Caserta alla Piazza Vetrano, n. 1, presso lo studio degli Avv.ti
Raffaele Marzano e Alessandro Clemente che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; ricorrenti/attori
E
(n. iscrizione al Registro delle Imprese di Torino Controparte_3
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Torino, piazza P.IVA_1
San Carlo, n. 156, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia, capogruppo del Gruppo Bancario , Controparte_3
e per essa, nella qualità di mandataria con rappresentanza, la Controparte_4
(C.F/P.IVA/n. iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi ), in P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano, via Galileo
Galilei, n. 7, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 Tulps, elettivamente domiciliata in Santa
Maria Capua Vetere (CE), via A. Mazzocchi, n. 114, presso lo studio dell'Avv.
1 Alessandro Fastoso, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Belluomo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente/convenuta
NONCHÉ
(C.F./n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso- Controparte_5
LL ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale P.IVA_3
in Conegliano (TV), via V. Alfieri, n. 1, rappresentata, in forza di procura del
14.12.2020 per atto del Notaio Dott. (rep. n. 30310 – racc. n. 13001) Per_1
registrata in Milano il 16.12.2020 al n. 90604, serie 1T, da Controparte_4
(C.F./n. di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi ) in persona del P.IVA_2
legale rappresentante p.t., con sede in Milano, via Bastioni di Porta Nuova, n. 19, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 Tulps, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua
Vetere (CE), via A. Mazzocchi, n. 114, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Fastoso, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Belluomo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione;
interventrice ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a mezzo pec in data 20.04.2018,
e hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa CP_1 CP_2
Maria Capua Vetere il in persona del legale rappresentante Controparte_6
p.t., deducendo: (i) che, con atto per Notaio Dott. (rep. n. 827 – racc. n. Per_2
619) del 18.10.2012, l'istituto di credito ha concesso ai ricorrenti attori un mutuo per € 130.000,00, assistito da garanzia ipotecaria, finalizzato all'esercizio della propria attività di impresa, da restituirsi mediante 120 rate mensili di € 1.693,07 ciascuna, con piano di ammortamento alla francese, mediante addebito diretto sul c/c n. 1000/2836 intestato ad presso la filiale del di CP_1 Controparte_6
2 Piedimonte AT (CE); (ii) che, a garanzia della restituzione del capitale, la banca ha iscritto ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà di CP_7
(in qualità di terzo datore di ipoteca) sito in Piedimonte AT (CE), alla
[...]
via Angelo Scorciarani Coppola, nn. 221 e 223; (iii) che al contratto di mutuo, la banca ha applicato interessi debitori ultralegali e usurari, in violazione dell'art. 1815 co 2 c.c. e dell'art. 644 c.p.; (iv) che al contratto di c/c, dedicato esclusivamente alla gestione dei ratei mensili del contratto di mutuo, sarebbero stati illegittimamente addebitati oneri e applicati tassi di interesse usurari, ultralegali e anatocistici in diversi trimestri (ovvero dal IV trim. 2012 al I trimestre 2013; al II e III trim. 2013) con capitalizzazione trimestrale degli stessi;
(iv) che con lettera trasmessa a mezzo pec in data 20.11.2017, i ricorrenti hanno richiesto, ai sensi dell'art. 119 Tub, copia del contratto di mutuo e degli estratti conto e che, con nota del 27.11.2017, il ha riscontrato la Controparte_6
richiesta.
Sulla scorta di tali motivi, i ricorrenti attori hanno concluso chiedendo accertarsi le nullità delle condizioni applicate al contratto di mutuo stipulato in data
18.10.2012 per l'applicazione di interessi ultralegali, usurari, in violazione degli artt. 1815 co 2 e 644 c.p., illiceità delle commissioni e delle spese e, per l'effetto, previa trasformazione del mutuo da oneroso in gratuito, accertarsi la non debenza degli interessi passivi scaduti e a scadere, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione degli interessi già corrisposti, da determinarsi in corso di giudizio, nonché accertarsi la natura usuraria degli interessi debitori applicati al contratto di c/c n. 1000/2836 con conseguente non debenza degli stessi, ai sensi dell'art. 1815 co 2 c.c. In via istruttoria, i ricorrenti hanno chiesto disporsi CTU tecnico- contabile al fine di rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione agli Avv.ti Raffaele Marzano e Alessandro
Clemente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data
31.01.2020, si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., e per essa, nella qualità di mandataria con rappresentanza,
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, in via Controparte_4
preliminare, ha dedotto la nullità del ricorso per genericità, non avendo i ricorrenti
3 allegato il contratto di conto corrente contestato, impedendo così alla resistente convenuta di spiegare adeguate difese. Nel merito, l'istituto di credito ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse domande, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Premettendo di aver effettuato la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia del passaggio a sofferenza della posizione del , resosi CP_1
inadempiente rispetto al rimborso delle rate del mutuo e che, avverso la predetta segnalazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 5.08.2019, rigettato con ordinanza del 22.10.2019, la resistente ha in particolare eccepito come i ricorrenti, ai fini del calcolo del TAEG effettivamente applicato al contratto di mutuo, hanno incluso, erroneamente, una serie di oneri e costi che non sarebbero da considerare a tal fine, in quanto indicatori del costo totale del finanziamento (come, ad esempio spese di istruttoria pratica, spese rimborsi e/o incasso rate) e che, comunque, non vadano cumulati i tassi di interesse corrispettivo e quello di mora.
