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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2528/2021 R.G.A.C. a cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. 746/2022 R.G.A.C., pendente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti C.F._2
Vittorio Bonvini e Stefano Dell'Amico ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Carrara via Aronte n. 3 (MS); attori opponenti
e con sede legale in Roma, Viale Controparte_1
Altiero Spinelli 30, aderente al C.F. e P.IVA Controparte_2
rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio Ghia, giusta procura generale alle P.IVA_1
liti conferita in data 22.10.2007, per atto Notaio di Roma (Rep. N. Persona_1
151301), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_1
convenuta opposta nonché
(c.f. e p.iva di gruppo ) e per essa la Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
(c.f. e p.iva di gruppo n. ) Controparte_4 P.IVA_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura speciale a rogito notarile, dall'avv. Giovanni
Simone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano via Gabrio pagina 1 di 23 Serbelloni n. 4 (MI); parte intervenuta
e
(c.f. ) residente in 00522 Cerveteri (RM), CP_5 C.F._3
alla Via Duilio Ottavi n. 33; terzo chiamato contumace
OGGETTO: fideiussione bancaria.
CONCLUSIONI: per : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per i Parte_1
motivi esposti in atto di citazione in opposizione ed in accoglimento della eccezione svolta in via riconvenzionale: -accertare e dichiarare, anche d'ufficio, la nullità della clausola n. 6 del contratto di finanziamento (fideiussione) che deroga la disciplina prevista dall'art. 1957 c.c. in quanto corrispondente, nella sostanza, alla clausola n. 6 dello schema delle fideiussioni ABI, così come accertato dal provvedimento n. 5/2005 della Banca d'Italia, perché in violazione dell'art. 2 della L.
287/1990; -accertare che la banca convenuta non ha promosso né diligentemente coltivato nei confronti del debitore principale le proprie istanze entro sei mesi della scadenza dell'obbligazione, dichiarare pertanto l'intervenuta decadenza del diritto di /o dell'intervenuta CP_6 CP_7
e, per essa, ad agire nei confronti del fideiussore opponente per non aver Controparte_4
rivolto le sue istanze nei confronti della debitrice e del fideiussore nei termini previsti dall'art. 1957 c.c.
e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria e la conseguente liberazione del fideiussore, Sig. , da ogni obbligazione nei confronti della banca, con ogni conseguente Parte_1
pronuncia relativamente al decreto ingiuntivo opposto;
-accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c.c. in relazione a detta clausola n. 6 del contratto di finanziamento inter partes e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese e competenze di lite”. Sempre in via preliminare ed in gradato subordine: “Piaccia al Tribunale Ill.mo accertare e dichiarare, anche d'ufficio, il difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta e, per essa, CP_7 Controparte_4
atteso che non vi è prova alcuna in atti che il credito oggetto del presente giudizio sia compreso fra quelli enunciati negli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prodotti sub. doc.ti pagina 2 di 23 n. 4 e n. 5 con atto d'intervento, con ogni conseguente pronuncia anche in punto di spese”. Nel merito: -
Piaccia al Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla
[...]
con riferimento alla fattispecie per cui è causa, ha violato i principi di buona fede e Controparte_1
correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e, pertanto, in accoglimento dei motivi esposti in atto di citazione in opposizione, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, di conseguenza, revocarlo. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio.” Sempre nel merito ed in via subordinata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, nella dannata ipotesi di soccombenza dell'attore in opposizione, condannare il Sig. in forza del disposto dell'art. 6 comma 3 della scrittura CP_5
di cessione di quote della Società VRP Impianti S.r.l. in data 29.04.2015 versata in atti, a mallevare
e tenere indenne il Sig. da ogni e qualsiasi pretesa avanzata dalla convenuta in Parte_1
opposizione e/o dall'intervenuta e, per essa, Controparte_9 CP_7 [...]
Vinte, in ogni caso, le spese di causa”; CP_4
per : “In via preliminare e pregiudiziale: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis Parte_2
reiectis, per i motivi di cui in premessa ed in accoglimento della eccezione svolta in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare, anche d'ufficio, la nullità della clausola n. 6 del contratto di finanziamento
(fideiussione) che deroga la disciplina prevista dall'art. 1957 c.c. in quanto corrispondente, nella sostanza, alla clausola n. 6 dello schema delle fideiussioni ABI, così come accertato dal provvedimento
n. 5/2005 della Banca d'Italia, perché in violazione dell'art. 2 della L. 287/1990; -accertare che la banca convenuta non ha promosso né diligentemente coltivato nei confronti del debitore principale le proprie istanze entro sei mesi della scadenza dell'obbligazione, dichiarare pertanto l'intervenuta decadenza del diritto di e/o dell'intervenuta e, per essa, CP_6 CP_7 [...]
