Sentenza 24 dicembre 1968
Massime • 3
Non una qualsiasi motivazione e idonea a giustificare una pronuncia arbitrale sui singoli punti controversi, ma solo quella che sia immune dai vizi che rendono censurabile ogni decisione del giudice. L'esposizione dei motivi puo bensi essere sommaria, ma cio non legittima una motivazione incompleta, illogica, contraddittoria o erronea.*
Quando le parti abbiano dichiarato non impugnabile per nullita il lodo arbitrale, sia pure sotto Forma di rinuncia all'appello, e esclusa l'impugnativa della sentenza arbitrale nell'ipotesi in cui gli arbitri abbiano pronunciato secondo equita invece che secondo le regole di diritto, perche tale vizio rientra tra gli errores in judicando. ( V. 2737-67, massima n.330250 2295-67, massima n.329505 1310-66, massima n.322601).*
Importa conoscenza, adesione ed approvazione specifica per iscritto della clausola compromissoria, ai sensi dell'art 1341 cod. civ., la istanza con la quale e invocata dalla parte la Costituzione del collegio arbitrale contenente quesiti inerenti al contenuto della clausola stessa.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/1968, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 1968 |
Testo completo
Quando le parti abbiano dichiarato non impugnabile per nullita il lodo arbitrale, sia pure sotto Forma di rinuncia all'appello, e esclusa l'impugnativa della sentenza arbitrale nell'ipotesi in cui gli arbitri abbiano pronunciato secondo equita invece che secondo le regole di diritto, perche tale vizio rientra tra gli errores in judicando. ( V. 2737-67, massima n.330250 2295-67, massima n.329505 1310-66, massima n.322601).*