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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 6728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6728 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. IO AC Presidente
Dott. ON GO Giudice Relatore
dr. ing. Pietro E. De EL Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 606/2024 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 3.12.2025, e vertente
TRA
- c.f. e P.IVA , sito Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in alla via Berta n. 6 s.n.c.-, in persona del Presidente pro - tempore, Pt_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù del Decreto
Presidenziale n. 73 del 14.12.2023 e giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. EL SO, c.f. pec: CodiceFiscale_1
e dell'Avv. Alessandra CA c.f. Email_1 2
pec : CodiceFiscale_2
con studio in Campobasso Email_2
alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9 ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Renato Capponcelli in Napoli alla via G. Merliani n. 138, dichiarando di volere ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica pec: Email_1
e pec: nonché al numero di fax Email_2
Tel. 0874/438969.
RICORRENTE
E
c.f. , P. IVA con Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4
sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, in persona del suo procuratore Avv. Alfredo Grande c.f.: , giusta CodiceFiscale_3
procura per Notar in Roma, 9/11/2022, Rep. n. 197893, Persona_1
Racc. n. 26820, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Conte, c.f.
[...]
, PEC: ed elettivamente C.F._4 Email_3
domiciliata presso lo studio dell' avv. ON Di Caprio in Napoli, Viale
Augusto n.148, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE – IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIO
Per la ricorrente in persona del legale rapp.te Parte_1
pro-tempore, riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle memorie conclusionali e, quindi, come di seguito indicato:
“Voglia Codesto ill.mo Collegio del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche di Napoli, contrariis reiectis: 3
a) In via principale e nel merito: condannare Controparte_1
(C.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede Legale
[...] P.IVA_3
in Roma – cap 00198 – al viale Regina Margherita n. 125 al pagamento in
favore della della somma di € 211.592,60 a titolo di Parte_1
sovracanoni RIVIERASCHI dovuti, per il periodo che va dal 01/01/1980 sino
al 31/12/2019, così come previsto dal Decreto Direttoriale prot. n. 9362 del
18 giugno 2020 emesso dall' , che ha provveduto alla Controparte_2
ripartizione e liquidazione dei sovracanoni, oltre alle somme delle annualità
successive al predetto decreto così come determinate con tariffazioni stabilite
dall' sino alla definizione del giudizio, il tutto oltre Controparte_2
interessi sino al soddisfo, fatta salva ogni diversa valutazione e
quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
b) Sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che le
somme corrisposte da sono effettivamente pari a € Controparte_1
42.237,13 anziché ad € 76.176,27 e non corrispondono all'effettivo importo
dovuto a favore della , per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
c) In via subordinata: accertare e dichiarare la prescrizione decennale
a partire dalla prima diffida legale del 25.12.2015, condannando
[...]
con sede in Roma alla via L. Boccherini, n. 15, c.a.p. Controparte_1
00198, in persona del legale rappresentante p.t al pagamento dei sovracanoni
rivieraschi per un importo complessivo pari ad € 139.991,71, oltre alle somme
delle annualità successive al predetto decreto così come determinate con
tariffazioni stabilite dall' sino alla definizione del Controparte_2
presente giudizio, il tutto oltre interessi sino al soddisfo, fatta salva ogni
diversa valutazione e quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
4
d) In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la
prescrizione quinquennale a partire dalla prima diffida legale del 25.12.2015,
condannando con sede in Roma alla via L. Controparte_1
Boccherini, n. 1 5, c.a.p. 00198, in persona del legale rappresentante p.t al
pagamento dei sovracanoni rivieraschi per un importo complessivo pari ad €
104.943,81, oltre alle somme delle annualità successive al predetto decreto
così come determinate con tariffazioni stabilite dall' Controparte_2
sino alla definizione del presente giudizio, il tutto oltre interessi sino al
soddisfo, fatta salva ogni diversa valutazione e quantificazione da parte
dell'Organo giudicante;
e) Conferire provvisoria esecutorietà alla sentenza che sarà emessa a
seguito del presente procedimento;
f) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA
come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari
ex art. 93 c.p.c.”.
Per la resistente in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1
tempore, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e, quindi, come di seguito indicato “chiede che codesto Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli voglia:
a) accertare l'incompetenza dell' in ordine alla Controparte_2
individuazione degli enti rivieraschi e disapplicare il decreto dell' CP_2
n. 9362 del 18 giugno 2020;
[...]
b) rigettare la domanda della , perché infondata;
Parte_1
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare la
alla restituzione di quanto indebitamente riscosso;
Parte_1 5
d) in ulteriore subordine accogliere l'eccezione di prescrizione;
e) in ogni caso con vittoria di spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 23.12.2023, la , in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, conveniva in giudizio l'
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, premettendo Controparte_1
che con R.D. n. 1298 del 21.04.1942 la – Controparte_3
attualmente - aveva ricevuto la concessione di Controparte_1
derivazione di acqua dal fiume , alimentante in un primo salto la Pt_2
centrale di ON - già RO d'RO - e in un secondo salto la centrale di Montemaggiore - già Sant'Ambrogio.
Pertanto, in dipendenza della predetta titolarità della concessione per la produzione di energia idroelettrica di attuale potenza nominale media complessiva di KW 19.149,44, la società proprietaria Controparte_1
e concessionaria delle centrali idroelettriche sopra indicate, era obbligata al pagamento dei c.d. sovracanoni rivieraschi, così come liquidati dall'
[...]
in virtù dell'allegato decreto prot. N. 9362 del 18.6.2020, per il CP_2
periodo che andava dall'1.1.1980 sino al 31.12.2019.
L'istante rappresentava quindi chel' , con il Controparte_2
predetto Decreto Direttoriale, aveva provveduto alla ripartizione e liquidazione del predetto sovracanone - per il periodo indicato - per un importo pari alla somma complessiva di € 2.874.899,43, in favore delle
Amministrazioni Provinciali di , di e di , nonché dei CP_4 Pt_1 CP_5
Comuni di , , Ciorlano, Pratella, Presenzano, CP_6 Controparte_7 6
RO d'RO, Sant'Ambrogio sul Garigliano e Controparte_8
Mignano Monte Lungo.
In particolare, alla veniva riconosciuto il credito Parte_1
corrispondente al 7,36% dell'importo totale e, quindi, il diritto al pagamento di € 211.592,60.
Inoltre, dapprima con diffida del 25.12.2025, e poi con l'atto di intervento nel giudizio dinnanzi al TSAP r.g. n. 5990/2015 e, ancora, con atto del 9.11.2020, era stato intimato all' il pagamento della Controparte_1
suddetta somma dovuta nei confronti della . Parte_1
La ricorrente, constatata la mancata della corresponsione della somma di denaro spettante ai sensi dell'art. 52 R.D. n. 1775 del 1933, per le ragioni sopra precisate. chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni, come precisate nell'atto introduttivo:
“Voglia codesto Tribunale, riconosciute la legittimità e la fondatezza
delle ragioni addotte dall'istante, contrariis reiectis,
a) Condannare (C.f. ), in Controparte_1 P.IVA_3
persona del legale rapp.te p.t., con sede Legale in Roma – cap 00198 – al
viale Regina Margherita n.125 al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 211.592,60
[...]
(duecentoundicimilacinquecentonovantadue e sessanta) a titolo di
sovracanoni RIVIERASCHI dovuti, per il periodo che va dal 01/01/1980 sino
al 31/12/2019, così come previsto dal Decreto Direttoriale prot. n. 9362 del
18 giugno 2020 emesso dall' , che ha provveduto alla Controparte_2
ripartizione e liquidazione dei sovracanoni, oltre alle somme delle annualità
successive al predetto decreto così come determinate con tariffazioni stabilite 7
dall' sino alla definizione del predetto giudizio, il tutto Controparte_2
oltre interessi sino al soddisfo, fatta salva ogni diversa valutazione e
quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
b) Conferire provvisoria esecutorietà alla sentenza che sarà emessa a
seguito del presente procedimento;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA
come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari
ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata il 17.6.2024 si costituiva l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, succeduta - a
[...]
seguito dell'entrata in vigore della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 -
all'originaria concessionaria , la quale Controparte_3
eccepiva nel merito l'infondatezza della pretesa avversaria;
la stessa precisava innanzitutto che, con decreto del 6.7.2005, la (subentrata Controparte_9
all'amministrazione statale nella gestione dei beni del demanio idrico) aveva ridotto la portata della derivazione dal fiume , e dal fiume Rapido, Pt_2
stabilendo la potenza nominale media della derivazione su cui determinare il canone di concessione in Kw 19.149,99.
