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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 905/2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), in proprio, nonché nella qualità di Parte_1 C.F._1
erede di (deceduta in data 4.11.2011) e di (deceduto in data Persona_1 Persona_2
19.03.2020);
(C.F. ) in proprio, nonché nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._2
(deceduta in data 4.11.2011) e di (deceduto in data Persona_1 Persona_2
19.03.2020);
(C.F ), Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso l'Avv. Carmine Scalise, che li rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. P.I. ), nella sua qualità di mandataria di CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
C.F. e P.I. ), in persona del suo procuratore Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 11 Avv. Anna Genova, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Stefano Cappa che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
E contro
(C.F. ; Controparte_4 C.F._4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Udienza di rimessione della causa a decisione del 7.10.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verbania nell'ambito del giudizio iscritto al n.r.g.1098/2020 notificata il 29 maggio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate che qui si riportano:
1) dichiarare nullo il precetto perché privo dell'avvertimento ex art. 480 II co. c.p.c,;
2) dichiarare nullo il precetto perché non notificato nei confronti degli eredi della sig.ra Persona_1
[...]
3) dichiarare nullo per inesistenza del credito vantato, perché interamente pagato;
4) dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito vantato;
5) condannare comunque la alla restituzione di tutte le somme versate in eccesso a titolo di CP_5
capitale e interessi;
6) con vittoria di spese, competenze oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i giudizi, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito
PER PARTE APPELLATA Controparte_6
Dichiararsi inammissibile e comunque respingersi l'appello.
Con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., e , in Parte_1 Controparte_1
proprio e quali eredi di e di , nonché hanno Persona_1 Persona_2 Parte_2 proposto opposizione all'atto di precetto notificato in data 11.8.2020 (a , Parte_1 [...]
, e agli eredi di ) con cui CP_1 Parte_2 Controparte_4 Persona_2
pagina 2 di 11 in qualità di mandataria di (cessionaria del credito di CP_2 Controparte_3
ha intimato il pagamento di € 217.444,32 oltre interessi e spese, per debito Controparte_7
residuo derivante da contratto di mutuo fondiario n. 1427806/F stipulato con atto notarile 31.3.1992.
A sostegno dell'opposizione hanno allegato la nullità del precetto, per quanto ancora qui rileva, perché:
1) privo dell'avvertimento che con l'ausilio di un “organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore” ex art. 480 comma 2 c.p.c.; 2) non notificato nei confronti degli eredi di Per_1
all'epoca contraente del mutuo fondiario;
3) il credito era inesistente essendo già stato
[...]
interamente pagato quanto pattuito;
4) il credito era prescritto. Hanno chiesto di dichiarare che e per essa non aveva diritto di procedere ad esecuzione Controparte_3 CP_2
forzata e di dichiarare la nullità del precetto.
quale mandataria di si è costituita chiedendo di rigettare CP_2 Controparte_3
l'opposizione in quanto infondata sotto tutti i profili dedotti.
Si è costituita , chiedendo la revoca del precetto e l'accertamento Controparte_4 dell'insussistenza del credito. Il rapporto processuale tra tale convenuta e gli opponenti è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia agli atti e relativa accettazione, a spese compensate.
Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 145/2023 pubblicata il 10.5.2023, ha ritenuto infondata l'opposizione all'esecuzione, rilevando (con riferimento ai profili di nullità sopra evidenziati, costituenti oggetto di appello) che: 1) come ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, la mancanza dell'avvertimento indicato dagli opponenti, previsto dall'art. 480 comma 2 c.p.c. come modificato con l'art. 13 comma 1 lett. a) D.L. 83/2015, non è sanzionata con la nullità del precetto;
2) con l'atto di precetto il pagamento è stato intimato ai mutuatari , Parte_1 [...]
, e agli eredi di ai sensi CP_1 Parte_2 Controparte_4 Persona_2 dell'art. 477 comma 2 c.p.c., ed è evidente che i mutuatari sono tenuti in solido nei riguardi del mutuante, salvo eventuale regresso nei relativi rapporti interni;
3) la convenuta ha documentato, per ciascuno dei mutui in cui quello originario del 1992 è stato frazionato, le rate impagate, il capitale residuo, gli interessi di mora, e l'eccepito intervenuto pagamento non è stato provato;
4) la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata
(dicembre 2007) ed è stata interrotta con l'offerta a saldo e stralcio sottoscritta dai mutuatari e recapitata al creditore il 21.1.2010, e con la missiva di messa in mora del 10.3.2016 recapitata a e , che vale a interrompere la prescrizione contro il comune Parte_2 Persona_2 creditore ai sensi dell'art. 1310 c.c..
pagina 3 di 11 Ha pertanto rigettato l'opposizione e condannato gli attori a rimborsare le spese di lite alla convenuta.
Con atto di citazione in appello, e (in proprio e quali eredi di Parte_1 Controparte_1
e di ), nonché , hanno impugnato la sentenza Persona_1 Persona_2 Parte_2
del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrato, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
quale mandataria di si è costituita eccependo CP_2 Controparte_3
l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello.
, cui è stato notificato l'atto di appello, non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_4
contumace. Si rileva peraltro che il rapporto processuale con era già stato Controparte_4
dichiarato estinto in primo grado.
