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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1175/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Olando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore
All'esito della camera di consiglio del 14 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1175/2023 promossa da:
(C.F. e P.I ) con sede legale in Torino, Via Giolitti 15, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. ) Edoardo C.F._1
AT (C.F. , nonché elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Torino, Corso Francia C.F._2
n. 25, come da procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c all'atto introduttivo;
Parte appellante
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. ), (C.F. C.F._4 CP_3 C.F._5 Controparte_4
, (C.F. ), C.F._6 Controparte_5 C.F._7 [...]
(C.F. , (C.F. ), tutti CP_6 C.F._8 Controparte_7 C.F._9 rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro
n. 29 per procure allegate alla comparsa di costituzione;
Parti appellate
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
pagina 1 di 19 "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702ter nella causa civile iscritta al n. r.g. 24343/2022 e pubblicata il 27 luglio 2023, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e quindi respingere le domande tutte formulate da , Controparte_1 Controparte_2
, , e nei confrati di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
- per l'effetto, condannare i sig.ri , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , e alla restituzione delle somme medio tempore
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 percepite in esecuzione del provvedimento impugnato;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con diritto a ripetere le somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado"
Per parti appellate:
"disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. 1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc. 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. 3) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario"
OGGETTO: consumatore - contratti di finanziamento – rimborso costi da anticipata estinzione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. IL FATTO
La controversia trae origine da una pluralità di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o pensione stipulati tra il 2014 e il 2017 da sette consumatori con Controparte_8 successivamente incorporata in I contratti presentavano caratteristiche omogenee quanto Parte_1 alla struttura e alle modalità di rimborso, prevedendo durate comprese tra 60 e 120 rate mensili e importi finanziati variabili tra euro 1.253,92 ed euro 8.961,91.
Il primo contratto, n. 31510, fu stipulato da il 23 giugno 2015 per un importo di euro Controparte_1
8.961,91 da rimborsare in 120 rate, con estinzione anticipata alla 51ª rata. Il contratto n. 26075 di
[...] del 28 aprile 2014 prevedeva un finanziamento da rimborsare in 108 rate, estinto Controparte_2 anticipatamente alla 47ª rata. aveva sottoscritto due contratti: il n. 47321 del 17 maggio 2017 per CP_3 pagina 2 di 19 108 rate, estinto alla 45ª, e il n. 48429 del 19 giugno 2017 per 60 rate, estinto alla 13ª. aveva Controparte_4 stipulato il contratto n. 30794 il 3 giugno 2015 per 120 rate, estinto alla 48ª. aveva Controparte_5 sottoscritto il contratto n. 28646 il 18 dicembre 2014 per 120 rate, estinto alla 65ª. aveva Controparte_6 stipulato il contratto n. 29195 il 16 febbraio 2015 per 120 rate, estinto alla 48ª. Infine, Controparte_7 aveva sottoscritto il contratto n. 42555 il 14 novembre 2016 per 120 rate, estinto alla 57ª.
Tutti i contratti contenevano clausole specifiche relative all'estinzione anticipata, prevedendo il diritto del cliente al rimborso di alcuni costi secondo il criterio pro rata temporis, ma escludendo espressamente dalla restituzione i costi definiti "up front", quali spese di istruttoria, commissioni di rete esterna e costi di attivazione. Tali clausole erano contenute nell'articolo 8 delle condizioni generali e specificate nei moduli
SECCI allegati ai contratti.
La questione giuridica sottostante si inserisce nel quadro dell'evoluzione interpretativa dell'art. 125 sexies
TUB, norma di recepimento dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori. La disposizione nazionale, nella sua formulazione originaria, prevedeva il diritto del consumatore a "un'equa riduzione del costo complessivo del credito" in caso di estinzione anticipata, senza specificare l'ambito soggettivo di tale riduzione.
L'interpretazione tradizionale della norma, avallata dalle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia, distingueva tra costi "recurring", soggetti a maturazione nel tempo e quindi rimborsabili proporzionalmente,
e costi "up front", relativi a prestazioni già integralmente eseguite al momento della stipula e quindi non rimborsabili. Tale distinzione fu messa in discussione dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, nota come "EX", che stabilì il principio secondo cui
"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
A seguito di tale pronuncia, il legislatore italiano, con l'art. 11 octies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, da un lato adeguò l'art. 125 sexies TUB ai principi EX per i contratti futuri, dall'altro stabilì che per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione continuassero ad applicarsi le disposizioni previgenti "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
Tale previsione fu successivamente dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.
pagina 3 di 19 Nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano l'erroneità dei conteggi di estinzione forniti da che Parte_1 aveva riconosciuto il rimborso solo di taluni costi pertinenti ai contratti, escludendo specificamente le commissioni di rete esterna, le spese di istruttoria e i costi di attivazione. Le somme contestate erano calcolate secondo il criterio del pro rata temporis in base alla vita residua dei contratti al momento dell'estinzione anticipata.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il giudizio fu introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 20 dicembre 2022, con il quale i ricorrenti chiesero di accertare e dichiarare il diritto di ciascuno alla restituzione della quota parte non goduta di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni e assicurazione, in applicazione del principio pro rata temporis, dichiarando la nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie.
La domanda si fondava sull'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme ai principi espressi dalla sentenza EX, sostenendo che tale norma dovesse continuare ad essere applicata in conformità con i principi europei nonostante la previsione dell'art. 11 octies comma 2 del D.L. 73/2021. I ricorrenti argomentavano che il rinvio alle norme secondarie di Banca d'Italia non potesse essere interpretato in modo da far rivivere la distinzione tra costi up front e recurring, poiché ciò confliggerebbe con il sistema della gerarchia delle fonti.
si costituì il 26 aprile 2023, quindi dopo il deposito del ricorso (20 dicembre 2022) e altresì Parte_1 dopo il deposito (22 dicembre 2022) della pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di rimborso delle commissioni di rete esterna, trattandosi di somme incassate dagli agenti in attività finanziaria identificati nei documenti prodotti: FaMaRa Srl, Prestito Felice Srl, Master finanziamenti Srl, Kleos Srl e . CP_9
Nel merito, la resistente sostenne la legittimità della distinzione tra costi up front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, richiamando specificamente la sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (Unicredit Bank of Austria), che aveva chiarito che il diritto alla riduzione non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
richiamò inoltre l'art. 6 bis comma 3 lettera b) del D.P.R. 180/1950, che prevede disposizioni per Parte_1 rendere trasparente la struttura delle commissioni, distinguendo le componenti di costo dovute all'intermediario da quelle dovute a terzi, nonché gli oneri da rimborsare in caso di estinzione anticipata. In via subordinata, la società chiese di limitare la condanna secondo il criterio proporzionale della "curva degli interessi" anziché del pro rata temporis.
pagina 4 di 19 All'udienza del 10 maggio 2023, il Tribunale si riservò e formulò una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., che tuttavia non ebbe esito positivo. I ricorrenti accettarono la proposta conciliativa, mentre offrì in via transattiva la somma di euro 8.192,60 a titolo di sorte capitale calcolata secondo il Parte_1 criterio della curva degli interessi, oltre euro 2.500,00 per spese legali, proposta che fu respinta dai ricorrenti.
Il Tribunale non dispose attività istruttoria, decidendo la causa sulla base delle allegazioni e produzioni documentali delle parti. La documentazione agli atti comprendeva i contratti di finanziamento con i relativi fogli informativi SECCI, le fatture degli agenti con i dettagli delle commissioni e le distinte di bonifico, i conteggi di estinzione anticipata forniti dalla banca e la corrispondenza intercorsa tra le parti per la definizione delle posizioni.
Va ancora ricordato che, in corso di giudizio, il 22 dicembre 2022, fu depositata la sentenza della Corte
Costituzionale n. 263/2022 che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 2 del D.L.
73/2021 limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia".
Il Tribunale non ritenne necessario disporre consulenza tecnica per la quantificazione delle somme, accogliendo i calcoli presentati dai ricorrenti e verificandone la correttezza sulla base della documentazione contrattuale prodotta. La formula applicata fu quella del pro rata temporis: costo totale del credito diviso per il numero totale di rate, moltiplicato per il numero di rate residue, detratto quanto già ricevuto dai consumatori.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 27 luglio 2023, n. 24343/2022 RG, accolse integralmente le domande dei ricorrenti, condannando al pagamento delle seguenti somme: ad Parte_1 [...]
euro 2.882,30; a euro 1.571,89; a euro 2.279,27; a CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
euro 2.682,37; a euro 1.561,50; a euro 1.455,73; a CP_4 Controparte_5 Controparte_6
euro 975,47, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, Controparte_7 nonché al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 3.397,00 per compensi e euro 286,00 per spese.
In via preliminare, il Tribunale, inquadrata la questione nel contesto normativo europeo e nazionale, rigettò
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ricordando che la legitimatio ad causam Parte_1 consiste nell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale e che le questioni relative all'effettiva titolarità attengono al merito della controversia.
Il giudice precisò che "la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che
è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei pagina 5 di 19 cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato". Nel caso specifico, ritenne sussistente la legittimazione passiva di individuata dai ricorrenti quale Parte_1 controparte contrattuale tenuta alla riduzione del costo totale del credito in sede di estinzione anticipata.
Nel merito, il giudice fondò la decisione sull'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme alla sentenza
EX, precisando che tale norma costituisce trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della
Direttiva 2008/48/CE e deve essere interpretata in conformità alla stessa. Il Tribunale rilevò che l'art. 11 octies del D.L. 73/2021 aveva da un lato recepito i principi espressi dalla sentenza EX, adeguando l'art. 125 sexies TUB per i contratti futuri, dall'altro aveva limitato l'efficacia nel tempo di tali principi stabilendo che per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continuassero ad applicarsi le disposizioni previgenti e le norme secondarie di Banca d'Italia.
Il giudice, inoltre, evidenziò che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 2 del D.L. 73/2021 limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", consentendo all'art. 125 sexies
TUB di "accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX". La Corte Costituzionale aveva precisato che "posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11- sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte
(punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza EX, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo".
Il Tribunale escluse la rilevanza della sentenza Unicredit Bank of Austria del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, precisando che essa riguarda una fattispecie diversa, avendo ad oggetto la Direttiva UE 2014/17 relativa ai contratti di credito per beni immobili residenziali, e non pone in dubbio l'approccio della sentenza EX relativa alla Direttiva 2008/48. Il giudice osservò che "nelle controversie aventi ad oggetto la Direttiva Ue 2008/48
(e l'art. 125 sexies Tub), come quella in analisi, il giudice nazionale, in quanto tenuto a interpretare ed applicare il diritto Ue in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia, non può discostarsi dalla sentenza cd. EX (se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE)".
