Articolo 11 della Legge 28 aprile 2022, n. 46
Articolo 10Articolo 12
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27 maggio 2022
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5 gennaio 2023
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6 gennaio 2024
Art. 11. Procedure di contrattazione 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .
3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) ;
b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)) .
Entrata in vigore il 6 gennaio 2024
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