Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1962/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena De Tura giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1962 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 23.01.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in San Giovanni Rotondo al Corso Matteotti n.14, presso lo studio dell'Avv. Fini Rossella (c.f. ), dal quale è rappresentata C.F._2
e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in San Giovanni Rotondo alla via Turbacci n. 10/d, presso lo studio dell'avv. Maruzzi Leonardo (c.f. ), dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 22.01.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta”: in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso depositato in data 04.04.2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio Controparte_1
concordatario con il resistente in San Giovanni Rotondo in data 30.07.2016
(atto n. 41, parte II, serie A, anno 2016); che dall'unione coniugale sono nati i figli (nt. il 15.08.2008), (nt. il 30.09.2016) e (nt. il Per_1 Per_2 Per_3
07.10.2018), tutti minori;
che con decreto di omologa del 11.06.2019 il
Tribunale di Foggia ha omologato la separazione personale dei coniugi;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Pertanto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé; di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori , Per_1
e , nella misura di euro 650,00 mensili, oltre al 100% Per_2 Per_3 dell'A.U.U., ed al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei
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figli, previo accertamento delle sue reali condizioni economiche al fine di disporre il mantenimento diretto da parte del suo datore di lavoro.
La ricorrente ha dedotto che: il non ha provveduto a corrispondere il CP_1
mantenimento concordato in sede di separazione nei confronti dei figli minori omettendo anche di contribuire al pagamento delle spese straordinarie;
che il vede i figli a suo piacimento, disattendendo l'esercizio del proprio CP_1
diritto di visita;
che da anni riceve offese e minacce da parte del tanto CP_1
da essere stata costretta a sporgere denuncia oltre che per violazione degli obblighi di assistenza familiare anche per atti persecutori;
che da circa un anno vive unitamente ai figli minori nell'abitazione sita in San Giovanni
Rotondo alla Via Brenta n. 27, acquistata dai propri genitori;
che è disoccupata nonostante la propria qualifica di OSS e la ricerca costante di una occupazione mentre il resistente lavora come lattoniere alle dipendenze di una ditta individuale di San Giovanni Rotondo.
Si è costituito in giudizio , il quale non opponendosi Controparte_1
alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha contestato tutti gli avversi assunti relativamente alle questioni economiche e chiesto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore dei figli minori;
la conferma delle statuizioni circa l'esercizio del proprio diritto di visita.
Il resistente in particolare, ha dedotto che: dopo la separazione ha cercato di non far mancare il proprio affetto nonché sostegno economico ai propri figli nonostante lo stato di disoccupazione;
che ha sempre esercitato il diritto di visita nonché cercato di trascorrere il maggior tempo possibile con i figli;
che lo stato di disoccupazione, del tutto involontario, ad oggi non gli consente di far fronte con regolarità al pagamento del mantenimento disposto in favore dei minori.
Con ordinanza presidenziale, in data 19.02.2023 il Presidente - preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione - ha autorizzato i
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coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
ha affidato i figli minori , e in via congiunta ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con collocamento stabile presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre;
ha disposto l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli , e , minori, versando alla Per_1 Per_2 Per_3 ricorrente la somma mensile di € 450,00 (€ 150,00 in favore di ciascun figlio), oltre al 50% dell'A.U.U., ed al 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
La ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale ha reiterato le conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
Con sentenza non definitiva n. 1485/2023 del 30/05/2023 questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e disposto per il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione delle questioni accessorie e per lo svolgimento dell'istruttoria.
Con successiva ordinanza del 14.03.2024, attesa la superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio e ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. la rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.01.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al Giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente occorre ribadire la superfluità dei richiesti approfondimenti istruttori ritenuti irrilevanti oltre che generici anche alla luce delle argomentazioni che si vanno a esplicitare con la motivazione che segue. Si ribadisce ad ogni modo come debbano disattendersi anche le richieste di accertamenti presso l' – o presso chi di competenza - sollecitate dalla CP_2
ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto formulate in termini meramente esplorativi, in mancanza di allegazioni specifiche e principi di prova rispetto a quanto genericamente contestato.
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Pronunziata la sentenza non definitiva sullo status, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al Collegio non resta che decidere sulle residue questioni.
2. Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori.
La coppia ha avuto tre figli: (nt. il 15.08.2008), (nt. il Per_1 Per_2
30.09.2016) e (nt. il 07.10.2018), tutti minori. Per_3
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n.
18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n.
