Decreto cautelare 27 novembre 2021
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00632/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00816/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro e Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariapaola Marro in Milano, via Primaticcio n. 8;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri "IA" - SM - Ufficio personale, recante trasferimento d'autorità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la nota del 28 aprile 2025, notificata in pari data al Ministero della Difesa, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Vista la memoria depositata dall’amministrazione il 30 aprile 2025, che non si oppone all’estinzione del giudizio, ma insiste per la condanna del ricorrente rinunciante alla rifusione delle spese;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2025 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che al collegio non resti che dare atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese della fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.