In merito all'eccezione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati sul contratto di c/c, la resistente, oltre ad eccepire la genericità dell'eccezione, per non avere i ricorrenti allegato il contratto, ha dedotto la piena rispondenza della capitalizzazione applicata alla delibera CICR del 9.02.2000.
Circa il presunto fenomeno anatocistico, la banca ha dedotto come la progressione dell'ammortamento c.d. “alla francese” non provocherebbe alcuna capitalizzazione degli interessi contenuti in ogni singola rata costante. Da ultimo, opponendosi all'ammissione della CTU richiesta, perché meramente esplorativa, ha dedotto l'infondatezza della domanda di ripetizione Controparte_3 dell'indebito spiegata, per non avere indicato gli istanti le rimesse di cui chiedono la restituzione.
Disposto il mutamento del rito, espletato negativamente il procedimento di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ammessa parzialmente la richiesta di CTU tecnico contabile, con esclusione dell'indagine con riferimento all'applicazione di interessi usurari e anatocistici al contratto di conto corrente, stante la mancata produzione del contratto da parte degli istanti, con comparsa di costituzione in sostituzione depositata in data 3.05.2021, si è
4 costituita in giudizio rappresentata da quale Controparte_5 Controparte_4
cessionaria di facendo proprie tutte le difese spiegate da Controparte_3 quest'ultima, con vittoria di spese di lite. Depositato l'elaborato peritale, chiamato il Consulente nominato a chiarimenti, disposta l'integrazione della consulenza e depositato l'elaborato definitivo, la causa è stata rinviata al 10.09.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c. in data
11.11.2024, i ricorrenti attori, chiedendo chiamarsi nuovamente il consulente tecnico nominato a chiarimenti, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di titolarità da parte di del rapporto dedotto, non Controparte_5
avendo la stessa fornito alcuna prova in tal senso, concludendo per l'inammissibilità dell'atto di intervento depositato.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 18.10.2019 come da decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale è stata assegnata al modulo C) terza sezione civile.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora in via preliminare, questo Giudice non ritiene di dover chiamare il nominato CTU a chiarimenti, considerando esaustivo l'elaborato peritale definitivo depositato.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità sollevata da la quale ha sottolineato che i Controparte_3
ricorrenti/attori si sarebbero limitati ad elencare le eccepite nullità senza, però, allegare il contratto di conto corrente contestato e le rimesse ritenute indebite, impedendole di spiegare adeguate difese.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che, a norma dell'art. 164, co 4, c.p.c., la nullità
5 dell'atto di citazione (nella fattispecie, del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) e la conseguente inammissibilità dello stesso, si produce ogniqualvolta il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda. Nella valutazione della conformità dell'atto al modello richiesto dalla legge, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo a tutto l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti allegati, producendosi nullità quando, all'esito di tale valutazione, l'oggetto risulti assolutamente incerto.
Va altresì chiarito che la valutazione suddetta deve essere ispirata alla ratio della norma (ndr. art. 164 c.p.c.) che impone all'attore di specificare già nell'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda e le ragioni poste a fondamento della stessa, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora di offrire al giudice l'immediata conoscenza del thema decidendum. Dunque, non potrà prescindersi, nel valutare il grado di genericità della domanda, dalla natura dell'oggetto e dalla possibilità o meno di consentire alla controparte un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni poste a fondamento della domanda (cfr. tra le altre Cass. n. 27670/2008). In ogni caso, va ulteriormente precisato che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto nelle situazioni in cui l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Ciò posto, nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, tale incertezza non ricorre avendo i ricorrenti attori individuato il contratto di conto corrente contestato, contraddistinto dal n. 1000/2836, producendo, contestualmente al deposito del ricorso, gli estratti conto in suo possesso.
Va altresì precisato che l'istituto bancario, pur eccependo l'inammissibilità della domanda per genericità, si è comunque compiutamente difeso anche nel merito
(cfr. Trib. Roma 8.08.2019, n. 16211; Trib. Salerno, 17.06.2020, n. 836) così dimostrando di avere piena contezza dei fatti costitutivi delle avverse domande.
Ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai ricorrenti con riferimento alla posizione di CP_5
cessionaria del credito.
È noto che rispetto alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la disciplina
6 dettata dall'art. 58 TUB, dispone che l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, mediante conclusione di contratto di cessione in blocco del 12.12.2020 tra la cedente e la Controparte_3
cessionaria costituisce una facilitazione per le banche e più in CP_5
generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
Ed infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta
Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. Trib. Forlì, 6.06.2022, n. 565). Ciò è tanto vero che il tenore letterale dell'art. 58 T.U.B. al comma 4 espressamente prevede che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.".