26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
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Ai fini dell'affidamento, in tale sede bisogna considerare innanzitutto l'inattendibilità del resistente in riferimento all'esercizio della propria responsabilità genitoriale: in particolare la ricorrente ha dedotto il totale disinteresse del resistente verso i minori dettato anche dal mancato rispetto del calendario di visita concordato in sede di separazione, precisando all'uopo come lo stesso veda i minori solamente a proprio piacimento.
Il resistente, dal canto suo, ha semplicemente dedotto di non aver fatto mancare la sua presenza trascorrendo maggior tempo possibile con i figli.
Sul punto è opportuno evidenziare che l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario non è solo una facoltà ma anche un dovere, da inquadrare nelle “solidarietà degli oneri verso i figli” degli ex coniugi;
tale facoltà-dovere deve essere esercitata nell'interesse dei figli, al fine di garantire la sussistenza del rapporto tra i figli ed i genitori non collocatari.
Il corretto esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario serve tuttavia a garantire rapporti equilibrati con i figli minori e a non destabilizzarli nell'organizzazione della propria vita, circostanza quest'ultima che nel caso di specie si è verificata decidendo appunto il di esercitare il proprio diritto CP_1
di visita in modo discontinuo così da attuare comportamenti destabilizzanti per i minori e contrari ai loro interessi.
Il Tribunale deve poi rilevare come la dedotta impossibilità di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale - che di fatto vede le parti incapaci di quel dialogo e di quella sintesi che permette nell'affido condiviso l'assunzione congiunta delle decisione nel perseguimento dell'interesse dei minori - discenda dalla circostanza che vede il resistente assumere atteggiamenti persecutori nei confronti della moglie. Difatti, anche dopo l'ordinanza presidenziale con la quale, il Presidente aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, nonostante il avesse già CP_1
ricevuto un primo decreto di ammonimento da parte della Questura di Foggia in data 07.10.2022, quest'ultimo ha continuato ad attuare condotte persecutorie nei confronti della moglie tanto da costringerla a sporgere una
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seconda denuncia in data 24.04.2023, nella quale venivano descritte addirittura anche minacce di morte nei suoi confronti.
Sul punto si richiama l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di vittimizzazione secondaria. Con ordinanza n. 11631/2024, pubblicata in data 30 aprile 2024, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati
i “provvedimenti convenienti” di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotto la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della
Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata ad Istambul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs n. 149 del 2022, se non esclude
l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati “provvedimenti”, è chiamato a valutare, la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.
Circostanza quest'ultima non contestata dal il quale, dinanzi alle CP_1
accuse e produzioni documentali della resistente attestanti atti di violenza perpetrati nei suoi confronti non ha inteso replicare. Tanto fa ritenere come l'affido condiviso nel caso di specie non solo determini un pregiudizio ai minori, non potendo in queste condizioni la litigiosità o comunque l'impossibilità comunicativa delle parti giungere ad una sintesi per le scelte da assumersi nell'esercizio della responsabilità genitoriale, ed in più porta con sé il rischio di vittimizzazione secondaria causata dalla necessaria e continua interlocuzione propedeutica all'esercizio della responsabilità genitoriale nell'ambito dell'affido condiviso incompatibile con le condotte contestate al resistente e non smentite oltreché reiterate anche nel corso del presente giudizio.
Ed ancora, il non avrebbe neppure provveduto al pagamento del CP_1
mantenimento disposto in favore dei figli minori. Infatti, la ricorrente da subito ha dedotto che il dopo aver pagato inizialmente la somma di CP_1
euro 500,00, non ha più provveduto al versamento dell'assegno di
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mantenimento previsto in favore dei tre figli minori né tanto meno al pagamento delle spese straordinarie.
Per l'inadempimento degli obblighi familiari la ricorrente aveva provveduto a denunciare il resistente nei cui confronti era stata disposto anche il rinvio a giudizio (cfr. decreto che dispone il Giudizio del 21.03.2022) ed è tutt'ora pendente un procedimento penale dinanzi al Codesto Tribunale - dott.ssa
Benigno - per i reati di cui gli artt. 572, 570 bis e 81 c.p. (cfr. ruolo di udienza penale).
Il resistente in ordine alle contestazioni della ricorrente si è sempre difeso giustificando il suo licenziamento come del tutto involontario nonché di aver contribuito al mantenimento dei figli ogni qualvolta riusciva a trovare occupazione, anche se non regolarizzata, nonché grazia all'aiuto dei propri genitori.
Infine, la necessità di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori è dettata anche dalla circostanza che ha visto il resistente durante l'intero giudizio non opporsi alla richiesta di affidamento esclusivo, persino in comparsa conclusionale il chiede la sola conferma delle condizioni CP_1 inerenti unicamente all'esercizio del diritto di visita.