ad agire nei confronti del fideiussore opponente per non aver rivolto le sue istanze nei CP_4
confronti della debitrice e del fideiussore nei termini previsti dall'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare
l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria e la conseguente liberazione del fideiussore, Sig. Pt_2
da ogni obbligazione nei confronti della banca, con declaratoria che il Sig. nulla deve
[...] Pt_2
alla banca e con ogni conseguente pronuncia relativamente al decreto ingiuntivo opposto;
-accertare e dichiarare la nullità della fideiussione ai sensi degli artt. 1418 e 1439 c.c. per violazione degli artt. 18,
19 e 20 del Codice del Consumo o, in subordine, la nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. in pagina 3 di 23 relazione a detta clausola n. 6 del contratto di finanziamento inter partes e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese e competenze di lite”. Sempre in via preliminare ed in gradato subordine: “Piaccia al Tribunale Ill.mo accertare e dichiarare, anche d'ufficio, il difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta CP_7
e, per essa, atteso che non vi è prova alcuna in atti che il credito
[...] Controparte_4
oggetto del presente giudizio sia compreso fra quelli enunciati negli avvisi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana prodotti sub. doc.ti n. 4 e n. 5 con atto d'intervento, con ogni conseguente pronuncia in punto di spese”. Nel merito: -Piaccia al Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla con riferimento alla Controparte_1
fattispecie per cui è causa, ha violato i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c. e, pertanto, in accoglimento dei motivi esposti in atto di citazione in opposizione, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, di conseguenza, revocarlo. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio.” Sempre nel merito ed in via subordinata: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, nella dannata ipotesi di soccombenza dell'attore in opposizione, condannare il Sig.
in forza del disposto dell'art. 6 comma 3 della scrittura di cessione di quote della CP_5
Società VRP Impianti S.r.l. in data 29.04.2015 versata in atti, a mallevare e tenere indenne il Sig. da ogni e qualsiasi pretesa avanzata dalla convenuta in opposizione Parte_2 CP_9
e/o dall'intervenuta e, per essa, Vinte le
[...] CP_7 Controparte_4
spese di causa”. Ci si oppone a domande di controparte che dovessero appalesarsi come nuove sulle quali si dichiara sin d'ora di non volere accattare il contraddittorio, ivi ad eventuali produzioni avversariamente effettuate siccome palesemente tardive, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche”; per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria Controparte_1
domanda ed istanza, per tutti i motivi esposti in narrativa che si intendono richiamati: - in via preliminare, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni riportate in atti, l'incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale di Massa, in favore del Tribunale di Milano, Sezione Imprese;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione dei Sig.ri e in qualità di Pt_2 Pt_1
pagina 4 di 23 garanti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito in via principale, rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 674/2021
(RG 1881/2021) emesso dal Tribunale di Massa;
- nel merito, sussistendone tutti i presupposti, concedere la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 674/2021 (RG
1881/2021) emesso dal Tribunale di Massa, in quanto l'opposizione proposta dalle controparti non è fondata né su prova scritta, né di pronta soluzione, ed in quanto la pretesa creditoria azionata dalla
Banca è adeguatamente dimostrata;
- nel merito, accertare e dichiarare, in relazione alle domande ed eccezioni relative alla presunta mancanza di comunicazioni da parte di ed in generale sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede, la carenza di interesse e comunque la carenza di legittimazione ad agire (in luogo della VRP) dei Sig.ri e del Sig. - in ogni caso, Pt_2 Pt_1
condannare i Sig.ri e al pagamento, in favore della Banca, delle spese e dei compensi Pt_2 Pt_1
del presente giudizio”. per “In via preliminare, − accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, Controparte_3
l'incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale di Massa, in favore del Tribunale di Milano,
Sezione Imprese;
− dichiarare inammissibile l'opposizione dei Sig.ri e in qualità di Pt_2 Pt_1
garanti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito in via principale, − concedere la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il D.I. opposto, in quanto l'opposizione proposta dalle controparti non è fondata né su prova scritta, né di pronta soluzione;
− rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni sin qui esposte, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
− accertare e dichiarare, in relazione alle domande ed eccezioni relative alla presunta mancanza di comunicazioni da parte di ed in generale sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede, la carenza di interesse e comunque la carenza di legittimazione ad agire (in luogo della VRP) dei Sig.ri e Pt_2
del Sig. In via subordinata, - nella denegata ipotesi di revoca del D.I. opposto, accertare e Pt_1
dichiarare comunque il credito vantato da parte opposta nei confronti degli opponenti;