La comparente deduceva che, in dipendenza della menzionata derivazione d'acqua, con decreto direttoriale 7 giugno 2019 prot. n. 10307,
l' aveva “ripartito e liquidato”, in favore della Controparte_2 Parte_1
, il sovracanone di cui all'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con
[...]
riferimento alla potenza di kw 20.276,24; tuttavia, all'esito dell'impugnazione da parte propria di tale ultimo provvedimento innanzi al TSAP, con decreto
18 giugno 2020 n. 9362, l' aveva nuovamente “liquidato Controparte_2 8
e ripartito” il sovracanone rivierasco per il periodo dall'1.1.1980 al
31.12.2019, alla luce della ridotta potenza complessiva della derivazione,
riconoscendo in favore della una percentuale pari a 7,36% Parte_1
dell'intero ammontare del sovracanone rivierasco (pari a € 2.874.899,43) e quindi una somma pari ad € 211.592,60.
All'esito del richiamato provvedimento, essa comparente aveva corrisposto alla l'importo di € 76.176,27 a titolo di Parte_1
sovracanone rivierasco, per le annualità dal 2020 al 2024.
Ciò posto, la società convenuta evidenziava che la Provincia ricorrente non poteva essere considerata come ente rivierasco in base all'art. 13 del
disciplinare di concessione del 26.8.1941 XIX, essendo stata tale qualità
riconosciuta solo dal decreto dell' n. 9362 del 18.6.2020 Controparte_2
in carenza di potere, spettando tale individuazione dapprima allo Stato e poi dal D.lgs. n. 112 del 1998 alle Regioni;
di conseguenza, quest'ultimo atto dell' andava considerato illegittimo e, dunque, Controparte_2
disapplicato.
L' eccepiva, altresì, in via subordinata, Controparte_1
l'intervenuta prescrizione delle annualità antecedenti i cinque anni dalla proposizione della domanda giudiziaria, contestando che le plurime diffide svolte dalla potessero valere come atti interruttivi del Parte_1
decorso della stessa, ritenendo le stesse prive di efficacia probatoria, per le motivazioni meglio indicate in comparsa.
Quanto, infine, alla richiesta di pagamento dei sovracanoni rivieraschi avanzata dalla con l'atto di intervento nel giudizio dinanzi Parte_1
al Trap Napoli N.r.g. 5990/2015, la resistente precisava che, al momento dello 9
stesso, il diritto di credito della era inesistente, posto che, Parte_1
come già precisato, ai sensi dell'art. 13 del disciplinare di concessione la non risultava fra gli enti rivieraschi alla derivazione;
a tale Parte_1
atto, quindi, non poteva essere riconosciuta efficacia interruttiva.
L' dunque, sulla base delle considerazioni Controparte_1
sopra esposte, concludeva, quindi, per il rigetto della domanda della Parte_1
in quanto infondata e, in via riconvenzionale, per la disapplicazione
[...]
del decreto n. 9362 del 18.6.2020 dell' e la condanna Controparte_2
della alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto Parte_1
per le annualità dal 2020 al 2024.
Con ordinanza del 2.7.2024 venivano quindi concessi alle parti i termini per l'articolazione delle proprie richieste istruttorie.
La ricorrente , quindi, nella propria memoria Parte_1
depositata il 19.11.2024, asseriva che la qualità di ente rivierasco avesse legittimo titolo nel decreto dell' e, pertanto, fosse da Controparte_2
disattendere la domanda riconvenzionale di disapplicazione del decreto n.
9362 del 18.6.2020; quanto alla prescrizione, la stessa deduceva che l'obbligazione relativa al pagamento dei sovracanoni c.d. rivieraschi discendeva direttamente dalla legge ed era determinabile, avuto riguardo all'ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, sulla base di un mero calcolo aritmetico, essendo affidata all'amministrazione finanziaria la revisione con cadenza biennale.
Quanto alla prescrizione del diritto al pagamento dei sovracanoni rivieraschi, sia decennale che, eventualmente, quinquennale, ribadiva che il relativo decorso era stato interrotto da plurimi atti di diffida;
quanto alle 10
annualità versate dall' precisava che le stesse erano Controparte_1
soltanto quelle relative alle annualità dal 2020 al 2023, opponendosi comunque all'accoglimento della spiegata riconvenzionale.
Con ordinanza del 7.1.2025 il Giudice designato invitava la Parte_1
al deposito delle buste telematiche relative di accettazione e Parte_1
consegna relative all'invio all' degli atti del Controparte_1
25.12.2015 e del 9.11.2020, riservando all'esito ogni altro provvedimento.
Infatti, nelle note di trattazione scritta del 5.5.2025, l'ente provinciale ricorrente precisava che, in data 8.4.2025 aveva depositato i messaggi a mezzo
PEC di diffida in formato eml del 25.12.2015 e del 09.11.2020; inoltre,
impugnava e contestava quanto riferito da controparte quanto al pagamento di
€ 76.176,27 riferito alle annualità 2020 al 2024, poiché dagli allegati da essa depositati la somma effettivamente versata alla di risultava Parte_1 Pt_1
essere pari ad € 42.237,13, risultando prodotti doppioni di allegati nonché
bonifici riguardanti somme corrisposte ad altri Comuni.
La resistente, a propria volta, con la propria Controparte_1
memoria del 5.5.2025, deduceva che la Provincia di non aveva in realtà Pt_1
ottemperato a quanto disposto dal Giudice Designato, avendo depositato soltanto la ricevuta di avvenuta consegna - ma non l'accettazione - della diffida di pagamento inviata a in data 9.11.2020; Controparte_1
quanto alla diffida del 25.12.2015, l'istante aveva depositato soltanto una schermata telematica del 24.12.2015 che, come già rilevato in precedenza da
, non aveva alcuna rilevanza probatoria. Controparte_1
Con ordinanza del 5.5.2025 le parti venivano quindi incitate a precisare le loro conclusioni e, con la propria memoria del 10.9.2025, la Provincia di 11
NI dichiarava di precisare la propria domanda, chiedendo la condannata della resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di sovracanoni rivieraschi per le centrali di ON e Montemaggiore dal periodo che va dal 1980 al 31.12.2019 pari ad € 211.592,6, oltre agli interessi, così come disposto dal decreto dell' di Roma n. 9362 del 18.6.2020 Controparte_2
nonché al pagamento delle somme riferite a tutte le annualità successive al predetto decreto, così come determinate dalle tariffazioni stabilite dall' , sino alla definizione del presente giudizio, oltre gli Controparte_2
interessi dovuti sino all'effettivo soddisfo.
L' a propria volta, ribadiva le conclusioni già Controparte_1
rassegnate e sopra trascritte.
Con decreto del 5.11.2025 veniva quindi disposta la trattazione del presente procedimento all'udienza collegiale del 3.12.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.; depositate quindi le note di parte, il
Tribunale si riservava la decisione.
*************
La domanda della è solo in parte fondata, e va Parte_1
pertanto accolta nei limiti di quanto di ragione, nei termini di seguito indicati.
Ritiene questo TRAP che, ai fini della risoluzione della questione di carattere generale posta dalle parti relativa alla spettanza dei sovracanoni annuali rivieraschi è necessario fornire un inquadramento della normativa di
riferimento.
Va considerato sul punto che, nel sistema delineato dalla legge n. 1775
del 1933 e ss.mm.ii., i concessionari di grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico, oltre al pagamento del canone di concessione, dovuto quale 12
corrispettivo dell'utilizzo dell'acqua derivata, sono tenuti al pagamento di ulteriori oneri patrimoniali definiti “sovracanoni”, di cui la citata legge prevede due diverse tipologie.