II. L'appello è articolato in quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo parte appellante afferma che: la sentenza è ingiusta nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del precetto per la mancanza dell'avvertimento che con l'ausilio di un “organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore” ex art. 480 comma 2 c.p.c.; la stessa deve pertanto essere sostituita stabilendo che il mancato avvertimento ha determinato una invalidità formale del pignoramento, atteso che l'esecutato non ha potuto tempestivamente accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, così subendo un concreto pregiudizio per non aver potuto evitare l'inizio dell'azione esecutiva, ovvero la vendita.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo ex art. 342 c.p.c.; ne eccepisce altresì
l'infondatezza, avendo la Corte di Cassazione con sentenza 23343/2022 statuito che “L'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 480 comma 2 c.p.c. (secondo cui il creditore precettante deve informare il debitore intimato dell'opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 2012) costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l'obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure”.
pagina 4 di 11 Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, in ordine all'eccezione di nullità del precetto in esame, ha rilevato che “l'orientamento prevalente della più recente giurisprudenza di merito, condiviso e fatto proprio nella presente sede, è nel senso che la mancanza dell'avvertimento indicato non è sanzionata con la previsione di nullità del precetto, a differenza delle altre prescrizioni di forma contenute nel secondo comma dell'art. 480 c.p.c..
Essendo scopo del precetto quello dell'intimazione ad adempiere ad una determinata obbligazione, al fine di evitare l'esecuzione forzata ed il relativo aggravio di spese, il mancato avvertimento sul sovraindebitamento non integra un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo connesso all'atto di precetto, non essendo l'accesso alle procedure di sovraindebitamento impedito dal compimento di determinati atti esecutivi, né richiede forme particolari, sicché il debitore, anche se non avvertito non corre il rischio di incorrere in preclusioni o decadenze di sorta determinate dall'inizio e dallo svolgimento dell'esecuzione forzata singolare (da ultimo anche Tribunale di Reggio Calabria
775/2020; Tribunale di Agrigento n. 592/2020; Tribunale di Roma 1.3.2019)”.
Il motivo non si confronta con la sentenza;
non prende in esame le argomentazioni esposte e la giurisprudenza citata, non confuta il ragionamento del Giudice e non svolge un diverso percorso argomentativo per giungere a conclusioni diverse;
si limita ad affermare genericamente che la sentenza
è ingiusta;
sono parimenti del tutto generiche le affermazioni circa il fatto che l'esecutato non abbia potuto tempestivamente accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e al pregiudizio subito.
Con il secondo motivo parte appellante afferma che: la sentenza è ingiusta e contraddittoria nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del precetto perché non notificato agli eredi di Per_1
se ne chiede pertanto la modifica in favore di una pronuncia che affermi che l'atto di precetto è
[...]
nullo, in quanto non notificato agli eredi di deceduta il 4.11.2011; infatti non è stato Persona_1 dimostrato ai sensi dell'art. 477 comma 1 c.p.c. che la notifica del precetto sia stata preceduta, almeno
10 giorni prima, dalla notificazione del titolo nei confronti degli eredi della sig.ra Per_1
Con il terzo motivo parte appellante afferma che: la sentenza, nella stessa parte di cui al precedente motivo, è ingiusta per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove non pronuncia se vi è stata violazione dell'art. 477 comma 1 c.p.c., atteso che viene chiaramente considerato nella motivazione che non vi è stata notifica nei confronti degli eredi della sig.ra Per_1
pur essendo la stessa coobbligata in solido e deceduta.
Il secondo e il terzo motivo vengono esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
pagina 5 di 11 L'appellata eccepisce l'inammissibilità di tali motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e comunque la loro infondatezza, poiché l'atto di precetto è stato notificato ai signori e , che Pt_1 Controparte_1 sono debitori solidali per l'intero importo in quanto mutuatari, e come tali obbligati in solido nei riguardi del mutuante, oltre che quali eredi di . Persona_2
I motivi sono infondati.
L'art. 477 c.p.c. dispone, al comma 1, che il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto solo dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo;
e al comma 2 che entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.
La norma è invocata impropriamente da parte appellante, riferendosi al caso in cui un titolo esecutivo venga fatto valere contro il defunto.
Nel caso di specie il titolo esecutivo non viene fatto valere nei confronti di pertanto Persona_1
nessuna violazione della norma è ravvisabile con riferimento alla mancata notifica agli eredi della medesima.
L'appellata con l'atto di precetto ha svolto intimazione ad adempiere al titolo esecutivo esclusivamente nei confronti degli altri mutuatari, coobbligati in solido ( , , Parte_1 Controparte_1
, e per lui gli eredi), e non nei confronti Controparte_8 Controparte_4 Persona_2 della sig.ra (anch'ella mutuataria obbligata in solido). Per_1
Ai sensi dell'art. 1292 c.c. ciascuno dei condebitori in solido può essere costretto all'adempimento per la totalità. Il creditore può pertanto legittimamente scegliere di agire esecutivamente per l'intero nei confronti soltanto di alcuni degli obbligati in solido, come avvenuto nel caso in esame.
Il Tribunale ha quindi correttamente rigettato l'eccezione proposta in sede di opposizione al precetto, rilevando che i soggetti che hanno ricevuto la notifica del precetto sono i mutuatari, obbligati in solido nei riguardi del mutuante, salvo eventuale regresso nei relativi rapporti interni.