Il Tribunale rigettò inoltre l'argomento fondato sull'art. 6 bis comma 3 lettera b) del D.P.R. 180/1950, ritenendolo una disposizione meramente funzionale alla trasparenza, cui non può attribuirsi la decisività pretesa dalla convenuta. Il giudice precisò che "in forza del disposto di cui al comma 1 dell'art. 6 bis D.P.R.
180/1950, la disciplina concernente l'istituto della cessione di quote di stipendio/pensione è quella prevista al capo II del titolo
VI del TUB;
dunque, con riferimento all'estinzione anticipata, il parametro normativo è l'art. 125 sexies TUB, da interpretarsi conformemente ai principi espressi dalla sentenza cd. EX".
pagina 6 di 19 Quanto alla legittimazione passiva per le commissioni di rete esterna, il giudice chiarì che il diritto alla riduzione compete al consumatore nei confronti del finanziatore quale parte del contratto, comportando la deduzione dal debito residuo dell'ammontare degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, comprese le remunerazioni dei terzi. Il Tribunale precisò che "le provvigioni dovute agli agenti o agli intermediari creditizi sono un costo gestionale del finanziatore il quale, nella sua autonoma e libera valutazione del sistema organizzativo della sua attività di impresa, decide se utilizzare una rete interna tramite suoi dipendenti oppure promuovere la stipulazione di contratti mediante agenti esterni, il cui onere viene a far parte dei normali costi gestionali ribaltati sul consumatore finanziato".
Il giudice escluse che tali commissioni non potessero essere ripetute dal finanziatore "perché mero accipiens della somma subito girata al terzo (agente/intermediario): il diritto alla restituzione proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento non può che essere esercitato nei confronti dell'altro contraente (ossia il finanziatore) che ha peraltro percepito in via anticipata tale commissione o la percepisce quale quota della rata di restituzione del finanziamento, sicché il consumatore non ha in generale alcun diritto contrattuale nei confronti del terzo, né potrebbe esperire nei loro confronti alcuna azione di ripetizione".
Per il criterio di calcolo, il Tribunale escluse l'applicazione della "curva degli interessi", rilevando che tutti i contratti prevedevano per i costi recurring il criterio pro rata temporis e non sussistevano ragioni per escluderne l'applicazione anche per i costi up front. Il giudice osservò che tale criterio risulta "più agevole da verificare come il criterio pro-rata temporis, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata".
Il dispositivo della decisione dichiarò nulle le clausole contrattuali che escludevano determinati oneri dalla riduzione del costo del credito per violazione dell'art. 125 sexies TUB, essendo le stesse derogabili soltanto in senso favorevole al cliente ai sensi dell'art. 127 TUB. Il Tribunale precisò che "al di là del tenore letterale delle conclusioni formulate nel ricorso, la domanda proposta dai ricorrenti deve interpretarsi non solo quale domanda di accertamento, ma anche quale domanda di condanna, tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere in giudizio".
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
L'appellante ha articolato l'impugnazione su tre motivi, finalizzati all'integrale riforma Parte_1 della decisione di primo grado attraverso una diversa interpretazione del quadro normativo europeo e nazionale.
pagina 7 di 19 Il primo motivo postula il superamento della sentenza EX da parte della pronuncia della Corte di
Giustizia del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (Unicredit Bank of Austria), sostenendo che quest'ultima avrebbe stabilito l'esclusivo rimborso dei costi recurring. L'appellante argomenta che, nonostante la diversa direttiva di riferimento (2014/17 anziché 2008/48), l'esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell'Unione impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo. evidenzia che Parte_1 entrambe le direttive fanno riferimento ai "costi dovuti per la restante durata del contratto", assegnando rilevanza al dato temporale per parametrare l'obbligo di rimborso.
L'appellante richiama specificamente il punto 30-31 della sentenza Unicredit Bank, dove la Corte di Giustizia ha chiarito che "il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che ha formulazione sostanzialmente identica a quella dell'art. 16 paragrafo 1 della direttiva n. 2008/48, non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato".
sostiene che la Corte di Giustizia ha riportato il tema della rimborsabilità dei costi up front nell'alveo Parte_1 della trasparenza contrattuale, statuendo che laddove sia reperibile nel contratto non solo un'elencazione dei costi applicati, ma anche una chiara indicazione della natura istantanea o ricorrente dei medesimi, il consumatore non ha diritto al rimborso dei costi up front. L'appellante evidenzia che una siffatta trasparenza contrattuale "riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto".
L'appellante richiama pronunce di merito che avrebbero accolto tale orientamento che avrebbero affermato il superamento della sentenza EX e la necessità di applicare i principi della sentenza Unicredit Bank anche ai contratti disciplinati dalla Direttiva 2008/48, in virtù dell'esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell'Unione. sostiene che l'esclusione del rimborso dei costi up front deriva dalla trasparenza Parte_1 contrattuale già garantita dalla normativa italiana, sia primaria che secondaria.
Il secondo motivo concerne l'arricchimento senza causa, richiamando la modifica dell'art. 11 octies comma
2 del D.L. 73/2021 operata dall'art. 27 del D.L. 104/2023, che ha espressamente fatto salva l'applicazione dell'istituto dell'arricchimento senza causa. L'appellante argomenta che tale innovazione è stata inserita per garantire il principio civilistico che impone una causa giustificativa sottesa agli spostamenti di ricchezza tra privati.
pagina 8 di 19 sostiene che il mutuatario, esercitando il diritto all'estinzione anticipata, si ritrova a godere di un Parte_1 vantaggio economico pari al depauperamento del finanziatore, che ha già sostenuto costi e svolto attività la cui remunerazione è parametrata all'intera durata del contratto. L'appellante evidenzia che in caso di estinzione anticipata i costi restano definitivamente a carico del mutuante, mentre il consumatore se ne avvantaggia per la quota non maturata.
L'appellante, al riguardo, segnala in particolare che le provvigioni agli intermediari rappresentano un esborso monetario certo e documentato che versa integralmente all'agente al momento del Parte_1 perfezionamento del contratto. L'appellante argomenta che l'eventuale ripetizione di tale commissione comporterebbe una diminuzione patrimoniale della Banca priva di giusta causa, essendo l'attività dell'agente finalizzata alla conclusione del contratto e la sua provvigione già corrisposta. sostiene che la Parte_1 maturazione del compenso dell'agente tiene conto della durata naturale del contratto e che l'estinzione anticipata, avvenuta per volontà del consumatore, non può determinarne la ripetizione per le quote non godute.
L'appellante conclude che, alla luce della novella legislativa che richiama l'arricchimento senza causa, in caso di accoglimento della domanda di rimborso il consumatore dovrebbe essere condannato a versare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., un indennizzo di importo pari al valore della propria domanda, onde evitare un ingiustificato beneficio economico a favore del consumatore e a discapito dell'ente finanziatore.
Il terzo motivo censura l'adozione del criterio pro rata temporis per i costi up front, sostenendo che dovrebbe preferirsi il criterio della curva degli interessi. L'appellante contesta la mancata motivazione del giudice di primo grado su tale preferenza e argomenta che entrambi i metodi hanno pari grado di semplicità, attuandosi tramite semplici operazioni aritmetiche. sostiene che il criterio della curva degli interessi è Parte_1 conforme ai principi contabili internazionali IFRS-IAS e ai criteri adottati per il piano di ammortamento.
L'appellante evidenzia che nel metodo pro rata temporis si divide la voce di costo da rimborsare per il numero totale di rate e si moltiplica il risultato per il numero di rate residue, mentre nel metodo della curva degli interessi si divide il totale degli interessi applicati per il totale degli interessi rimborsati in sede di estinzione e poi si divide il costo da rimborsare per il risultato della prima operazione. sostiene che i termini Parte_1 delle due divisioni sono espressamente riportati nel contratto e nel conteggio estintivo, soddisfacendo i requisiti di trasparenza e semplicità.
L'appellante richiama pronunce che avrebbero confermato la correttezza del criterio della curva degli interessi, citando la Corte di Appello di Venezia e il Tribunale di Torino, nonché la sentenza della Corte
Costituzionale n. 263/2022, che pur avallando l'interpretazione EX avrebbe rilevato l'esigenza "di adattare
pagina 9 di 19 il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front" e riconosciuto che la EX non ha mai espressamente indicato il criterio di calcolo da adottare per il rimborso dei costi up front.
Gli appellati hanno contestato l'impugnazione su tutti i profili, concludendo per l'integrale conferma dell'ordinanza gravata.
In via preliminare, gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, sostenendo che le censure dell'appellante sono meramente ripetitive e assolutamente prive di fondamento. Gli appellati argomentano che l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta in quanto le relative censure sono destituiti di giuridico fondamento.
Nel merito, gli appellati hanno ribadito la correttezza della decisione di primo grado, sostenendo che l'interpretazione tradizionale dell'art. 125 sexies TUB non è più sostenibile dopo la sentenza EX, che ha sancito inequivocabilmente il superamento della distinzione tra oneri up front e recurring. Gli appellati evidenziano che la norma interna costituisce trasposizione della regola europea e deve essere letta in conformità alla direttiva come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Gli appellati sostengono che la diretta applicabilità dei principi sanciti dalla sentenza EX discende dal fatto che la norma interna è trasposizione della regola sancita dalla direttiva e deve essere letta in conformità
a quest'ultima come interpretata dalla Corte di Giustizia. Richiamano l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia ha efficacia vincolante per il giudice nazionale, precisando che la pronuncia EX ha efficacia retroattiva in quanto le pronunce della Corte di Giustizia, in quanto dichiarative o di interpretazione autentica, hanno effetto retroattivo.
Quanto all'applicabilità della sentenza EX dopo l'entrata in vigore della L. 106/2021, gli appellati hanno sostenuto che l'applicazione delle disposizioni di Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, nella misura in cui cristallizzavano la distinzione tra costi up front e recurring, determinerebbe la prevalenza di una fonte secondaria interna rispetto alla corretta interpretazione del diritto europeo fornita dalla Corte di
Giustizia. Gli appellati evidenziano che tale conseguenza confliggerebbe con il sistema della gerarchia delle fonti dell'ordinamento.
Gli appellati richiamano la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022 e le successive modifiche legislative, evidenziando che l'art. 27 del D.L. 104/2023 ha eliminato ogni riferimento all'irripetibilità dei costi up front. Gli appellati sostengono che dalla disamina della norma in vigore deve ritenersi che nulla sia cambiato dal punto di vista del consumatore, atteso che l'art. 27 del D.L. 104/2023 conferma che l'art. 125
pagina 10 di 19 sexies TUB deve essere letto "nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea".
