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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/05/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3709/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Causa , giusta separata procura alle liti depositata nel fascicolo telematico;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Lilia Bonicioli, dall'Avv. Pietro Capurso, dall'Avv. Cinzia Lolli, dall'Avv. Christian Lo Scalzo, come da procura generale notarile alle liti
RESISTENTE Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi.
Motivi della decisione Il C.T.U. nominato in questa fase di opposizione, espletata la consulenza medico-legale, sulla base della documentazione medica a disposizione e dell'esame obiettivo del periziando, ha concluso per la sussistenza in capo al di condizioni fisiche e mentali comportanti una riduzione a meno di Pt_1 un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini (art. 1 L. 222/84) con decorrenza dalla domanda amministrativa, con revisione al gennaio 2027.
A tali conclusioni il C.T.U. è pervenuto a seguito d'accurate indagini e con motivazioni congrue ed esaustive, ulteriormente precisate in sede di chiarimenti scritti e ancora all'odierna udienza, sicchè dette conclusioni vanno integralmente condivise e vengono poste a base della presente decisione.
Pertanto deve essere accolta la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità ai sensi della legge 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
dichiara
la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto della ricorrente a percepire l'assegno di invalidità ex legge 222/1984 a decorrere dalla domanda amministrativa condanna Condanna l' alla rifusione delle spese di lite delle due fasi che si liquidano in complessivi Euro CP_1
2.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso C.U., con distrazione a favore del difensore antistatario.
Genova, 15/5/2025
Il Giudice
Margherita Bossi
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Causa , giusta separata procura alle liti depositata nel fascicolo telematico;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Lilia Bonicioli, dall'Avv. Pietro Capurso, dall'Avv. Cinzia Lolli, dall'Avv. Christian Lo Scalzo, come da procura generale notarile alle liti
RESISTENTE Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi.
Motivi della decisione Il C.T.U. nominato in questa fase di opposizione, espletata la consulenza medico-legale, sulla base della documentazione medica a disposizione e dell'esame obiettivo del periziando, ha concluso per la sussistenza in capo al di condizioni fisiche e mentali comportanti una riduzione a meno di Pt_1 un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini (art. 1 L. 222/84) con decorrenza dalla domanda amministrativa, con revisione al gennaio 2027.
A tali conclusioni il C.T.U. è pervenuto a seguito d'accurate indagini e con motivazioni congrue ed esaustive, ulteriormente precisate in sede di chiarimenti scritti e ancora all'odierna udienza, sicchè dette conclusioni vanno integralmente condivise e vengono poste a base della presente decisione.
Pertanto deve essere accolta la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità ai sensi della legge 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
dichiara
la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto della ricorrente a percepire l'assegno di invalidità ex legge 222/1984 a decorrere dalla domanda amministrativa condanna Condanna l' alla rifusione delle spese di lite delle due fasi che si liquidano in complessivi Euro CP_1
2.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso C.U., con distrazione a favore del difensore antistatario.
Genova, 15/5/2025
Il Giudice
Margherita Bossi