Con il quarto motivo parte appellante afferma che: la sentenza è ingiusta e contraddittoria nell'iter logico e nel ragionamento presuntivo adottato, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di intervenuto pagamento di tutto quanto pattuito;
il Tribunale ha fatto riferimento unicamente a documenti prodotti dalla banca o a documenti dalla stessa rilasciati alla parte appellante;
non ha invece considerato la documentazione prodotta da parte appellante, in particolare l'annotazione di P.G. del 4.8.2003 da cui emergono le perplessità sollevate dalla stessa Guardia di Finanza di nella ricostruzione della CP_3
vicenda di dare/avere; a pag. 12 di tale annotazione, redatta a seguito di denuncia-querela proposta dal pagina 6 di 11 , si rileva che “alla data del 15.05.1996, l'importo del capitale a residuo indicato dalla Persona_2
banca di Lire 267.992.625 da versare da parte dei sigg. e portato dalla Banca mutuante non Persona_2
appare congruo con il residuo effettivo di capitale al 15.05.1996 in quanto già alla data del 31.12.1995, per effetto della decurtazione intervenuta nel frattempo il residuo del capitale mutuato era di Lire
251.964,529”; è quindi necessaria una c.t.u. per ricostruire l'intero rapporto.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo ex art. 342 c.p.c.; nel merito ne eccepisce l'infondatezza, rilevando che le “perplessità” della Guardia di Finanza invocate da parte appellante non si fondano su accertamenti compiuti dalla P.G. ma sono del tutto generiche, per cui correttamente il
Tribunale ha ritenuto prevalente la copiosa e completa documentazione prodotta dalla banca, a cui si aggiunge il riconoscimento da parte degli stessi mutuatari contenuto nell'atto pubblico 6.3.1997 dell'ammontare del residuo debito capitale a tale data (quindi in epoca successiva al periodo considerato dalla Guardia di Finanza) pari a lire 244.625,76; la sentenza di primo grado, che si richiama, ha compiutamente ricostruito tutte le vicende relative al mutuo, ritenendo non provato quanto sostenuto da controparte.
Il motivo è inammissibile.
Nel giudizio di primo grado l'eccezione di avvenuto pagamento è stata argomentata come segue: per l'adempimento del debito preteso dalla banca, il 6.3.1997 aveva stipulato un Controparte_1 ulteriore contratto di mutuo (rogito notaio n. 269730 rep. e n. 38978 racc.) per l'importo di lire Per_3
60.000.000, tanto che, in pari data, la banca aveva dato atto della riduzione della somma data a prestito, con atto di riduzione di somma e frazionamento ipotecario;
il 17.11.1995 era stato inoltre venduto un appartamento, il cui ricavato, pari a lire 70.000.000, era stato interamente versato per l'estinzione della sorte capitale, come evincibile dall'atto di assenso a svincolo ipotecario del 17.11.1995 a firma del notaio n. 260304 rep.; erano altresì stati venduti altri tre appartamenti, il cui ricavato di lire Per_3
85.000.000 era stato destinato all'ammortamento del mutuo fondiario, come da atto di assenso a svincolo ipotecario per atto notaio n. 249517 rep.. Per_3
Il Tribunale ha rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che:
-il 31.3.1992, con contratto di mutuo a rogito notaio n. 231757 e n. 34439 racc., Per_3 CP_9
mutuava a , , , Persona_2 Persona_1 Parte_1 Controparte_1 Pt_2
e l'importo di L. 400.000.000 (doc. 2 attori), che i mutuatari
[...] Controparte_4
dichiaravano di avere ricevuto con atto di quietanza a rogito notaio datato 2.10.1992 n. 236327 Per_3
rep. n. 34974 racc. (doc. 3 attori);
pagina 7 di 11 -il 2.6.1994 la banca, con atto di assenso a svincolo ipotecario, a rogito notaio n. 249517 rep. e Per_3
n. 36469 racc., riconosceva restituita la somma di lire 48.000.000, rilasciando quietanza e assentendo alla cancellazione dell'ipoteca suoi beni ivi indicati (doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6
n. 3 c.p.c. depositato da parte attrice il 6.5.2021);
-il 17.11.1995 con “atto di assenso a svincolo ipotecario”, a rogito notaio n. 260304 rep. e n. Per_3
37864 racc., la banca riconosceva la corresponsione dell'importo di L. 70.000.000, prestando assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria su uno dei beni oggetto di garanzia (doc. 7 attori); C
6.3.1997 con “atto di riduzione di somma e frazionamento ipotecario” a rogito notaio n. Per_3
269730 rep. e n. 38978 racc. la medesima banca riconosceva che a seguito dei versamenti eseguiti l'importo capitale del mutuo si era ridotto a L. 244.625.576 (doc. 6 attori);
-che vi sia stata una vendita nel 1994, il cui ricavato sia stato destinato al rimborso del mutuo si ricava dall'atto di assenso a svincolo ipotecario citato del 2.6.1994 allorché veniva dato atto del versamento della somma di lire 48.000.000 (doc. 3 cit.), mentre alla successiva data del 6.3.1997 il debito residuo ammontava a lire 244.625.576 (doc. 6 cit.);
-che tale sia il dovuto nel marzo 1997 corrisponde all'estratto conto del mutuo, indicante il capitale residuo in € 126.336,57 (doc. 7 convenuta);
-la convenuta, inoltre, ha prodotto per ciascuno dei mutui - n. 61237143, n. 61277144 e n. 61237145- in cui quello originario del 1992 è stato frazionato, l'indicazione delle rate impagate, del capitale residuo e degli interessi di mora al 17.5.2013 (docc. 8, 9, 10), corrispondenti (salvo che per l'aumento degli interessi di mora) al dovuto al 27.5.2015 (docc. 11, 12, 13).
