Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4099/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione seconda civile -
in persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 4099/2016 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024 e vertente
tra
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in Fondi, alla via G. Toniolo n. 41, presso lo studio degli Avv.ti Bruno Barone e Danilo Ciccarelli che li rappresentano e difendono come da procura in atti,
- attori -
e
, (P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in , Via P.L. Nervi, rappresentata e difesa dall'Avv. Rachele Ambrosio CP_1 come da procura in atti,
-convenuta- e
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale del suo difensore Avv. Lorenzo Mazzeo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- terza chiamato-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2024 le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_2 l' al fine di veder condannare la stessa al risarcimento CP_3 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'interruzione di gravidanza occorsa a causa dell'operato dei medici della struttura secondo i fatti di seguito esposti.
Dopo aver condotto una gestazione regolare e priva di complicazioni, la si sottoponeva a ulteriori monitoraggi in data 16.05.2001 Parte_1
(giorno precedente alla data del presunto parto), i quali tuttavia rilevavano fin dal principio la presenza di un “tracciato non rassicurante”. A fronte di tali rilievi, seguivano ulteriori controlli e un'ecografia a seguito della quale l'attrice veniva congedata e tornava a casa. Il giorno seguente, l'attrice si recava nuovamente presso il reparto di ostetricia e ginecologia e, a seguito di ulteriore monitoraggio, veniva invitata dal medico di turno a ripresentarsi nel pomeriggio per ulteriori accertamenti. In quell'occasione la gestante veniva ricoverata quale “portatrice di una gravidanza a rischio” e, soltanto in tarda sera, a seguito di improvviso peggioramento del quadro clinico veniva sottoposta a cesareo di urgenza all'esito del quale si constatava il decesso del nascituro. Sulla scorta di tali deduzioni gli attori, di cui l'uomo in qualità di padre del nascituro, ascrivevano la responsabilità del sinistro ai medici di turno presso la struttura sanitaria convenuta chiedendo il risarcimento dei pregiudizi subiti.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la contestava le CP_3 avverse difese eccependo la prescrizione del diritto azionato e chiedeva il rigetto della domanda deducendo che, in mancanza di prova sul nesso causale, non è possibile imputare il decesso del nascituro alla condotta dei sanitari e/o della struttura.
Analoghe eccezioni venivano sollevate anche dalla Compagnia assicurativa – costituitasi ritualmente in giudizio in qualità di terza chiamata in causa – la quale insisteva, pertanto, per il rigetto delle domande attoree.
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024 come da note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei termini di cui alla seguente motivazione.
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3. Preliminarmente, occorre dare atto in rito della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, della Parte_3 all'incontro di mediazione obbligatoria del 12.01.2016, condotta che determina la conseguente applicazione dell'art. 8 comma 4 bis d.lgs. n. 28\2010 ratione temporis vigente.
4. Occorre trattare preliminarmente della eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata. Qualificata la domanda, come appresso specificato, quale danno da perdita del congiunto, trattasi di illecito extracontrattuale con termine di prescrizione non inferiore a 5 anni (Cass civ 29859/23). Il dies a quo nel caso di specie decorre dalla morte del nascituro (17.5.2001).
Cionondimeno il presente giudizio è stato preceduto da un procedimento penale che ha visto gli odierni attori costituirsi parti civili (cfr. doc.
6 -7 allegati alla citazione). Come noto “se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale” ( cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32069 del 12/12/2024). A tanto consegue che essendo la sentenza di appello divenuta irrevocabile in data successiva al 9.5.2014 la eccezione sollevata non può essere accolta in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato nel 2016. La interruzione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice poiché “l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione”. ( cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013).
Essendo il procedimento penale insorto nel 2001 (rgnr 1216/04) la prescrizione è stata interrotta tra il 2001 e il 2014 con conseguente rigetto della eccezione.
5. Passando al merito della controversia, occorre individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in punto di responsabilità del medico e della struttura sanitaria applicabili nel caso in esame.
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Al riguardo, preme sottolineare che i fatti generatori di responsabilità sono avvenuti nel 2001 e, pertanto, si pongono al di fuori dell'ambito applicativo della novella n. 24/2017 in vigore dal 1.04.2017.
La decisone della controversia in esame impone dunque di ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica nel quadro del regime anteriore alla legge n. 24/2017.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. civ. n. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli-Bianco va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono, in tal senso, il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi a essa posteriori.
Ai rilievi esposti consegue che tanto la responsabilità del sanitario quanto quella della struttura ospedaliera vanno inquadrati nell'alveo della responsabilità contrattuale.
Costituisce, infatti, principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui la responsabilità del sanitario, prima della entrata in vigore della legge Pt_4
, e, ai sensi dell'art. 1228 c.c., della struttura di appartenenza, viene
[...] ricondotta entro lo schema della responsabilità c.d. da contatto, la quale, pur connotandosi dal punto di vista strutturale alla stregua della responsabilità extracontrattuale – attesa l'insussistenza della pattuizione di precise obbligazioni e l'assunzione di generici obblighi di protezione della persona del paziente – viene unanimemente equiparata, per lo meno quoad effectum, alla responsabilità contrattuale. In particolare, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'accettazione del paziente in ospedale o nella clinica privata, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 589/1999; Cass. n. 1698/2006; Cass. n. 9085/2006; Cass. n.
28.5.2004, n. 10297; Cass. n. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316).
Identica natura veniva attribuita alla responsabilità del medico operante all'interno della struttura sanitaria in conseguenza del semplice contatto instaurato con il paziente.
La tesi muoveva dalla premessa per cui le obbligazioni possono sorgere da rapporti contrattuali di fatto, tra cui va annoverato, appunto, il contatto, al quale si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione dello stesso.
Tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta integrante un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il
"pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.) e, in particolare,
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quando la professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come la salute, tutelata dall'art. 32 Cost.
In altre parole, il medico – anche quando non sia legato da alcun rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale nei confronti del paziente – è libero di scegliere se intervenire o meno, ma, se decide di farlo, acquista i diritti e assume gli obblighi che sarebbero scaturiti dalla conclusione di un ordinario contratto di prestazione d'opera professionale, mentre a far data dal
1.4.2017 il titolo di responsabilità ascritto al sanitario è extracontrattuale, con sostanziale modifica dell'onere probatorio riconnesso al danneggiato.
6. Passando a esaminare il merito della domanda risarcitoria presentata dagli attori, va ribadito che le prospettate responsabilità a carico della struttura sanitaria e dei medici convenuti vanno inquadrate nel paradigma contrattuale.
Nel tempo, al riguardo, si è assistito a una riconsiderazione del suddetto rapporto in termini autonomi rispetto al rapporto paziente-medico, e riqualificato come un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di “spedalità”, da altri come contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c. Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori e trovano, invece, la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente medesimo.
Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(1.7.2002, n. 9556, seguita poi da altre delle sezioni semplici, Cass. n. 571 del
2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni.
In virtù del contratto, la struttura deve, quindi, fornire al paziente una prestazione articolata, definita genericamente di assistenza sanitaria, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Così ricondotta la responsabilità della struttura a un autonomo contratto – contratto di spedalità – la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., mentre, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari,
l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente, quindi, di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto
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d'opera professionale e di fondare la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 11.1.2008, n.
577).
Dall'inquadramento contrattuale della responsabilità, tanto della struttura sanitaria che ebbe in cura l'attore, quanto dei medici in quanto inseriti nella sua struttura organizzativa, discendono importanti conseguenze anche in punto di onere di allegazione e prova.
A tal fine è necessario premettere che il riparto dell'onere probatorio deve seguire, nella materia che ci occupa, i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Sul punto le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n.
577 del 11.1.2008, hanno risolto un contrasto interpretativo insorto tra le sezioni semplici in merito all'applicazione del generale riparto dell'onere probatorio derivante dalla responsabilità contrattuale alla responsabilità medica, superando la posizione in forza della quale grava sul paziente danneggiato che agisca in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre alla prova del contratto, anche quella dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del debitore e tale evento dannoso, mentre rimane a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento, cioè di aver tenuto un comportamento diligente
(Cass., n. 15993/2011; Cass. n. 12362/2006; Cass. 11.11.2005, n. 22894; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 3.8.2004, n. 14812).