- per l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento della somma per come ingiunta, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge, oppure al pagamento della diversa maggiore o minore che pagina 5 di 23 verrà accertata in corso di causa. In ogni caso, condannare gli opponenti, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 674/2021 emesso dal Tribunale di Massa in data
08.10.2021 (R.G. 1881/2021) in favore di (in seguito, Controparte_1
avente ad oggetto il pagamento della somma di € 60.000,00, oltre spese di lite. Il sig. rappresentava che, unitamente al sig. in data 09.09.2013, Pt_1 Parte_2
aveva assunto la qualità di fideiussore a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società VRP Impianti s.r.l. e correlate al finanziamento sottoscritto con e lamentava la nullità parziale del contratto di fideiussione poiché, mediante la pattuizione della deroga all'art. 1957 c.c., risultava riprodurre la clausola del c.d. “schema
ABI” già giudicata illegittima dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
02.05.2005 in quanto frutto di intesa restrittiva della concorrenza. inoltre, aveva omesso di informare l'opponente dei maggiori rischi che la sottoscrizione di detta clausola avrebbe comportato, nonché di comunicare il progressivo aggravamento della situazione debitoria dovuta al mancato rimborso del finanziamento da parte di VRP
Impianti s.r.l., violando gli artt. 119 co. 1 TUB, 1175 e 1375 c.c.. Sulla scorta di quanto sopra, il sig. , in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla Parte_1
chiamata in causa del sig. cessionario delle quote della società VRP CP_5
Impianti s.r.l., onde essere da questi manlevato e tenuto indenne da qualsiasi pretesa avanzata da parte ricorrente e, nel merito, domandava al Tribunale adito di volere accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione, dichiarare decaduta dal potere di agire nei confronti del fideiussore per decorso del termine di CP_6
sei mesi stabilito dall'art. 1957 c.c., nonché accertare la nullità della fideiussione ai sensi degli artt. 1418 e 1439 c.c. per violazione degli artt. 18, 19 e 20 codice del consumo o, in subordine, la nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. ovvero, nel merito, la nullità e/o pagina 6 di 23 inefficacia del d.i. opposto per violazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c., con vittoria delle spese di lite.
2. Mediante decreto del 4.01.2022, il G.I. autorizzava l'attore alla Parte_1
chiamata in causa del terzo il quale, tuttavia, a dispetto della regolarità CP_5
della notifica nei suoi confronti, rimaneva contumace nel presente procedimento.
3. Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso dedotto ed eccepito dall'opponente ed eccependo come il sig. non Pt_1
fosse legittimato a sollevare eccezioni relative al rapporto debitorio principale, in quanto la garanzia prestata in favore dell'opposta, avente ad oggetto il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte da VRP Impianti s.r.l., risultava da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia stante l'obbligo del garante di provvedere al pagamento “a semplice invito della Banca”. Inoltre, secondo l'opposta, poiché il contratto di specie era stato stipulato nel 2013, non poteva dirsi conforme allo schema ABI, a suo tempo sanzionato dalla Banca d'Italia, di guisa che il sig. avrebbe dovuto Pt_1
dimostrare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, il rapporto causale tra l'intesa e la garanzia assunta, nonché la lesione della propria libertà contrattuale. In tale ottica, pertanto, l'applicazione dell'art. 1957 c.c. era stata pattiziamente esclusa in modo legittimo.
Da ultimo, l'opposta rilevava come la cessione di quote intercorsa tra il sig. e il Pt_1
sig. ra del tutto irrilevante nei confronti della banca garantita stante il principio CP_5
di relatività degli effetti del contratto. rassegnava quindi le proprie CP_6
conclusioni domandando la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione espletata dal sig. e la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, il rigetto Pt_1
di tutte le eccezioni e domande avversarie in quanto infondate e, in ogni caso, la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., oltre alla vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
4. Mediante ordinanza del 5 luglio 2022, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. pagina 7 di 23 5. A fronte della sussistenza di connessione oggettiva tra il presente procedimento e la causa di cui iscritta al n. 746/2022 R.G. avente ad oggetto l'opposizione avanzata dal sig. sulla scorta di difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle del Parte_2
sig. , avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 674/2021 emesso dal Tribunale Pt_1
di Massa in data 8.10.2021 a favore di (R.G. 1881/2021), il G.I. disponeva la CP_6
riunione di detti procedimenti.
6. La causa veniva quindi istruita documentalmente.
7. In data 10 giugno 2024, si costituiva in giudizio in qualità di Controparte_3
successore a titolo particolare del creditore originario ex art. 111 c.p.c., la quale dichiarava di essere divenuta cessionaria pro soluto del credito oggetto del presente giudizio di opposizione e, pertanto, di richiamarsi a tutte le domande, eccezioni e conclusioni già svolte da CP_6
8. Mediante ordinanza datata 11 dicembre 2024, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. L'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, occorre chiarire le peculiarità del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 645 c.p.c..