Il Tribunale ha tenuto conto di tutta la documentazione prodotta, tanto da parte attrice quanto da parte convenuta, e ha ritenuto che l'ampia documentazione consentisse l'integrale ricostruzione del mutuo, tenendo conto di quanto versato dai mutuatari, con un credito della banca mutuante pari a quello oggetto del precetto.
Il motivo di appello non svolge specifiche censure all'articolata motivazione della sentenza, non prende in esame i documenti prodotti e citati dal Tribunale e non ne contesta specifici dati, fornendone di diversi al fine di giungere ad una differente decisione;
il mero generico riferimento alle perplessità sollevate dalla Guardia di Finanza in una relazione redatta nel 2003 a seguito di denuncia-querela proposta dagli appellanti (che peraltro non risulta avere dato luogo a pronuncia di sentenza di condanna in sede penale, non essendo stata fornita notizia sul punto) non costituisce argomento specifico e non è idoneo a fornire elementi concreti per indurre ad una decisione di riforma o a ritenere utile una c.t.u. contabile.
pagina 8 di 11 Con il quinto motivo parte appellante afferma che: la sentenza è ingiusta nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione;
la conclusione cui giunge il Tribunale è erronea perché il precetto è stato notificato nell'agosto 2020, ben dieci anni dopo l'allegata offerta di saldo e stralcio inviata al creditore il 21.1.2010, e le missive di messa in mora del 10.3.2016 non sono state recapitate al sig.
[...]
né al sig. atteso che gli avvisi di ricevimento sono sottoscritti da Persona_2 Parte_2
persone diverse, come facilmente evincibile dalla disamina della documentazione prodotta, né sono sottoscritti dai familiari degli stessi;
il credito vantato è pertanto estinto per intervenuta prescrizione.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo, rilevando che l'unica contestazione sull'avvenuta interruzione del termine di prescrizione è quella relativa alla falsità della firma, che è deduzione inammissibile in quanto del tutto nuova, in quanto mai nel giudizio di primo grado è stata contestata la ricezione delle missive del 10.3.2016; eccepisce anche l'infondatezza nel merito del motivo, evidenziando che la prescrizione è stata interrotta come accertato dal Tribunale, le missive 10.3.2016 risultano recapitate ai debitori e dagli stessi ricevute, è irrilevante anche il nuovo e indimostrato assunto di non avere sottoscritto le missive, poiché quello che conta è che le missive siano pervenute all'indirizzo anagrafico dei destinatari, indipendentemente da chi abbia curato in loro vece il ritiro.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, in ordine all'eccezione di prescrizione, ha rilevato che:
-è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel contratto di mutuo,
l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. civ. 4232/2023; Cass. civ. 17798/2011);
-è documentale (oltre che indiscusso) che il rimborso della somma mutuata il 31.3.1992 sarebbe dovuto avvenire in 30 rate semestrali (lett. b), con scadenza al dicembre 2007; decorrendo la prescrizione decennale da tale data, il relativo decorso è stato interrotto con il recapito il 10.3.2016 di missiva di messa in mora (doc. 2 conv.: recapito a e ); Parte_2 Persona_2
-l'art. 1310 c.c. prevede gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore;
-l'istituto di credito ha, altresì, allegato l'offerta “a saldo e stralcio” sottoscritta dai mutuatari (ad eccezione di , recapitata al creditore il 21.1.2010 (doc. 4 conv.); Persona_1
-pertanto il termine prescrizionale, dalla scadenza dell'ultima rata - dicembre 2007 - è stato interrotto, prima della notifica dell'atto di precetto, nel 2016 e prima nel 2009.
pagina 9 di 11 La deduzione svolta da parte appellante, secondo cui le missive di messa in mora del 10.3.2016 non sono state sottoscritte dai destinatari né dai loro familiari, è inammissibile in quanto svolta per la prima volta in appello;
nel giudizio di primo grado, a fronte della produzione delle missive (lettere raccomandate con avviso di ricevimento sottoscritto, doc. 2 prodotto con la comparsa di costituzione e dell'allegazione della loro natura interruttiva della prescrizione e della loro ricezione (nella CP_2 predetta comparsa di costituzione), gli opponenti non hanno proposto l'eccezione solo ora svolta e non hanno in alcun modo contestato la ricezione delle missive.