Sulla sentenza Unicredit Bank of Austria, gli appellati hanno precisato che essa riguarda una fattispecie diversa, relativa alla Direttiva 2014/17 sui contratti immobiliari, senza revocare in dubbio l'approccio della sentenza EX. Gli appellati sostengono che la sentenza Unicredit Bank of Austria ha distinto il regime applicabile alle due Direttive, in considerazione delle "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali", e che il giudice nazionale non può legittimamente discostarsi dalla sentenza EX in una controversia riguardante la Direttiva 2008/48, se non tramite nuova questione pregiudiziale.
Per la legittimazione passiva del finanziatore, gli appellati hanno argomentato che i principi della sentenza
EX si applicano anche alle commissioni di intermediazione e ai premi assicurativi, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti a riduzione. Gli appellati richiamano l'accordo ABI-
ANIA del 22 ottobre 2008 per i premi assicurativi e la giurisprudenza che riconosce l'obbligo del finanziatore di rimborsare tali costi, sostenendo che le provvigioni dovute agli agenti sono "un costo gestionale del finanziatore il quale, nella sua autonoma e libera valutazione del sistema organizzativo della sua attività di impresa, decide se utilizzare una rete interna tramite suoi dipendenti oppure promuovere la stipulazione di contratti mediante agenti esterni".
Sul criterio di calcolo, gli appellati hanno sostenuto che la sentenza EX non ha mai espressamente indicato il criterio da adottare, ma che l'applicazione di criteri diversi per costi up front e recurring reintrodurrebbe quella distinzione che la Corte di Giustizia ha inteso eliminare. Gli appellati evidenziano che il criterio pro rata temporis è quello logicamente utilizzabile per tutti i costi, essendo più rispettoso della proporzionalità e consentendo al consumatore una valutazione consapevole delle offerte di mercato.
Gli appellati sostengono che punto focale della motivazione contenuta nella sentenza EX è la negazione di un qualsiasi tipo di distinzione interna ai costi sostenuti dal consumatore, precisando che operando con criteri diversi si otterrebbe l'effetto di reintrodurre quella distinzione che la EX ha inteso eliminare, semplicemente spostando tale differenziazione dal piano della individuazione dei costi soggetti a riduzione al piano operativo del calcolo degli stessi.
Gli appellati concludono richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che il metodo del pro rata temporis è il criterio equo e proporzionale per calcolare il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del contratto, precisando che ogni clausola contrattuale che limiti o escluda la riduzione proporzionale dei costi è da considerarsi inefficace, poiché viola gli articoli 33 e 36 del Codice del Consumo
e l'art. 125 del TUB.
5. TEMA DEL CONTENDERE
pagina 11 di 19 La controversia verte pertanto sulla corretta interpretazione dell'art. 125 sexies TUB in materia di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto, con particolare riferimento all'ambito soggettivo del diritto alla riduzione del costo totale del credito e ai criteri di quantificazione delle somme rimborsabili. La questione si inserisce nel quadro dell'evoluzione interpretativa della normativa europea e nazionale di tutela del consumatore nei contratti di credito, caratterizzata da una tensione tra l'esigenza di uniformità nell'applicazione del diritto dell'Unione e la specificità delle discipline nazionali di attuazione.
Il primo profilo concerne l'interpretazione della normativa europea e nazionale dopo la sentenza EX e gli sviluppi giurisprudenziali successivi, in particolare la pronuncia Unicredit Bank of Austria del 9 febbraio
2023. L'appellante sostiene che quest'ultima avrebbe superato i principi della EX, stabilendo che il rimborso deve riguardare solo i costi dipendenti dalla durata del contratto, mentre gli appellati mantengono che la distinzione tra le due direttive impedisce tale estensione interpretativa. L'appellante, al riguardo, argomenta che l'esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell'Unione impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo, richiamando il principio secondo cui evidenti ragioni di coerenza e di uniformità sistematica impongono di attribuire, nell'interpretazione uniforme del diritto dell'UE, il medesimo significato e gli stessi effetti giuridici a disposizioni semanticamente identiche. Gli appellati replicano che la sentenza Unicredit Bank of Austria ha motivatamente distinto la disciplina dettata dalla
Direttiva UE 2014/17 rispetto a quella dettata dalla Direttiva 2008/48, in considerazione delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, e che il giudice nazionale non può legittimamente discostarsi dalla sentenza EX in una controversia riguardante la Direttiva 2008/48, se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE.
Il secondo profilo riguarda l'invocazione dell'istituto dell'arricchimento senza causa da parte dell'appellante, che argomenta come l'applicazione dei principi EX determinerebbe un arricchimento ingiustificato del consumatore. L'appellante sostiene che la modifica legislativa del 2023, facendo espressamente salve le disposizioni del codice civile in materia di arricchimento senza causa, consentirebbe di invocare tale principio per limitare il diritto alla restituzione quando il finanziatore abbia già sostenuto integralmente i costi (come le provvigioni agli intermediari), evidenziando che il mutuatario nel momento in cui esercita il proprio diritto all'estinzione si ritrova a godere di un vantaggio economico pari al depauperamento che grava sul finanziatore. Gli appellati replicano che tale richiamo normativo non può incidere sulla posizione del consumatore, che ha comunque anticipato i costi al momento dell'erogazione e ha diritto alla restituzione sulla base dell'art. 125 sexies TUB interpretato in modo conforme al diritto europeo.
Il terzo profilo concerne la responsabilità del finanziatore per il rimborso di costi corrisposti a terzi, quali commissioni di intermediazione. L'appellante sostiene che, avendo già versato integralmente le provvigioni agli agenti, non dovrebbe essere tenuta alla loro restituzione, configurandosi piuttosto un rapporto diretto pagina 12 di 19 tra consumatore e intermediario. Gli appellati replicano che tali costi, pur se materialmente corrisposti a terzi, restano componenti del costo totale del credito di cui la banca è contrattualmente responsabile verso il consumatore, tali provvigioni costituendo "un costo gestionale del finanziatore il quale, nella sua autonoma e libera valutazione del sistema organizzativo della sua attività di impresa, decide se utilizzare una rete interna tramite suoi dipendenti oppure promuovere la stipulazione di contratti mediante agenti esterni, il cui onere viene a far parte dei normali costi gestionali ribaltati sul consumatore finanziato".
Il quarto profilo riguarda il criterio di quantificazione delle somme rimborsabili, con l'appellante che propugna l'applicazione della "curva degli interessi" per i costi up front e gli appellati che sostengono l'applicazione uniforme del criterio pro rata temporis per tutti i costi. La questione presenta aspetti tecnici rilevanti per la determinazione concreta degli importi dovuti e per la trasparenza dei rapporti contrattuali.
L'appellante sostiene che il criterio di quantificazione secondo la curva degli interessi ha pari grado di semplicità e comprensibilità del criterio pro rata temporis, evidenziando che entrambi i metodi si attuano tramite semplici operazioni aritmetiche e che il criterio della curva degli interessi è conforme ai principi contabili internazionali IFRS-IAS e ai criteri adottati per il piano di ammortamento. Gli appellati replicano che il criterio pro rata temporis è quello logicamente utilizzabile per tutti i costi, essendo più rispettoso della proporzionalità e consentendo al consumatore una valutazione consapevole delle offerte di mercato, evidenziando che l'applicazione di criteri diversi per costi up front e recurring reintrodurrebbe quella distinzione che la Corte di Giustizia ha inteso eliminare.
Non risultano controverse, invece, la sussistenza dei rapporti contrattuali tra le parti, l'avvenuta estinzione anticipata dei finanziamenti nelle date e alle condizioni indicate nei documenti di causa, l'applicabilità ratione temporis dell'art. 125 sexies TUB nella formulazione previgente alle modifiche del 2021, e la circostanza che i contratti prevedevano espressamente l'esclusione dal rimborso di taluni costi qualificati come up front e l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi recurring.
È parimenti pacifico che durante lo svolgimento del giudizio di primo grado è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma
2 del D.L. 73/2021 limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", e che successivamente sono intervenute ulteriori modifiche legislative con l'art. 27 del D.L. 104/2023 che ha riformulato la disciplina transitoria.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, stante la questione al riguardo espressamente sollevata dagli appellati, occorre verificare l'ammissibilità dell'appello sotto il profilo della specificità dei motivi. L'appellante ha sviluppato motivi di censura che si confrontano specificamente con le argomentazioni del Tribunale, articolando tre distinti profili pagina 13 di 19 di impugnazione che investono questioni di diritto sostanziale. Ai fini della sua ammissibilità, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando che tale criterio va declinato secondo le specificità del caso concreto, l'effettiva ampiezza e la specificità delle doglianze dovendo essere correlata alla motivazione assunta dal giudice di primo grado, nel caso di specie costituita da ordinanza resa all'esito di rito sommario di cognizione, come introdotto proprio dagli odierni appellati che, dunque, hanno ritenuto essi per primi idonea tale semplificata forma processuale a natura e sostanza della controversia da essi introdotta. Nel caso di specie, l'appellante ha sviluppato motivi di censura che si confrontano specificamente con le argomentazioni del Tribunale, articolando tre distinti profili di impugnazione che investono questioni di diritto sostanziale e processuale.
L'appello risulta pertanto ammissibile sotto il profilo della specificità dei motivi.
Sempre in via preliminare ed ancorché la questione non abbia formato oggetto di espressa doglianza da parte appellante, va ribadito che i finanziamenti in esame, assistiti da c.d. cessione del quinto, sono senz'altro soggetti alla Direttiva 2008/48/CE, non essendo ad essi applicabile l'esclusione di cui all'art. 2, par. 2, lett. c) della medesima direttiva, laddove si escludono dall'ambito di applicazione della disciplina del credito al consumo soltanto i contratti di credito concessi a condizioni agevolate, previste dalla legge nazionale, con tassi inferiori a quelli di mercato e perseguenti finalità sociali o di interesse generale.
La cessione del quinto dello stipendio o della pensione si sostanzia in un mandato irrevocabile in rem propriam all'incasso, con funzione di garanzia impropria e come mera modalità di esecuzione delle obbligazioni derivanti dal finanziamento, la cui natura rimane quella di ordinario credito chirografario. Ne consegue che la clausola non attribuisce specialità genetica all'operazione di credito e non ne esclude l'assoggettamento alla disciplina del credito al consumo, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza EX, non determinando ex se il prodursi di alcuno dei caratteri escludenti all'operazione finanziaria cui accede, tale mandato essendo disciplinato – al più – da normativa speciale meramente procedurale, priva di qualunque componente agevolativa o finalità sociale.
