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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1249/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] l'[...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso gli avv.ti Antonella Lo Monte e Gaetano Serio, rappresentanti e difensori ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 4/6/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/3/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 4/5/2000, in costanza del quale sono nati i figli (il Persona_1
27/9/2002) e (il 18/8/2006) e di essersi separati in forza della sentenza n. 5306/2019 Per_2
del 26-30/11/2019, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n.
4045/2018 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 5/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare
1 congiuntamente alle seguenti condizioni:
“
1. assegnazione della casa coniugale sita in Palermo viale Regione Siciliana n.3152 alla sig.ra Pt_1 che la abiterà con i figli e;
[...] Persona_1 Per_2
2. corresponsione a carico del sig. in favore della sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli, di un assegno mensile di euro 705,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT oltre il 60% delle spese mediche, scolastiche, ed ulteriori spese straordinarie, purché prevalentemente concordate e documentate;
3. nulla viene disposto in merito al diritto dovere di visita dei figli, tenuto conto che quest'ultimi sono ormai maggiorenni ed organizzeranno pertanto liberamente con il padre gli incontri sia durante la settimana si relativamente alle festività.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il 4/5/2000;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione giudiziale n. 4045/2018 R.G., definito con sentenza n. 5306/2019 del 26-
30/11/2019, passata in giudicato.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 4/5/2000 da nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] l'[...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2000, al n. 21, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia
2 autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1249/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] l'[...] (c.f.: Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso gli avv.ti Antonella Lo Monte e Gaetano Serio, rappresentanti e difensori ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 4/6/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/3/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 4/5/2000, in costanza del quale sono nati i figli (il Persona_1
27/9/2002) e (il 18/8/2006) e di essersi separati in forza della sentenza n. 5306/2019 Per_2
del 26-30/11/2019, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n.
4045/2018 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 5/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare
1 congiuntamente alle seguenti condizioni:
“
1. assegnazione della casa coniugale sita in Palermo viale Regione Siciliana n.3152 alla sig.ra Pt_1 che la abiterà con i figli e;
[...] Persona_1 Per_2
2. corresponsione a carico del sig. in favore della sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli, di un assegno mensile di euro 705,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT oltre il 60% delle spese mediche, scolastiche, ed ulteriori spese straordinarie, purché prevalentemente concordate e documentate;
3. nulla viene disposto in merito al diritto dovere di visita dei figli, tenuto conto che quest'ultimi sono ormai maggiorenni ed organizzeranno pertanto liberamente con il padre gli incontri sia durante la settimana si relativamente alle festività.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il 4/5/2000;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione giudiziale n. 4045/2018 R.G., definito con sentenza n. 5306/2019 del 26-
30/11/2019, passata in giudicato.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 4/5/2000 da nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] l'[...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune dell'anno 2000, al n. 21, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia
2 autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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