Segnatamente, quello monitorio rientra nella categoria dei procedimenti sommari, in quanto si svolge in assenza di contraddittorio con il debitore e limita la cognizione del giudice ai soli fatti costitutivi del diritto di credito che, oltre ad essere liquido ed esigibile, deve risultare da prova scritta allegata dal ricorrente (salvi i casi di cui all'art. 633 co. 1 nn. 2 e 3). Diversamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena sull'esistenza del credito dedotto dal ricorrente mediante l'azione monitoria, con la peculiarità che non si verifica alcuna inversione della pagina 8 di 23 posizione sostanziale delle parti, di guisa che, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, il creditore opposto mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21101/2015, in senso conforme cfr. ex multiis Cass. civ. n. 4800/2017).
2. La vicenda processuale.
I sig.ri e si sono opposti, quali debitori in solido, al Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 674/2021, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Massa in data 8.10.2021, e contenente l'ingiunzione di pagamento in favore di
[...]
della somma di € 60.000,00, oltre spese di lite, sulla scorta della Controparte_1
fideiussione prestata dagli stessi in data 9.9.2013 per le obbligazioni assunte da VRP
Impianti s.r.l. tramite il contratto di finanziamento chirografario a favore di imprese artigiane concesso dall'istituto di credito.
Le opposizioni espletate autonomamente dai due debitori hanno originato due diversi procedimenti (in particolare il n. 746/2022 R.G. ed il n. 2528/2021 R.G.) che sono stati debitamente riuniti. Nel corso del giudizio, si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
e, per essa, Controparte_3 Controparte_4
3. La competenza territoriale.
3.1. La convenuta opposta ha eccepito come il Tribunale adito sia incompetente territorialmente e funzionalmente in favore della Sezione specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 33 co. 2 l. 287/1990 e artt. 3 co. 1 lett. c) e 4 co. 1 d.lgs. 168/2003, stante la domanda riconvenzionale spiegata dall'attrice opponente avente ad oggetto l'accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
3.2. Sul punto, richiamato quanto già affermato da questo Giudice mediante ordinanza del 5.07.2022, occorre dar conto che si tratta di argomentazioni che hanno trovato conferma nelle successive pronunce di legittimità, secondo cui: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge
n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, pagina 9 di 23 attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi, contenente disposizioni contrastanti con l'articolo 2, comma 2, lettera
a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata. La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e
a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se
l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 14185/2024).
In altri termini, sebbene ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, le sezioni specializzate in materia d'impresa siano competenti in ordine a: “c) controversie di cui alla
L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2” e“d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea”, dal tenore dell'art. 34 c.p.c. pare desumersi che solo se richiesto dalla legge o dalla “esplicita domanda di una delle parti” una questione pregiudiziale vada decisa con efficacia di giudicato, dovendosi rimettere l'intera causa al diverso giudice competente per materia o per valore. E, dunque, in assenza di una peculiare previsione di legge e\o di una espressa domanda di parte, a venire in rilievo è piuttosto una cognizione incidenter tantum, che non richiede un accertamento autonomo con efficacia di giudicato, e che può intervenire anche da parte del giudice incompetente a conoscere in via ordinaria della domanda.
3.3. Orbene, dal tenore degli atti difensivi deve ritenersi che tanto il sig. Pt_1
quanto il sig. non abbiano proposto alcuna domanda di accertamento della Pt_2
nullità con efficacia erga omnes della garanzia fideiussoria rilasciata, avendo piuttosto formulato l'eccezione in questione al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata dall'istituto di credito nei loro confronti.
4. La cessione del credito.
pagina 10 di 23 4.1. Parte attrice opponente ha lamentato la carenza di legittimazione attiva di
[...]
stante l'asserita assenza di prova documentale dell'intervenuta cessione del CP_3
credito nei confronti dei sig.ri e Pt_1 Pt_2
4.2. Segnatamente, a mente dell'art. 111 comma 1 c.p.c. «se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie». Il secondo comma dell'art. 111 c.p.c. dispone, poi, che «in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso». In accordo al terzo comma dell'art. 111 c.p.c., infine, «la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione».
Quello del terzo è “un intervento con caratteristiche del tutto peculiari, consentito perché
l'interventore non si configura quale «terzo», ossia titolare di un diritto autonomo e indipendente, né, tantomeno, quale litisconsorte necessario, ma in quanto titolare della medesima posizione giuridica e processuale del suo dante causa” (cfr. Cass. n. 21492/2018; in senso conforme;
Cass. n.
5129/2020). La Cassazione ha altresì chiarito che “la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (cfr. Cass., n.
22503\2014; in senso conforme Cass. civ. n. 10442\2023).
4.3. Ciò posto, è d'uopo evidenziare, in ordine alle operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., come un conto sia l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – altro la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto.
pagina 11 di 23 Premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. civ. 17944\2023) la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) va tenuta distinta dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto della cessione in blocco. Con riguardo a tale secondo ambito, in particolare, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
(…) solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. Cass. civ. n. 17944\2023).
Tali principi di diritto appaiono ormai consolidati, tanto che è stato recentemente ribadito che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.,
22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)” (cfr. Cass. civ. 3405\2024).