In particolare, il primo tipo è il sovracanone afferente ai Pt_3 [...]
originariamente previsto dall'art. 52 R.D. n. 1775 del Parte_4
1933, poi regolato dall'art. 1 comma 8 della L. 959 del 1959 che ha, tra l'altro,
istituito i predetti Bacini;
la prestazione è dovuta automaticamente dai concessionari in virtù della previsione di legge, in favore dei consorzi Pt_3
o comunque degli enti ricompresi nei bacini.
Il secondo tipo è il sovracanone per i comuni rivieraschi, previsto dall'art. 53 R.D. n. 1775 del 1933, il quale nella sua formulazione originaria prevedeva che: “Quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di quindici
chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il Ministro delle
finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può stabilire con
proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico
del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale.
Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma
precedente, e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone
governativo. Esso è ripartito fra i Comuni rivieraschi con decreto del Ministro
delle finanze, e non deve eccedere per ciascun Comune l'ammontare delle
spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio
precedente la concessione. Per la parte di energia che sia trasportata fuori
della provincia è attribuito all'Amministrazione provinciale il sovracanone
nella misura di un quarto ed i rimanenti tre quarti sono ripartiti fra i Comuni
come nel comma precedente. Nel caso di derivazioni che importino grandi 13
opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino
diverso da quello da cui son derivate, il Ministro delle finanze, sentito il
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali Comuni e Provincie,
e in quale misura, possa spettare il sovracanone".
È dunque evidente che oggetto del presente giudizio è il secondo tipo di canoni, in virtù del riferimento alla norma da parte sia del ricorrente - che cita l'art. 2 della legge n. 925 del 22.12.1980 - che del resistente.
Per effetto delle modifiche, introdotte con la legge 4 dicembre 1956
n.1377, il testo dell'art. 53 disponeva che: “Il Ministero delle finanze, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto,
a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore
canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt
nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli
enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni
economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della
concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche
siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il
Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di
cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui al presente
articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo”.
Da ultimo, nella versione introdotta dall'art. 2 della legge 22 dicembre
1980 n. 925, la disciplina in esame ha subito una sostanziale modifica, essendo previsto che: “…i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive 14
modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt
di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di
acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il riparto del gettito annuo può
avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze,
fra i comuni e le province beneficiarie del sovra canone. In caso di mancato
accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle
somme. Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione
del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso
sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al
primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del
gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo
l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi”.
Il successivo art. 3 della medesima L. n. 925 del 1980 stabilisce che:
“1. Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'art. 1 e il
Ministro delle finanze - ora, dal 1° gennaio 2001, Agenzia del Demanio,
istituita con D.Lgs. n. 300/1999 - per il sovracanone di cui all'art. 2 della
presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982,
alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi
all'andamento del costo della vita"; 2 “I due provvedimenti devono essere
emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni
biennio”.
Dunque, innovando le condizioni per il sorgere dell'obbligazione, la norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 ha sancito che i sovracanoni sono dovuti in misura fissa e che il riparto, tra Comuni e Province 15
beneficiari, può anche avvenire con accordo tra gli enti predetti, ratificato con decreto del Ministero delle Finanze.
Sull'evoluzione normativa fin qui descritta, chiamata a pronunciarsi in tema di riparto di giurisdizione, nel 2020 la suprema Corte ha affermato che:
“Appare evidente, dal mero raffronto delle disposizioni normative,
succedutesi nel tempo, che l'ampia discrezionalità concessa
all'Amministrazione finanziaria nell'adozione dei provvedimenti riguardanti
il sovracanone è stata gradualmente ridotta sino alla sola previsione, nella
sua determinazione, di una misura fissa, nel tempo aggiornata” (sentenza
Cassazione, SS.UU. n. 15491 del 21.7.2020).
Il potere dell'amministrazione finanziaria in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone per il trasporto dell'energia oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi è dunque ormai fondato sulla ricognizione di specifici requisiti, previsti per legge, in assenza di alcuna valutazione autonoma in termini di opportunità. Esso “altro
non è che il risultato del prodotto di un'aliquota fissa per la potenza nominale
media concessa o riconosciuta, con il conseguente venir meno
dell'obbligatorietà del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,
organo tecnico in precedenza chiamato ad esprimersi in merito alla
valutazione dei presupposti - oggettivi e soggettivi - per la determinazione
della misura del sovracanone” (Cassazione SS.UU. n. 15491 del 2020 cit.).
Ne risulta affidato all'accordo tra i creditori esclusivamente il “riparto
interno” del gettito, definibile anche d'ufficio dall'amministrazione finanziaria.
Detto canone non può essere riconosciuto automaticamente, ma risulta 16
necessario allegare il provvedimento ministeriale, attualmente di competenza dell'Agenzia del Demanio idrico, che abbia nel concreto imposto discrezionalmente il pagamento stesso;
in mancanza di tale provvedimento, il sovracanone non è dovuto (in tal senso cfr. TSAP 260/2015 e Cass.
11989/2009 e Cass. 2017/1984).
Nel caso di specie, la domanda della Provincia istante è fondata sulla circostanza che l' ha emanato il decreto n. 9362 del Controparte_2
18.6.2020, con il quale ha determinato l'ammontare complessivo dei sovracanoni rivieraschi a partire dall'annualità del 1980 e fino a quella del
2019.
Sul punto va in primo luogo esaminata, per ragioni di carattere logico
– giuridico, la domanda riconvenzionale proposta dall' Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione e risposta, relativa alla richiesta di disapplicazione del suddetto decreto;
la stessa, ad opinione di questo TRAP,
va senz'altro rigettata.
Dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia sopra descritta, si desume che l' è titolare del potere di Controparte_2
determinare il quantum dei sovracanoni rivieraschi e, pertanto, il decreto contestato è legittimo.
D'altro canto, col decreto n. 9362 del 18.6.2020 dell' CP_2
è, altresì, sorto il diritto da parte dei Comuni e delle Province
[...]
rivieraschi al pagamento dei sovracanoni di cui all'art. 53 R.D. n. 1775 del
1933.
In ordine poi alla contestata qualità di ente rivierasco da parte della
, contestata da parte della società convenuta, essa deriva Parte_1 17
direttamente dalla legge, a nulla rilevando che l'art. 12 del disciplinare di concessione si riferisca solo ai comuni rivieraschi, giacché è l'art. 53 R.D. n.
1775 del 1933 che include tra i creditori anche le amministrazioni provinciali i cui comuni sono interessati dalle derivazioni in questione.
Venendo quindi all'esame dell'originaria domanda principale, va innanzitutto presa in esame la questione relativa alla eccepita prescrizione del diritto azionato.
Sul punto, pare necessario approfondire l'evoluzione normativa già
descritta, che ha via via attenuato la discrezionalità amministrativa nella determinazione del canone fino, praticamente, ad escluderla, evidenziando che il diritto ai sovracanoni è esigibile tout court da parte dei Comuni e delle province rivieraschi (in termini Cass. S.U. ord. n. 7175/2024, in atti nel
fascicolo della ricorrente e TSAP 180/2023); il fatto impeditivo del suo esercizio, costituito dalla mancata ripartizione tra gli Enti titolari, costituisce quindi un fatto soggettivo imputabile alla condotta degli Enti interessati, il che non ha impedito il decorrere della prescrizione del diritto al pagamento, sorto già con l'emanazione della concessione nel 1942.
Tanto si osserva in conformità con consolidati principi espressi dal giudice di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione, secondo i quali il suo maturare è condizionato solo dall'esigibilità legale, ma non da ostacoli in fatto.
Si è ripetutamente affermato, nelle decisioni della Suprema Corte, a cui questo tribunale dà seguito, che condizione necessaria e sufficiente perché
la prescrizione decorra ex art. 2935 c.c. è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la 18
possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare si trovi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come, ad esempio, la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (ex multis Cass 1047/1988).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che la decorrenza della prescrizione risulta impedita solo da cause giuridiche che si frappongano all'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo;
è stato altresì
affermato (tra le tante Cass. n. 21495 del 07/11/2005) che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione: non sono, dunque, ammissibili cause di interruzione e di sospensione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione,
limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto” (così, in motivazione Cass. 17451/2025, nonché Cass. n. 3584/2012; Cass. n.
