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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 249 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. , nato a ST (Lamezia Terme) in [...] Parte_1 C.F._1
22.08.1957 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Po n. 25 presso lo studio dell'Avv. Fulvio
Amendola, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-Opponente-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., p.i. con sede in Lamezia Terme (CZ), CP_1 P.IVA_1
alla Via A. Volta, n. 15, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via del Mare n.
16, presso lo studio degli Avv.ti Gianpaolo Russo e Ado Marchetti, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di risposta
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente incardinava il giudizio per cui
è causa al fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2022, del 25.11.2020, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 26.01.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 2.750,88 oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria, a titolo di mancato pagamento dei canoni mensili di locazione di immobile ad uso abitativo e delle relative spese condominiali e spese legali.
Deduce l'opponente l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità nonché, nel merito, la non debenza di tali somme in quanto già asseritamente corrisposte.
Per quelle relative alle spese legali pari a euro 512,40, ne deduceva la non dovutezza in quanto derivanti da rapporti professionali intercorrenti tra l'opposta e i suoi difensori.
Concludeva, dunque, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta mediante il deposito della comparsa di risposta, con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 28.01.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti i quali la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si ritiene di non dovere mutare il rito da ordinario in speciale in quanto la Suprema Corte ha chiarito che l'emissione di un decreto ingiuntivo in materia locatizia da parte di un giudice civile ordinario non comporta automaticamente l'applicazione del rito speciale locatizio (Cass. Civ. ordinanza n. 13693 del 16 maggio 2024).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto porta anche somme richieste a titolo di oneri condominiali e competenze legali.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda spiegata dalla parte opponente.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una inversione della posizione processuale delle parti, in virtù della quale l'opponente, formalmente attore, è sostanzialmente convenuto mentre l'opposto, convenuto formale, è sostanzialmente attore. Da ciò consegue che, con riferimento all'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione necessaria per la procedibilità della domanda, tale incombente ricade sull'opposto, nella sua qualità di attore sostanziale.
Applicando detti principi al caso di specie, dalla disamina degli atti di causa risulta essere evidente che parte opposta abbia ottemperato a tale onere, avviando un procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente (cfr. verbale allegato alle note a trattazione scritta del 13.02.2023).
Da ciò non può che conseguire l'infondatezza della doglianza.
3. Nel merito, può essere affermato quanto segue.
In sede monitoria l'odierno opposto ha ottenuto in suo favore una ingiunzione di pagamento, nei confronti dell'opponente, per il corrispettivo di euro 2.750,88 di cui:
- euro 1.139,42 a titolo di canoni di locazione insoluti relativi alle mensilità di dicembre
2021 e gennaio 2022;
- euro 1.099,06 per le spese condominiali per l'anno 2020 e preventivo 2021;
- euro 512,40 per le diffide, allegate in atti, volte a sollecitare il pagamento di dette somme.
Deduce ulteriormente parte opposta che persiste la morosità dell'opponente per gli anni successivi, per complessivi ulteriori euro 1.186,82 di cui € 350,00 per l'anno 2021 ed 836,82 per l'anno 2022 comprensive della quota a consuntivo 2021 e preventivo
2022.
Ciò posto, dalla disamina degli atti e documenti di causa si evince come parte opponente abbia saldato quanto dovuto relativamente alle somme riferite ai canoni e agli oneri condominiali (cfr. ricevute di pagamento allegate alla comparsa di risposta ed alle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.).
L'evenienza è confermata anche dall'opposta in sede di memorie di replica, nelle quali afferma che “l'odierno attore opponente procedeva al pagamento di quanto intimato”.
Relativamente alla somma residua di € 512,40 per diffide scaturite in conseguenza dell'inadempimento dell'opponente, si ritiene che queste debbano essere riconosciute all'opposta essendo attività esplicate ai fini della tutela dei propri diritti e conseguenti all'inadempimento del conduttore.
Infine, deve necessariamente essere aggiunta una ulteriore considerazione.
Dalla disamina degli atti e dei documenti di causa si evince inequivocabilmente come l'adempimento parziale dell'opponente-debitore al pagamento delle somme (di cui sopra si è dato atto) sia avvenuto, in parte, dopo la notifica del decreto ingiuntivo impugnato e, per altra parte, dopo l'introduzione del presente giudizio di opposizione.