4.4. Tale essendo il dato normativo e giurisprudenziale di riferimento appare sussistere idoneo riscontro che, nella fattispecie che ne occupa, la cessione in blocco sia effettivamente intervenuta, oltre che debitamente pubblicizzata e che inoltre risulti inerente anche il credito per cui è causa. pagina 12 di 23 Segnatamente, dalla documentazione in atti emerge che, in data 16.12.2023, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148, Parte Seconda, l'elenco delle posizioni oggetto di cessione ex art. 58 TUB tra la cedente e la Controparte_1
cessionaria a fronte del contratto di cessione “in blocco” di crediti Controparte_10
pecuniari rispondenti ai criteri indicati in G.U. con effetto dal 7.12.2023 (v. doc. 4 terza intervenuta).
In seguito, in data 30.12.2023, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153, Parte
Seconda, l'avviso di cessione pro soluto di crediti dalla cedente alla Controparte_10
cessionaria a fronte del relativo contratto perfezionatosi in data Controparte_3
14.12.2023 (v. doc. 5 terza intervenuta).
Ancora, ulteriori elementi idonei a comprovare tale ricostruzione fattuale emergono dalle dichiarazioni provenienti dalle società coinvolte nell'operazione di cessione dei crediti. In particolare, in persona del proprio legale rappresentante, CP_11
ha dichiarato, in data 2.2.2024, di aver ceduto alla cessionaria il Controparte_10
credito ex art. 58 TUB come risultante dalla G.U. Parte II n. 148 del 16.12.2023 (v. doc.
2 parte intervenuta). Inoltre, in persona del proprio amministratore Controparte_10
delegato, ha dichiarato in data 21.02.2024, di aver ceduto il credito vantato nei confronti di VRP Impianti s.r.l. in favore di come risultante dalla G.U. Controparte_3
Parte II n. 153 del 30.12.2023 (v. doc. 3 terza intervenuta).
4.5. Può quindi ritenersi, per quanto di interesse, che l'intervento in causa di CP_3
quale successore a titolo particolare, sia del tutto legittimo. Nella specie, del resto,
[...]
non è stata richiesta e disposta l'estromissione di né tanto meno è stata formulata da parte di e, per essa di alcuna domanda di condanna Controparte_3 Controparte_4
al pagamento diretto in suo favore, né vi è stata espressa adesione in tal senso da parte dell'originario convenuto opposto, di talché il Tribunale è chiamato esclusivamente a valutare la legittimazione processuale dell'intervenuta a dare impulso al procedimento.
5. La qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti.
pagina 13 di 23 5.1. Prima di analizzare il merito della presente controversia, è bene procedere alla qualificazione del rapporto giuridico intercorrente tra le parti atteso che, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha sostenuto che il rapporto di specie risulta sussumibile nell'ambito del contratto autonomo di garanzia a fronte della pattuizione della c.d. clausola “a prima richiesta”.
5.2. E tuttavia, in termini generali, la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta non comporta – in assenza della contestuale e generale preclusione per il garante alla facoltà di proporre eccezioni – la riqualificazione del rapporto contrattuale quale contratto autonomo di garanzia, dal momento che permane l'accessorietà del vincolo rispetto al rapporto principale.
A riguardo, invero, con la sentenza delle Sezioni Unite 18 febbraio 2010, n. 3947, è stato chiarito che la caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è costituita proprio dalla carenza dell'elemento dell'accessorietà, atteso che “il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base”. E ciò in quanto la causa concreta del contratto autonomo di garanzia deve essere individuata nel trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso all'inadempimento di una prestazione contrattuale. E', pertanto, rilevante in tale ottica la presenza di una clausola
“a prima richiesta e senza eccezioni”, idonea ad indurre l'interprete ad escludere che si sia al cospetto di una fideiussione, salva manifesta discrasia con il complessivo “altro” contenuto della convenzione negoziale.
Più di recente, la Cassazione ha ribadito che “mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale). L'inserimento nel contratto dell'espressione a prima richiesta e senza pagina 14 di 23 eccezioni, infine, dovrebbe orientare l'interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell'articolo 1957 del Cc e si caratterizza per
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli” (cfr. Cass. civ., sez. III, 03/11/2021, n. 31313; in senso conforme: Cassazione civile, sez. III,
18/02/2022, n. 5423; Cassazione civile, sez. I, 19/07/2021, n. 20632; Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, n. 27619).
5.3. Nel caso di specie, l'art. 6 n. 2 del contratto di finanziamento concluso tra
[...]
e VRP Impianti s.r.l. contenente lo schema fideiussorio in rilievo statuisce che i CP_6
garanti “si obbligano a versare alla -Banca-, nei limiti dell'importo sopra indicato, dietro semplice invito della -Banca- stessa a mezzo di lettera raccomandata, fax o telegramma, quando dovuto dalla -
Debitrice-, qualora mancasse, per qualsiasi motivo, alla puntuale esecuzione degli obblighi assunti”.