10828/2015; Cass. n. 22078/2018 ivi citate).
Più specificamente, proprio il Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche (nella citata sentenza n. 180/2023) ha chiarito che “il riparto interno
del gettito annuo del sovracanone in favore degli enti locali rivieraschi non 19
rileva ai fini della debenza del sovracanone stesso, i cui presupposti sono
determinati dalla legge”, inoltre che “le concrete modalità di ripartizione dei
proventi del sovracanone sono totalmente estranee alla sfera giuridica (ed
anche all'interesse di mero fatto) del concessionario obbligato al relativo
versamento; per altro verso detta ripartizione costituisce attività successiva
al versamento del sovracanone e, dunque, all'estinzione della relativa
obbligazione in capo al concessionario della derivazione».
Chiarito quindi che, nella specie, la decorrenza della prescrizione è
iniziata per effetto della concessione, che ricade nel governo della legge n. 925
del 1980, in quanto ad essa successiva, va valutata l'efficacia interruttiva di una serie di atti di sollecito e diffida al pagamento che la Parte_1
assume di aver inviato all' Controparte_1
Tuttavia, prima di esaminare tali atti, considerato che l'interruzione fa decorrere ex novo il termine di prescrizione previsto dalla legge per quel diritto, è necessario dapprima stabilire se il diritto al pagamento dei sovracanoni rivieraschi si prescriva col decorso di dieci o cinque anni;
la
, difatti, ritiene che il termine di prescrizione del diritto al Parte_1
pagamento dei canoni in esame sia quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Osserva per contro sul punto questo TRAP che, trattandosi di canoni aventi cadenza annuale, il termine di prescrizione è invece quello quinquennale ai sensi dell'art. 2948, comma 4, c.c.
Ciò posto, il primo atto al quale si riferisce la è Parte_1
rappresentato dalla diffida del 21.12.2015, che varrebbe in ogni caso ad interrompere la prescrizione esclusivamente per le cinque annualità 20
antecedenti e, in particolare quelle dal 2009 al 2014, dovendosi quindi ritenere il diritto relativo alle annualità richieste dalla Parte_1
relativamente ai sovracanoni rivieraschi riguardanti gli anni dal 1980 al 2008
senza dubbio prescritto.
Quanto invece alle annualità che vanno dal 2009 al 2014, invece,
occorre esaminare l'idoneità dei menzionati atti di diffida ad interrompere il termine prescrizionale.
L' ritiene che la notifica a mezzo PEC postuli Controparte_1
che esso, oltre a essere giunto a conoscenza del destinatario, sia stato anche portato nella disponibilità nella sua interezza;
rappresenta che tale prova possa essere data solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg", nonché mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file "Dati.Atto.xml", l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario.
Secondo la resistente, la documentazione depositata da controparte non risponde ai criteri previsti dalla richiamata giurisprudenza e dalla normativa vigente, posto che l'asserita prova della richiesta di pagamento inviata dalla all' nel 2015 consisteva in Parte_1 Controparte_1
un mero messaggio di posta elettronica, sia pure in formato “eml”, senza i collegati messaggi di accettazione e consegna, con al proprio interno un file in formato WORD.
Il Giudice Designato, a fronte dell'eccezione proposta, aveva infatti invitato la ricorrente “al deposito delle buste telematiche relative di
accettazione e consegna relative all'invio all' degli Controparte_1
atti del 25.12.2015 e del 9.11.2020, riservandosi all'esito dell'esame del 21
relativo contenuto ogni altro provvedimento”.
Orbene, per quanto attiene alla diffida del 25.12.2015, la ha Parte_1
depositato copia di un messaggio di invio del 24.12.2015 del quale non risulta né l'effettiva spedizione né la ricezione da parte dell' Controparte_1
non potendosi ritenere che lo stesso assuma alcuna rilevanza probatoria, ai fini dell'eventuale interruzione delal prescrizione.
La ritiene per altro verso che la prescrizione per le Parte_1
medesime annualità dal 2009 al 2015 sia stata comunque interrotta dall'atto
di intervento della del 19.1.2016 nel giudizio R.G. n. Parte_1
5990/2015, in atti allegato.
Va premessa, sul piano generale, l'ipotetica possibilità che il termine prescrizione venga interrotto da un atto di intervento del creditore in un giudizio in corso, da altri intrapreso, riguardante il proprio debitore;
in tal caso,
secondo la Corte (v. Cassazione civile, sez. III, 14/03/2022, n. 8096), il relativo effetto “si verifica al momento in cui l'atto di intervento pervenga a
conoscenza, di fatto o legale, della controparte, e quindi, in tempi diversi a
seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della
relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in
cancelleria, atteso che, nel primo caso, il destinatario della domanda, che
risulti costituito in giudizio, ne viene immediatamente a conoscenza, mentre
nel secondo il medesimo destinatario ne viene a conoscenza alla data della
comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell' art. 267, comma 2,
c.p.c. , ovvero, in mancanza, all'udienza successiva;
qualora, poi, la parte sia
rimasta contumace, il predetto effetto si realizza all'atto della notifica della
comparsa di intervento contenente la domanda”. 22
Nella specie, tuttavia, occorre considerare che l'atto del 19.1.2016 si caratterizza per la sua assoluta genericità quanto ai presupposti della domanda ed al suo effettivo contenuto, anche in considerazione del fatto che il decreto del Demanio che, di fatto, ha provveduto alla ripartizione delle quote in favore dei vari Enti rivieraschi è intervenuto solo nell'anno 2019; si tratta quindi di atto inidoneo a determinare l'effetto interruttivo che la Parte_1
intende ad esso attribuire.
A diversa conclusione deve invece giungersi quanto all'avvenuta interruzione della prescrizione per effetto della successiva diffida a mezzo
PEC del 9.11.2020, che appare invece senz'altro idonea ad interrompere la prescrizione relativamente alle annualità dal 2015 al 2019.
Ed invero, in allegato alle note depositate il 10.9.2025 risultano le buste telematiche di accettazione e consegna relative all'invio della predetta diffida, che deve in conseguenza ritenersi regolarmente pervenuta alla parte destinataria.
Ciò posto, la domanda della può trovare Parte_1
accoglimento per le sole annualità tra il 2015 ed il 2019 e, quindi, tenuto conto della percentuale del 7,36% del complessivo importo determinato dall' con il decreto Direttoriale n. 9362 del 18.6.2020, Controparte_2
per una somma pari a complessivi € 53.782,65, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla messa in mora del 9.11.2020 e sino al saldo, con conseguente condanna dell' Controparte_1
Non può essere invece accolta, in quanto inammissibile, la domanda con la quale, per la prima volta, con la sola memoria conclusionale del
10.9.2025, la chiede la corresponsione degli interessi sui Parte_1 23
pagamenti avvenuti da parte della società resistente e relativi alle annualità
successive al 2019.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della e si liquida di ufficio come da Controparte_9
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00
e fino a € 260.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Alessandra
CA e EL SO, dichiaratisi anticipatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dai ricorrenti, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione 24
costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta dalla , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
con ricorso notificato in data 23.12.2023, nei confronti dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché sulla
[...]
domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.6.2024, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda principale nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la causale
[...]
di cui alla parte motiva, del complessivo importo di € 53.782,65, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla messa in mora del 9.11.2020 e sino al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall' Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore;
[...]
3) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico dell' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, liquidando la stessa, in favore della , in Parte_1 25
persona del legale rappresentante pro-tempore, in complessivi in complessivi € 4.379,50, di cui € 379,50 per spese vive ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Alessandra CA e EL SO,
dichiaratisi anticipatari, in uguale misura;
4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
ON GO
IL PRESIDENTE
IO AC
Sent. n.