Ne consegue che la cessione del quinto rientra pienamente nella nozione di “contratto di credito ai consumatori” di cui all'art. 3 della direttiva e non è soggetta ad alcuna delle eccezioni dell'art. 2, par. 2, lett.
c) e che, pertanto, la disciplina dell'art. 16 come interpretata sulla base dei canoni affermati dalla CGUE nella sentenza EX (C-383/18) si applica integralmente.
Quanto al primo motivo di appello, relativo al presunto superamento della sentenza EX da parte della pronuncia Unicredit Bank of Austria, la censura non può trovare accoglimento. Il Tribunale ha correttamente evidenziato che le due pronunce della Corte di Giustizia riguardano direttive diverse e fattispecie non pagina 14 di 19 sovrapponibili. La sentenza EX, causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, ha interpretato l'art. 16 della
Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, stabilendo che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", superando la distinzione tra costi up front e recurring.
La successiva pronuncia Unicredit Bank of Austria, causa C-555/21 del 9 febbraio 2023, ha invece interpretato l'art. 25 della Direttiva 2014/17/UE relativa ai contratti di credito per beni immobili residenziali.
La Corte di Giustizia ha motivatamente distinto le due discipline, precisando che la diversa formulazione normativa e le specificità dei contratti immobiliari giustificano un approccio differenziato. La sentenza c.d.
la quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui Controparte_10 contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d.
EX, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17. È la stessa sentenza Unicredit Bank of Austria ad avere espressamente confermato le differenti finalità perseguite dalle due direttive, ribadendo i principi EX per i contratti di credito ai consumatori. Tale orientamento è stato costantemente seguito da questa Corte, che ha chiarito come non sussista alcun superamento dei principi
EX per i contratti disciplinati dalla Direttiva 2008/48/CE (cfr. App. Torino, sent. 544/2023; App.
Torino, sent. 1058/2023; App. Torino, sent. 255/2025; App. Torino, sent. 423/2025; App. Torino, sent.
729/2025).
Non sussiste pertanto alcun superamento dei principi EX per i contratti disciplinati dalla Direttiva
2008/48/CE, quale quella applicabile ai finanziamenti contro cessione del quinto. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha del resto chiarito che l'art. 125 sexies TUB, nella sua formulazione previgente,
è compatibile con un'interpretazione conforme alla sentenza EX, eliminando il richiamo alle norme secondarie di Banca d'Italia che avevano cristallizzato la distinzione tra costi up front e recurring.
Il secondo motivo di appello, concernente il preteso arricchimento senza causa, non può essere accolto.
L'appellante invoca l'art. 27 del D.L. 104/2023, che ha fatto salve le disposizioni del codice civile in materia di arricchimento senza causa, sostenendo che il consumatore si arricchirebbe indebitamente ottenendo il rimborso di costi già sostenuti dal finanziatore. Tale argomentazione non coglie nel segno per diverse ragioni.
Il richiamo dell'art. 27 del D.L. 104/2023 alle disposizioni civilistiche ha carattere meramente ricognitivo e non introduce deroghe al diritto del consumatore. Non sussiste arricchimento senza causa quando il consumatore ottiene la restituzione di somme effettivamente anticipate al momento della stipula del contratto attraverso l'inclusione nel costo totale del credito. La struttura economica dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto prevede che tutti i costi, compresi quelli corrisposti a terzi, siano anticipati dal finanziatore ma posti economicamente a carico del consumatore attraverso l'inclusione nel costo totale del pagina 15 di 19 credito. Come evidenziato da Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 25977 del 6 settembre 2023, "il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi, le commissioni e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Il consumatore non si arricchisce ottenendo la restituzione proporzionale di costi che ha già sostenuto, ma recupera semplicemente la quota non maturata per effetto dell'estinzione anticipata.
L'eventuale perdita del finanziatore deriva dalla propria scelta organizzativa di utilizzare una rete di intermediari esterni, scelta che non può essere scaricata sul consumatore in violazione dei principi europei di tutela. Le provvigioni dovute agli agenti o agli intermediari creditizi sono un costo gestionale del finanziatore il quale, nella sua autonoma e libera valutazione del sistema organizzativo della sua attività di impresa, decide se utilizzare una rete interna tramite suoi dipendenti oppure promuovere la stipulazione di contratti mediante agenti esterni: non è il consumatore ad “arricchirsi” del servizio che, peraltro, non ha scelto, bensì l'ente creditizio che, in subiecta materia, per le ragioni ricordate, non può traslare sulla controparte i costi di un'intermediazione di cui esso ha ritenuto di avvalersi, nell'ambito della discrezionalità delle proprie scelte imprenditoriali, il cui onere è chiamato ad accollarsi, in perfetta consequenzialità della libertà in eligendo che,
a monte, ha esercitato.
Il terzo motivo di appello, relativo alla legittimazione passiva del finanziatore per i costi corrisposti a terzi, deve essere respinto. Il Tribunale ha correttamente chiarito che il diritto alla riduzione compete al consumatore nei confronti del finanziatore quale parte contrattuale, indipendentemente dalla circostanza che alcuni costi siano materialmente corrisposti a soggetti terzi. Le commissioni di intermediazione e i premi assicurativi costituiscono componenti del costo totale del credito che il consumatore ha sostenuto e che sono soggette a riduzione proporzionale secondo i principi EX.
Questa stessa Corte, con sentenza n. 485 del 5 giugno 2025, ha già avuto modo di chiarire che "il finanziatore
è legittimato passivo anche per la restituzione dei costi di intermediazione e dei premi assicurativi, in quanto dominus dell'intera operazione contrattuale collegata". Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito una motivazione logica e coerente, esaminando puntualmente le argomentazioni delle parti e fondando la decisione su un'interpretazione sistematica della normativa europea e nazionale.
La circostanza che il finanziatore abbia già corrisposto le provvigioni agli intermediari non elimina la sua responsabilità contrattuale verso il consumatore per la restituzione della quota non maturata, trattandosi di costi che fanno parte del rapporto bilaterale tra finanziatore e consumatore: il finanziatore è il dominus dell'intera operazione, unico soggetto cui il consumatore deve rivolgere la richiesta di restituzione (cfr. App.
Torino, sent. 544/2023; App. Torino, sent. 729/2025).
Quanto al criterio di calcolo, il Tribunale ha correttamente applicato il metodo pro rata temporis, già previsto contrattualmente per i costi recurring e logicamente estensibile a tutti i costi soggetti a riduzione. pagina 16 di 19 L'applicazione di criteri diversi per costi up front e recurring reintrodurrebbe quella distinzione che la sentenza EX ha inteso superare, compromettendo l'uniformità di trattamento richiesta dal diritto europeo.
Il criterio della curva degli interessi proposto dall'appellante, pur non essendo di per sé illegittimo, non presenta vantaggi in termini di semplicità e trasparenza rispetto al pro rata temporis. Al contrario, quest'ultimo consente al consumatore una più immediata comprensione delle somme rimborsabili e garantisce una proporzionalità diretta tra durata residua del contratto e importo restituibile. Di là dell'astratta preferibilità del criterio pro rata temporis risulta in termini di maggior trasparenza e comprensibilità per il consumatore, dunque aderenza e conformità alla ratio di tutela e alle esigenze di semplificazione della direttiva 2008/48/CE, dalla stessa esplicitate nei “considerando”, più volte la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che in assenza di espressa previsione contrattuale, il criterio di calcolo del rimborso è quello pro- rata temporis anziché quello della curva degli interessi, in applicazione degli artt. 35 comma 2 del Codice del
Consumo e 1370 c.c., essendo tale metodo più trasparente, comprensibile per il consumatore e conforme alle esigenze di semplificazione della direttiva 2008/48/CE. La sentenza della CGUE del 9.2.2023 (C-
555/21) non contrasta con i principi EX, riguardando l'interpretazione dell'art. 25 della diversa direttiva
2014/17 sui contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. A tale indirizzo si è sempre conformata anche questa Corte che, ancora recentemente, ha avuto modo di affermare che "il criterio di calcolo del rimborso da applicare è quello del pro rata temporis, in quanto maggiormente conforme alla ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, essendo di immediata comprensione e trasparente, a differenza del criterio del costo ammortizzato
o della curva degli interessi che richiedono calcoli matematici complessi e non consentono al consumatore di conoscere preventivamente le quote di costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata" (App. Torino, sent. 408/2025). Parte appellante, reiterando argomentazioni ampiamente tralatizie, non ha offerto elementi di fatto e di giudizio utili a superare il ricordato principio, cui occorre dare continuità.
La decisione del Tribunale appare pienamente motivata e giuridicamente corretta, fondata su un'interpretazione sistematica della normativa che tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale europea e dell'intervento della Corte costituzionale. L'applicazione integrale dei principi EX risponde alle finalità di tutela del consumatore perseguite dal legislatore europeo e trova piena legittimazione nell'ordinamento interno dopo la rimozione degli ostacoli normativi operata dalla pronuncia di incostituzionalità.
Le modifiche legislative successive, lungi dal rimettere in discussione tali principi, li hanno confermati attraverso il richiamo espresso al rispetto del diritto dell'Unione europea come interpretato dalla Corte di
Giustizia. L'eliminazione del riferimento all'irripetibilità dei costi up front e l'esclusione delle sole imposte dal novero dei costi rimborsabili confermano l'orientamento favorevole al consumatore consolidatosi nella giurisprudenza di merito. pagina 17 di 19 In conclusione, l'appello deve essere respinto integralmente. Tutti i motivi di censura risultano infondati e la decisione di primo grado merita conferma per le ragioni esposte. Il Tribunale ha correttamente interpretato e applicato la normativa europea e nazionale, fornendo una motivazione adeguata e logicamente coerente.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, in base ai valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) della tabella di riferimento ex D.M.
55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, considerato il valore complessivo delle domande pari a euro
13.407,73 (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) e le fasi processuali effettivamente espletate (studio, introduttiva e decisionale, esclusa l'istruttoria), nelle seguenti voci analitiche: per la fase di studio euro
1100,00; per la fase introduttiva euro 900,00; per la fase decisionale euro 1.900,00; per complessivi euro
3.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014,
IVA se dovuta e CPA come per legge.
Sussiste il presupposto ex lege per la distrazione delle spese in favore del difensore degli appellati, siccome dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe,
RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Torino in data 27 luglio 2023, n. r.g. 24343/2022;
ON l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
3.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Ruocco ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13-quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, il 14 novembre 2025
Il Cons Est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 18 di 19 pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Olando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore
All'esito della camera di consiglio del 14 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1175/2023 promossa da:
(C.F. e P.I ) con sede legale in Torino, Via Giolitti 15, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. ) Edoardo C.F._1
AT (C.F. , nonché elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Torino, Corso Francia C.F._2
n. 25, come da procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c all'atto introduttivo;
Parte appellante
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. ), (C.F. C.F._4 CP_3 C.F._5 Controparte_4
, (C.F. ), C.F._6 Controparte_5 C.F._7 [...]
(C.F. , (C.F. ), tutti CP_6 C.F._8 Controparte_7 C.F._9 rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro
n. 29 per procure allegate alla comparsa di costituzione;
Parti appellate
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
pagina 1 di 19 "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702ter nella causa civile iscritta al n. r.g. 24343/2022 e pubblicata il 27 luglio 2023, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e quindi respingere le domande tutte formulate da , Controparte_1 Controparte_2
, , e nei confrati di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
- per l'effetto, condannare i sig.ri , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , e alla restituzione delle somme medio tempore
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 percepite in esecuzione del provvedimento impugnato;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con diritto a ripetere le somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado"
Per parti appellate:
"disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. 1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc. 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. 3) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario"
OGGETTO: consumatore - contratti di finanziamento – rimborso costi da anticipata estinzione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. IL FATTO
La controversia trae origine da una pluralità di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o pensione stipulati tra il 2014 e il 2017 da sette consumatori con Controparte_8 successivamente incorporata in I contratti presentavano caratteristiche omogenee quanto Parte_1 alla struttura e alle modalità di rimborso, prevedendo durate comprese tra 60 e 120 rate mensili e importi finanziati variabili tra euro 1.253,92 ed euro 8.961,91.
Il primo contratto, n. 31510, fu stipulato da il 23 giugno 2015 per un importo di euro Controparte_1
8.961,91 da rimborsare in 120 rate, con estinzione anticipata alla 51ª rata. Il contratto n. 26075 di
[...] del 28 aprile 2014 prevedeva un finanziamento da rimborsare in 108 rate, estinto Controparte_2 anticipatamente alla 47ª rata. aveva sottoscritto due contratti: il n. 47321 del 17 maggio 2017 per CP_3 pagina 2 di 19 108 rate, estinto alla 45ª, e il n. 48429 del 19 giugno 2017 per 60 rate, estinto alla 13ª. aveva Controparte_4 stipulato il contratto n. 30794 il 3 giugno 2015 per 120 rate, estinto alla 48ª. aveva Controparte_5 sottoscritto il contratto n. 28646 il 18 dicembre 2014 per 120 rate, estinto alla 65ª. aveva Controparte_6 stipulato il contratto n. 29195 il 16 febbraio 2015 per 120 rate, estinto alla 48ª. Infine, Controparte_7 aveva sottoscritto il contratto n. 42555 il 14 novembre 2016 per 120 rate, estinto alla 57ª.
Tutti i contratti contenevano clausole specifiche relative all'estinzione anticipata, prevedendo il diritto del cliente al rimborso di alcuni costi secondo il criterio pro rata temporis, ma escludendo espressamente dalla restituzione i costi definiti "up front", quali spese di istruttoria, commissioni di rete esterna e costi di attivazione. Tali clausole erano contenute nell'articolo 8 delle condizioni generali e specificate nei moduli
SECCI allegati ai contratti.
La questione giuridica sottostante si inserisce nel quadro dell'evoluzione interpretativa dell'art. 125 sexies
TUB, norma di recepimento dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori. La disposizione nazionale, nella sua formulazione originaria, prevedeva il diritto del consumatore a "un'equa riduzione del costo complessivo del credito" in caso di estinzione anticipata, senza specificare l'ambito soggettivo di tale riduzione.
L'interpretazione tradizionale della norma, avallata dalle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia, distingueva tra costi "recurring", soggetti a maturazione nel tempo e quindi rimborsabili proporzionalmente,
e costi "up front", relativi a prestazioni già integralmente eseguite al momento della stipula e quindi non rimborsabili. Tale distinzione fu messa in discussione dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, nota come "EX", che stabilì il principio secondo cui
"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
A seguito di tale pronuncia, il legislatore italiano, con l'art. 11 octies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, da un lato adeguò l'art. 125 sexies TUB ai principi EX per i contratti futuri, dall'altro stabilì che per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione continuassero ad applicarsi le disposizioni previgenti "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
Tale previsione fu successivamente dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.
pagina 3 di 19 Nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano l'erroneità dei conteggi di estinzione forniti da che Parte_1 aveva riconosciuto il rimborso solo di taluni costi pertinenti ai contratti, escludendo specificamente le commissioni di rete esterna, le spese di istruttoria e i costi di attivazione. Le somme contestate erano calcolate secondo il criterio del pro rata temporis in base alla vita residua dei contratti al momento dell'estinzione anticipata.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il giudizio fu introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 20 dicembre 2022, con il quale i ricorrenti chiesero di accertare e dichiarare il diritto di ciascuno alla restituzione della quota parte non goduta di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni e assicurazione, in applicazione del principio pro rata temporis, dichiarando la nullità delle clausole contrattuali contenenti pattuizioni contrarie.
La domanda si fondava sull'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme ai principi espressi dalla sentenza EX, sostenendo che tale norma dovesse continuare ad essere applicata in conformità con i principi europei nonostante la previsione dell'art. 11 octies comma 2 del D.L. 73/2021. I ricorrenti argomentavano che il rinvio alle norme secondarie di Banca d'Italia non potesse essere interpretato in modo da far rivivere la distinzione tra costi up front e recurring, poiché ciò confliggerebbe con il sistema della gerarchia delle fonti.
si costituì il 26 aprile 2023, quindi dopo il deposito del ricorso (20 dicembre 2022) e altresì Parte_1 dopo il deposito (22 dicembre 2022) della pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di rimborso delle commissioni di rete esterna, trattandosi di somme incassate dagli agenti in attività finanziaria identificati nei documenti prodotti: FaMaRa Srl, Prestito Felice Srl, Master finanziamenti Srl, Kleos Srl e . CP_9
Nel merito, la resistente sostenne la legittimità della distinzione tra costi up front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, richiamando specificamente la sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (Unicredit Bank of Austria), che aveva chiarito che il diritto alla riduzione non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
richiamò inoltre l'art. 6 bis comma 3 lettera b) del D.P.R. 180/1950, che prevede disposizioni per Parte_1 rendere trasparente la struttura delle commissioni, distinguendo le componenti di costo dovute all'intermediario da quelle dovute a terzi, nonché gli oneri da rimborsare in caso di estinzione anticipata. In via subordinata, la società chiese di limitare la condanna secondo il criterio proporzionale della "curva degli interessi" anziché del pro rata temporis.
pagina 4 di 19 All'udienza del 10 maggio 2023, il Tribunale si riservò e formulò una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., che tuttavia non ebbe esito positivo. I ricorrenti accettarono la proposta conciliativa, mentre offrì in via transattiva la somma di euro 8.192,60 a titolo di sorte capitale calcolata secondo il Parte_1 criterio della curva degli interessi, oltre euro 2.500,00 per spese legali, proposta che fu respinta dai ricorrenti.
Il Tribunale non dispose attività istruttoria, decidendo la causa sulla base delle allegazioni e produzioni documentali delle parti. La documentazione agli atti comprendeva i contratti di finanziamento con i relativi fogli informativi SECCI, le fatture degli agenti con i dettagli delle commissioni e le distinte di bonifico, i conteggi di estinzione anticipata forniti dalla banca e la corrispondenza intercorsa tra le parti per la definizione delle posizioni.
Va ancora ricordato che, in corso di giudizio, il 22 dicembre 2022, fu depositata la sentenza della Corte
Costituzionale n. 263/2022 che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 2 del D.L.
73/2021 limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia".
Il Tribunale non ritenne necessario disporre consulenza tecnica per la quantificazione delle somme, accogliendo i calcoli presentati dai ricorrenti e verificandone la correttezza sulla base della documentazione contrattuale prodotta. La formula applicata fu quella del pro rata temporis: costo totale del credito diviso per il numero totale di rate, moltiplicato per il numero di rate residue, detratto quanto già ricevuto dai consumatori.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 27 luglio 2023, n. 24343/2022 RG, accolse integralmente le domande dei ricorrenti, condannando al pagamento delle seguenti somme: ad Parte_1 [...]
euro 2.882,30; a euro 1.571,89; a euro 2.279,27; a CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
euro 2.682,37; a euro 1.561,50; a euro 1.455,73; a CP_4 Controparte_5 Controparte_6
euro 975,47, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, Controparte_7 nonché al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 3.397,00 per compensi e euro 286,00 per spese.
In via preliminare, il Tribunale, inquadrata la questione nel contesto normativo europeo e nazionale, rigettò
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ricordando che la legitimatio ad causam Parte_1 consiste nell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale e che le questioni relative all'effettiva titolarità attengono al merito della controversia.
Il giudice precisò che "la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che
è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei pagina 5 di 19 cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato". Nel caso specifico, ritenne sussistente la legittimazione passiva di individuata dai ricorrenti quale Parte_1 controparte contrattuale tenuta alla riduzione del costo totale del credito in sede di estinzione anticipata.
Nel merito, il giudice fondò la decisione sull'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme alla sentenza
EX, precisando che tale norma costituisce trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della
Direttiva 2008/48/CE e deve essere interpretata in conformità alla stessa. Il Tribunale rilevò che l'art. 11 octies del D.L. 73/2021 aveva da un lato recepito i principi espressi dalla sentenza EX, adeguando l'art. 125 sexies TUB per i contratti futuri, dall'altro aveva limitato l'efficacia nel tempo di tali principi stabilendo che per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continuassero ad applicarsi le disposizioni previgenti e le norme secondarie di Banca d'Italia.
Il giudice, inoltre, evidenziò che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 2 del D.L. 73/2021 limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", consentendo all'art. 125 sexies
TUB di "accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX". La Corte Costituzionale aveva precisato che "posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11- sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte
(punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza EX, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo".
Il Tribunale escluse la rilevanza della sentenza Unicredit Bank of Austria del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, precisando che essa riguarda una fattispecie diversa, avendo ad oggetto la Direttiva UE 2014/17 relativa ai contratti di credito per beni immobili residenziali, e non pone in dubbio l'approccio della sentenza EX relativa alla Direttiva 2008/48. Il giudice osservò che "nelle controversie aventi ad oggetto la Direttiva Ue 2008/48
(e l'art. 125 sexies Tub), come quella in analisi, il giudice nazionale, in quanto tenuto a interpretare ed applicare il diritto Ue in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia, non può discostarsi dalla sentenza cd. EX (se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE)".