Tale previsione si riferisce esclusivamente alle modalità dell'escussione e ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili.
Non risulta invece equipollente ad una clausola preclusiva alla facoltà di opporre eccezione in ordine al rapporto principale, la presenza nel testo del contratto di una deroga alla prescrizione di cui all'art. 1957 c.c., atteso che come evidenziato dalla
Suprema Corte, “la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita neppure laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di pagamento a prima richiesta, o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente … ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione” (così Cass., 28.02.2020, n. 5598).
In definitiva, quello di che trattasi, tanto alla luce del dato testuale quanto in considerazione della stretta accessorietà al contratto di finanziamento agrario concesso alla debitrice principale VRP Impianti s.r.l., risulta a tutti gli effetti un rapporto fideiussorio, come del resto evincibile dal dato testuale. Pertanto, ai sig.ri Pt_1
pagina 15 di 23 e non risulta preclusa l'opposizione di eccezioni relative al Pt_1 Parte_2
rapporto debitorio principale intercorrente tra VRP Impianti s.r.l. e
6. La nullità parziale della fideiussione.
6.1. Tanto chiarito e venendo ora al merito delle eccezioni attoree, deve evidenziarsi come i sig.ri e abbiano eccepito la nullità della clausola Parte_1 Parte_2
n. 6 del contratto di finanziamento contenente la stipula della fideiussione di che trattasi in quanto derogatoria rispetto alla disciplina prevista nell'art. 1957 c.c. e, pertanto, corrispondente al c.d. “schema ABI” sanzionato dalla Banca d'Italia poiché violativo della disciplina antitrust di cui alla l. 287/1990.
6.2. Orbene, all'esito del confronto tra lo “schema ABI” ed il modulo fideiussorio in rilievo, è effettivamente dato evincersi che la fideiussione consti di una clausola presentante la stessa formulazione utilizzata nello schema predisposto dall'ABI e giudicato anticoncorrenziale con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio
2005, vale a dire la clausola che deroga al termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c..
Ciò posto, appare rilevante richiamare il recente orientamento a Sezioni Unite, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. civ. Sez. U,
Sentenza n. 41994 del 30/12/2021). Tanto, con la precisazione che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. n. 287 del 1990, art.
2 e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta pagina 16 di 23 anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”.
E tuttavia, dal momento che l'accertamento operato dall'Autorità garante in ordine alla sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI ha riguardo al periodo compreso tra l'8 novembre 2003 e maggio 2005, appare arduo sostenere la valenza di tale provvedimento con riguardo ai contratti stipulati in un momento posteriore e, dunque, in un arco temporale estraneo all'accertamento oggetto della prova privilegiata predetta. A maggior ragione dal momento che nella fattispecie che ne occupa non viene in rilievo una fideiussione omnibus, quanto piuttosto una fideiussione specifica, in quanto espressamente diretta a garantire le sole obbligazioni contratte dalla debitrice VRP Impianti s.r.l. verso l'istituto di credito mediante il contratto di finanziamento, risultando l'oggetto contrattuale sufficientemente determinato.
6.3. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, atteso che la fideiussione specifica di che trattasi è stata stipulata in data successiva al 2005 e, segnatamente, nel 2013, gli attori - stante l'assenza di coincidenza o significativa prossimità temporale - avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e dunque, in altri termini, che un numero elevato di banche operanti nel contesto territoriale di riferimento avesse raggiunto un accordo atto a limitare il libero gioco della concorrenza, in contrasto con l'ordine pubblico economico (il che non può sostenersi laddove un congruo numero di banche abbia adottato un modello diverso, consentendo quindi al cliente una effettiva alternativa).
pagina 17 di 23 Sennonché, la documentazione allegata dagli opponenti nella memoria ex art. 183 co. 6
n. 1 c.p.c. (v. docc. nn. 10-17) ha ad oggetto n. 8 contratti di fideiussione stipulati in un arco temporale eccessivamente ampio (dal 19.10.2006 al 27.8.2014) con diversi istituti di credito operanti su un'area territoriale non omogenea. In tal senso, l'impiego di clausole simili nei contratti di fideiussione prodotti non può costituire elemento idoneo a dimostrare che i sig.ri e abbiano subito una lesione del proprio diritto Pt_1 Pt_2
a poter beneficiare della competizione commerciale in quanto illecitamente alterata da un'intesa a monte.
Il predetto onere probatorio non è stato assolto, dunque, dagli opponenti, i quali avrebbero avuto ampia facoltà di richiedere, ad esempio, un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riguardo ad un campione di banche operanti sul territorio riferibile al periodo di che trattasi, con ciò consentendo al giudicante di verificare – in assenza dell'operatività della predetta prova privilegiata – l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, cagione della nullità parziale lamentata.