Per il resto il motivo si limita ad affermare genericamente che la sentenza è ingiusta, senza confrontarsi con la stessa, senza prendere specifica posizione sugli argomenti ivi esposti e senza illustrare un diverso ragionamento per cui la sentenza dovrebbe essere riformata;
risulta quindi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e , in proprio e quali eredi di Parte_1 Controparte_1
e di , nonché da avverso la sentenza n. Persona_1 Persona_2 Parte_2
145/2023 del Tribunale di Verbania pubblicata il 10.5.2023, che per l'effetto conferma;
pagina 10 di 11 -condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 905/2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), in proprio, nonché nella qualità di Parte_1 C.F._1
erede di (deceduta in data 4.11.2011) e di (deceduto in data Persona_1 Persona_2
19.03.2020);
(C.F. ) in proprio, nonché nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._2
(deceduta in data 4.11.2011) e di (deceduto in data Persona_1 Persona_2
19.03.2020);
(C.F ), Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso l'Avv. Carmine Scalise, che li rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. P.I. ), nella sua qualità di mandataria di CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
C.F. e P.I. ), in persona del suo procuratore Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 11 Avv. Anna Genova, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Stefano Cappa che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
E contro
(C.F. ; Controparte_4 C.F._4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Udienza di rimessione della causa a decisione del 7.10.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verbania nell'ambito del giudizio iscritto al n.r.g.1098/2020 notificata il 29 maggio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate che qui si riportano:
1) dichiarare nullo il precetto perché privo dell'avvertimento ex art. 480 II co. c.p.c,;
2) dichiarare nullo il precetto perché non notificato nei confronti degli eredi della sig.ra Persona_1
[...]
3) dichiarare nullo per inesistenza del credito vantato, perché interamente pagato;
4) dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito vantato;
5) condannare comunque la alla restituzione di tutte le somme versate in eccesso a titolo di CP_5
capitale e interessi;
6) con vittoria di spese, competenze oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i giudizi, ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito
PER PARTE APPELLATA Controparte_6
Dichiararsi inammissibile e comunque respingersi l'appello.
Con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., e , in Parte_1 Controparte_1
proprio e quali eredi di e di , nonché hanno Persona_1 Persona_2 Parte_2 proposto opposizione all'atto di precetto notificato in data 11.8.2020 (a , Parte_1 [...]
, e agli eredi di ) con cui CP_1 Parte_2 Controparte_4 Persona_2
pagina 2 di 11 in qualità di mandataria di (cessionaria del credito di CP_2 Controparte_3
ha intimato il pagamento di € 217.444,32 oltre interessi e spese, per debito Controparte_7
residuo derivante da contratto di mutuo fondiario n. 1427806/F stipulato con atto notarile 31.3.1992.
A sostegno dell'opposizione hanno allegato la nullità del precetto, per quanto ancora qui rileva, perché:
1) privo dell'avvertimento che con l'ausilio di un “organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore” ex art. 480 comma 2 c.p.c.; 2) non notificato nei confronti degli eredi di Per_1
all'epoca contraente del mutuo fondiario;
3) il credito era inesistente essendo già stato
[...]
interamente pagato quanto pattuito;
4) il credito era prescritto. Hanno chiesto di dichiarare che e per essa non aveva diritto di procedere ad esecuzione Controparte_3 CP_2
forzata e di dichiarare la nullità del precetto.
quale mandataria di si è costituita chiedendo di rigettare CP_2 Controparte_3
l'opposizione in quanto infondata sotto tutti i profili dedotti.
Si è costituita , chiedendo la revoca del precetto e l'accertamento Controparte_4 dell'insussistenza del credito. Il rapporto processuale tra tale convenuta e gli opponenti è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia agli atti e relativa accettazione, a spese compensate.
Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 145/2023 pubblicata il 10.5.2023, ha ritenuto infondata l'opposizione all'esecuzione, rilevando (con riferimento ai profili di nullità sopra evidenziati, costituenti oggetto di appello) che: 1) come ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, la mancanza dell'avvertimento indicato dagli opponenti, previsto dall'art. 480 comma 2 c.p.c. come modificato con l'art. 13 comma 1 lett. a) D.L. 83/2015, non è sanzionata con la nullità del precetto;
2) con l'atto di precetto il pagamento è stato intimato ai mutuatari , Parte_1 [...]
, e agli eredi di ai sensi CP_1 Parte_2 Controparte_4 Persona_2 dell'art. 477 comma 2 c.p.c., ed è evidente che i mutuatari sono tenuti in solido nei riguardi del mutuante, salvo eventuale regresso nei relativi rapporti interni;
3) la convenuta ha documentato, per ciascuno dei mutui in cui quello originario del 1992 è stato frazionato, le rate impagate, il capitale residuo, gli interessi di mora, e l'eccepito intervenuto pagamento non è stato provato;
4) la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata
(dicembre 2007) ed è stata interrotta con l'offerta a saldo e stralcio sottoscritta dai mutuatari e recapitata al creditore il 21.1.2010, e con la missiva di messa in mora del 10.3.2016 recapitata a e , che vale a interrompere la prescrizione contro il comune Parte_2 Persona_2 creditore ai sensi dell'art. 1310 c.c..
pagina 3 di 11 Ha pertanto rigettato l'opposizione e condannato gli attori a rimborsare le spese di lite alla convenuta.
Con atto di citazione in appello, e (in proprio e quali eredi di Parte_1 Controparte_1
e di ), nonché , hanno impugnato la sentenza Persona_1 Persona_2 Parte_2
del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrato, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
quale mandataria di si è costituita eccependo CP_2 Controparte_3
l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello.
, cui è stato notificato l'atto di appello, non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_4
contumace. Si rileva peraltro che il rapporto processuale con era già stato Controparte_4
dichiarato estinto in primo grado.