Ruolo Generale n. 606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. IO AC Presidente
Dott. ON GO Giudice Relatore
dr. ing. Pietro E. De EL Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 606/2024 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 3.12.2025, e vertente
TRA
- c.f. e P.IVA , sito Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in alla via Berta n. 6 s.n.c.-, in persona del Presidente pro - tempore, Pt_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù del Decreto
Presidenziale n. 73 del 14.12.2023 e giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. EL SO, c.f. pec: CodiceFiscale_1
e dell'Avv. Alessandra CA c.f. Email_1 2
pec : CodiceFiscale_2
con studio in Campobasso Email_2
alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9 ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Renato Capponcelli in Napoli alla via G. Merliani n. 138, dichiarando di volere ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica pec: Email_1
e pec: nonché al numero di fax Email_2
Tel. 0874/438969.
RICORRENTE
E
c.f. , P. IVA con Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4
sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, in persona del suo procuratore Avv. Alfredo Grande c.f.: , giusta CodiceFiscale_3
procura per Notar in Roma, 9/11/2022, Rep. n. 197893, Persona_1
Racc. n. 26820, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Conte, c.f.
[...]
, PEC: ed elettivamente C.F._4 Email_3
domiciliata presso lo studio dell' avv. ON Di Caprio in Napoli, Viale
Augusto n.148, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE – IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIO
Per la ricorrente in persona del legale rapp.te Parte_1
pro-tempore, riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle memorie conclusionali e, quindi, come di seguito indicato:
“Voglia Codesto ill.mo Collegio del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche di Napoli, contrariis reiectis: 3
a) In via principale e nel merito: condannare Controparte_1
(C.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede Legale
[...] P.IVA_3
in Roma – cap 00198 – al viale Regina Margherita n. 125 al pagamento in
favore della della somma di € 211.592,60 a titolo di Parte_1
sovracanoni RIVIERASCHI dovuti, per il periodo che va dal 01/01/1980 sino
al 31/12/2019, così come previsto dal Decreto Direttoriale prot. n. 9362 del
18 giugno 2020 emesso dall' , che ha provveduto alla Controparte_2
ripartizione e liquidazione dei sovracanoni, oltre alle somme delle annualità
successive al predetto decreto così come determinate con tariffazioni stabilite
dall' sino alla definizione del giudizio, il tutto oltre Controparte_2
interessi sino al soddisfo, fatta salva ogni diversa valutazione e
quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
b) Sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che le
somme corrisposte da sono effettivamente pari a € Controparte_1
42.237,13 anziché ad € 76.176,27 e non corrispondono all'effettivo importo
dovuto a favore della , per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
c) In via subordinata: accertare e dichiarare la prescrizione decennale
a partire dalla prima diffida legale del 25.12.2015, condannando
[...]
con sede in Roma alla via L. Boccherini, n. 15, c.a.p. Controparte_1
00198, in persona del legale rappresentante p.t al pagamento dei sovracanoni
rivieraschi per un importo complessivo pari ad € 139.991,71, oltre alle somme
delle annualità successive al predetto decreto così come determinate con
tariffazioni stabilite dall' sino alla definizione del Controparte_2
presente giudizio, il tutto oltre interessi sino al soddisfo, fatta salva ogni
diversa valutazione e quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
4
d) In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la
prescrizione quinquennale a partire dalla prima diffida legale del 25.12.2015,
condannando con sede in Roma alla via L. Controparte_1
Boccherini, n. 1 5, c.a.p. 00198, in persona del legale rappresentante p.t al
pagamento dei sovracanoni rivieraschi per un importo complessivo pari ad €
104.943,81, oltre alle somme delle annualità successive al predetto decreto
così come determinate con tariffazioni stabilite dall' Controparte_2
sino alla definizione del presente giudizio, il tutto oltre interessi sino al
soddisfo, fatta salva ogni diversa valutazione e quantificazione da parte
dell'Organo giudicante;
e) Conferire provvisoria esecutorietà alla sentenza che sarà emessa a
seguito del presente procedimento;
f) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA
come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari
ex art. 93 c.p.c.”.
Per la resistente in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1
tempore, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e, quindi, come di seguito indicato “chiede che codesto Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli voglia:
a) accertare l'incompetenza dell' in ordine alla Controparte_2
individuazione degli enti rivieraschi e disapplicare il decreto dell' CP_2
n. 9362 del 18 giugno 2020;
[...]
b) rigettare la domanda della , perché infondata;
Parte_1
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare la
alla restituzione di quanto indebitamente riscosso;
Parte_1 5
d) in ulteriore subordine accogliere l'eccezione di prescrizione;
e) in ogni caso con vittoria di spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 23.12.2023, la , in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, conveniva in giudizio l'
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, premettendo Controparte_1
che con R.D. n. 1298 del 21.04.1942 la – Controparte_3
attualmente - aveva ricevuto la concessione di Controparte_1
derivazione di acqua dal fiume , alimentante in un primo salto la Pt_2
centrale di ON - già RO d'RO - e in un secondo salto la centrale di Montemaggiore - già Sant'Ambrogio.
Pertanto, in dipendenza della predetta titolarità della concessione per la produzione di energia idroelettrica di attuale potenza nominale media complessiva di KW 19.149,44, la società proprietaria Controparte_1
e concessionaria delle centrali idroelettriche sopra indicate, era obbligata al pagamento dei c.d. sovracanoni rivieraschi, così come liquidati dall'
[...]
in virtù dell'allegato decreto prot. N. 9362 del 18.6.2020, per il CP_2
periodo che andava dall'1.1.1980 sino al 31.12.2019.
L'istante rappresentava quindi chel' , con il Controparte_2
predetto Decreto Direttoriale, aveva provveduto alla ripartizione e liquidazione del predetto sovracanone - per il periodo indicato - per un importo pari alla somma complessiva di € 2.874.899,43, in favore delle
Amministrazioni Provinciali di , di e di , nonché dei CP_4 Pt_1 CP_5
Comuni di , , Ciorlano, Pratella, Presenzano, CP_6 Controparte_7 6
RO d'RO, Sant'Ambrogio sul Garigliano e Controparte_8
Mignano Monte Lungo.
In particolare, alla veniva riconosciuto il credito Parte_1
corrispondente al 7,36% dell'importo totale e, quindi, il diritto al pagamento di € 211.592,60.
Inoltre, dapprima con diffida del 25.12.2025, e poi con l'atto di intervento nel giudizio dinnanzi al TSAP r.g. n. 5990/2015 e, ancora, con atto del 9.11.2020, era stato intimato all' il pagamento della Controparte_1
suddetta somma dovuta nei confronti della . Parte_1
La ricorrente, constatata la mancata della corresponsione della somma di denaro spettante ai sensi dell'art. 52 R.D. n. 1775 del 1933, per le ragioni sopra precisate. chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni, come precisate nell'atto introduttivo:
“Voglia codesto Tribunale, riconosciute la legittimità e la fondatezza
delle ragioni addotte dall'istante, contrariis reiectis,
a) Condannare (C.f. ), in Controparte_1 P.IVA_3
persona del legale rapp.te p.t., con sede Legale in Roma – cap 00198 – al
viale Regina Margherita n.125 al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 211.592,60
[...]
(duecentoundicimilacinquecentonovantadue e sessanta) a titolo di
sovracanoni RIVIERASCHI dovuti, per il periodo che va dal 01/01/1980 sino
al 31/12/2019, così come previsto dal Decreto Direttoriale prot. n. 9362 del
18 giugno 2020 emesso dall' , che ha provveduto alla Controparte_2
ripartizione e liquidazione dei sovracanoni, oltre alle somme delle annualità
successive al predetto decreto così come determinate con tariffazioni stabilite 7
dall' sino alla definizione del predetto giudizio, il tutto Controparte_2
oltre interessi sino al soddisfo, fatta salva ogni diversa valutazione e
quantificazione da parte dell'Organo giudicante;
b) Conferire provvisoria esecutorietà alla sentenza che sarà emessa a
seguito del presente procedimento;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA
come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari
ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata il 17.6.2024 si costituiva l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, succeduta - a
[...]
seguito dell'entrata in vigore della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 -
all'originaria concessionaria , la quale Controparte_3
eccepiva nel merito l'infondatezza della pretesa avversaria;
la stessa precisava innanzitutto che, con decreto del 6.7.2005, la (subentrata Controparte_9
all'amministrazione statale nella gestione dei beni del demanio idrico) aveva ridotto la portata della derivazione dal fiume , e dal fiume Rapido, Pt_2
stabilendo la potenza nominale media della derivazione su cui determinare il canone di concessione in Kw 19.149,99.