In ragione di quanto sopra, per quanto di effettivo interesse, alcuna nullità appare prospettarsi.
6.4. Si tratta di una soluzione conforme a quella adottata dalla più recente giurisprudenza di merito. Segnatamente, il Tribunale di Milano, ha statuito che: “le fideiussioni, sottoscritte in data 15.12.2015, non subiscono gli effetti dell'accertamento compiuto dalla
Banca d'Italia, nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento n. 55 del 2005 relativo alla normativa antitrust. In virtù del predetto provvedimento, le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI sono state valutate come anticoncorrenziali. Alla luce di ciò, deve considerarsi infondata la domanda riconvenzionale di nullità della garanzia omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto contenente clausole asseritamente predisposte sulla scorta del c.d. “Modello Standard ABI” (cfr. Tribunale, Milano, Sez. spec. Impresa,
03/02/2023, n. 896). Sulla scorta di tale principio di diritto, con altro provvedimento adottato in seguito in un distinto giudizio, il Tribunale ha accolto l'istanza dell'attore volta ad ottenere l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato pagina 18 di 23 dalle altre banche ordinando ex art. 210 c.p.c. ad un novero di istituti bancari, di diverso dimensionamento, l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa
(Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, ord. 21/02/2023).
Con ragionamento di analogo tenore, il Tribunale di Roma ha rigettato le domande attoree volte alla declaratoria di nullità delle fidejussioni omnibus, stipulate in data anteriore a quella oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia, in quanto “gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e gli attori non vi hanno adempiuto, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche”
(cfr. Tribunale di Roma Sez. XVII – Sezione Imprese, sentenza n. 6749/2023 del
28/04/2023). Mentre, sempre alla luce della circoscritta valenza dell'accertamento operato dalla Banca d'Italia, il Tribunale di Pescara ha escluso la nullità delle fideiussioni specifiche (e, non dunque, omnibus) contenenti clausole conformi allo schema ABI, non oggetto di peculiare verifica in sede antitrust (cfr. Tribunale, Pescara, 06/03/2023).
6.5. Ne consegue che, non essendo affetta da nullità la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., i fideiussori rimangono obbligati anche in seguito alla scadenza dell'obbligazione principale a prescindere dalla proposizione da parte del creditore delle sue istanze verso il debitore principale nel termine di sei mesi. I sig.ri e Pt_1 Pt_2
pertanto, nei limiti dell'importo di € 60.000,00, risultando debitori in solido del credito in favore della controparte.
7. La violazione della buona fede e correttezza.
7.1. Proseguendo nella disamina, gli attori hanno domandato al Tribunale adito di voler accertare che il comportamento tenuto da abbia violato i principi di buona fede e correttezza per non aver quest'ultima provveduto a comunicare agli opponenti l'ammontare del debito garantito e/o l'inadempimento del debitore principale, violando gli obblighi informativi sulla stessa gravanti ai sensi degli artt. 119 co. 1 TUB, 1175 e
1375 c.c., con conseguente nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. pagina 19 di 23 7.2. A riguardo, mette conto evidenziare come, ai sensi dell'art. 119 co. 1 TUB, nei contratti di durata gli istituti di credito forniscono al “cliente”, almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Orbene, nel novero dei soggetti titolari del diritto a ricevere periodicamente le comunicazioni informative in merito allo svolgimento del rapporto non rientra il fideiussore, riferendosi detta norma evidentemente al titolare del rapporto sostanziale con l'istituto di credito in questione.
In tal senso, eventuali contestazioni in merito all'asserita violazione di tale obbligo posto in capo a avrebbero dovuto essere sollevate dalla debitrice principale
[...]
e\o comunque riferite dai fideiussori alla posizione della stessa. CP_12
D'altra parte, non si vede come un'eventuale violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, così come prospettati da parte attrice, avrebbe potuto determinare la nullità
e/o inefficacia del d.i. opposto. Invero, è ormai consolidata in dottrina e giurisprudenza la distinzione tra regole di validità, recanti requisiti strutturali del contratto la cui violazione comporta la nullità dello stesso, e regole di responsabilità che pongono obblighi di comportamento la cui violazione è idonea a generare responsabilità. A tal proposito, in assenza di esplicita previsione normativa, la violazione dei doveri di informazione gravanti sull'istituto di credito è idonea ad originare, al più, una responsabilità di tipo risarcitorio per violazione di una regola di condotta della buona fede (cfr. Sez. Un. n. 26724/2007) che non può inficiare la validità strutturale né
l'efficacia del contratto di fideiussione.
8. La vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c..
8.1. Parte attrice ha lamentato, ancora, come la deroga all'art. 1957 c.c. sia stata predisposta unilateralmente dalla banca, la quale avrebbe taciuto agli opponenti i maggiori rischi che la relativa sottoscrizione avrebbe comportato, violando i principi di solidarietà, buona fede e trasparenza e, pertanto, debba essere qualificata come vessatoria ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. t) d.lgs. 206/2005.