Ne deriva che ai fini dell'efficacia della cessione non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione o notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
La Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla prova della legittimazione attiva in materia di cessione in blocco dei crediti, ha avuto modo di precisare che
"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare
7 l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24798 del
5.11.2020).
Ciò posto, nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, va osservato che, con l'atto di intervento depositato in data 3.05.2021, l'interventrice ha documentato la pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale, ove risulta che la società (…) comunica che, nell'ambito di Controparte_5 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa ai crediti ceduti da (…) ha acquistato da in Controparte_3 Controparte_3
forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 concluso in data 10 dicembre 2020 ha acquistato pro-soluto da
[...]
(…) tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_3 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_3
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi
[...]
debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio o conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza (…). I crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (cfr. All. 1 comparsa di costituzione in sostituzione di del 3.05.2021 - G.U. n. 145 del 12.12.2020 Parte II). Controparte_5
Il riferimento alla cessione dei crediti sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 30 giugno 2020 consente di affermare che tra i crediti ceduti rientri anche il credito oggetto di causa, riconducibile, peraltro, alle caratteristiche indicate nell'avviso.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
D. Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Non occorre una
8 specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre
2017 n. 31188).
2.Sul merito.
Preliminarmente occorre rilevare che nelle controversie bancarie, quale è quella qui sottoposta al vaglio del Tribunale, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova sanciti dall'art. 2697 c.c., secondo il quale chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi, quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostegno delle proprie pretese, l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari in contestazione
(necessari per la verifica della sussistenza e il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Dunque, non facendosi questione dell'inesistenza del contratto di conto corrente, competeva ai ricorrenti attori dimostrare che il negozio concluso fosse affetto dai vizi lamentati.
Nella fattispecie, gli istanti non hanno assolto al proprio onere di allegazione né all'onere della prova, omettendo di depositare il contratto e provvedendo ad affermare in modo del tutto generico l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e il superamento del tasso usura senza, tuttavia, specificare né cronologicamente né contabilmente le presunte violazioni.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'attore (in questo caso, gli attori) non possa limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, oltre al deposito del contratto, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali ritenute illegittime nonché gli addebiti ritenuti non dovuti, assolvendo quindi a un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum. In tema, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale grava sull'attore in ripetizione dell'indebito (Cass. Ord. n. 35605 del
20.12.2023).
9 Sul punto la recente giurisprudenza di merito ha affermato il principio per il quale
In tema di contenzioso in merito ad un contratto di mutuo, va rigettata la richiesta degli attori che hanno, comunque, omesso di produrre i documenti che si sarebbero comunque rivelati necessari ai fini istruttori, ovvero i contratti di conto corrente di apertura di credito e i relativi estratti conto completi (fin dall'instaurazione del rapporto), il contratto di mutuo e il piano di ammortamento convenuto per la restituzione del finanziamento, qualora non ci siano ragioni per far ritenere che gli attori non potessero assolvere all'onere probatorio sugli stessi incombente (cfr. Trib. Roma, 1.08.2018, n. 16001).
Nella fattispecie in esame, come già rilevato da questo Tribunale con l'Ordinanza depositata in data 25.09.2020, i ricorrenti attori non hanno provveduto ad allegare il contratto di conto corrente contestato sicché alcuna indagine è stata richiesta al
CTU con riferimento all'applicazione di interessi usurari e anatocistici al contratto. In definitiva, in difetto della produzione del contratto, il Tribunale non è stato posto in condizione di verificare le clausole ivi riportate, con la conseguenza che non è stata disposta la consulenza in merito all'eccepita applicazione di interessi usurari e anatocistici al contratto di conto corrente.
Tanto premesso, occorre vagliare la fondatezza delle doglianze mosse dai ricorrenti/attori rispetto al contratto di mutuo del 18.10.2012.
e infatti, hanno esposto che il finanziamento veniva CP_1 CP_2
concesso al tasso fisso pari al 9,287%, corrispondenze ad un TAEG pari al
10,29%, e un tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di due punti percentuali, cioè pari al 11,287%, perciò superiore al tasso soglia di riferimento pari al 10.6750%. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, gli interessi pattuiti in contratto sarebbero affetti da usura, in violazione del dettato di cui agli artt. 1815 co 2 c.c. e 644 c.p., in considerazione degli ulteriori costi e commissioni a vario titolo addebitati dalla banca per l'erogazione del credito (ovvero € 2.600,00 per istruttoria;
€ 221,69 per spese iniziali di perizia;
€ 2.600,00 per abbandono pratica;
€ 206,00 per spese e accertamenti peritali successivi a quello iniziale;
€
51,00 per riduzione ipoteca;
€ 51,00 per cancellazione ipoteca;
€ 130,00 per rinnovazione ipoteca;
€ 51,00 per eventuali volture;
€ 0,70 per ogni invio comunicazione;
€ 1,50 per invio comunicazione rata per 120 rate, ovvero €
10 180,00; € 5,00 per rilascio duplicato di quietanza o scadenza rata;
€ 51,00 per rilascio certificato di sussistenza del credito, nonché il 3% per estinzione anticipata e spese per assicurazione contro incendio e scoppio di fabbricati per un totale di € 1.200,00). Ritengono gli attori che la conseguenza della nullità del tasso di mora sia l'applicazione dell'art. 1815 co 2 c.c. e dunque la restituzione degli interessi corrisposti, trasformandosi il mutuo da oneroso in gratuito.