La comparente deduceva che, in dipendenza della menzionata derivazione d'acqua, con decreto direttoriale 7 giugno 2019 prot. n. 10307,
l' aveva “ripartito e liquidato”, in favore della Controparte_2 Parte_1
, il sovracanone di cui all'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con
[...]
riferimento alla potenza di kw 20.276,24; tuttavia, all'esito dell'impugnazione da parte propria di tale ultimo provvedimento innanzi al TSAP, con decreto
18 giugno 2020 n. 9362, l' aveva nuovamente “liquidato Controparte_2 8
e ripartito” il sovracanone rivierasco per il periodo dall'1.1.1980 al
31.12.2019, alla luce della ridotta potenza complessiva della derivazione,
riconoscendo in favore della una percentuale pari a 7,36% Parte_1
dell'intero ammontare del sovracanone rivierasco (pari a € 2.874.899,43) e quindi una somma pari ad € 211.592,60.
All'esito del richiamato provvedimento, essa comparente aveva corrisposto alla l'importo di € 76.176,27 a titolo di Parte_1
sovracanone rivierasco, per le annualità dal 2020 al 2024.
Ciò posto, la società convenuta evidenziava che la Provincia ricorrente non poteva essere considerata come ente rivierasco in base all'art. 13 del
disciplinare di concessione del 26.8.1941 XIX, essendo stata tale qualità
riconosciuta solo dal decreto dell' n. 9362 del 18.6.2020 Controparte_2
in carenza di potere, spettando tale individuazione dapprima allo Stato e poi dal D.lgs. n. 112 del 1998 alle Regioni;
di conseguenza, quest'ultimo atto dell' andava considerato illegittimo e, dunque, Controparte_2
disapplicato.
L' eccepiva, altresì, in via subordinata, Controparte_1
l'intervenuta prescrizione delle annualità antecedenti i cinque anni dalla proposizione della domanda giudiziaria, contestando che le plurime diffide svolte dalla potessero valere come atti interruttivi del Parte_1
decorso della stessa, ritenendo le stesse prive di efficacia probatoria, per le motivazioni meglio indicate in comparsa.
Quanto, infine, alla richiesta di pagamento dei sovracanoni rivieraschi avanzata dalla con l'atto di intervento nel giudizio dinanzi Parte_1
al Trap Napoli N.r.g. 5990/2015, la resistente precisava che, al momento dello 9
stesso, il diritto di credito della era inesistente, posto che, Parte_1
come già precisato, ai sensi dell'art. 13 del disciplinare di concessione la non risultava fra gli enti rivieraschi alla derivazione;
a tale Parte_1
atto, quindi, non poteva essere riconosciuta efficacia interruttiva.
L' dunque, sulla base delle considerazioni Controparte_1
sopra esposte, concludeva, quindi, per il rigetto della domanda della Parte_1
in quanto infondata e, in via riconvenzionale, per la disapplicazione
[...]
del decreto n. 9362 del 18.6.2020 dell' e la condanna Controparte_2
della alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto Parte_1
per le annualità dal 2020 al 2024.
Con ordinanza del 2.7.2024 venivano quindi concessi alle parti i termini per l'articolazione delle proprie richieste istruttorie.
La ricorrente , quindi, nella propria memoria Parte_1
depositata il 19.11.2024, asseriva che la qualità di ente rivierasco avesse legittimo titolo nel decreto dell' e, pertanto, fosse da Controparte_2
disattendere la domanda riconvenzionale di disapplicazione del decreto n.
9362 del 18.6.2020; quanto alla prescrizione, la stessa deduceva che l'obbligazione relativa al pagamento dei sovracanoni c.d. rivieraschi discendeva direttamente dalla legge ed era determinabile, avuto riguardo all'ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, sulla base di un mero calcolo aritmetico, essendo affidata all'amministrazione finanziaria la revisione con cadenza biennale.
Quanto alla prescrizione del diritto al pagamento dei sovracanoni rivieraschi, sia decennale che, eventualmente, quinquennale, ribadiva che il relativo decorso era stato interrotto da plurimi atti di diffida;
quanto alle 10
annualità versate dall' precisava che le stesse erano Controparte_1
soltanto quelle relative alle annualità dal 2020 al 2023, opponendosi comunque all'accoglimento della spiegata riconvenzionale.
Con ordinanza del 7.1.2025 il Giudice designato invitava la Parte_1
al deposito delle buste telematiche relative di accettazione e Parte_1
consegna relative all'invio all' degli atti del Controparte_1
25.12.2015 e del 9.11.2020, riservando all'esito ogni altro provvedimento.
Infatti, nelle note di trattazione scritta del 5.5.2025, l'ente provinciale ricorrente precisava che, in data 8.4.2025 aveva depositato i messaggi a mezzo
PEC di diffida in formato eml del 25.12.2015 e del 09.11.2020; inoltre,
impugnava e contestava quanto riferito da controparte quanto al pagamento di
€ 76.176,27 riferito alle annualità 2020 al 2024, poiché dagli allegati da essa depositati la somma effettivamente versata alla di risultava Parte_1 Pt_1
essere pari ad € 42.237,13, risultando prodotti doppioni di allegati nonché
bonifici riguardanti somme corrisposte ad altri Comuni.
La resistente, a propria volta, con la propria Controparte_1
memoria del 5.5.2025, deduceva che la Provincia di non aveva in realtà Pt_1
ottemperato a quanto disposto dal Giudice Designato, avendo depositato soltanto la ricevuta di avvenuta consegna - ma non l'accettazione - della diffida di pagamento inviata a in data 9.11.2020; Controparte_1
quanto alla diffida del 25.12.2015, l'istante aveva depositato soltanto una schermata telematica del 24.12.2015 che, come già rilevato in precedenza da
, non aveva alcuna rilevanza probatoria. Controparte_1
Con ordinanza del 5.5.2025 le parti venivano quindi incitate a precisare le loro conclusioni e, con la propria memoria del 10.9.2025, la Provincia di 11
NI dichiarava di precisare la propria domanda, chiedendo la condannata della resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di sovracanoni rivieraschi per le centrali di ON e Montemaggiore dal periodo che va dal 1980 al 31.12.2019 pari ad € 211.592,6, oltre agli interessi, così come disposto dal decreto dell' di Roma n. 9362 del 18.6.2020 Controparte_2
nonché al pagamento delle somme riferite a tutte le annualità successive al predetto decreto, così come determinate dalle tariffazioni stabilite dall' , sino alla definizione del presente giudizio, oltre gli Controparte_2
interessi dovuti sino all'effettivo soddisfo.
L' a propria volta, ribadiva le conclusioni già Controparte_1
rassegnate e sopra trascritte.
Con decreto del 5.11.2025 veniva quindi disposta la trattazione del presente procedimento all'udienza collegiale del 3.12.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.; depositate quindi le note di parte, il
Tribunale si riservava la decisione.
*************
La domanda della è solo in parte fondata, e va Parte_1
pertanto accolta nei limiti di quanto di ragione, nei termini di seguito indicati.
Ritiene questo TRAP che, ai fini della risoluzione della questione di carattere generale posta dalle parti relativa alla spettanza dei sovracanoni annuali rivieraschi è necessario fornire un inquadramento della normativa di
riferimento.
Va considerato sul punto che, nel sistema delineato dalla legge n. 1775
del 1933 e ss.mm.ii., i concessionari di grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico, oltre al pagamento del canone di concessione, dovuto quale 12
corrispettivo dell'utilizzo dell'acqua derivata, sono tenuti al pagamento di ulteriori oneri patrimoniali definiti “sovracanoni”, di cui la citata legge prevede due diverse tipologie.
