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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/06/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 13.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 602/2022 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], c.f. , con Parte_1 C.F._1 l'intervento di , nata in [...] il [...], Controparte_1 CP_2 e , n
[...] Controparte_3 ualificatisi eredi di enza il 26.09.2022, Parte_1 rapp.ti e difesi, giusta procura in c uzione per intervento volontario del 12.10.2022, dagli avv.ti Manfredo Napoli e Salvatore Marigliano, ed elett.te domiciliati come in atti;
RICORRENTI E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_4 P.IVA_1 dall'avv. Susanna Mazzaferri, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 27.08.2019 presentava Parte_1 do oscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dello status di portatore di handicap grave ex l. 104/1992, art. 3, comma 3. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha ritenuto l'istante ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i Pt_2 compiti propri della s /88 L. 124/98) medio - grave 67% - 99%” e portatore di handicap lieve, negando di fatto la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle provvidenze richieste. Pertanto, in data 03.09.2020, adiva il Tribunale di Lagonegro proponendo Parte_1 giudizio di accertamento tecnic si dell'art. 445 bis c.p.c., R.G. 1534/2020; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, dott. , con relazione depositata il Persona_1 02.12.2021, pur riconoscendo la sussistenza di una inva permanente, non ha ritenuto che il complesso morboso analizzato fosse tale da giustificare l'accesso alle provvidenze ambite, permanendo una residuale autonomia nella deambulazione e nello svolgimento delle attività essenziali della vita quotidiana. 1.1. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c., l'istante formulava espressa dichiarazione di dissenso e depositava tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo nulla la relazione depositata per l'omessa rispondenza ai quesiti posti in fase di conferimento dell'incarico e per non aver tenuto conto delle osservazioni formulate all'esito dell'invio della prima redazione dell'elaborato. Eccepiva, inoltre, la mancata valutazione dell'intero complesso patologico attestato grave al punto tale da incidere negativamente sulla capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di salute e Parte_3 il riconoscimento della sola ccompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. In via istruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, formulava espressa richiesta di rinnovo dell'indagine medico legale espletata in fase di atp. 1.2. Con memoria difensiva depositata il 07.10.2022 si costituiva in giudizio l'istituto resistente, deducendo la genericità delle contestazioni sollevate e la correttezza delle conclusioni contenute nell'elaborato peritale depositato, considerate esaurientemente motivate. Chiedeva, nel merito, il rigetto delle avverse richieste, ritenute infondate. 1.3. All'udienza del 18.10.2022 il GdL dava atto del deposito di ulteriore documentazione medica, successiva all'introduzione del giudizio di merito, e invitava il ricorrente a precisare l'oggetto della domanda, stante la non sovrapponibilità delle conclusioni contenute negli scritti difensivi depositati. 1.4. Con memorie depositate il 12.10.2022 ed il 10.01.2023 gli odierni ricorrenti si costituivano in giudizio dando atto del decesso del periziato, intervenuto il 26.09.2022, e limitando la domanda al solo riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo venuto meno il presupposto dell'esistenza in vita necessario per beneficiare dell'handicap grave. Insistevano per la rinnovazione della ctu. 1.5. Esaminata l'ulteriore documentazione depositata, all'esito dell'udienza del 18.01.2023, il GdL Per_ richiedeva al dott. di precisare l'idoneità della stessa a modificare il giudizio medico-legale già espresso. Il CTU chiedeva, quindi, di visionare la cartella clinica relativa al decesso. Il difensore veniva autorizzato al deposito.