Il Tribunale rigettò inoltre l'argomento fondato sull'art. 6 bis comma 3 lettera b) del D.P.R. 180/1950, ritenendolo una disposizione meramente funzionale alla trasparenza, cui non può attribuirsi la decisività pretesa dalla convenuta. Il giudice precisò che "in forza del disposto di cui al comma 1 dell'art. 6 bis D.P.R.
180/1950, la disciplina concernente l'istituto della cessione di quote di stipendio/pensione è quella prevista al capo II del titolo
VI del TUB;
dunque, con riferimento all'estinzione anticipata, il parametro normativo è l'art. 125 sexies TUB, da interpretarsi conformemente ai principi espressi dalla sentenza cd. EX".
pagina 6 di 19 Quanto alla legittimazione passiva per le commissioni di rete esterna, il giudice chiarì che il diritto alla riduzione compete al consumatore nei confronti del finanziatore quale parte del contratto, comportando la deduzione dal debito residuo dell'ammontare degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, comprese le remunerazioni dei terzi. Il Tribunale precisò che "le provvigioni dovute agli agenti o agli intermediari creditizi sono un costo gestionale del finanziatore il quale, nella sua autonoma e libera valutazione del sistema organizzativo della sua attività di impresa, decide se utilizzare una rete interna tramite suoi dipendenti oppure promuovere la stipulazione di contratti mediante agenti esterni, il cui onere viene a far parte dei normali costi gestionali ribaltati sul consumatore finanziato".
Il giudice escluse che tali commissioni non potessero essere ripetute dal finanziatore "perché mero accipiens della somma subito girata al terzo (agente/intermediario): il diritto alla restituzione proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento non può che essere esercitato nei confronti dell'altro contraente (ossia il finanziatore) che ha peraltro percepito in via anticipata tale commissione o la percepisce quale quota della rata di restituzione del finanziamento, sicché il consumatore non ha in generale alcun diritto contrattuale nei confronti del terzo, né potrebbe esperire nei loro confronti alcuna azione di ripetizione".
Per il criterio di calcolo, il Tribunale escluse l'applicazione della "curva degli interessi", rilevando che tutti i contratti prevedevano per i costi recurring il criterio pro rata temporis e non sussistevano ragioni per escluderne l'applicazione anche per i costi up front. Il giudice osservò che tale criterio risulta "più agevole da verificare come il criterio pro-rata temporis, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata".
Il dispositivo della decisione dichiarò nulle le clausole contrattuali che escludevano determinati oneri dalla riduzione del costo del credito per violazione dell'art. 125 sexies TUB, essendo le stesse derogabili soltanto in senso favorevole al cliente ai sensi dell'art. 127 TUB. Il Tribunale precisò che "al di là del tenore letterale delle conclusioni formulate nel ricorso, la domanda proposta dai ricorrenti deve interpretarsi non solo quale domanda di accertamento, ma anche quale domanda di condanna, tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere in giudizio".
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
L'appellante ha articolato l'impugnazione su tre motivi, finalizzati all'integrale riforma Parte_1 della decisione di primo grado attraverso una diversa interpretazione del quadro normativo europeo e nazionale.
pagina 7 di 19 Il primo motivo postula il superamento della sentenza EX da parte della pronuncia della Corte di
Giustizia del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (Unicredit Bank of Austria), sostenendo che quest'ultima avrebbe stabilito l'esclusivo rimborso dei costi recurring. L'appellante argomenta che, nonostante la diversa direttiva di riferimento (2014/17 anziché 2008/48), l'esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell'Unione impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo. evidenzia che Parte_1 entrambe le direttive fanno riferimento ai "costi dovuti per la restante durata del contratto", assegnando rilevanza al dato temporale per parametrare l'obbligo di rimborso.
L'appellante richiama specificamente il punto 30-31 della sentenza Unicredit Bank, dove la Corte di Giustizia ha chiarito che "il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che ha formulazione sostanzialmente identica a quella dell'art. 16 paragrafo 1 della direttiva n. 2008/48, non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato".
sostiene che la Corte di Giustizia ha riportato il tema della rimborsabilità dei costi up front nell'alveo Parte_1 della trasparenza contrattuale, statuendo che laddove sia reperibile nel contratto non solo un'elencazione dei costi applicati, ma anche una chiara indicazione della natura istantanea o ricorrente dei medesimi, il consumatore non ha diritto al rimborso dei costi up front. L'appellante evidenzia che una siffatta trasparenza contrattuale "riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto".
L'appellante richiama pronunce di merito che avrebbero accolto tale orientamento che avrebbero affermato il superamento della sentenza EX e la necessità di applicare i principi della sentenza Unicredit Bank anche ai contratti disciplinati dalla Direttiva 2008/48, in virtù dell'esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell'Unione. sostiene che l'esclusione del rimborso dei costi up front deriva dalla trasparenza Parte_1 contrattuale già garantita dalla normativa italiana, sia primaria che secondaria.
Il secondo motivo concerne l'arricchimento senza causa, richiamando la modifica dell'art. 11 octies comma
2 del D.L. 73/2021 operata dall'art. 27 del D.L. 104/2023, che ha espressamente fatto salva l'applicazione dell'istituto dell'arricchimento senza causa. L'appellante argomenta che tale innovazione è stata inserita per garantire il principio civilistico che impone una causa giustificativa sottesa agli spostamenti di ricchezza tra privati.
pagina 8 di 19 sostiene che il mutuatario, esercitando il diritto all'estinzione anticipata, si ritrova a godere di un Parte_1 vantaggio economico pari al depauperamento del finanziatore, che ha già sostenuto costi e svolto attività la cui remunerazione è parametrata all'intera durata del contratto. L'appellante evidenzia che in caso di estinzione anticipata i costi restano definitivamente a carico del mutuante, mentre il consumatore se ne avvantaggia per la quota non maturata.
L'appellante, al riguardo, segnala in particolare che le provvigioni agli intermediari rappresentano un esborso monetario certo e documentato che versa integralmente all'agente al momento del Parte_1 perfezionamento del contratto. L'appellante argomenta che l'eventuale ripetizione di tale commissione comporterebbe una diminuzione patrimoniale della Banca priva di giusta causa, essendo l'attività dell'agente finalizzata alla conclusione del contratto e la sua provvigione già corrisposta. sostiene che la Parte_1 maturazione del compenso dell'agente tiene conto della durata naturale del contratto e che l'estinzione anticipata, avvenuta per volontà del consumatore, non può determinarne la ripetizione per le quote non godute.
L'appellante conclude che, alla luce della novella legislativa che richiama l'arricchimento senza causa, in caso di accoglimento della domanda di rimborso il consumatore dovrebbe essere condannato a versare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., un indennizzo di importo pari al valore della propria domanda, onde evitare un ingiustificato beneficio economico a favore del consumatore e a discapito dell'ente finanziatore.
Il terzo motivo censura l'adozione del criterio pro rata temporis per i costi up front, sostenendo che dovrebbe preferirsi il criterio della curva degli interessi. L'appellante contesta la mancata motivazione del giudice di primo grado su tale preferenza e argomenta che entrambi i metodi hanno pari grado di semplicità, attuandosi tramite semplici operazioni aritmetiche. sostiene che il criterio della curva degli interessi è Parte_1 conforme ai principi contabili internazionali IFRS-IAS e ai criteri adottati per il piano di ammortamento.
L'appellante evidenzia che nel metodo pro rata temporis si divide la voce di costo da rimborsare per il numero totale di rate e si moltiplica il risultato per il numero di rate residue, mentre nel metodo della curva degli interessi si divide il totale degli interessi applicati per il totale degli interessi rimborsati in sede di estinzione e poi si divide il costo da rimborsare per il risultato della prima operazione. sostiene che i termini Parte_1 delle due divisioni sono espressamente riportati nel contratto e nel conteggio estintivo, soddisfacendo i requisiti di trasparenza e semplicità.
L'appellante richiama pronunce che avrebbero confermato la correttezza del criterio della curva degli interessi, citando la Corte di Appello di Venezia e il Tribunale di Torino, nonché la sentenza della Corte
Costituzionale n. 263/2022, che pur avallando l'interpretazione EX avrebbe rilevato l'esigenza "di adattare
pagina 9 di 19 il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front" e riconosciuto che la EX non ha mai espressamente indicato il criterio di calcolo da adottare per il rimborso dei costi up front.
Gli appellati hanno contestato l'impugnazione su tutti i profili, concludendo per l'integrale conferma dell'ordinanza gravata.
In via preliminare, gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, sostenendo che le censure dell'appellante sono meramente ripetitive e assolutamente prive di fondamento. Gli appellati argomentano che l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta in quanto le relative censure sono destituiti di giuridico fondamento.
Nel merito, gli appellati hanno ribadito la correttezza della decisione di primo grado, sostenendo che l'interpretazione tradizionale dell'art. 125 sexies TUB non è più sostenibile dopo la sentenza EX, che ha sancito inequivocabilmente il superamento della distinzione tra oneri up front e recurring. Gli appellati evidenziano che la norma interna costituisce trasposizione della regola europea e deve essere letta in conformità alla direttiva come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Gli appellati sostengono che la diretta applicabilità dei principi sanciti dalla sentenza EX discende dal fatto che la norma interna è trasposizione della regola sancita dalla direttiva e deve essere letta in conformità
a quest'ultima come interpretata dalla Corte di Giustizia. Richiamano l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia ha efficacia vincolante per il giudice nazionale, precisando che la pronuncia EX ha efficacia retroattiva in quanto le pronunce della Corte di Giustizia, in quanto dichiarative o di interpretazione autentica, hanno effetto retroattivo.
Quanto all'applicabilità della sentenza EX dopo l'entrata in vigore della L. 106/2021, gli appellati hanno sostenuto che l'applicazione delle disposizioni di Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, nella misura in cui cristallizzavano la distinzione tra costi up front e recurring, determinerebbe la prevalenza di una fonte secondaria interna rispetto alla corretta interpretazione del diritto europeo fornita dalla Corte di
Giustizia. Gli appellati evidenziano che tale conseguenza confliggerebbe con il sistema della gerarchia delle fonti dell'ordinamento.
Gli appellati richiamano la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022 e le successive modifiche legislative, evidenziando che l'art. 27 del D.L. 104/2023 ha eliminato ogni riferimento all'irripetibilità dei costi up front. Gli appellati sostengono che dalla disamina della norma in vigore deve ritenersi che nulla sia cambiato dal punto di vista del consumatore, atteso che l'art. 27 del D.L. 104/2023 conferma che l'art. 125
pagina 10 di 19 sexies TUB deve essere letto "nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea".