Preliminarmente, occorre evidenziare che l'indagine che il CTU è stato chiamato a svolgere in tema di usura deve essere circoscritta alla sola usura originaria.
La giurisprudenza di merito prevalente, alla quale questo Tribunale aderisce, ritiene che le istruzioni della Banca d'Italia abbiano valore vincolante e che non possano adottarsi formule di calcolo differenti da queste ultime per la verifica relativa all'usurarietà dei tassi. In particolare, preliminarmente si rende opportuno precisare che l'art. 2, co. 4, L.
7.3.1996 n. 108, dopo la novella introdotta dall'art. 8, co. 5, lett. d, D.L. 13.05.2011, n. 70, prevede che il tasso soglia usura risulti formato dal tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, a cui si deve aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Diversamente per quanto concerne i rapporti pattuiti anteriormente all'innovazione del d.l. 70/2011, il tasso soglia deve essere determinato aumentando il TEGM del 50 per cento. L'attuale art. 644, comma 4, c.p. stabilisce, inoltre, che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca
d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM).
Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche,
11 oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Alla luce di questa breve ricostruzione, si ritiene pertanto di aderire all'orientamento della giurisprudenza anche di merito per cui ai fini del calcolo dell'usura è opportuno utilizzare la formula di calcolo elaborata nell'ambito delle
Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEG.
Inoltre, si ricorda che a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione
n. 24675/2017, avente ad oggetto un contratto di mutuo, come il caso di specie,
l'usura sopravvenuta non ha più alcun rilievo, dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale pattuizione usuraria dei tassi di interesse.
Come noto, infatti, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia (cfr. Trib. Forlì, 28.12.2022, n. 1150).
Fatte tali opportune premesse, nel caso di specie, a seguito dei rilievi esposti dai ricorrenti, con il quesito integrativo sottoposto al consulente nominato, il
Tribunale ha richiesto la verifica dell'usura tenendo conto del costo implicito dell'ammortamento alla francese, consistente nella differenza tra la rata contrattuale calcolata secondo il regime della capitalizzazione composta e quella risultante dal regime finanziario della capitalizzazione semplice. Dunque, il CTU ha correttamente incluso nel calcolo per la determinazione del TEG, da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica richiesta, anche il maggior costo (onere implicito) corrispondente alla differenza tra la rata contrattuale
(calcolata in regime di capitalizzazione composta) e quella risultante dall'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice.
Orbene, pure sulla base del quesito integrativo posto al CTU è risultato che al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo alcuna usura originaria si è verificata nel calcolo del TEG, essendosi invece determinata una usura
12 sopravvenuta soltanto in alcuni periodi e nel corso dell'esecuzione del contratto
(cfr. tavola 4 dell'elaborato peritale depositato dall'ausiliario).
Ne deriva che le domanda di nullità parziale del contratto di mutuo e la sua conseguente trasformazione in mutuo gratuito non può trovare accoglimento, perché come sopra anticipato lo sconfinamento del tasso di interesse oltre la soglia di cui alla legge n. 108/1996 nel corso del rapporto non comporta né la nullità né
l'inefficacia della clausola di determinazione degli interessi, sicché la domanda non può che essere rigettata.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al
D.M. n. 147/2022 vigente al momento in cui i difensori hanno concluso le proprie attività difensive.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU già liquidate con decreto depositato il 7.02.2022 sono definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta
Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
2797/2018 avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendente tra e CP_1
– attori – in persona del legale CP_2 Controparte_3
rappresentante p.t. – convenuta – e in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t. – intervenuta – ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta le domande;
Condanna e al pagamento in favore di CP_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che ex Controparte_3
D.M. n. 147/2022 si liquidano in complessivi € 2.536,00 per compenso professionale (così distinti: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria), oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se e come dovute per legge;
Condanna e al pagamento, in favore di CP_1 CP_2 CP_5
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che ex D.M. n.
[...]
13 147/2022 si liquidano in complessivi € 3.318,00 per compenso professionale (così distinti: € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, €
1.701,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se e come dovute per legge;
Pone definitivamente a carico di e le spese della CP_1 CP_2 compiuta CTU già liquidate in € 1.755,08 con decreto depositato il 7.02.2022 e in quella sede poste provvisoriamente a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.02.2025
Il Giudice
Marta Sodano
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2797/2018 avente ad oggetto CONTRATTI
BANCARI, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il CP_1 CodiceFiscale_1
1.01.1945 e (C.F. ) nato a [...] CP_2 CodiceFiscale_2
AT (CE), il 12.05.1971, quest'ultimo in qualità di terzo datore di ipoteca, entrambi ivi residenti a[...], elettivamente domiciliati in Caserta alla Piazza Vetrano, n. 1, presso lo studio degli Avv.ti
Raffaele Marzano e Alessandro Clemente che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; ricorrenti/attori
E
(n. iscrizione al Registro delle Imprese di Torino Controparte_3
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Torino, piazza P.IVA_1
San Carlo, n. 156, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia, capogruppo del Gruppo Bancario , Controparte_3
e per essa, nella qualità di mandataria con rappresentanza, la Controparte_4
(C.F/P.IVA/n. iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi ), in P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano, via Galileo
Galilei, n. 7, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 Tulps, elettivamente domiciliata in Santa
Maria Capua Vetere (CE), via A. Mazzocchi, n. 114, presso lo studio dell'Avv.
1 Alessandro Fastoso, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Belluomo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente/convenuta
NONCHÉ
(C.F./n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso- Controparte_5
LL ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale P.IVA_3
in Conegliano (TV), via V. Alfieri, n. 1, rappresentata, in forza di procura del
14.12.2020 per atto del Notaio Dott. (rep. n. 30310 – racc. n. 13001) Per_1
registrata in Milano il 16.12.2020 al n. 90604, serie 1T, da Controparte_4
(C.F./n. di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi ) in persona del P.IVA_2
legale rappresentante p.t., con sede in Milano, via Bastioni di Porta Nuova, n. 19, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 Tulps, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua
Vetere (CE), via A. Mazzocchi, n. 114, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Fastoso, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Belluomo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione;
interventrice ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a mezzo pec in data 20.04.2018,
e hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa CP_1 CP_2
Maria Capua Vetere il in persona del legale rappresentante Controparte_6
p.t., deducendo: (i) che, con atto per Notaio Dott. (rep. n. 827 – racc. n. Per_2
619) del 18.10.2012, l'istituto di credito ha concesso ai ricorrenti attori un mutuo per € 130.000,00, assistito da garanzia ipotecaria, finalizzato all'esercizio della propria attività di impresa, da restituirsi mediante 120 rate mensili di € 1.693,07 ciascuna, con piano di ammortamento alla francese, mediante addebito diretto sul c/c n. 1000/2836 intestato ad presso la filiale del di CP_1 Controparte_6
2 Piedimonte AT (CE); (ii) che, a garanzia della restituzione del capitale, la banca ha iscritto ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà di CP_7
(in qualità di terzo datore di ipoteca) sito in Piedimonte AT (CE), alla
[...]
via Angelo Scorciarani Coppola, nn. 221 e 223; (iii) che al contratto di mutuo, la banca ha applicato interessi debitori ultralegali e usurari, in violazione dell'art. 1815 co 2 c.c. e dell'art. 644 c.p.; (iv) che al contratto di c/c, dedicato esclusivamente alla gestione dei ratei mensili del contratto di mutuo, sarebbero stati illegittimamente addebitati oneri e applicati tassi di interesse usurari, ultralegali e anatocistici in diversi trimestri (ovvero dal IV trim. 2012 al I trimestre 2013; al II e III trim. 2013) con capitalizzazione trimestrale degli stessi;
(iv) che con lettera trasmessa a mezzo pec in data 20.11.2017, i ricorrenti hanno richiesto, ai sensi dell'art. 119 Tub, copia del contratto di mutuo e degli estratti conto e che, con nota del 27.11.2017, il ha riscontrato la Controparte_6
richiesta.
Sulla scorta di tali motivi, i ricorrenti attori hanno concluso chiedendo accertarsi le nullità delle condizioni applicate al contratto di mutuo stipulato in data
18.10.2012 per l'applicazione di interessi ultralegali, usurari, in violazione degli artt. 1815 co 2 e 644 c.p., illiceità delle commissioni e delle spese e, per l'effetto, previa trasformazione del mutuo da oneroso in gratuito, accertarsi la non debenza degli interessi passivi scaduti e a scadere, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione degli interessi già corrisposti, da determinarsi in corso di giudizio, nonché accertarsi la natura usuraria degli interessi debitori applicati al contratto di c/c n. 1000/2836 con conseguente non debenza degli stessi, ai sensi dell'art. 1815 co 2 c.c. In via istruttoria, i ricorrenti hanno chiesto disporsi CTU tecnico- contabile al fine di rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione agli Avv.ti Raffaele Marzano e Alessandro
Clemente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data
31.01.2020, si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., e per essa, nella qualità di mandataria con rappresentanza,
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, in via Controparte_4
preliminare, ha dedotto la nullità del ricorso per genericità, non avendo i ricorrenti
3 allegato il contratto di conto corrente contestato, impedendo così alla resistente convenuta di spiegare adeguate difese. Nel merito, l'istituto di credito ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse domande, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Premettendo di aver effettuato la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia del passaggio a sofferenza della posizione del , resosi CP_1
inadempiente rispetto al rimborso delle rate del mutuo e che, avverso la predetta segnalazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 5.08.2019, rigettato con ordinanza del 22.10.2019, la resistente ha in particolare eccepito come i ricorrenti, ai fini del calcolo del TAEG effettivamente applicato al contratto di mutuo, hanno incluso, erroneamente, una serie di oneri e costi che non sarebbero da considerare a tal fine, in quanto indicatori del costo totale del finanziamento (come, ad esempio spese di istruttoria pratica, spese rimborsi e/o incasso rate) e che, comunque, non vadano cumulati i tassi di interesse corrispettivo e quello di mora.
In merito all'eccezione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati sul contratto di c/c, la resistente, oltre ad eccepire la genericità dell'eccezione, per non avere i ricorrenti allegato il contratto, ha dedotto la piena rispondenza della capitalizzazione applicata alla delibera CICR del 9.02.2000.
Circa il presunto fenomeno anatocistico, la banca ha dedotto come la progressione dell'ammortamento c.d. “alla francese” non provocherebbe alcuna capitalizzazione degli interessi contenuti in ogni singola rata costante. Da ultimo, opponendosi all'ammissione della CTU richiesta, perché meramente esplorativa, ha dedotto l'infondatezza della domanda di ripetizione Controparte_3 dell'indebito spiegata, per non avere indicato gli istanti le rimesse di cui chiedono la restituzione.
Disposto il mutamento del rito, espletato negativamente il procedimento di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ammessa parzialmente la richiesta di CTU tecnico contabile, con esclusione dell'indagine con riferimento all'applicazione di interessi usurari e anatocistici al contratto di conto corrente, stante la mancata produzione del contratto da parte degli istanti, con comparsa di costituzione in sostituzione depositata in data 3.05.2021, si è
4 costituita in giudizio rappresentata da quale Controparte_5 Controparte_4
cessionaria di facendo proprie tutte le difese spiegate da Controparte_3 quest'ultima, con vittoria di spese di lite. Depositato l'elaborato peritale, chiamato il Consulente nominato a chiarimenti, disposta l'integrazione della consulenza e depositato l'elaborato definitivo, la causa è stata rinviata al 10.09.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c. in data
11.11.2024, i ricorrenti attori, chiedendo chiamarsi nuovamente il consulente tecnico nominato a chiarimenti, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di titolarità da parte di del rapporto dedotto, non Controparte_5
avendo la stessa fornito alcuna prova in tal senso, concludendo per l'inammissibilità dell'atto di intervento depositato.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 18.10.2019 come da decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale è stata assegnata al modulo C) terza sezione civile.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora in via preliminare, questo Giudice non ritiene di dover chiamare il nominato CTU a chiarimenti, considerando esaustivo l'elaborato peritale definitivo depositato.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità sollevata da la quale ha sottolineato che i Controparte_3
ricorrenti/attori si sarebbero limitati ad elencare le eccepite nullità senza, però, allegare il contratto di conto corrente contestato e le rimesse ritenute indebite, impedendole di spiegare adeguate difese.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che, a norma dell'art. 164, co 4, c.p.c., la nullità
5 dell'atto di citazione (nella fattispecie, del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) e la conseguente inammissibilità dello stesso, si produce ogniqualvolta il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda. Nella valutazione della conformità dell'atto al modello richiesto dalla legge, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo a tutto l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti allegati, producendosi nullità quando, all'esito di tale valutazione, l'oggetto risulti assolutamente incerto.
Va altresì chiarito che la valutazione suddetta deve essere ispirata alla ratio della norma (ndr. art. 164 c.p.c.) che impone all'attore di specificare già nell'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda e le ragioni poste a fondamento della stessa, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora di offrire al giudice l'immediata conoscenza del thema decidendum. Dunque, non potrà prescindersi, nel valutare il grado di genericità della domanda, dalla natura dell'oggetto e dalla possibilità o meno di consentire alla controparte un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni poste a fondamento della domanda (cfr. tra le altre Cass. n. 27670/2008). In ogni caso, va ulteriormente precisato che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto nelle situazioni in cui l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Ciò posto, nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, tale incertezza non ricorre avendo i ricorrenti attori individuato il contratto di conto corrente contestato, contraddistinto dal n. 1000/2836, producendo, contestualmente al deposito del ricorso, gli estratti conto in suo possesso.
Va altresì precisato che l'istituto bancario, pur eccependo l'inammissibilità della domanda per genericità, si è comunque compiutamente difeso anche nel merito
(cfr. Trib. Roma 8.08.2019, n. 16211; Trib. Salerno, 17.06.2020, n. 836) così dimostrando di avere piena contezza dei fatti costitutivi delle avverse domande.
Ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai ricorrenti con riferimento alla posizione di CP_5
cessionaria del credito.
È noto che rispetto alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la disciplina
6 dettata dall'art. 58 TUB, dispone che l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, mediante conclusione di contratto di cessione in blocco del 12.12.2020 tra la cedente e la Controparte_3
cessionaria costituisce una facilitazione per le banche e più in CP_5
generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
Ed infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta
Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. Trib. Forlì, 6.06.2022, n. 565). Ciò è tanto vero che il tenore letterale dell'art. 58 T.U.B. al comma 4 espressamente prevede che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.".
Ne deriva che ai fini dell'efficacia della cessione non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione o notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
La Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla prova della legittimazione attiva in materia di cessione in blocco dei crediti, ha avuto modo di precisare che
"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare
7 l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24798 del
5.11.2020).
Ciò posto, nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, va osservato che, con l'atto di intervento depositato in data 3.05.2021, l'interventrice ha documentato la pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale, ove risulta che la società (…) comunica che, nell'ambito di Controparte_5 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa ai crediti ceduti da (…) ha acquistato da in Controparte_3 Controparte_3
forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 concluso in data 10 dicembre 2020 ha acquistato pro-soluto da
[...]
(…) tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_3 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_3
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi
[...]
debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio o conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza (…). I crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (cfr. All. 1 comparsa di costituzione in sostituzione di del 3.05.2021 - G.U. n. 145 del 12.12.2020 Parte II). Controparte_5
Il riferimento alla cessione dei crediti sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 30 giugno 2020 consente di affermare che tra i crediti ceduti rientri anche il credito oggetto di causa, riconducibile, peraltro, alle caratteristiche indicate nell'avviso.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
D. Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Non occorre una
8 specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre
2017 n. 31188).
2.Sul merito.
Preliminarmente occorre rilevare che nelle controversie bancarie, quale è quella qui sottoposta al vaglio del Tribunale, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova sanciti dall'art. 2697 c.c., secondo il quale chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi, quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostegno delle proprie pretese, l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari in contestazione
(necessari per la verifica della sussistenza e il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Dunque, non facendosi questione dell'inesistenza del contratto di conto corrente, competeva ai ricorrenti attori dimostrare che il negozio concluso fosse affetto dai vizi lamentati.
Nella fattispecie, gli istanti non hanno assolto al proprio onere di allegazione né all'onere della prova, omettendo di depositare il contratto e provvedendo ad affermare in modo del tutto generico l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e il superamento del tasso usura senza, tuttavia, specificare né cronologicamente né contabilmente le presunte violazioni.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'attore (in questo caso, gli attori) non possa limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, oltre al deposito del contratto, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali ritenute illegittime nonché gli addebiti ritenuti non dovuti, assolvendo quindi a un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum. In tema, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale grava sull'attore in ripetizione dell'indebito (Cass. Ord. n. 35605 del
20.12.2023).
9 Sul punto la recente giurisprudenza di merito ha affermato il principio per il quale
In tema di contenzioso in merito ad un contratto di mutuo, va rigettata la richiesta degli attori che hanno, comunque, omesso di produrre i documenti che si sarebbero comunque rivelati necessari ai fini istruttori, ovvero i contratti di conto corrente di apertura di credito e i relativi estratti conto completi (fin dall'instaurazione del rapporto), il contratto di mutuo e il piano di ammortamento convenuto per la restituzione del finanziamento, qualora non ci siano ragioni per far ritenere che gli attori non potessero assolvere all'onere probatorio sugli stessi incombente (cfr. Trib. Roma, 1.08.2018, n. 16001).
Nella fattispecie in esame, come già rilevato da questo Tribunale con l'Ordinanza depositata in data 25.09.2020, i ricorrenti attori non hanno provveduto ad allegare il contratto di conto corrente contestato sicché alcuna indagine è stata richiesta al
CTU con riferimento all'applicazione di interessi usurari e anatocistici al contratto. In definitiva, in difetto della produzione del contratto, il Tribunale non è stato posto in condizione di verificare le clausole ivi riportate, con la conseguenza che non è stata disposta la consulenza in merito all'eccepita applicazione di interessi usurari e anatocistici al contratto di conto corrente.
Tanto premesso, occorre vagliare la fondatezza delle doglianze mosse dai ricorrenti/attori rispetto al contratto di mutuo del 18.10.2012.
e infatti, hanno esposto che il finanziamento veniva CP_1 CP_2
concesso al tasso fisso pari al 9,287%, corrispondenze ad un TAEG pari al
10,29%, e un tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di due punti percentuali, cioè pari al 11,287%, perciò superiore al tasso soglia di riferimento pari al 10.6750%. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, gli interessi pattuiti in contratto sarebbero affetti da usura, in violazione del dettato di cui agli artt. 1815 co 2 c.c. e 644 c.p., in considerazione degli ulteriori costi e commissioni a vario titolo addebitati dalla banca per l'erogazione del credito (ovvero € 2.600,00 per istruttoria;
€ 221,69 per spese iniziali di perizia;
€ 2.600,00 per abbandono pratica;
€ 206,00 per spese e accertamenti peritali successivi a quello iniziale;
€
51,00 per riduzione ipoteca;
€ 51,00 per cancellazione ipoteca;
€ 130,00 per rinnovazione ipoteca;
€ 51,00 per eventuali volture;
€ 0,70 per ogni invio comunicazione;
€ 1,50 per invio comunicazione rata per 120 rate, ovvero €
10 180,00; € 5,00 per rilascio duplicato di quietanza o scadenza rata;
€ 51,00 per rilascio certificato di sussistenza del credito, nonché il 3% per estinzione anticipata e spese per assicurazione contro incendio e scoppio di fabbricati per un totale di € 1.200,00). Ritengono gli attori che la conseguenza della nullità del tasso di mora sia l'applicazione dell'art. 1815 co 2 c.c. e dunque la restituzione degli interessi corrisposti, trasformandosi il mutuo da oneroso in gratuito.