È stata sottoposta a revisione la questione della prova del nesso di causalità, attraverso il superamento delle conclusioni affermate dalle anzidette pronunce in merito alla distribuzione del relativo onere, poiché condizionate implicitamente dalla superata distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.
Prestando piena adesione al principio espresso nella pronunzia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, le stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 577/2008 hanno ritenuto che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non sia qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che ove l'allegazione del creditore attenga a un inadempimento, per così dire, “qualificato” (e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno), grava, invece, sul debitore l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato in concreto causa del danno.
In particolare, come espressamente ribadito dalla Suprema Corte, la regola dell'onere probatorio applicabile – sulla base della giurisprudenza di
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legittimità consolidata – in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico è quella secondo la quale l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, quale inadempimento astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno (Cass., sez. un., n. 577/2008; Cass., n.
4792/2013, in motivazione). Pertanto, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia – con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno – scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico e il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima e il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n. 29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/2019). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali: l'una, relativa all'evento dannoso a monte,
l'altra, relativa all'impossibilità di adempiere a valle. Sicché, il nesso di causa tra “malpractice” medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore-danneggiato. Solo se è stata raggiunta tale prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore-danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere.
In conclusione, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (c.d.
“causalità costitutiva” del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile e improbabile abbia reso impossibile la prestazione (c.d.
“causalità liberatoria”) (cfr. ex multiis Cass. Civ, Sez. III, n. 28991/2019).
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7. Individuato il regime normativo applicabile al caso di specie, occorre verificare se, e in che misura, gli addebiti di responsabilità formulati dagli attori trovino conferma alla luce delle risultanze probatorie, valutate sulla scorta delle valutazioni specialistiche demandate al consulente tecnico d'ufficio. L'elaborato peritale, a firma del dott. (in qualità di Persona_1 medico chirurgo e specialista in ginecologia e ostetricia diagnosi prenatale) si connota per linearità logica, chiarezza e completezza argomentativa, sicché, è adottato dallo scrivente quale parametro decisorio in relazione ai profili la cui comprensione e valutazione presuppone speciali conoscenze tecniche. Dall'elaborato peritale si deduce che «se l'intervento di taglio cesareo fosse stato eseguito prima delle ore 23:00 del 17.05.2001, certamente il feto della
Sig.ra non sarebbe nato morto o quantomeno, qualora le sue Parte_1 condizioni non fossero state eccellenti come può accadere in presenza di una sofferenza fetale, si sarebbe potuto ricorrere a una rianimazione o anche, se ci fosse stata necessità, a un trasferimento presso una struttura dotata di
Terapia Intensiva Neonatale» (cfr. pag. 10 CTU). La consulenza tecnica d'ufficio ascrive dunque, senza incertezza alcuna, la responsabilità del sinistro occorso al nascituro alla condotta negligente dei medici della struttura, come peraltro si deduce a pag. 9 della CTU: «i CP_4 nonostante i risultati dei monitoraggi cardiotocografici fossero francamente patologici sin dalla mattina del 17.05.2001, oltre a quelli dei giorni precedenti, malgrado questi mostrassero un costante deterioramento delle condizioni fetali durante tutta la giornata, hanno aspettato “tranquillamente” le ore 23.00 del 17.5.2001 per eseguire un taglio cesareo determinando in questo modo la morte del feto, quale conseguenza di una sofferenza acuta».