II. L'appello è articolato in quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo parte appellante afferma che: la sentenza è ingiusta nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del precetto per la mancanza dell'avvertimento che con l'ausilio di un “organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore” ex art. 480 comma 2 c.p.c.; la stessa deve pertanto essere sostituita stabilendo che il mancato avvertimento ha determinato una invalidità formale del pignoramento, atteso che l'esecutato non ha potuto tempestivamente accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, così subendo un concreto pregiudizio per non aver potuto evitare l'inizio dell'azione esecutiva, ovvero la vendita.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo ex art. 342 c.p.c.; ne eccepisce altresì
l'infondatezza, avendo la Corte di Cassazione con sentenza 23343/2022 statuito che “L'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 480 comma 2 c.p.c. (secondo cui il creditore precettante deve informare il debitore intimato dell'opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 2012) costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l'obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure”.
pagina 4 di 11 Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, in ordine all'eccezione di nullità del precetto in esame, ha rilevato che “l'orientamento prevalente della più recente giurisprudenza di merito, condiviso e fatto proprio nella presente sede, è nel senso che la mancanza dell'avvertimento indicato non è sanzionata con la previsione di nullità del precetto, a differenza delle altre prescrizioni di forma contenute nel secondo comma dell'art. 480 c.p.c..
Essendo scopo del precetto quello dell'intimazione ad adempiere ad una determinata obbligazione, al fine di evitare l'esecuzione forzata ed il relativo aggravio di spese, il mancato avvertimento sul sovraindebitamento non integra un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo connesso all'atto di precetto, non essendo l'accesso alle procedure di sovraindebitamento impedito dal compimento di determinati atti esecutivi, né richiede forme particolari, sicché il debitore, anche se non avvertito non corre il rischio di incorrere in preclusioni o decadenze di sorta determinate dall'inizio e dallo svolgimento dell'esecuzione forzata singolare (da ultimo anche Tribunale di Reggio Calabria
775/2020; Tribunale di Agrigento n. 592/2020; Tribunale di Roma 1.3.2019)”.
Il motivo non si confronta con la sentenza;
non prende in esame le argomentazioni esposte e la giurisprudenza citata, non confuta il ragionamento del Giudice e non svolge un diverso percorso argomentativo per giungere a conclusioni diverse;
si limita ad affermare genericamente che la sentenza
è ingiusta;
sono parimenti del tutto generiche le affermazioni circa il fatto che l'esecutato non abbia potuto tempestivamente accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e al pregiudizio subito.
Con il secondo motivo parte appellante afferma che: la sentenza è ingiusta e contraddittoria nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del precetto perché non notificato agli eredi di Per_1
se ne chiede pertanto la modifica in favore di una pronuncia che affermi che l'atto di precetto è
[...]
nullo, in quanto non notificato agli eredi di deceduta il 4.11.2011; infatti non è stato Persona_1 dimostrato ai sensi dell'art. 477 comma 1 c.p.c. che la notifica del precetto sia stata preceduta, almeno
10 giorni prima, dalla notificazione del titolo nei confronti degli eredi della sig.ra Per_1
Con il terzo motivo parte appellante afferma che: la sentenza, nella stessa parte di cui al precedente motivo, è ingiusta per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove non pronuncia se vi è stata violazione dell'art. 477 comma 1 c.p.c., atteso che viene chiaramente considerato nella motivazione che non vi è stata notifica nei confronti degli eredi della sig.ra Per_1
pur essendo la stessa coobbligata in solido e deceduta.
Il secondo e il terzo motivo vengono esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
pagina 5 di 11 L'appellata eccepisce l'inammissibilità di tali motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e comunque la loro infondatezza, poiché l'atto di precetto è stato notificato ai signori e , che Pt_1 Controparte_1 sono debitori solidali per l'intero importo in quanto mutuatari, e come tali obbligati in solido nei riguardi del mutuante, oltre che quali eredi di . Persona_2
I motivi sono infondati.
L'art. 477 c.p.c. dispone, al comma 1, che il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto solo dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo;
e al comma 2 che entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.
La norma è invocata impropriamente da parte appellante, riferendosi al caso in cui un titolo esecutivo venga fatto valere contro il defunto.
Nel caso di specie il titolo esecutivo non viene fatto valere nei confronti di pertanto Persona_1
nessuna violazione della norma è ravvisabile con riferimento alla mancata notifica agli eredi della medesima.
L'appellata con l'atto di precetto ha svolto intimazione ad adempiere al titolo esecutivo esclusivamente nei confronti degli altri mutuatari, coobbligati in solido ( , , Parte_1 Controparte_1
, e per lui gli eredi), e non nei confronti Controparte_8 Controparte_4 Persona_2 della sig.ra (anch'ella mutuataria obbligata in solido). Per_1
Ai sensi dell'art. 1292 c.c. ciascuno dei condebitori in solido può essere costretto all'adempimento per la totalità. Il creditore può pertanto legittimamente scegliere di agire esecutivamente per l'intero nei confronti soltanto di alcuni degli obbligati in solido, come avvenuto nel caso in esame.
Il Tribunale ha quindi correttamente rigettato l'eccezione proposta in sede di opposizione al precetto, rilevando che i soggetti che hanno ricevuto la notifica del precetto sono i mutuatari, obbligati in solido nei riguardi del mutuante, salvo eventuale regresso nei relativi rapporti interni.