1.6. Esaurita la fase istruttoria e acquisita la documentazione prodotta, a seguito di ulteriori rinvii, la causa veniva decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del procedimento per Persona_1 l'accertamento tecnico preventivo, co depositata il 02.12.2021, ha escluso la configurabilità dei requisiti necessari per l'accesso alla indennità di accompagnamento. Ha motivato le proprie conclusioni nei seguenti termini: “Visto l'anamnesi, la documentazione agli atti e la visita effettuata ritengo che è affetto da: Spondiloartrosi con ernie e protrusioni discali multiple cervico- Parte_1 dorso-lombari in esiti ento di decompressione. Microdiscectomia e artrodesi L3-L5 con viti e barre in titanio, Malattia di Parkinson in follow-up, coxartrosi bilaterale e rizartrosi. L'apparato muscolo-scheletrico dell'assicurato è compromesso in tutte le sue funzioni che limitano i movimenti attivi e passivi degli arti superiori ed inferiori. A peggiorare il quadro generale è la malattia di Parkinson che come da certificato è caratterizzata da deficit della deambulazione che avviene a piccoli passi. Fatte queste considerazioni è da far presente che l'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini nei cui confronti sia accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. E' opportuno sottolineare che il requisito di legge prevede l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, che nel caso specifico avviene a piccoli passi, e il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Da quanto detto ritengo che l'assicurato è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nella misura del 100%, e portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 1 L104/92”. 3.1. Rispetto alle osservazioni formulate a seguito dell'invio della prima redazione dell'elaborato, il CTU precisava di aver compiutamente esaminato la documentazione prodotta ed escludeva la
Pag. 2 di 4 presenza di elementi che potessero condurre ad una modifica del giudizio espresso in termini di meritevolezza del beneficio. 3.2. Instaurato il giudizio di merito e depositata l'ulteriore documentazione ritenuta attestante l'aggravamento del complesso morboso già esaminato, il CTU, invitato a rendere chiarimenti, ha precisato quanto segue: “In risposta ai rilievi effettuati, e dopo aver visionato la nuova documentazione sanitaria ritengo che dalla certificazione recente, e quindi quella successiva al deposito della perizia RG 1534 /2020, risulta come le condizioni del ricorrente erano si gravi ma non tali da renderlo totalmente dipendente. A conferma di ciò vi è la certificazione fatta dal Centro Regionale Neurogenetica ASP Catanzaro del 09/03/2022 dove si evidenzia un Pakinsonismo di 4 stadio di HOEHN-yahr, corrispondente ad una condizione di deambulazione autonoma, come evidenziato all'esame peritale effettuato. Condizione già confermata precedentemente anche dal centro Uva del 07/02/2022: ..Malattia di Parkinson…in attuale buon compenso. A parte il Parkinsonismo, gli esami strumentali successivi presentati e la visita peritale obiettiva effettuata dal sottoscritto non hanno evidenziato un decadimento funzionale tali da impedire di svolgere gli atti quotidiani della vita, o impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore. Riguardo alla cartella clinica depositata dopo il decesso del ricorrente è da chiarire che il ricovero e il successivo decesso è avvenuto per una patologia acuta infettiva, tipo covid sars2, che ha determinato una grave insufficienza respiratoria ed il successivo decesso, e non a causa di gravità di patologia pregressa. Dopo aver esaminato gli ulteriori accertamenti sanitari e valutato le condizioni, come su esposto, ritengo di non dover modificare il giudizio medico-legale per cui il ricorrente prima del suo decesso era invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nella misura del 100%, senza indennità di accompagnamento”. 3.3. Alla luce della puntuale disamina delle contestazioni mosse, questo Giudice ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rese dal CTU avendo, quest'ultimo, correttamente inquadrato l'incidenza delle patologie rilevate sul complesso invalidante del soggetto e ritenuto che le stesse non siano tali da configurare i presupposti per l'accesso all'indennità di accompagnamento. L'esame obiettivo condotto ha attestato difficoltà e non impossibilità nella deambulazione, circostanza che trova conferma anche nella nuova documentazione versata in atti, nella quale, come correttamente osservato dal CTU, si evidenzia “un Pakinsonismo di 4 stadio di HOEHN-yahr, corrispondente ad una condizione di deambulazione