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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/01/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14919/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via V. Lamberti Fabbricato A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00030082 47 000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 028 2025 00030082 47 000, emessa per tassa automobilistica regionale anno 2019, per complessivi € 396,27 oltre diritti di notifica, notificatale il 20/05/2025. Nel merito ha dedotto la prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, DL 953/1982, in relazione alla mancata notifica dell'avviso di accertamento 964174283656 del 05/10/2022.
La Regione Campania, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, mentre si è costituita l'Agenzia delle Entrate–Riscossione resistendo alla pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, poiché l'ente impositore non ha provato la notifica dell'accertamento entro il
31/12/2022, e la pretesa è prescritta prima dell'emissione del ruolo (25/01/2025).
Le spese seguono la soccombenza verso la Regione e sono compensate nei confronti dell'ADER sussistendone giusti motivi in relazione alla natura degli atti e delle difese.
P.Q.M.
Accoglei il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 280,00 oltre oneri accessori se dovuti e compensa nei confronti dell'ADER.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14919/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via V. Lamberti Fabbricato A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00030082 47 000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 028 2025 00030082 47 000, emessa per tassa automobilistica regionale anno 2019, per complessivi € 396,27 oltre diritti di notifica, notificatale il 20/05/2025. Nel merito ha dedotto la prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, DL 953/1982, in relazione alla mancata notifica dell'avviso di accertamento 964174283656 del 05/10/2022.
La Regione Campania, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, mentre si è costituita l'Agenzia delle Entrate–Riscossione resistendo alla pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, poiché l'ente impositore non ha provato la notifica dell'accertamento entro il
31/12/2022, e la pretesa è prescritta prima dell'emissione del ruolo (25/01/2025).
Le spese seguono la soccombenza verso la Regione e sono compensate nei confronti dell'ADER sussistendone giusti motivi in relazione alla natura degli atti e delle difese.
P.Q.M.
Accoglei il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 280,00 oltre oneri accessori se dovuti e compensa nei confronti dell'ADER.