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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
elettivamente domiciliato in Bari, via Crispi n. Parte_1
6, presso lo studio degli avv. ti Roberto Amoroso, Arcangelo Giuseppe
Annunziata e Nicola Giglione, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- appellante
e
prof. avv. Giuseppe Tucci, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Bari, corso Vittorio Emanuele II n. 60, presso lo studio dell'avv. Vittorio Russi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellata
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3297/21 del 17.9.21, il Tribunale di Bari ha condannato la del prof. avv. Giuseppe Tucci a pagare a Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno, la somma di Parte_1 €12.640,44, oltre accessori (se dovuti per legge), rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché a rifondergli ½ delle spese giudiziali, compensata la restante parte.
Con citazione del 9.3.22, ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo, in riforma della stessa, la condanna Parte_1 della Curatela al pagamento della maggior somma di €1.000.000,00, con vittoria di spese.
Costituendosi, la del prof. avv. Giuseppe Controparte_2
Tucci ha chiesto l' inammissibilità e, nel merito, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 28 marzo 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 31.1.25 né a quella successiva, fissata ex art. 309 cpc, del 28.3.25.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n.
112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08). Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/181.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 citazione del 9.3.22, avverso la sentenza n. 3297/21 del 17.9.21 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il consigliere Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181
c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.