autonoma, come evidenziato all'esame peritale effettuato”. È doveroso rammentare che, ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24980 del 19/08/2022). Per_ Ed invero, nella stessa relazione redatta dal dott. all'esito della richiesta di chiarimenti si evince che, sebbene il complesso morboso ac determinava senz'altro una totale e permanente inabilità, “gli esami strumentali successivi presentati e la visita peritale obiettiva (…) non hanno evidenziato un decadimento funzionale tale da impedire di svolgere gli atti quotidiani della vita, o impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore”. In relazione all'epoca antecedente al decesso, il CTU spiega che esso è avvenuto non per una patologia pregressa o per l'aggravamento del complesso morboso esistente ma per il sopraggiungere di una patologia infettiva (Covid – sars 2), che ha determinato grave insufficienza respiratoria e il conseguente exitus. Non vi erano, pertanto, neppure contestualmente al decesso, i presupposti per la concessione del beneficio richiesto. Tale conclusione può essere ritenuta condivisibile alla luce del già citato dettato normativo e dell'orientamento giurisprudenziale in materia. Si rammenta, infatti, che ai fini dell'accoglimento della domanda proposta non è sufficiente la mera difficoltà nella deambulazione o nello svolgimento delle funzioni essenziali, occorrendo la concreta impossibilità di attendervi autonomamente. Ed invero, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte chiarito come, ai fini della valutazione che qui ci occorre, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro
Pag. 3 di 4 inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cassazione civile, sez. VI, n. 25255 del 27 novembre 2014). Pertanto, si può affermare che le censure mosse si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Né possono essere condivise le conclusioni del CTP, peraltro non presente alle operazioni peritali, le cui valutazioni contrastano con l'esame obiettivo condotto. Come da consolidata, e qui condivisa, giurisprudenza di legittimità, "la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazionedifensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente" (cfr. Cass. n. 9483 del 2021; Cass. n. 2063 del 2010). 4. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
4.1. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, dunque, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste.
5. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente CP_ liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate come da separato CP_4 decreto. Lagonegro, 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
Pag. 4 di 4
, nato in [...] il [...], c.f. , con Parte_1 C.F._1 l'intervento di , nata in [...] il [...], Controparte_1 CP_2 e , n
[...] Controparte_3 ualificatisi eredi di enza il 26.09.2022, Parte_1 rapp.ti e difesi, giusta procura in c uzione per intervento volontario del 12.10.2022, dagli avv.ti Manfredo Napoli e Salvatore Marigliano, ed elett.te domiciliati come in atti;
RICORRENTI E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_4 P.IVA_1 dall'avv. Susanna Mazzaferri, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 27.08.2019 presentava Parte_1 do oscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dello status di portatore di handicap grave ex l. 104/1992, art. 3, comma 3. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha ritenuto l'istante ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i Pt_2 compiti propri della s /88 L. 124/98) medio - grave 67% - 99%” e portatore di handicap lieve, negando di fatto la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle provvidenze richieste. Pertanto, in data 03.09.2020, adiva il Tribunale di Lagonegro proponendo Parte_1 giudizio di accertamento tecnic si dell'art. 445 bis c.p.c., R.G. 1534/2020; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, dott. , con relazione depositata il Persona_1 02.12.2021, pur riconoscendo la sussistenza di una inva permanente, non ha ritenuto che il complesso morboso analizzato fosse tale da giustificare l'accesso alle provvidenze ambite, permanendo una residuale autonomia nella deambulazione e nello svolgimento delle attività essenziali della vita quotidiana. 1.1. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c., l'istante formulava espressa dichiarazione di dissenso e depositava tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo nulla la relazione depositata per l'omessa rispondenza ai quesiti posti in fase di conferimento dell'incarico e per non aver tenuto conto delle osservazioni formulate all'esito dell'invio della prima redazione dell'elaborato. Eccepiva, inoltre, la mancata valutazione dell'intero complesso patologico attestato grave al punto tale da incidere negativamente sulla capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di salute e Parte_3 il riconoscimento della sola ccompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. In via istruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, formulava espressa richiesta di rinnovo dell'indagine medico legale espletata in fase di atp. 1.2. Con memoria difensiva depositata il 07.10.2022 si costituiva in giudizio l'istituto resistente, deducendo la genericità delle contestazioni sollevate e la correttezza delle conclusioni contenute nell'elaborato peritale depositato, considerate esaurientemente motivate. Chiedeva, nel merito, il rigetto delle avverse richieste, ritenute infondate. 1.3. All'udienza del 18.10.2022 il GdL dava atto del deposito di ulteriore documentazione medica, successiva all'introduzione del giudizio di merito, e invitava il ricorrente a precisare l'oggetto della domanda, stante la non sovrapponibilità delle conclusioni contenute negli scritti difensivi depositati. 1.4. Con memorie depositate il 12.10.2022 ed il 10.01.2023 gli odierni ricorrenti si costituivano in giudizio dando atto del decesso del periziato, intervenuto il 26.09.2022, e limitando la domanda al solo riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo venuto meno il presupposto dell'esistenza in vita necessario per beneficiare dell'handicap grave. Insistevano per la rinnovazione della ctu. 1.5. Esaminata l'ulteriore documentazione depositata, all'esito dell'udienza del 18.01.2023, il GdL Per_ richiedeva al dott. di precisare l'idoneità della stessa a modificare il giudizio medico-legale già espresso. Il CTU chiedeva, quindi, di visionare la cartella clinica relativa al decesso. Il difensore veniva autorizzato al deposito.
1.6. Esaurita la fase istruttoria e acquisita la documentazione prodotta, a seguito di ulteriori rinvii, la causa veniva decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del procedimento per Persona_1 l'accertamento tecnico preventivo, co depositata il 02.12.2021, ha escluso la configurabilità dei requisiti necessari per l'accesso alla indennità di accompagnamento. Ha motivato le proprie conclusioni nei seguenti termini: “Visto l'anamnesi, la documentazione agli atti e la visita effettuata ritengo che è affetto da: Spondiloartrosi con ernie e protrusioni discali multiple cervico- Parte_1 dorso-lombari in esiti ento di decompressione. Microdiscectomia e artrodesi L3-L5 con viti e barre in titanio, Malattia di Parkinson in follow-up, coxartrosi bilaterale e rizartrosi. L'apparato muscolo-scheletrico dell'assicurato è compromesso in tutte le sue funzioni che limitano i movimenti attivi e passivi degli arti superiori ed inferiori. A peggiorare il quadro generale è la malattia di Parkinson che come da certificato è caratterizzata da deficit della deambulazione che avviene a piccoli passi. Fatte queste considerazioni è da far presente che l'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini nei cui confronti sia accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. E' opportuno sottolineare che il requisito di legge prevede l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, che nel caso specifico avviene a piccoli passi, e il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Da quanto detto ritengo che l'assicurato è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nella misura del 100%, e portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 1 L104/92”. 3.1. Rispetto alle osservazioni formulate a seguito dell'invio della prima redazione dell'elaborato, il CTU precisava di aver compiutamente esaminato la documentazione prodotta ed escludeva la
Pag. 2 di 4 presenza di elementi che potessero condurre ad una modifica del giudizio espresso in termini di meritevolezza del beneficio. 