In particolare, il primo tipo è il sovracanone afferente ai Pt_3 [...]
originariamente previsto dall'art. 52 R.D. n. 1775 del Parte_4
1933, poi regolato dall'art. 1 comma 8 della L. 959 del 1959 che ha, tra l'altro,
istituito i predetti Bacini;
la prestazione è dovuta automaticamente dai concessionari in virtù della previsione di legge, in favore dei consorzi Pt_3
o comunque degli enti ricompresi nei bacini.
Il secondo tipo è il sovracanone per i comuni rivieraschi, previsto dall'art. 53 R.D. n. 1775 del 1933, il quale nella sua formulazione originaria prevedeva che: “Quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di quindici
chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il Ministro delle
finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può stabilire con
proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico
del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale.
Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma
precedente, e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone
governativo. Esso è ripartito fra i Comuni rivieraschi con decreto del Ministro
delle finanze, e non deve eccedere per ciascun Comune l'ammontare delle
spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio
precedente la concessione. Per la parte di energia che sia trasportata fuori
della provincia è attribuito all'Amministrazione provinciale il sovracanone
nella misura di un quarto ed i rimanenti tre quarti sono ripartiti fra i Comuni
come nel comma precedente. Nel caso di derivazioni che importino grandi 13
opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino
diverso da quello da cui son derivate, il Ministro delle finanze, sentito il
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali Comuni e Provincie,
e in quale misura, possa spettare il sovracanone".
È dunque evidente che oggetto del presente giudizio è il secondo tipo di canoni, in virtù del riferimento alla norma da parte sia del ricorrente - che cita l'art. 2 della legge n. 925 del 22.12.1980 - che del resistente.
Per effetto delle modifiche, introdotte con la legge 4 dicembre 1956
n.1377, il testo dell'art. 53 disponeva che: “Il Ministero delle finanze, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto,
a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore
canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt
nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli
enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni
economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della
concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche
siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il
Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di
cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui al presente
articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo”.
Da ultimo, nella versione introdotta dall'art. 2 della legge 22 dicembre
1980 n. 925, la disciplina in esame ha subito una sostanziale modifica, essendo previsto che: “…i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive 14
modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt
di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di
acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il riparto del gettito annuo può
avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze,
fra i comuni e le province beneficiarie del sovra canone. In caso di mancato
accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle
somme. Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione
del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso
sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al
primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del
gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo
l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi”.
Il successivo art. 3 della medesima L. n. 925 del 1980 stabilisce che:
“1. Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'art. 1 e il
Ministro delle finanze - ora, dal 1° gennaio 2001, Agenzia del Demanio,
istituita con D.Lgs. n. 300/1999 - per il sovracanone di cui all'art. 2 della
presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982,
alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi
all'andamento del costo della vita"; 2 “I due provvedimenti devono essere
emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni
biennio”.
Dunque, innovando le condizioni per il sorgere dell'obbligazione, la norma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 ha sancito che i sovracanoni sono dovuti in misura fissa e che il riparto, tra Comuni e Province 15
beneficiari, può anche avvenire con accordo tra gli enti predetti, ratificato con decreto del Ministero delle Finanze.
Sull'evoluzione normativa fin qui descritta, chiamata a pronunciarsi in tema di riparto di giurisdizione, nel 2020 la suprema Corte ha affermato che:
“Appare evidente, dal mero raffronto delle disposizioni normative,
succedutesi nel tempo, che l'ampia discrezionalità concessa
all'Amministrazione finanziaria nell'adozione dei provvedimenti riguardanti
il sovracanone è stata gradualmente ridotta sino alla sola previsione, nella
sua determinazione, di una misura fissa, nel tempo aggiornata” (sentenza
Cassazione, SS.UU. n. 15491 del 21.7.2020).
Il potere dell'amministrazione finanziaria in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone per il trasporto dell'energia oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi è dunque ormai fondato sulla ricognizione di specifici requisiti, previsti per legge, in assenza di alcuna valutazione autonoma in termini di opportunità. Esso “altro
non è che il risultato del prodotto di un'aliquota fissa per la potenza nominale
media concessa o riconosciuta, con il conseguente venir meno
dell'obbligatorietà del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,
organo tecnico in precedenza chiamato ad esprimersi in merito alla
valutazione dei presupposti - oggettivi e soggettivi - per la determinazione
della misura del sovracanone” (Cassazione SS.UU. n. 15491 del 2020 cit.).
Ne risulta affidato all'accordo tra i creditori esclusivamente il “riparto
interno” del gettito, definibile anche d'ufficio dall'amministrazione finanziaria.
Detto canone non può essere riconosciuto automaticamente, ma risulta 16
necessario allegare il provvedimento ministeriale, attualmente di competenza dell'Agenzia del Demanio idrico, che abbia nel concreto imposto discrezionalmente il pagamento stesso;
in mancanza di tale provvedimento, il sovracanone non è dovuto (in tal senso cfr. TSAP 260/2015 e Cass.
11989/2009 e Cass. 2017/1984).
Nel caso di specie, la domanda della Provincia istante è fondata sulla circostanza che l' ha emanato il decreto n. 9362 del Controparte_2
18.6.2020, con il quale ha determinato l'ammontare complessivo dei sovracanoni rivieraschi a partire dall'annualità del 1980 e fino a quella del
2019.
Sul punto va in primo luogo esaminata, per ragioni di carattere logico
– giuridico, la domanda riconvenzionale proposta dall' Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione e risposta, relativa alla richiesta di disapplicazione del suddetto decreto;
la stessa, ad opinione di questo TRAP,
va senz'altro rigettata.
Dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia sopra descritta, si desume che l' è titolare del potere di Controparte_2
determinare il quantum dei sovracanoni rivieraschi e, pertanto, il decreto contestato è legittimo.
D'altro canto, col decreto n. 9362 del 18.6.2020 dell' CP_2
è, altresì, sorto il diritto da parte dei Comuni e delle Province
[...]
rivieraschi al pagamento dei sovracanoni di cui all'art. 53 R.D. n. 1775 del
1933.
In ordine poi alla contestata qualità di ente rivierasco da parte della
, contestata da parte della società convenuta, essa deriva Parte_1 17
direttamente dalla legge, a nulla rilevando che l'art. 12 del disciplinare di concessione si riferisca solo ai comuni rivieraschi, giacché è l'art. 53 R.D. n.
1775 del 1933 che include tra i creditori anche le amministrazioni provinciali i cui comuni sono interessati dalle derivazioni in questione.
Venendo quindi all'esame dell'originaria domanda principale, va innanzitutto presa in esame la questione relativa alla eccepita prescrizione del diritto azionato.
Sul punto, pare necessario approfondire l'evoluzione normativa già
descritta, che ha via via attenuato la discrezionalità amministrativa nella determinazione del canone fino, praticamente, ad escluderla, evidenziando che il diritto ai sovracanoni è esigibile tout court da parte dei Comuni e delle province rivieraschi (in termini Cass. S.U. ord. n. 7175/2024, in atti nel
fascicolo della ricorrente e TSAP 180/2023); il fatto impeditivo del suo esercizio, costituito dalla mancata ripartizione tra gli Enti titolari, costituisce quindi un fatto soggettivo imputabile alla condotta degli Enti interessati, il che non ha impedito il decorrere della prescrizione del diritto al pagamento, sorto già con l'emanazione della concessione nel 1942.
Tanto si osserva in conformità con consolidati principi espressi dal giudice di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione, secondo i quali il suo maturare è condizionato solo dall'esigibilità legale, ma non da ostacoli in fatto.
