Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N.r.g. 8267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 8267/2024, avente ad oggetto: “Divorzio – Scioglimento matrimonio” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paola Chiriatti, procuratrice domiciliataria;
-ricorrente-
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro De Santis, procuratore domiciliatario;
-resistente-
Conclusioni: All'udienza del 01.04.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti che concordavano le condizioni del divorzio.
Con la partecipazione del P.M.
Fatto e diritto
Preso atto del matrimonio civile celebrato da e Parte_1 CP_1
il 04/10/2001, ritiene il Tribunale che la domanda di scioglimento del matrimonio, in
[...] questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Otranto, è intervenuta separazione personale con decreto di omologa del Tribunale di Lecce n.
10801/2022 del 26.07.2022.
Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunziata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. I coniugi, all'udienza del 01.04.2025, concordavano di definire il presente procedimento alla seguente unica condizione: 1) Il padre verserà un contributo al mantenimento di € 350,00 in favore della figlia ER oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Lecce. Detto importo sarà versato direttamente in favore di entro il ER
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Ritiene il Tribunale che la condizione posta dalle parti a fondamento dell'accordo sia tale da soddisfare le esigenze delle stesse e di quello preminente della figlia maggiorenne ma ER non economicamente autosufficiente.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a Parte_1
Maglie il 13.06.1972, e nato a [...] il [...] (Atto di Controparte_1 matrimonio n. 4, Parte I, Anno 2001), all'unica condizione indicata in parte motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate.
Manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Otranto. Lecce, 13.06.2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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