3.2. Instaurato il giudizio di merito e depositata l'ulteriore documentazione ritenuta attestante l'aggravamento del complesso morboso già esaminato, il CTU, invitato a rendere chiarimenti, ha precisato quanto segue: “In risposta ai rilievi effettuati, e dopo aver visionato la nuova documentazione sanitaria ritengo che dalla certificazione recente, e quindi quella successiva al deposito della perizia RG 1534 /2020, risulta come le condizioni del ricorrente erano si gravi ma non tali da renderlo totalmente dipendente. A conferma di ciò vi è la certificazione fatta dal Centro Regionale Neurogenetica ASP Catanzaro del 09/03/2022 dove si evidenzia un Pakinsonismo di 4 stadio di HOEHN-yahr, corrispondente ad una condizione di deambulazione autonoma, come evidenziato all'esame peritale effettuato. Condizione già confermata precedentemente anche dal centro Uva del 07/02/2022: ..Malattia di Parkinson…in attuale buon compenso. A parte il Parkinsonismo, gli esami strumentali successivi presentati e la visita peritale obiettiva effettuata dal sottoscritto non hanno evidenziato un decadimento funzionale tali da impedire di svolgere gli atti quotidiani della vita, o impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore. Riguardo alla cartella clinica depositata dopo il decesso del ricorrente è da chiarire che il ricovero e il successivo decesso è avvenuto per una patologia acuta infettiva, tipo covid sars2, che ha determinato una grave insufficienza respiratoria ed il successivo decesso, e non a causa di gravità di patologia pregressa. Dopo aver esaminato gli ulteriori accertamenti sanitari e valutato le condizioni, come su esposto, ritengo di non dover modificare il giudizio medico-legale per cui il ricorrente prima del suo decesso era invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nella misura del 100%, senza indennità di accompagnamento”. 3.3. Alla luce della puntuale disamina delle contestazioni mosse, questo Giudice ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rese dal CTU avendo, quest'ultimo, correttamente inquadrato l'incidenza delle patologie rilevate sul complesso invalidante del soggetto e ritenuto che le stesse non siano tali da configurare i presupposti per l'accesso all'indennità di accompagnamento. L'esame obiettivo condotto ha attestato difficoltà e non impossibilità nella deambulazione, circostanza che trova conferma anche nella nuova documentazione versata in atti, nella quale, come correttamente osservato dal CTU, si evidenzia “un Pakinsonismo di 4 stadio di HOEHN-yahr, corrispondente ad una condizione di deambulazione autonoma, come evidenziato all'esame peritale effettuato”. È doveroso rammentare che, ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24980 del 19/08/2022). Per_ Ed invero, nella stessa relazione redatta dal dott. all'esito della richiesta di chiarimenti si evince che, sebbene il complesso morboso ac determinava senz'altro una totale e permanente inabilità, “gli esami strumentali successivi presentati e la visita peritale obiettiva (…) non hanno evidenziato un decadimento funzionale tale da impedire di svolgere gli atti quotidiani della vita, o impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore”. In relazione all'epoca antecedente al decesso, il CTU spiega che esso è avvenuto non per una patologia pregressa o per l'aggravamento del complesso morboso esistente ma per il sopraggiungere di una patologia infettiva (Covid – sars 2), che ha determinato grave insufficienza respiratoria e il conseguente exitus. Non vi erano, pertanto, neppure contestualmente al decesso, i presupposti per la concessione del beneficio richiesto. Tale conclusione può essere ritenuta condivisibile alla luce del già citato dettato normativo e dell'orientamento giurisprudenziale in materia. Si rammenta, infatti, che ai fini dell'accoglimento della domanda proposta non è sufficiente la mera difficoltà nella deambulazione o nello svolgimento delle funzioni essenziali, occorrendo la concreta impossibilità di attendervi autonomamente. Ed invero, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte chiarito come, ai fini della valutazione che qui ci occorre, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro
Pag. 3 di 4 inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cassazione civile, sez. VI, n. 25255 del 27 novembre 2014). Pertanto, si può affermare che le censure mosse si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Né possono essere condivise le conclusioni del CTP, peraltro non presente alle operazioni peritali, le cui valutazioni contrastano con l'esame obiettivo condotto. Come da consolidata, e qui condivisa, giurisprudenza di legittimità, "la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazionedifensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente" (cfr. Cass. n. 9483 del 2021; Cass. n. 2063 del 2010). 4. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
4.1. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, dunque, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste.
5. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente CP_ liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate come da separato CP_4 decreto. Lagonegro, 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
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