Con il quarto motivo parte appellante afferma che: la sentenza è ingiusta e contraddittoria nell'iter logico e nel ragionamento presuntivo adottato, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di intervenuto pagamento di tutto quanto pattuito;
il Tribunale ha fatto riferimento unicamente a documenti prodotti dalla banca o a documenti dalla stessa rilasciati alla parte appellante;
non ha invece considerato la documentazione prodotta da parte appellante, in particolare l'annotazione di P.G. del 4.8.2003 da cui emergono le perplessità sollevate dalla stessa Guardia di Finanza di nella ricostruzione della CP_3
vicenda di dare/avere; a pag. 12 di tale annotazione, redatta a seguito di denuncia-querela proposta dal pagina 6 di 11 , si rileva che “alla data del 15.05.1996, l'importo del capitale a residuo indicato dalla Persona_2
banca di Lire 267.992.625 da versare da parte dei sigg. e portato dalla Banca mutuante non Persona_2
appare congruo con il residuo effettivo di capitale al 15.05.1996 in quanto già alla data del 31.12.1995, per effetto della decurtazione intervenuta nel frattempo il residuo del capitale mutuato era di Lire
251.964,529”; è quindi necessaria una c.t.u. per ricostruire l'intero rapporto.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo ex art. 342 c.p.c.; nel merito ne eccepisce l'infondatezza, rilevando che le “perplessità” della Guardia di Finanza invocate da parte appellante non si fondano su accertamenti compiuti dalla P.G. ma sono del tutto generiche, per cui correttamente il
Tribunale ha ritenuto prevalente la copiosa e completa documentazione prodotta dalla banca, a cui si aggiunge il riconoscimento da parte degli stessi mutuatari contenuto nell'atto pubblico 6.3.1997 dell'ammontare del residuo debito capitale a tale data (quindi in epoca successiva al periodo considerato dalla Guardia di Finanza) pari a lire 244.625,76; la sentenza di primo grado, che si richiama, ha compiutamente ricostruito tutte le vicende relative al mutuo, ritenendo non provato quanto sostenuto da controparte.
Il motivo è inammissibile.
Nel giudizio di primo grado l'eccezione di avvenuto pagamento è stata argomentata come segue: per l'adempimento del debito preteso dalla banca, il 6.3.1997 aveva stipulato un Controparte_1 ulteriore contratto di mutuo (rogito notaio n. 269730 rep. e n. 38978 racc.) per l'importo di lire Per_3
60.000.000, tanto che, in pari data, la banca aveva dato atto della riduzione della somma data a prestito, con atto di riduzione di somma e frazionamento ipotecario;
il 17.11.1995 era stato inoltre venduto un appartamento, il cui ricavato, pari a lire 70.000.000, era stato interamente versato per l'estinzione della sorte capitale, come evincibile dall'atto di assenso a svincolo ipotecario del 17.11.1995 a firma del notaio n. 260304 rep.; erano altresì stati venduti altri tre appartamenti, il cui ricavato di lire Per_3
85.000.000 era stato destinato all'ammortamento del mutuo fondiario, come da atto di assenso a svincolo ipotecario per atto notaio n. 249517 rep.. Per_3
Il Tribunale ha rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che:
-il 31.3.1992, con contratto di mutuo a rogito notaio n. 231757 e n. 34439 racc., Per_3 CP_9
mutuava a , , , Persona_2 Persona_1 Parte_1 Controparte_1 Pt_2
e l'importo di L. 400.000.000 (doc. 2 attori), che i mutuatari
[...] Controparte_4
dichiaravano di avere ricevuto con atto di quietanza a rogito notaio datato 2.10.1992 n. 236327 Per_3
rep. n. 34974 racc. (doc. 3 attori);
pagina 7 di 11 -il 2.6.1994 la banca, con atto di assenso a svincolo ipotecario, a rogito notaio n. 249517 rep. e Per_3
n. 36469 racc., riconosceva restituita la somma di lire 48.000.000, rilasciando quietanza e assentendo alla cancellazione dell'ipoteca suoi beni ivi indicati (doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6
n. 3 c.p.c. depositato da parte attrice il 6.5.2021);
-il 17.11.1995 con “atto di assenso a svincolo ipotecario”, a rogito notaio n. 260304 rep. e n. Per_3
37864 racc., la banca riconosceva la corresponsione dell'importo di L. 70.000.000, prestando assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria su uno dei beni oggetto di garanzia (doc. 7 attori); C
6.3.1997 con “atto di riduzione di somma e frazionamento ipotecario” a rogito notaio n. Per_3
269730 rep. e n. 38978 racc. la medesima banca riconosceva che a seguito dei versamenti eseguiti l'importo capitale del mutuo si era ridotto a L. 244.625.576 (doc. 6 attori);
-che vi sia stata una vendita nel 1994, il cui ricavato sia stato destinato al rimborso del mutuo si ricava dall'atto di assenso a svincolo ipotecario citato del 2.6.1994 allorché veniva dato atto del versamento della somma di lire 48.000.000 (doc. 3 cit.), mentre alla successiva data del 6.3.1997 il debito residuo ammontava a lire 244.625.576 (doc. 6 cit.);
-che tale sia il dovuto nel marzo 1997 corrisponde all'estratto conto del mutuo, indicante il capitale residuo in € 126.336,57 (doc. 7 convenuta);
-la convenuta, inoltre, ha prodotto per ciascuno dei mutui - n. 61237143, n. 61277144 e n. 61237145- in cui quello originario del 1992 è stato frazionato, l'indicazione delle rate impagate, del capitale residuo e degli interessi di mora al 17.5.2013 (docc. 8, 9, 10), corrispondenti (salvo che per l'aumento degli interessi di mora) al dovuto al 27.5.2015 (docc. 11, 12, 13).
