Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2026, proposto da
Società Selefor S.r.l. in persona della leg. rapp.te Marago Sandra, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Agresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sessa Cilento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AC NA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della determinazione n. 214 - reg. gen. n. 301 del 3 novembre 2025, comunicata via pec il 4 novembre 2025, con cui il Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Sessa Cilento ha disposto l'annullamento in autotutela della SCIA prot. n. 4381/2023 del 20 settembre 2023 e della successiva SCIA in variante prot. n. 3772/2024 del 12 agosto 2024 presentate dalla ricorrente;
b) dell'ordinanza di ripristino prot. n. 5670 del 6 novembre 2025 con cui il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Sessa Cilento ha ingiunto alla ricorrente di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sessa Cilento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente impugna la determina n. 214, reg. gen. n. 301, del 03.11.2025, che ha rimosso in autotutela la SCIA prot. n. 4381 del 20.09.2023 (presentata per il ripristino della recinzione su due lati della p.lla 514 del fl. 14, ex p.lla 447, nonché per la sistemazione del terreno incolto a giardino e la pavimentazione in pietra locale del piazzale antistante il fabbricato di cui alla p.lla 448) e la SCIA in variante/sanatoria prot. n. 3772 del 12.08.2024 (presentata per l’abbattimento di un muro in pietra ubicato sulla p.lla 514, ex p.lla 447), nonché la conseguente ordinanza di demolizione n. 5670 del 06.11.2025.
L’atto muove dall’esposto di AC NA, comproprietaria dei beni ed è motivato sul rilievo che la ricorrente non ha la titolarità esclusiva degli stessi.
Resiste il Comune di Sessa Cilento.
Il ricorso è manifestamente infondato può essere deciso in forma semplificata, atteso che, anche a fronte di un intervento edilizio soggetto a SCIA, la P.A. è sempre tenuta ad accertare che il richiedente ne abbia titolo (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 gennaio 2019, n. 56).
Nella fattispecie, la legittimazione in capo alla ricorrente non può derivare dal contratto di locazione stipulato in data 01.09.2023, che all’art. 9 fa espresso divieto di eseguire migliorie senza il consenso del proprietario locatore, del quale non vi è evidenza.
A ciò si aggiunga che la stessa non può neppure vantare un affidamento tutelabile, stante il fatto che, mentre nella prima SCIA si è correttamente qualificata come “locataria”, nella seconda si è artatamente qualificata come “proprietaria e locataria”.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO