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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5139/2022
R.G. 2548/2023
REPUBBLICA ITALIANA
VBBLICA ITALIANAREPV
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promossi da
Parte 1
-parte ricorrente-
Avv. Francesco Sammarro
Email 1
e
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Luca Giammusso
Email 2
e
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale
E Email 3
Avv. Giulia Renzetti
Email 5 t
Motivi della decisione
27.6.2023 con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420130002851392000 e n.
33420130005053169000.
Ha dedotto l'invalidità degli atti opposti per omessa notifica degli avvisi prodromici, per vizi formali e contenutistici e ha eccepito la decadenza e la prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si sono costituiti CP_3 е CP_4, deducendo, nei vari scritti difensivi la carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità delle opposizioni e, nel merito, l'infondatezza dei ricorsi di cui hanno chiesto il rigetto.
Istruite per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, le controversie sono state decise con la presente sentenza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso preavvisi preventivi di iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo, atti emessi dall' CP_3 cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica dei titoli dei quali ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati. CP Ed ancora, in via preliminare, preso atto dell'intervenuto sgravio da parte dell' nelle more del giudizio, dei crediti contributivi relativi al quarto trimestre del 2010 (identificativo partita n.
M-ruolo 2013/ 1201- dell'avviso di addebito n. 33420130002851392000)Partita IVA 1 va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione a detti carichi.
Analogamente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai carichi sottesi agli avvisi di addebito in causa di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 (identificati dalle partite n. 301124520100416381159 M -ruolo 2013/1201- e n.
02501002013ION0002853 334 201392000 N ruolo 2013/1197- dell'avviso di addebito n.
33420130002851392000 e dalle partite n. 30112452011314269272 M, n. 30112452011314197535
M ruolo 2013/1747- e n. 02501002014ION00050531 334 201369000 N ruolo 2013/1743-
dell'avviso di addebito n. 33420130005053169000).
Tali debiti -relativi ai contributi presuntivamente maturati nel terzo e quarto trimestre del 2010- sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della 1. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla 1. 24 febbraio 2023, n. 14.
Recita la norma: "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Ebbene, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n.
35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai restanti crediti per contributi afferenti al 2011 e ai primi due trimestri del 2012.
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato vizi formali e contenutistici degli atti impugnati (difetto di motivazione, omessa indicazione del responsabile del procedimento, dei criteri di calcolo degli interessi, della data di formazione del ruolo, del termine per la proposizione del ricorso, difetto di sottoscrizione, omessa allegazione degli atti presupposti) o ne abbia dedotto l'invalidità derivata dall'omessa notifica degli atti prodromici;
ed ancora, laddove abbia rappresentato la decadenza dall'azione di riscossione;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs.
n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica degli atti presupposti sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 645323 01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni
-
contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si sono sollevate questioni di validità formale degli atti impugnati, essendo stati i ricorsi depositati in data 3.11.2022
(procedimento RG 5139/2022) e in data 17.7.2023 (nel procedimento riunito n. RG 2548/2023), oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica rispettivamente del preavviso di fermo amministrativo avvenuta in data 29.9.2022 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avvenuta il 27.6.2023.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, conformemente a quanto prospettato dal ricorrente, non vi è prova in atti della regolare notifica degli avvisi di addebito n. 33420130002851392000 e n. 33420130005053169000.
Ne consegue che può vagliarsi il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione dei crediti contributivi e gli atti opposti.
Ebbene, trattasi di contributi I.V.S. relativi all'anno 2011 e ai primi due trimestri del 2012, parte dei quali riportati dagli avvisi bonari prodotti dall'ente impositore:
-avviso bonario n. 2011-1865 del 25.10.2011 notificato in data 2.11.2011 avente ad oggetto i crediti relativi al primo trimestre del 2011;
-avviso bonario n. 2011-2322 del 27.1.2012 notificato il 6.2.2012 avente ad oggetto i contributi del quarto trimestre del 2010 (oggetto di stralcio) e del secondo trimestre del 2011;
-avviso bonario n. 2012-1859 del 14.11.2012 notificato il 30.11.2012 avente ad oggetto i contributi del primo trimestre del 2012.
Alla luce della mancata prova della regolare notifica degli avvisi di addebito e della presenza di parte dei crediti ad essi sottesi negli avvisi bonari indicati, appare necessario soffermarsi brevemente sulla natura dell'avviso bonario ai fini del corretto inquadramento dell'opposizione di cui è causa e del conseguente effetto sui relativi crediti.
Appare necessario, in primo luogo, ricordare che gli avvisi bonari si sostanziano in mere comunicazioni contenenti un invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate dall'ente impositore in sede di controllo della sua posizione contributiva e la possibilità di beneficiare, in caso di versamento anticipato, della rateizzazione della relativa somma.
È chiaro, quindi, che attraverso una tale comunicazione il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza del credito tale per cui è posto immediatamente nella posizione di poterne contestare l'esistenza impugnando autonomamente l'avviso bonario stesso, senza attendere l'emissione della successiva cartella di pagamento o del successivo avviso di addebito.
L'avviso bonario, perciò, è un atto che può essere impugnato autonomamente ma ciò si sostanza in una facoltà e non in un obbligo per il contribuente tale per cui la mancata impugnazione da parte di quest'ultimo dell'avviso bonario, quale mero atto preparatorio, non determina la cristallizzazione della pretesa contributiva (Cass. civ. sez. V n. 17010/2012; Cass. civ. sez. V n. 16100/2011; Cass. civ. sez. unite n. 10672/2009). Da ciò consegue che, nonostante al contribuente venga notificato l'avviso bonario, la pretesa contributiva definitiva viene comunicata solo con la cartella di pagamento o con l'avviso di addebito che rileveranno, poi, come atti prodromici in tutte le vicende riguardanti la sua posizione contributiva.
Nel caso di specie, non è sufficiente che gli avvisi bonari notificati abbiamo ad oggetto (parte dei) crediti degli avvisi di addebito: infatti, oggetto di impugnazione sono il preavviso di fermo amministrativo e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che non contengono riferimenti agli avvisi bonari notificati ma soltanto agli avvisi di addebito rispetto ai quali, in quanto atti prodromici, va valutata la regolarità o meno della notifica con le relative conseguenze procedurali.
Perciò, la mancata prova della notifica degli stessi non permette di valutare la prescrizione sopravvenuta alla formazione dei titoli esecutivi mentre la tempestività dei ricorsi (proposti entrambi nel termine di 40 giorni) consente di qualificarli alla stregua di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999.
Ne consegue che i crediti sottesi agli atti impugnati, risalendo agli anni 2011 e 2012 (agli stessi anni risalgono le notifiche degli avvisi bonari richiamati) si dichiarano prescritti in assenza di prova di atti interruttivi medio tempore intervenuti, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione alla data della notifica del preavviso di fermo amministrativo (29.9.2022) e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (27.6.2023).
A tanto consegue l'accoglimento dei ricorsi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione € 5.201 a € 26.000), previa compensazione per metà, stante la parziale definizione ope legis delle controversie.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione,
-
deduzione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai crediti contributi afferenti al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2010 (identificati dalle partite n. 30112452011215196385 M, n.
301124520100416381159 M -ruolo 2013/ 1201- e n. 02501002013ION0002853 334
201392000 N-ruolo 2013/1197 dell'avviso di addebito n. 33420130002851392000 e dalle partite n. 30112452011314269272 M, n. 30112452011314197535 M -ruolo 2013/1747- e n.
02501002014ION00050531 334 201369000 N ruolo 2013/1743- dell'avviso di addebito n.
-
33420130005053169000);
dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nei restanti carichi sottesi agli avvisi di addebito n. 33420130002851392000 e n. 33420130005053169000, prodromici al preavviso di fermo amministrativo n. 03480202200002489000 e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202300000185000. dichiara compensate per la metà tra le parti le spese di lite e condanna le resistenti in solido al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio, che liquida in € 932,5 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Castrovillari, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.