Da tale risultanza in punto di fatto non può che derivare la conseguenza dell'applicazione, al caso di specie, della soccombenza virtuale di parte opponente nei confronti della domanda creditoria spiegata da parte opposta.
Infatti, è innegabile come l'adempimento sia avvenuto esclusivamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, prima, e dopo l'introduzione del presente giudizio di opposizione, poi.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la soccombenza virtuale è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere”.
Secondo la giurisprudenza la soccombenza virtuale deve determinarsi in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte.
Pertanto, per la liquidazione delle spese processuali, deve essere svolto un accertamento volto a verificare l'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta la domanda, risultando irrilevante il fatto che la stessa è stata successivamente dichiarata estinta.
In altre parole, per stabilire la soccombenza virtuale il Giudice deve immaginare che il processo sia proseguito, ponendo le spese a carico della parte che, secondo il criterio del “più probabile che non”, sarebbe risultata soccombente.
Applicando tale principio al caso di specie, è dunque evidente che, essendo l'adempimento dell'opponente avvenuto solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, prima, e dopo l'introduzione del presente giudizio di opposizione, poi, lo stesso sia da dichiararsi virtualmente soccombente.
Da tutto ciò ne consegue che parte opponente va condannata alla rifusione, in favore di parte opposta, della somma ancora residua portata in decreto ingiuntivo pari a euro
512,40 nonché al pagamento delle spese di lite della presente fase di opposizione, liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente
R.G. n. 249/2022, pendente tra , - opponente- contro in Parte_1 CP_1 persona del l.r.p.t., -opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca in parte qua il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme riferite a titolo di canoni e oneri condominiali;
b) conferma il decreto ingiuntivo opposto in parte qua, e, per l'effetto, condanna l'odierno opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, della somma residua pari ad euro
512,40;
c) condanna l'opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite inerenti alla presente fase di opposizione, che liquida complessivamente in euro
1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 22.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 249 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. , nato a ST (Lamezia Terme) in [...] Parte_1 C.F._1
22.08.1957 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Po n. 25 presso lo studio dell'Avv. Fulvio
Amendola, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-Opponente-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., p.i. con sede in Lamezia Terme (CZ), CP_1 P.IVA_1
alla Via A. Volta, n. 15, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via del Mare n.
16, presso lo studio degli Avv.ti Gianpaolo Russo e Ado Marchetti, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di risposta
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente incardinava il giudizio per cui
è causa al fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2022, del 25.11.2020, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 26.01.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 2.750,88 oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria, a titolo di mancato pagamento dei canoni mensili di locazione di immobile ad uso abitativo e delle relative spese condominiali e spese legali.
Deduce l'opponente l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità nonché, nel merito, la non debenza di tali somme in quanto già asseritamente corrisposte.
Per quelle relative alle spese legali pari a euro 512,40, ne deduceva la non dovutezza in quanto derivanti da rapporti professionali intercorrenti tra l'opposta e i suoi difensori.
Concludeva, dunque, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta mediante il deposito della comparsa di risposta, con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 28.01.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., scaduti i quali la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si ritiene di non dovere mutare il rito da ordinario in speciale in quanto la Suprema Corte ha chiarito che l'emissione di un decreto ingiuntivo in materia locatizia da parte di un giudice civile ordinario non comporta automaticamente l'applicazione del rito speciale locatizio (Cass. Civ. ordinanza n. 13693 del 16 maggio 2024).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto porta anche somme richieste a titolo di oneri condominiali e competenze legali.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda spiegata dalla parte opponente.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una inversione della posizione processuale delle parti, in virtù della quale l'opponente, formalmente attore, è sostanzialmente convenuto mentre l'opposto, convenuto formale, è sostanzialmente attore. Da ciò consegue che, con riferimento all'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione necessaria per la procedibilità della domanda, tale incombente ricade sull'opposto, nella sua qualità di attore sostanziale.