Il Tribunale ha tenuto conto di tutta la documentazione prodotta, tanto da parte attrice quanto da parte convenuta, e ha ritenuto che l'ampia documentazione consentisse l'integrale ricostruzione del mutuo, tenendo conto di quanto versato dai mutuatari, con un credito della banca mutuante pari a quello oggetto del precetto.
Il motivo di appello non svolge specifiche censure all'articolata motivazione della sentenza, non prende in esame i documenti prodotti e citati dal Tribunale e non ne contesta specifici dati, fornendone di diversi al fine di giungere ad una differente decisione;
il mero generico riferimento alle perplessità sollevate dalla Guardia di Finanza in una relazione redatta nel 2003 a seguito di denuncia-querela proposta dagli appellanti (che peraltro non risulta avere dato luogo a pronuncia di sentenza di condanna in sede penale, non essendo stata fornita notizia sul punto) non costituisce argomento specifico e non è idoneo a fornire elementi concreti per indurre ad una decisione di riforma o a ritenere utile una c.t.u. contabile.
pagina 8 di 11 Con il quinto motivo parte appellante afferma che: la sentenza è ingiusta nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione;
la conclusione cui giunge il Tribunale è erronea perché il precetto è stato notificato nell'agosto 2020, ben dieci anni dopo l'allegata offerta di saldo e stralcio inviata al creditore il 21.1.2010, e le missive di messa in mora del 10.3.2016 non sono state recapitate al sig.
[...]
né al sig. atteso che gli avvisi di ricevimento sono sottoscritti da Persona_2 Parte_2
persone diverse, come facilmente evincibile dalla disamina della documentazione prodotta, né sono sottoscritti dai familiari degli stessi;
il credito vantato è pertanto estinto per intervenuta prescrizione.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo, rilevando che l'unica contestazione sull'avvenuta interruzione del termine di prescrizione è quella relativa alla falsità della firma, che è deduzione inammissibile in quanto del tutto nuova, in quanto mai nel giudizio di primo grado è stata contestata la ricezione delle missive del 10.3.2016; eccepisce anche l'infondatezza nel merito del motivo, evidenziando che la prescrizione è stata interrotta come accertato dal Tribunale, le missive 10.3.2016 risultano recapitate ai debitori e dagli stessi ricevute, è irrilevante anche il nuovo e indimostrato assunto di non avere sottoscritto le missive, poiché quello che conta è che le missive siano pervenute all'indirizzo anagrafico dei destinatari, indipendentemente da chi abbia curato in loro vece il ritiro.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, in ordine all'eccezione di prescrizione, ha rilevato che:
-è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel contratto di mutuo,
l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. civ. 4232/2023; Cass. civ. 17798/2011);
-è documentale (oltre che indiscusso) che il rimborso della somma mutuata il 31.3.1992 sarebbe dovuto avvenire in 30 rate semestrali (lett. b), con scadenza al dicembre 2007; decorrendo la prescrizione decennale da tale data, il relativo decorso è stato interrotto con il recapito il 10.3.2016 di missiva di messa in mora (doc. 2 conv.: recapito a e ); Parte_2 Persona_2
-l'art. 1310 c.c. prevede gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore;
-l'istituto di credito ha, altresì, allegato l'offerta “a saldo e stralcio” sottoscritta dai mutuatari (ad eccezione di , recapitata al creditore il 21.1.2010 (doc. 4 conv.); Persona_1
-pertanto il termine prescrizionale, dalla scadenza dell'ultima rata - dicembre 2007 - è stato interrotto, prima della notifica dell'atto di precetto, nel 2016 e prima nel 2009.
pagina 9 di 11 La deduzione svolta da parte appellante, secondo cui le missive di messa in mora del 10.3.2016 non sono state sottoscritte dai destinatari né dai loro familiari, è inammissibile in quanto svolta per la prima volta in appello;
nel giudizio di primo grado, a fronte della produzione delle missive (lettere raccomandate con avviso di ricevimento sottoscritto, doc. 2 prodotto con la comparsa di costituzione e dell'allegazione della loro natura interruttiva della prescrizione e della loro ricezione (nella CP_2 predetta comparsa di costituzione), gli opponenti non hanno proposto l'eccezione solo ora svolta e non hanno in alcun modo contestato la ricezione delle missive.
Per il resto il motivo si limita ad affermare genericamente che la sentenza è ingiusta, senza confrontarsi con la stessa, senza prendere specifica posizione sugli argomenti ivi esposti e senza illustrare un diverso ragionamento per cui la sentenza dovrebbe essere riformata;
risulta quindi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e , in proprio e quali eredi di Parte_1 Controparte_1
e di , nonché da avverso la sentenza n. Persona_1 Persona_2 Parte_2
145/2023 del Tribunale di Verbania pubblicata il 10.5.2023, che per l'effetto conferma;
pagina 10 di 11 -condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.10.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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