Sulla sentenza Unicredit Bank of Austria, gli appellati hanno precisato che essa riguarda una fattispecie diversa, relativa alla Direttiva 2014/17 sui contratti immobiliari, senza revocare in dubbio l'approccio della sentenza EX. Gli appellati sostengono che la sentenza Unicredit Bank of Austria ha distinto il regime applicabile alle due Direttive, in considerazione delle "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali", e che il giudice nazionale non può legittimamente discostarsi dalla sentenza EX in una controversia riguardante la Direttiva 2008/48, se non tramite nuova questione pregiudiziale.
Per la legittimazione passiva del finanziatore, gli appellati hanno argomentato che i principi della sentenza
EX si applicano anche alle commissioni di intermediazione e ai premi assicurativi, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti a riduzione. Gli appellati richiamano l'accordo ABI-
ANIA del 22 ottobre 2008 per i premi assicurativi e la giurisprudenza che riconosce l'obbligo del finanziatore di rimborsare tali costi, sostenendo che le provvigioni dovute agli agenti sono "un costo gestionale del finanziatore il quale, nella sua autonoma e libera valutazione del sistema organizzativo della sua attività di impresa, decide se utilizzare una rete interna tramite suoi dipendenti oppure promuovere la stipulazione di contratti mediante agenti esterni".
Sul criterio di calcolo, gli appellati hanno sostenuto che la sentenza EX non ha mai espressamente indicato il criterio da adottare, ma che l'applicazione di criteri diversi per costi up front e recurring reintrodurrebbe quella distinzione che la Corte di Giustizia ha inteso eliminare. Gli appellati evidenziano che il criterio pro rata temporis è quello logicamente utilizzabile per tutti i costi, essendo più rispettoso della proporzionalità e consentendo al consumatore una valutazione consapevole delle offerte di mercato.
Gli appellati sostengono che punto focale della motivazione contenuta nella sentenza EX è la negazione di un qualsiasi tipo di distinzione interna ai costi sostenuti dal consumatore, precisando che operando con criteri diversi si otterrebbe l'effetto di reintrodurre quella distinzione che la EX ha inteso eliminare, semplicemente spostando tale differenziazione dal piano della individuazione dei costi soggetti a riduzione al piano operativo del calcolo degli stessi.
Gli appellati concludono richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che il metodo del pro rata temporis è il criterio equo e proporzionale per calcolare il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del contratto, precisando che ogni clausola contrattuale che limiti o escluda la riduzione proporzionale dei costi è da considerarsi inefficace, poiché viola gli articoli 33 e 36 del Codice del Consumo
e l'art. 125 del TUB.
5. TEMA DEL CONTENDERE
pagina 11 di 19 La controversia verte pertanto sulla corretta interpretazione dell'art. 125 sexies TUB in materia di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto, con particolare riferimento all'ambito soggettivo del diritto alla riduzione del costo totale del credito e ai criteri di quantificazione delle somme rimborsabili. La questione si inserisce nel quadro dell'evoluzione interpretativa della normativa europea e nazionale di tutela del consumatore nei contratti di credito, caratterizzata da una tensione tra l'esigenza di uniformità nell'applicazione del diritto dell'Unione e la specificità delle discipline nazionali di attuazione.
Il primo profilo concerne l'interpretazione della normativa europea e nazionale dopo la sentenza EX e gli sviluppi giurisprudenziali successivi, in particolare la pronuncia Unicredit Bank of Austria del 9 febbraio
2023. L'appellante sostiene che quest'ultima avrebbe superato i principi della EX, stabilendo che il rimborso deve riguardare solo i costi dipendenti dalla durata del contratto, mentre gli appellati mantengono che la distinzione tra le due direttive impedisce tale estensione interpretativa. L'appellante, al riguardo, argomenta che l'esigenza di uniforme interpretazione del diritto dell'Unione impone di attribuire a disposizioni analoghe significato analogo, richiamando il principio secondo cui evidenti ragioni di coerenza e di uniformità sistematica impongono di attribuire, nell'interpretazione uniforme del diritto dell'UE, il medesimo significato e gli stessi effetti giuridici a disposizioni semanticamente identiche. Gli appellati replicano che la sentenza Unicredit Bank of Austria ha motivatamente distinto la disciplina dettata dalla
Direttiva UE 2014/17 rispetto a quella dettata dalla Direttiva 2008/48, in considerazione delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, e che il giudice nazionale non può legittimamente discostarsi dalla sentenza EX in una controversia riguardante la Direttiva 2008/48, se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE.
Il secondo profilo riguarda l'invocazione dell'istituto dell'arricchimento senza causa da parte dell'appellante, che argomenta come l'applicazione dei principi EX determinerebbe un arricchimento ingiustificato del consumatore. L'appellante sostiene che la modifica legislativa del 2023, facendo espressamente salve le disposizioni del codice civile in materia di arricchimento senza causa, consentirebbe di invocare tale principio per limitare il diritto alla restituzione quando il finanziatore abbia già sostenuto integralmente i costi (come le provvigioni agli intermediari), evidenziando che il mutuatario nel momento in cui esercita il proprio diritto all'estinzione si ritrova a godere di un vantaggio economico pari al depauperamento che grava sul finanziatore. Gli appellati replicano che tale richiamo normativo non può incidere sulla posizione del consumatore, che ha comunque anticipato i costi al momento dell'erogazione e ha diritto alla restituzione sulla base dell'art. 125 sexies TUB interpretato in modo conforme al diritto europeo.
Il terzo profilo concerne la responsabilità del finanziatore per il rimborso di costi corrisposti a terzi, quali commissioni di intermediazione. L'appellante sostiene che, avendo già versato integralmente le provvigioni agli agenti, non dovrebbe essere tenuta alla loro restituzione, configurandosi piuttosto un rapporto diretto pagina 12 di 19 tra consumatore e intermediario. Gli appellati replicano che tali costi, pur se materialmente corrisposti a terzi, restano componenti del costo totale del credito di cui la banca è contrattualmente responsabile verso il consumatore, tali provvigioni costituendo "un costo gestionale del finanziatore il quale, nella sua autonoma e libera valutazione del sistema organizzativo della sua attività di impresa, decide se utilizzare una rete interna tramite suoi dipendenti oppure promuovere la stipulazione di contratti mediante agenti esterni, il cui onere viene a far parte dei normali costi gestionali ribaltati sul consumatore finanziato".
Il quarto profilo riguarda il criterio di quantificazione delle somme rimborsabili, con l'appellante che propugna l'applicazione della "curva degli interessi" per i costi up front e gli appellati che sostengono l'applicazione uniforme del criterio pro rata temporis per tutti i costi. La questione presenta aspetti tecnici rilevanti per la determinazione concreta degli importi dovuti e per la trasparenza dei rapporti contrattuali.
L'appellante sostiene che il criterio di quantificazione secondo la curva degli interessi ha pari grado di semplicità e comprensibilità del criterio pro rata temporis, evidenziando che entrambi i metodi si attuano tramite semplici operazioni aritmetiche e che il criterio della curva degli interessi è conforme ai principi contabili internazionali IFRS-IAS e ai criteri adottati per il piano di ammortamento. Gli appellati replicano che il criterio pro rata temporis è quello logicamente utilizzabile per tutti i costi, essendo più rispettoso della proporzionalità e consentendo al consumatore una valutazione consapevole delle offerte di mercato, evidenziando che l'applicazione di criteri diversi per costi up front e recurring reintrodurrebbe quella distinzione che la Corte di Giustizia ha inteso eliminare.
Non risultano controverse, invece, la sussistenza dei rapporti contrattuali tra le parti, l'avvenuta estinzione anticipata dei finanziamenti nelle date e alle condizioni indicate nei documenti di causa, l'applicabilità ratione temporis dell'art. 125 sexies TUB nella formulazione previgente alle modifiche del 2021, e la circostanza che i contratti prevedevano espressamente l'esclusione dal rimborso di taluni costi qualificati come up front e l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi recurring.
È parimenti pacifico che durante lo svolgimento del giudizio di primo grado è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma
2 del D.L. 73/2021 limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", e che successivamente sono intervenute ulteriori modifiche legislative con l'art. 27 del D.L. 104/2023 che ha riformulato la disciplina transitoria.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, stante la questione al riguardo espressamente sollevata dagli appellati, occorre verificare l'ammissibilità dell'appello sotto il profilo della specificità dei motivi. L'appellante ha sviluppato motivi di censura che si confrontano specificamente con le argomentazioni del Tribunale, articolando tre distinti profili pagina 13 di 19 di impugnazione che investono questioni di diritto sostanziale. Ai fini della sua ammissibilità, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando che tale criterio va declinato secondo le specificità del caso concreto, l'effettiva ampiezza e la specificità delle doglianze dovendo essere correlata alla motivazione assunta dal giudice di primo grado, nel caso di specie costituita da ordinanza resa all'esito di rito sommario di cognizione, come introdotto proprio dagli odierni appellati che, dunque, hanno ritenuto essi per primi idonea tale semplificata forma processuale a natura e sostanza della controversia da essi introdotta. Nel caso di specie, l'appellante ha sviluppato motivi di censura che si confrontano specificamente con le argomentazioni del Tribunale, articolando tre distinti profili di impugnazione che investono questioni di diritto sostanziale e processuale.
L'appello risulta pertanto ammissibile sotto il profilo della specificità dei motivi.
Sempre in via preliminare ed ancorché la questione non abbia formato oggetto di espressa doglianza da parte appellante, va ribadito che i finanziamenti in esame, assistiti da c.d. cessione del quinto, sono senz'altro soggetti alla Direttiva 2008/48/CE, non essendo ad essi applicabile l'esclusione di cui all'art. 2, par. 2, lett. c) della medesima direttiva, laddove si escludono dall'ambito di applicazione della disciplina del credito al consumo soltanto i contratti di credito concessi a condizioni agevolate, previste dalla legge nazionale, con tassi inferiori a quelli di mercato e perseguenti finalità sociali o di interesse generale.
La cessione del quinto dello stipendio o della pensione si sostanzia in un mandato irrevocabile in rem propriam all'incasso, con funzione di garanzia impropria e come mera modalità di esecuzione delle obbligazioni derivanti dal finanziamento, la cui natura rimane quella di ordinario credito chirografario. Ne consegue che la clausola non attribuisce specialità genetica all'operazione di credito e non ne esclude l'assoggettamento alla disciplina del credito al consumo, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza EX, non determinando ex se il prodursi di alcuno dei caratteri escludenti all'operazione finanziaria cui accede, tale mandato essendo disciplinato – al più – da normativa speciale meramente procedurale, priva di qualunque componente agevolativa o finalità sociale.