Applicando detti principi al caso di specie, dalla disamina degli atti di causa risulta essere evidente che parte opposta abbia ottemperato a tale onere, avviando un procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente (cfr. verbale allegato alle note a trattazione scritta del 13.02.2023).
Da ciò non può che conseguire l'infondatezza della doglianza.
3. Nel merito, può essere affermato quanto segue.
In sede monitoria l'odierno opposto ha ottenuto in suo favore una ingiunzione di pagamento, nei confronti dell'opponente, per il corrispettivo di euro 2.750,88 di cui:
- euro 1.139,42 a titolo di canoni di locazione insoluti relativi alle mensilità di dicembre
2021 e gennaio 2022;
- euro 1.099,06 per le spese condominiali per l'anno 2020 e preventivo 2021;
- euro 512,40 per le diffide, allegate in atti, volte a sollecitare il pagamento di dette somme.
Deduce ulteriormente parte opposta che persiste la morosità dell'opponente per gli anni successivi, per complessivi ulteriori euro 1.186,82 di cui € 350,00 per l'anno 2021 ed 836,82 per l'anno 2022 comprensive della quota a consuntivo 2021 e preventivo
2022.
Ciò posto, dalla disamina degli atti e documenti di causa si evince come parte opponente abbia saldato quanto dovuto relativamente alle somme riferite ai canoni e agli oneri condominiali (cfr. ricevute di pagamento allegate alla comparsa di risposta ed alle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.).
L'evenienza è confermata anche dall'opposta in sede di memorie di replica, nelle quali afferma che “l'odierno attore opponente procedeva al pagamento di quanto intimato”.
Relativamente alla somma residua di € 512,40 per diffide scaturite in conseguenza dell'inadempimento dell'opponente, si ritiene che queste debbano essere riconosciute all'opposta essendo attività esplicate ai fini della tutela dei propri diritti e conseguenti all'inadempimento del conduttore.
Infine, deve necessariamente essere aggiunta una ulteriore considerazione.
Dalla disamina degli atti e dei documenti di causa si evince inequivocabilmente come l'adempimento parziale dell'opponente-debitore al pagamento delle somme (di cui sopra si è dato atto) sia avvenuto, in parte, dopo la notifica del decreto ingiuntivo impugnato e, per altra parte, dopo l'introduzione del presente giudizio di opposizione.
Da tale risultanza in punto di fatto non può che derivare la conseguenza dell'applicazione, al caso di specie, della soccombenza virtuale di parte opponente nei confronti della domanda creditoria spiegata da parte opposta.
Infatti, è innegabile come l'adempimento sia avvenuto esclusivamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, prima, e dopo l'introduzione del presente giudizio di opposizione, poi.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la soccombenza virtuale è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere”.
Secondo la giurisprudenza la soccombenza virtuale deve determinarsi in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte.
Pertanto, per la liquidazione delle spese processuali, deve essere svolto un accertamento volto a verificare l'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta la domanda, risultando irrilevante il fatto che la stessa è stata successivamente dichiarata estinta.
In altre parole, per stabilire la soccombenza virtuale il Giudice deve immaginare che il processo sia proseguito, ponendo le spese a carico della parte che, secondo il criterio del “più probabile che non”, sarebbe risultata soccombente.
Applicando tale principio al caso di specie, è dunque evidente che, essendo l'adempimento dell'opponente avvenuto solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, prima, e dopo l'introduzione del presente giudizio di opposizione, poi, lo stesso sia da dichiararsi virtualmente soccombente.
Da tutto ciò ne consegue che parte opponente va condannata alla rifusione, in favore di parte opposta, della somma ancora residua portata in decreto ingiuntivo pari a euro
512,40 nonché al pagamento delle spese di lite della presente fase di opposizione, liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente
R.G. n. 249/2022, pendente tra , - opponente- contro in Parte_1 CP_1 persona del l.r.p.t., -opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca in parte qua il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme riferite a titolo di canoni e oneri condominiali;
b) conferma il decreto ingiuntivo opposto in parte qua, e, per l'effetto, condanna l'odierno opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, della somma residua pari ad euro
512,40;
c) condanna l'opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite inerenti alla presente fase di opposizione, che liquida complessivamente in euro
1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 22.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone