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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5337 /2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa ME RC Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 17 luglio 2020 e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Elena Lo Surdo ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Grandi n. 6, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti, ammessa con al beneficio del Patrocinio a spese dello
Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 12.3.2025;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Miedico ed elettivamente domiciliato in Milano, Corso Monforte n.
45, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: le parti con note per la trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19 novembre
2025 hanno precisato le conclusioni congiunte, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. e di seguito riportate:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il Signor si obbliga a versare per intero la rata del finanziamento acceso, unitamente al CP_1 coniuge, nel mese di febbraio 2017 presso Intesa San Paolo Spa e a manlevare la Signora da Pt_1 ogni eventuale responsabilità, anche solidale, in tal senso anche nei confronti della finanziaria. Il
Signor rinuncia altresì ad esercitare azione di regresso nei confronti della moglie per le somme CP_1 già versare e per quelle che verserà in futuro;
3) Nel caso in cui il Signor omettesse il versamento di una o più rate del suddetto CP_1 finanziamento e la Banca si rivolgesse alla Signora per ottenerne il saldo, la Signora Pt_1 Pt_1 avrà diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti del Signor per il 100% delle CP_1 somme corrisposte;
4) Con il corretto adempimento della condizione n. 2 che precede, la Signora dichiara di essere Pt_1 allo stato attuale economicamente autosufficiente e di rinunciare a qualsiasi richiesta di mantenimento e/o alimenti. Del pari, anche il Signor si dichiara economicamente autosufficiente. CP_1
5) Le parti inoltre confermano di avere definito tra loro qualsiasi altra questione o pendenza di carattere patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione ed in dipendenza del vincolo di coniugio.
6) Le parti si impegnano a trasfondere il contenuto del presente accordo, in un ricorso per divorzio congiunto da depositare non appena saranno decorsi i termini di legge.
7) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in Tricarico in data 27.3.1989.
Dalla loro unione sono nati (in data 30.7.1991) ed (in data 30.12.1996). Per_1 Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni congiunte possono essere recepiti nella presente sentenza, risultando le pattuizioni oggetto di accordo tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Parimenti le ulteriori pattuizioni negoziali possono essere recepite.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e le domande congiunte delle parti, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale di e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in Tricarico in data 27.3.1989.
2) PROVVEDE in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
3) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
4) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
5) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tricarico perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente
ME RC
Il Giudice est.
DA FA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa ME RC Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 17 luglio 2020 e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Elena Lo Surdo ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Grandi n. 6, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti, ammessa con al beneficio del Patrocinio a spese dello
Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Monza del 12.3.2025;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Miedico ed elettivamente domiciliato in Milano, Corso Monforte n.
45, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: le parti con note per la trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19 novembre
2025 hanno precisato le conclusioni congiunte, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. e di seguito riportate:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il Signor si obbliga a versare per intero la rata del finanziamento acceso, unitamente al CP_1 coniuge, nel mese di febbraio 2017 presso Intesa San Paolo Spa e a manlevare la Signora da Pt_1 ogni eventuale responsabilità, anche solidale, in tal senso anche nei confronti della finanziaria. Il
Signor rinuncia altresì ad esercitare azione di regresso nei confronti della moglie per le somme CP_1 già versare e per quelle che verserà in futuro;
3) Nel caso in cui il Signor omettesse il versamento di una o più rate del suddetto CP_1 finanziamento e la Banca si rivolgesse alla Signora per ottenerne il saldo, la Signora Pt_1 Pt_1 avrà diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti del Signor per il 100% delle CP_1 somme corrisposte;
4) Con il corretto adempimento della condizione n. 2 che precede, la Signora dichiara di essere Pt_1 allo stato attuale economicamente autosufficiente e di rinunciare a qualsiasi richiesta di mantenimento e/o alimenti. Del pari, anche il Signor si dichiara economicamente autosufficiente. CP_1
5) Le parti inoltre confermano di avere definito tra loro qualsiasi altra questione o pendenza di carattere patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione ed in dipendenza del vincolo di coniugio.
6) Le parti si impegnano a trasfondere il contenuto del presente accordo, in un ricorso per divorzio congiunto da depositare non appena saranno decorsi i termini di legge.
7) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in Tricarico in data 27.3.1989.
Dalla loro unione sono nati (in data 30.7.1991) ed (in data 30.12.1996). Per_1 Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni congiunte possono essere recepiti nella presente sentenza, risultando le pattuizioni oggetto di accordo tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Parimenti le ulteriori pattuizioni negoziali possono essere recepite.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e le domande congiunte delle parti, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale di e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in Tricarico in data 27.3.1989.
2) PROVVEDE in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
3) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
4) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
5) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tricarico perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente
ME RC
Il Giudice est.
DA FA