Si è ripetutamente affermato, nelle decisioni della Suprema Corte, a cui questo tribunale dà seguito, che condizione necessaria e sufficiente perché
la prescrizione decorra ex art. 2935 c.c. è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la 18
possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare si trovi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come, ad esempio, la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (ex multis Cass 1047/1988).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che la decorrenza della prescrizione risulta impedita solo da cause giuridiche che si frappongano all'esercizio del diritto, non già da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo;
è stato altresì
affermato (tra le tante Cass. n. 21495 del 07/11/2005) che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione: non sono, dunque, ammissibili cause di interruzione e di sospensione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione,
limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto” (così, in motivazione Cass. 17451/2025, nonché Cass. n. 3584/2012; Cass. n.
10828/2015; Cass. n. 22078/2018 ivi citate).
Più specificamente, proprio il Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche (nella citata sentenza n. 180/2023) ha chiarito che “il riparto interno
del gettito annuo del sovracanone in favore degli enti locali rivieraschi non 19
rileva ai fini della debenza del sovracanone stesso, i cui presupposti sono
determinati dalla legge”, inoltre che “le concrete modalità di ripartizione dei
proventi del sovracanone sono totalmente estranee alla sfera giuridica (ed
anche all'interesse di mero fatto) del concessionario obbligato al relativo
versamento; per altro verso detta ripartizione costituisce attività successiva
al versamento del sovracanone e, dunque, all'estinzione della relativa
obbligazione in capo al concessionario della derivazione».
Chiarito quindi che, nella specie, la decorrenza della prescrizione è
iniziata per effetto della concessione, che ricade nel governo della legge n. 925
del 1980, in quanto ad essa successiva, va valutata l'efficacia interruttiva di una serie di atti di sollecito e diffida al pagamento che la Parte_1
assume di aver inviato all' Controparte_1
Tuttavia, prima di esaminare tali atti, considerato che l'interruzione fa decorrere ex novo il termine di prescrizione previsto dalla legge per quel diritto, è necessario dapprima stabilire se il diritto al pagamento dei sovracanoni rivieraschi si prescriva col decorso di dieci o cinque anni;
la
, difatti, ritiene che il termine di prescrizione del diritto al Parte_1
pagamento dei canoni in esame sia quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Osserva per contro sul punto questo TRAP che, trattandosi di canoni aventi cadenza annuale, il termine di prescrizione è invece quello quinquennale ai sensi dell'art. 2948, comma 4, c.c.
Ciò posto, il primo atto al quale si riferisce la è Parte_1
rappresentato dalla diffida del 21.12.2015, che varrebbe in ogni caso ad interrompere la prescrizione esclusivamente per le cinque annualità 20
antecedenti e, in particolare quelle dal 2009 al 2014, dovendosi quindi ritenere il diritto relativo alle annualità richieste dalla Parte_1
relativamente ai sovracanoni rivieraschi riguardanti gli anni dal 1980 al 2008
senza dubbio prescritto.
Quanto invece alle annualità che vanno dal 2009 al 2014, invece,
occorre esaminare l'idoneità dei menzionati atti di diffida ad interrompere il termine prescrizionale.
L' ritiene che la notifica a mezzo PEC postuli Controparte_1
che esso, oltre a essere giunto a conoscenza del destinatario, sia stato anche portato nella disponibilità nella sua interezza;
rappresenta che tale prova possa essere data solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg", nonché mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file "Dati.Atto.xml", l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario.
Secondo la resistente, la documentazione depositata da controparte non risponde ai criteri previsti dalla richiamata giurisprudenza e dalla normativa vigente, posto che l'asserita prova della richiesta di pagamento inviata dalla all' nel 2015 consisteva in Parte_1 Controparte_1
un mero messaggio di posta elettronica, sia pure in formato “eml”, senza i collegati messaggi di accettazione e consegna, con al proprio interno un file in formato WORD.
Il Giudice Designato, a fronte dell'eccezione proposta, aveva infatti invitato la ricorrente “al deposito delle buste telematiche relative di
accettazione e consegna relative all'invio all' degli Controparte_1
atti del 25.12.2015 e del 9.11.2020, riservandosi all'esito dell'esame del 21
relativo contenuto ogni altro provvedimento”.
Orbene, per quanto attiene alla diffida del 25.12.2015, la ha Parte_1
depositato copia di un messaggio di invio del 24.12.2015 del quale non risulta né l'effettiva spedizione né la ricezione da parte dell' Controparte_1
non potendosi ritenere che lo stesso assuma alcuna rilevanza probatoria, ai fini dell'eventuale interruzione delal prescrizione.
La ritiene per altro verso che la prescrizione per le Parte_1
medesime annualità dal 2009 al 2015 sia stata comunque interrotta dall'atto
di intervento della del 19.1.2016 nel giudizio R.G. n. Parte_1
5990/2015, in atti allegato.
Va premessa, sul piano generale, l'ipotetica possibilità che il termine prescrizione venga interrotto da un atto di intervento del creditore in un giudizio in corso, da altri intrapreso, riguardante il proprio debitore;
in tal caso,
secondo la Corte (v. Cassazione civile, sez. III, 14/03/2022, n. 8096), il relativo effetto “si verifica al momento in cui l'atto di intervento pervenga a
conoscenza, di fatto o legale, della controparte, e quindi, in tempi diversi a
seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della
relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in
cancelleria, atteso che, nel primo caso, il destinatario della domanda, che
risulti costituito in giudizio, ne viene immediatamente a conoscenza, mentre
nel secondo il medesimo destinatario ne viene a conoscenza alla data della
comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell' art. 267, comma 2,
c.p.c. , ovvero, in mancanza, all'udienza successiva;
qualora, poi, la parte sia
rimasta contumace, il predetto effetto si realizza all'atto della notifica della
comparsa di intervento contenente la domanda”. 22
Nella specie, tuttavia, occorre considerare che l'atto del 19.1.2016 si caratterizza per la sua assoluta genericità quanto ai presupposti della domanda ed al suo effettivo contenuto, anche in considerazione del fatto che il decreto del Demanio che, di fatto, ha provveduto alla ripartizione delle quote in favore dei vari Enti rivieraschi è intervenuto solo nell'anno 2019; si tratta quindi di atto inidoneo a determinare l'effetto interruttivo che la Parte_1
intende ad esso attribuire.
A diversa conclusione deve invece giungersi quanto all'avvenuta interruzione della prescrizione per effetto della successiva diffida a mezzo
PEC del 9.11.2020, che appare invece senz'altro idonea ad interrompere la prescrizione relativamente alle annualità dal 2015 al 2019.
Ed invero, in allegato alle note depositate il 10.9.2025 risultano le buste telematiche di accettazione e consegna relative all'invio della predetta diffida, che deve in conseguenza ritenersi regolarmente pervenuta alla parte destinataria.
Ciò posto, la domanda della può trovare Parte_1
accoglimento per le sole annualità tra il 2015 ed il 2019 e, quindi, tenuto conto della percentuale del 7,36% del complessivo importo determinato dall' con il decreto Direttoriale n. 9362 del 18.6.2020, Controparte_2
per una somma pari a complessivi € 53.782,65, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla messa in mora del 9.11.2020 e sino al saldo, con conseguente condanna dell' Controparte_1
Non può essere invece accolta, in quanto inammissibile, la domanda con la quale, per la prima volta, con la sola memoria conclusionale del
10.9.2025, la chiede la corresponsione degli interessi sui Parte_1 23
pagamenti avvenuti da parte della società resistente e relativi alle annualità
successive al 2019.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della e si liquida di ufficio come da Controparte_9
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00
e fino a € 260.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Alessandra
CA e EL SO, dichiaratisi anticipatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dai ricorrenti, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione 24
costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta dalla , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
con ricorso notificato in data 23.12.2023, nei confronti dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché sulla
[...]
domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.6.2024, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda principale nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la causale
[...]
di cui alla parte motiva, del complessivo importo di € 53.782,65, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla messa in mora del 9.11.2020 e sino al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall' Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore;
[...]
3) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico dell' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, liquidando la stessa, in favore della , in Parte_1 25
persona del legale rappresentante pro-tempore, in complessivi in complessivi € 4.379,50, di cui € 379,50 per spese vive ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Alessandra CA e EL SO,
dichiaratisi anticipatari, in uguale misura;
4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
ON GO
IL PRESIDENTE
IO AC