Preliminarmente, occorre evidenziare che l'indagine che il CTU è stato chiamato a svolgere in tema di usura deve essere circoscritta alla sola usura originaria.
La giurisprudenza di merito prevalente, alla quale questo Tribunale aderisce, ritiene che le istruzioni della Banca d'Italia abbiano valore vincolante e che non possano adottarsi formule di calcolo differenti da queste ultime per la verifica relativa all'usurarietà dei tassi. In particolare, preliminarmente si rende opportuno precisare che l'art. 2, co. 4, L.
7.3.1996 n. 108, dopo la novella introdotta dall'art. 8, co. 5, lett. d, D.L. 13.05.2011, n. 70, prevede che il tasso soglia usura risulti formato dal tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, a cui si deve aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Diversamente per quanto concerne i rapporti pattuiti anteriormente all'innovazione del d.l. 70/2011, il tasso soglia deve essere determinato aumentando il TEGM del 50 per cento. L'attuale art. 644, comma 4, c.p. stabilisce, inoltre, che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca
d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM).
Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche,
11 oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Alla luce di questa breve ricostruzione, si ritiene pertanto di aderire all'orientamento della giurisprudenza anche di merito per cui ai fini del calcolo dell'usura è opportuno utilizzare la formula di calcolo elaborata nell'ambito delle
Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEG.
Inoltre, si ricorda che a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione
n. 24675/2017, avente ad oggetto un contratto di mutuo, come il caso di specie,
l'usura sopravvenuta non ha più alcun rilievo, dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale pattuizione usuraria dei tassi di interesse.
Come noto, infatti, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia (cfr. Trib. Forlì, 28.12.2022, n. 1150).
Fatte tali opportune premesse, nel caso di specie, a seguito dei rilievi esposti dai ricorrenti, con il quesito integrativo sottoposto al consulente nominato, il
Tribunale ha richiesto la verifica dell'usura tenendo conto del costo implicito dell'ammortamento alla francese, consistente nella differenza tra la rata contrattuale calcolata secondo il regime della capitalizzazione composta e quella risultante dal regime finanziario della capitalizzazione semplice. Dunque, il CTU ha correttamente incluso nel calcolo per la determinazione del TEG, da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica richiesta, anche il maggior costo (onere implicito) corrispondente alla differenza tra la rata contrattuale
(calcolata in regime di capitalizzazione composta) e quella risultante dall'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice.
Orbene, pure sulla base del quesito integrativo posto al CTU è risultato che al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo alcuna usura originaria si è verificata nel calcolo del TEG, essendosi invece determinata una usura
12 sopravvenuta soltanto in alcuni periodi e nel corso dell'esecuzione del contratto
(cfr. tavola 4 dell'elaborato peritale depositato dall'ausiliario).
Ne deriva che le domanda di nullità parziale del contratto di mutuo e la sua conseguente trasformazione in mutuo gratuito non può trovare accoglimento, perché come sopra anticipato lo sconfinamento del tasso di interesse oltre la soglia di cui alla legge n. 108/1996 nel corso del rapporto non comporta né la nullità né
l'inefficacia della clausola di determinazione degli interessi, sicché la domanda non può che essere rigettata.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al
D.M. n. 147/2022 vigente al momento in cui i difensori hanno concluso le proprie attività difensive.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU già liquidate con decreto depositato il 7.02.2022 sono definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta
Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
2797/2018 avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendente tra e CP_1
– attori – in persona del legale CP_2 Controparte_3
rappresentante p.t. – convenuta – e in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t. – intervenuta – ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta le domande;
Condanna e al pagamento in favore di CP_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che ex Controparte_3
D.M. n. 147/2022 si liquidano in complessivi € 2.536,00 per compenso professionale (così distinti: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria), oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se e come dovute per legge;
Condanna e al pagamento, in favore di CP_1 CP_2 CP_5
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che ex D.M. n.
[...]
13 147/2022 si liquidano in complessivi € 3.318,00 per compenso professionale (così distinti: € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, €
1.701,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se e come dovute per legge;
Pone definitivamente a carico di e le spese della CP_1 CP_2 compiuta CTU già liquidate in € 1.755,08 con decreto depositato il 7.02.2022 e in quella sede poste provvisoriamente a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.02.2025
Il Giudice
Marta Sodano
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