8.2. In merito, la Cassazione ha chiarito che “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista di riflesso, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Le finalità della pagina 20 di 23 disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore. Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (cfr. Cassazione civile , sez. II , 30/08/2023 , n.
25459).
8.3. Dalla visura storica di VRP Impianti s.r.l. (con attuale amministratore unico il sig.
è emerso come il sig. sia stato nominato amministratore CP_5 Parte_1
mediante atto iscritto in data 16.11.2011 (v. doc. 7 attori). La ripartizione delle quote sociali al momento della stipula della fideiussione, invece, può essere desunta dall'atto notarile di cessione delle stesse, di cui si dirà meglio in seguito, secondo cui – alla data del 6 maggio 2015 – il sig. era titolare di una quota di partecipazione pari al Pt_1
98% del capitale sociale mentre il sig. era titolare della quota pari al Parte_2
2%.
Mentre per il sig. appare indubbio il collegamento funzionale alla società Pt_1
debitrici, più difficile è sostenere che sussista analoga condizione in capo al sig. Pt_2
E' decisivo, ad ogni modo, rilevare che, in accordo alla più recente giurisprudenza di legittimità “la decadenza sancita dall' art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (cfr. Cass. civ. sez.
I n. 3989/2025).
9. La sorte del decreto ingiuntivo.
In considerazione di quanto sopra, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata e, di conseguenza, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
10. La domanda nei confronti del terzo chiamato. pagina 21 di 23 10.1. Da ultimo, in denegata ipotesi di loro soccombenza, i sig.ri e Pt_1 Pt_2
hanno domandato la condanna del sig. a “mallevare e tenere indenne” loro da CP_5
ogni pretesa avanzata dalla convenuta opposta.
Segnatamente, dalle risultanze documentali è emerso come, mediante atto a firma del
Notaio di Terni, in data 29.04.2015, i sig.ri e hanno Persona_2 Pt_1 Pt_2
ceduto le proprie quote detenute in VRP Impianti s.r.l. al sig. In CP_5
particolare, ivi si legge che: “L'acquirente si impegna a tenere liberi e indenni i venditori da ogni e qualsiasi debito, esborso o responsabilità connesso alla pregressa partecipazione sociale e si impegna a liberarli in qualunque sede, per qualsiasi debito, per qualsiasi tipo di garanzia anche fideiussoria eventualmente fino ad oggi prestata o rilasciata tanto come soci che come garanti, sempreché risultino dalla contabilità sociale esibita” (v. doc. 6 parte attrice).
10.2. Vale anzitutto premettere che la domanda avanzata dagli attori opponenti rimane estranea alla regolazione dei rapporti interni tra debitore principale e fideiussore, non potendo espletare alcun effetto nei confronti dell'istituto di credito garantito.
10.3. Ciò posto, anche a ritenere quello di che trattasi un titolo autonomo rispetto a quello che ha originato la causa principale, da cui scaturisce l'obbligo del sig. a CP_5
sollevare i sig.ri e (a lui non legati da un vincolo di solidarietà) dalle Pt_1 Pt_2
conseguenze patrimoniali derivanti da un certo evento, nella specie l'escussione della fideiussione, la domanda avanzata non può trovare accoglimento, non avendo gli attori opponenti assolto l'onere di dimostrare che il debito di che trattasi emergesse dalla contabilità sociale esibita al sig. al momento del trasferimento delle quote (che CP_5
non è stata prodotta in giudizio). Tale circostanza, inoltre, non può ritenersi provata sulla scorta del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non operante nella fattispecie a fronte della contumacia del sig. CP_5
11. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché dell'attività processuale svolta e del relativo pregio, si quantificano in complessivi € 7.800,00 per pagina 22 di 23 compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio. Tali spese, tenuto conto dell'intervento del processo di , e della CP_3
successiva inerzia processuale di devono essere rifuse in favore di entrambe, in considerazione dell'attività processuale rispettivamente espletata (in tema di spese di lite e intervento processuale cfr. Cass. civ. 1633\2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri e avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 674/2021 emesso dal Tribunale di Massa in data 8.10.2021
(nell'ambito del procedimento n. 1881/2021 n. R.G) a favore di
[...]
che dichiara esecutivo;
Controparte_1
2. rigetta la domanda avanzata dai sig.ri e nei Parte_1 Parte_2
confronti del sig. CP_5
3. condanna i sig.ri e in solido tra loro, a rifondere le Parte_1 Parte_2
spese di lite del presente giudizio, in favore di Controparte_1
nella misura di € 5.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio, ed in favore di e, per essa Controparte_3
di nella misura di € 2.800,00, per compensi, oltre iva, c.p.a. e Controparte_4
rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio.
Così deciso in Massa, in data 3.4.2025.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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