Difatti, solo con la memoria depositata in data 02.01.2023 il resistente ha preso posizione sulla richiesta di affidamento esclusivo formulata dalla ricorrente, evidenziando a tale scopo la mancanza dei presupposti previsti dalla legge;
tale memoria, deve ritenersi però tardiva in quanto depositata dal oltre i termini previsti dal Presidente per la sua costituzione in CP_1
giudizio.
Sul punto risulta pacifico in giurisprudenza come la mancata contestazioni di inidoneità genitoriale implichi una valutazione di disinteresse da parte del genitore che non si senta neppure in dovere di prendere posizione in ordine a quelli che sono i suoi doveri genitoriali.
Ebbene, per tutte le motivazioni sopra tutte esposte, il Tribunale ritiene che vi siano giuste ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c.
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dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio sono emersi profili di concreta e grave inaffidabilità/disinteresse nonché di pregiudizio per i minori – diretto nonché riflesso, anche a causa delle condotte subite dalla ricorrente – non solo in riferimento all'esercizio della propria responsabilità genitoriale determinata dal disinteresse verso i minori nonché dal mancato rispetto delle regole imposte dal Tribunale inerenti il diritto di visita e gli obblighi di assistenza materiale e morale, bensì anche in riferimento alla compatibilità di tale misura rispetto alle condotte poste in essere dallo stesso nei confronti dell'ex coniuge, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo al fine del perseguimento del concreto interesse dei minori.
Le circostanze sopra esposte determinano concretamente una situazione di contrarietà all'interesse dei minori ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (Cass. 26587/2009).
Il Collegio ritiene dunque di dover modificare l'ordinanza presidenziale che aveva previsto il regime dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
In conclusione, viene in questa sede disposto, ai sensi dell'art. 337 quater c.c.,
l'affido super esclusivo dei minori , e , in favore Per_1 Per_2 Per_3 della madre, con collocazione presso la stessa nell'abitazione di sua proprietà sita in San Giovanni Rotondo alla Via Brenta n. 28.
La situazione, come appena descritta, impone di prevedere che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c., le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre, unica presenza per i figli della coppia. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione,
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residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”).
Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali (c.d. affidamento super esclusivo), come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, deve rilevarsi che sia ormai prossimo a compiere il diciassettesimo anno Per_1
di età e, dunque, appare opportuno modificare il regime di visita paterno di cui all'ordinanza presidenziale, predisposto quando il minore aveva quindici anni.
In considerazione dell'età del minore, nonché dei rapporti tra le parti, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlio, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
Mentre per i figli e , rispettivamente di anni 8 e 6 il diritto di Per_2 Per_3
visita sarà così regolamentato: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31
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dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Ammonisce sul punto il resistente ad orientare le sue condotte al solo perseguimento dell'interesse dei minori, rispettando pedissequamente il calendario di vista disposto dal Tribunale, salvo diverso accordo con la
; si ribadisce sul punto che l'organizzazione della vita del minore con Pt_1
il rispetto del calendario di visita tra genitore e figli prevede la creazione di una routine che, da un lato consente al minore un equilibrio che in caso contrario verrebbe destabilizzato, mentre dall'altro al genitore non collocatario di mantenere rapporti equilibrati e significativi con i figli. Ove anche le visite costituiranno occasione di condotte pregiudizievoli poste in essere dal resistente occorrerà modificare la presente ai fini di una calendarizzazione di incontri protetti o con l'ausilio e la mediazione dei SS.
3. Sul mantenimento dei figli minori.
Quanto al mantenimento dei figli, va ricordato che a norma dell'articolo
316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
In ordine alla previsione dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli
, e , stante la minore età degli stessi e la Per_1 Per_2 Per_3
collocazione presso la madre, è pacifico che la sia tenuto a contribuire CP_1
al loro mantenimento.
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, l'art. 337 ter c.c., al quarto comma, prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere in misura proporzionale al proprio reddito.
La ricorrente ha dichiarato nel ricorso introduttivo di essere inoccupata nonostante la sua qualifica da OSS, ma nel corso del giudizio è emerso che la stessa lavora per due ore e mezzo ogni pomeriggio, presso il negozio F.P. di
, sito in San Giovanni Rotondo in Corso Roma, Controparte_3
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guadagnando circa 405,75 euro mensili. Vive in un immobile di sua proprietà, non sostenendo alcuna spesa di alloggio.