Ne consegue che la cessione del quinto rientra pienamente nella nozione di “contratto di credito ai consumatori” di cui all'art. 3 della direttiva e non è soggetta ad alcuna delle eccezioni dell'art. 2, par. 2, lett.
c) e che, pertanto, la disciplina dell'art. 16 come interpretata sulla base dei canoni affermati dalla CGUE nella sentenza EX (C-383/18) si applica integralmente.
Quanto al primo motivo di appello, relativo al presunto superamento della sentenza EX da parte della pronuncia Unicredit Bank of Austria, la censura non può trovare accoglimento. Il Tribunale ha correttamente evidenziato che le due pronunce della Corte di Giustizia riguardano direttive diverse e fattispecie non pagina 14 di 19 sovrapponibili. La sentenza EX, causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, ha interpretato l'art. 16 della
Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, stabilendo che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", superando la distinzione tra costi up front e recurring.
La successiva pronuncia Unicredit Bank of Austria, causa C-555/21 del 9 febbraio 2023, ha invece interpretato l'art. 25 della Direttiva 2014/17/UE relativa ai contratti di credito per beni immobili residenziali.
La Corte di Giustizia ha motivatamente distinto le due discipline, precisando che la diversa formulazione normativa e le specificità dei contratti immobiliari giustificano un approccio differenziato. La sentenza c.d.
la quale è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui Controparte_10 contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d.
EX, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17. È la stessa sentenza Unicredit Bank of Austria ad avere espressamente confermato le differenti finalità perseguite dalle due direttive, ribadendo i principi EX per i contratti di credito ai consumatori. Tale orientamento è stato costantemente seguito da questa Corte, che ha chiarito come non sussista alcun superamento dei principi
EX per i contratti disciplinati dalla Direttiva 2008/48/CE (cfr. App. Torino, sent. 544/2023; App.
Torino, sent. 1058/2023; App. Torino, sent. 255/2025; App. Torino, sent. 423/2025; App. Torino, sent.
729/2025).
Non sussiste pertanto alcun superamento dei principi EX per i contratti disciplinati dalla Direttiva
2008/48/CE, quale quella applicabile ai finanziamenti contro cessione del quinto. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha del resto chiarito che l'art. 125 sexies TUB, nella sua formulazione previgente,
è compatibile con un'interpretazione conforme alla sentenza EX, eliminando il richiamo alle norme secondarie di Banca d'Italia che avevano cristallizzato la distinzione tra costi up front e recurring.
Il secondo motivo di appello, concernente il preteso arricchimento senza causa, non può essere accolto.
L'appellante invoca l'art. 27 del D.L. 104/2023, che ha fatto salve le disposizioni del codice civile in materia di arricchimento senza causa, sostenendo che il consumatore si arricchirebbe indebitamente ottenendo il rimborso di costi già sostenuti dal finanziatore. Tale argomentazione non coglie nel segno per diverse ragioni.
Il richiamo dell'art. 27 del D.L. 104/2023 alle disposizioni civilistiche ha carattere meramente ricognitivo e non introduce deroghe al diritto del consumatore. Non sussiste arricchimento senza causa quando il consumatore ottiene la restituzione di somme effettivamente anticipate al momento della stipula del contratto attraverso l'inclusione nel costo totale del credito. La struttura economica dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto prevede che tutti i costi, compresi quelli corrisposti a terzi, siano anticipati dal finanziatore ma posti economicamente a carico del consumatore attraverso l'inclusione nel costo totale del pagina 15 di 19 credito. Come evidenziato da Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 25977 del 6 settembre 2023, "il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi, le commissioni e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Il consumatore non si arricchisce ottenendo la restituzione proporzionale di costi che ha già sostenuto, ma recupera semplicemente la quota non maturata per effetto dell'estinzione anticipata.
L'eventuale perdita del finanziatore deriva dalla propria scelta organizzativa di utilizzare una rete di intermediari esterni, scelta che non può essere scaricata sul consumatore in violazione dei principi europei di tutela. Le provvigioni dovute agli agenti o agli intermediari creditizi sono un costo gestionale del finanziatore il quale, nella sua autonoma e libera valutazione del sistema organizzativo della sua attività di impresa, decide se utilizzare una rete interna tramite suoi dipendenti oppure promuovere la stipulazione di contratti mediante agenti esterni: non è il consumatore ad “arricchirsi” del servizio che, peraltro, non ha scelto, bensì l'ente creditizio che, in subiecta materia, per le ragioni ricordate, non può traslare sulla controparte i costi di un'intermediazione di cui esso ha ritenuto di avvalersi, nell'ambito della discrezionalità delle proprie scelte imprenditoriali, il cui onere è chiamato ad accollarsi, in perfetta consequenzialità della libertà in eligendo che,
a monte, ha esercitato.
Il terzo motivo di appello, relativo alla legittimazione passiva del finanziatore per i costi corrisposti a terzi, deve essere respinto. Il Tribunale ha correttamente chiarito che il diritto alla riduzione compete al consumatore nei confronti del finanziatore quale parte contrattuale, indipendentemente dalla circostanza che alcuni costi siano materialmente corrisposti a soggetti terzi. Le commissioni di intermediazione e i premi assicurativi costituiscono componenti del costo totale del credito che il consumatore ha sostenuto e che sono soggette a riduzione proporzionale secondo i principi EX.
Questa stessa Corte, con sentenza n. 485 del 5 giugno 2025, ha già avuto modo di chiarire che "il finanziatore
è legittimato passivo anche per la restituzione dei costi di intermediazione e dei premi assicurativi, in quanto dominus dell'intera operazione contrattuale collegata". Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito una motivazione logica e coerente, esaminando puntualmente le argomentazioni delle parti e fondando la decisione su un'interpretazione sistematica della normativa europea e nazionale.
La circostanza che il finanziatore abbia già corrisposto le provvigioni agli intermediari non elimina la sua responsabilità contrattuale verso il consumatore per la restituzione della quota non maturata, trattandosi di costi che fanno parte del rapporto bilaterale tra finanziatore e consumatore: il finanziatore è il dominus dell'intera operazione, unico soggetto cui il consumatore deve rivolgere la richiesta di restituzione (cfr. App.
Torino, sent. 544/2023; App. Torino, sent. 729/2025).
Quanto al criterio di calcolo, il Tribunale ha correttamente applicato il metodo pro rata temporis, già previsto contrattualmente per i costi recurring e logicamente estensibile a tutti i costi soggetti a riduzione. pagina 16 di 19 L'applicazione di criteri diversi per costi up front e recurring reintrodurrebbe quella distinzione che la sentenza EX ha inteso superare, compromettendo l'uniformità di trattamento richiesta dal diritto europeo.
Il criterio della curva degli interessi proposto dall'appellante, pur non essendo di per sé illegittimo, non presenta vantaggi in termini di semplicità e trasparenza rispetto al pro rata temporis. Al contrario, quest'ultimo consente al consumatore una più immediata comprensione delle somme rimborsabili e garantisce una proporzionalità diretta tra durata residua del contratto e importo restituibile. Di là dell'astratta preferibilità del criterio pro rata temporis risulta in termini di maggior trasparenza e comprensibilità per il consumatore, dunque aderenza e conformità alla ratio di tutela e alle esigenze di semplificazione della direttiva 2008/48/CE, dalla stessa esplicitate nei “considerando”, più volte la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che in assenza di espressa previsione contrattuale, il criterio di calcolo del rimborso è quello pro- rata temporis anziché quello della curva degli interessi, in applicazione degli artt. 35 comma 2 del Codice del
Consumo e 1370 c.c., essendo tale metodo più trasparente, comprensibile per il consumatore e conforme alle esigenze di semplificazione della direttiva 2008/48/CE. La sentenza della CGUE del 9.2.2023 (C-
555/21) non contrasta con i principi EX, riguardando l'interpretazione dell'art. 25 della diversa direttiva
2014/17 sui contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. A tale indirizzo si è sempre conformata anche questa Corte che, ancora recentemente, ha avuto modo di affermare che "il criterio di calcolo del rimborso da applicare è quello del pro rata temporis, in quanto maggiormente conforme alla ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, essendo di immediata comprensione e trasparente, a differenza del criterio del costo ammortizzato
o della curva degli interessi che richiedono calcoli matematici complessi e non consentono al consumatore di conoscere preventivamente le quote di costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata" (App. Torino, sent. 408/2025). Parte appellante, reiterando argomentazioni ampiamente tralatizie, non ha offerto elementi di fatto e di giudizio utili a superare il ricordato principio, cui occorre dare continuità.
La decisione del Tribunale appare pienamente motivata e giuridicamente corretta, fondata su un'interpretazione sistematica della normativa che tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale europea e dell'intervento della Corte costituzionale. L'applicazione integrale dei principi EX risponde alle finalità di tutela del consumatore perseguite dal legislatore europeo e trova piena legittimazione nell'ordinamento interno dopo la rimozione degli ostacoli normativi operata dalla pronuncia di incostituzionalità.
Le modifiche legislative successive, lungi dal rimettere in discussione tali principi, li hanno confermati attraverso il richiamo espresso al rispetto del diritto dell'Unione europea come interpretato dalla Corte di
Giustizia. L'eliminazione del riferimento all'irripetibilità dei costi up front e l'esclusione delle sole imposte dal novero dei costi rimborsabili confermano l'orientamento favorevole al consumatore consolidatosi nella giurisprudenza di merito. pagina 17 di 19 In conclusione, l'appello deve essere respinto integralmente. Tutti i motivi di censura risultano infondati e la decisione di primo grado merita conferma per le ragioni esposte. Il Tribunale ha correttamente interpretato e applicato la normativa europea e nazionale, fornendo una motivazione adeguata e logicamente coerente.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, in base ai valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) della tabella di riferimento ex D.M.
55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, considerato il valore complessivo delle domande pari a euro
13.407,73 (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) e le fasi processuali effettivamente espletate (studio, introduttiva e decisionale, esclusa l'istruttoria), nelle seguenti voci analitiche: per la fase di studio euro
1100,00; per la fase introduttiva euro 900,00; per la fase decisionale euro 1.900,00; per complessivi euro
3.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014,
IVA se dovuta e CPA come per legge.
Sussiste il presupposto ex lege per la distrazione delle spese in favore del difensore degli appellati, siccome dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe,
RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Torino in data 27 luglio 2023, n. r.g. 24343/2022;
ON l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
3.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Ruocco ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13-quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, il 14 novembre 2025
Il Cons Est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dr.ssa Gabriella Ratti
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