Il resistente, dal canto suo, si dichiara disoccupato e non ha certificato i redditi prodotti negli ultimi anni, precisando altresì di aver perso il lavoro di lattoniere svolto alle dipendenze della ditta individuale De NI IG;
il ha dedotto altresì che quando riesce svolge lavori saltuari, quale CP_1
imbianchino, muratore e cameriere, anche se non regolarizzati.
In ordine alla richiesta di riduzione del mantenimento formulata dal resistente a fronte del suo stato di disoccupazione si evidenza che la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli. La mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilita di fare fronte alle obbligazioni economiche (cfr. Cass. n.
39411/2017 del 24.08.2017), sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizioni di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.
Occorre poi considerare che il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un “minimo essenziale per la vita e la crescita” della prole.
Ciò posto, considerando che il ad oggi non ha dimostrato impedimenti CP_1
alla propria capacità lavorativa, dimostrando al contrario attitudine al lavoro avendo svolto lo stesso diverse attività lavorative, il Tribunale ritiene di dover porre a suo carico l'importo minimo previsto nelle ipotesi in cui il genitore non collocatario versi in uno stato di disoccupazione.
Pertanto, non essendo emersi elementi di novità rispetto alla situazione sussistente al momento dell'ordinanza presidenziale del 19.02.2023, va confermato in questa sede l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli minori , e , mediante la Per_1 Per_2 Per_3
corresponsione alla parte ricorrente, entro il giorno 27 di ciascun mese, della somma di € 450,00 (150,00 per ciascun figlio), da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, nonché del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in
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favore dei minori da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 18.3.2016.
In ordine alla ulteriore domanda formulata dalla ricorrente, diretta a disporre, previo accertamento delle reali condizioni economiche del resistente, il mantenimento diretto da parte del datore di lavoro, va osservato quanto segue.
Con il D.Lgs 149/2022, c.d. riforma Cartabia, la cui disciplina deve applicarsi al presente procedimento, è stata introdotta una disciplina unica sia per la separazione che per il divorzio disciplinata dall'art. 473 bis.36 c.p.c. che prevede “i provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale”. L'art. 473 bis.37
c.p.c. prevede che il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo a suo favore, nel caso di inadempimento del debitore, può
“notificare il provvedimento […] in cui è stabilita la somma dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute”. Ove il terzo non adempia il creditore ha azione esecutiva direttamente nei suoi confronti.
Ancor prima l'art 8 della L 898/1970 ha previsto analogo meccanismo di escussione del terzo datore di lavoro in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato. Pertanto, dalla normativa citata non si evince la carenza di interesse rispetto alla formulata richiesta di versamento diretto delle somme a titolo di mantenimento dei figli minori, dovendosi invece lasciar operare il meccanismo ex lege appena richiamato.
Per quanto riguarda l'A.U.U. dovuto per i minori , e Per_1 Per_2
, questo sarà corrisposto integralmente alla ricorrente, in Per_3 considerazione dell'affidamento super-esclusivo dei figli, dovendo lei prendere tutte le decisioni, anche quelle di maggiore importanza per i figli
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minori e tenuto conto dell'assegno di mantenimento disposto a carico del padre nella misura del minimo sindacale previsto per i disoccupati.
4. Le spese del giudizio.
Tenuto conto dell'esito del giudizio con l'accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste in capo al resistente, liquidandosi in base al D.M.
55/2014 e ss.mm. come segue. Scaglione di riferimento da € 5.201,00 a €
26.000,00 complessità bassa;
valori medi per fasi: studio, introduttiva, e decisionale, mentre istruttoria/trattazione ai valori minimi, in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dispone l'affidamento super-esclusivo dei figli minori , Per_1
e alla madre , con collocazione Per_2 Per_3 Parte_1
stabile presso la stessa e con facoltà per il genitore di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i figli;
2. disciplina il diritto di visita paterno come da parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli minori , e , mediante Per_1 Per_2 Per_3
il versamento a , entro il giorno 27 di ciascun mese, Parte_1 della somma complessiva di € 450,00 (150,00 per ciascun figlio), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici
Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
4. riconosce il diritto della madre dei minori di richiedere e percepire il
100% dell'assegno unico universale dovuto per i figli;
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5. ammonisce dal porre in essere condotte Controparte_1 direttamente o indirettamente contrarie all'interesse dei minori nonché al rispetto dei provvedimenti in vigore, così come specificamente indicato e per le ragioni esposte in parte motiva;
6. condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 per
[...]
compensi, oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Foggia il 12 maggio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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