8. Ciò premesso sull'accertamento della responsabilità dei sanitari, occorre procedere all'esame delle pretese risarcitorie delle parti attrici. In primo luogo, è necessario inquadrare il danno subito dalla Parte_1
e dal quale danno parentale, posto che si tratta di un danno non Pt_2 patrimoniale per il figlio nato morto che deve essere risarcito in via equitativa mediante l'applicazione delle Tabelle milanesi ( cfr. Cass. civ. 22859/20). Sulla quantificazione di tale pregiudizio, la giurisprudenza di merito evidenzia che le tabelle del Tribunale di Milano devono essere utilizzate come punto di riferimento determinando l'importo dovuto nella misura “pari alla metà del minimo” in considerazione della circostanza che si tratti della morte di un feto e non di un bambino (cfr. Cass. civ., III sez., n. 22859/2020). Il Giudice di legittimità aderisce pertanto all'orientamento, già precedentemente espresso nella sent. Cass. civ., III sez. n. 12717/2015, che enuncia il seguente principio di diritto: «con specifico riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, le tabelle milanesi prevedono – con riferimento ai vari possibili rapporti di parentela – una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la
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“qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta”. Se ciò è vero, deve allora ritenersi che, anche a voler assimilare – come ha fatto la Corte romana – la situazione del feto nato morto al decesso di un figlio, non può tuttavia non considerarsi che per i il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore- figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento». In conclusione, secondo il ragionamento della Corte, il danno da feto morto è risarcibile in virtù dell'esistenza, anche solo potenziale, di un legame tra il nascituro e i genitori. Ciononostante, il quantum risarcibile, per essere adeguato al caso concreto, deve tener conto del fatto che «nel caso di “feto nato morto” è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale, e non anche una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento, all'interno della forbice di riferimento». Tale potenzialità è determinata dal «mancato instaurarsi di un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra genitori e figlio», che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita (cfr. Cass. civ., III sez., n.
22859/2020).
8.2 Tutte le altre voci di danno non patrimoniale riassunte in citazione
(danno alla genitorialità, danno biologico jure proprio, danno esistenziale, danno da perdita di chances, danno futuro, incapacità specifica lavorativa) devono essere rigettate per mancanza di prova sia nel danno evento che nel danno conseguenza (non essendo avvenuta tale specificazione nemmeno nella
I memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc).
9. Sulla base delle considerazioni esposte, si procede alla liquidazione del danno così individuato. Tenuto conto dell'età della madre al momento del sinistro (trent'anni), occorre considerare il valore massimo della forbice edittale per il danno parentale secondo le tabelle milanesi, trattandosi della perdita del nascituro tenuto in grembo.
Applicando i dettami della Corte di Cassazione appena citati, tuttavia, tenuto conto della circostanza che si tratti del decesso di un nascituro (e non di un bambino venuto ad esistenza), tale valore deve essere ridotto in via equitativa alla metà, con la conseguenza che il risarcimento dovuto alla Parte_1 risulterà pari a 195.551,50
Analogo percorso argomentativo deve essere poi rivolto con riguardo alla posizione del padre: considerata l'età dello stesso al momento del fatto (trentadue anni), il minimo edittale previsto dalle tabelle Milanesi per il danno
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parentale è pari a 371.545,00 che, ridotto alla metà, pone a carico del convenuto un risarcimento pari a € 185.772,50.
10. Va tuttavia evidenziato che, considerato che l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore, tale ammontare deve essere, dapprima, devalutato al momento del fatto e poi rivalutato all'attualità (ovvero secondo il valore pecuniario corrente al momento della liquidazione).
Sono inoltre dovuti gli interessi compensativi, anche se non richiesti (cfr.
Cass. civ. n. 39376\21). Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.
Ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale.
Ne consegue che, al credito devalutato alla data di maggio 2001, vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione, con la conseguenza che i valori monetari finali complessivi da corrispondere ammontano ad euro 409.130,36 a favore della , ed € Parte_1
250.193,70 a favore del . Pt_2
Tali somme devono essere corrisposte dalla
[...]
in quanto compagnia assicurativa Controparte_2 della convenuta.
La suddetta compagnia assicurativa, in solido con la parte convenuta, deve essere inoltre condannata alla refusione delle spese di lite, le quali, rapportate al decisum e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento
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indicato in citazione (valore indeterminabile), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Anche le spese di ctu , per il predetto principio di soccombenza, vanno definitivamente poste a carico della convenuta e della terza chiamata,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata;
accoglie solo in parte le domande delle parti attrici;
Contr condanna - Controparte_2
in solido con la a corrispondere la
[...] CP_3 somma complessiva di euro 409.130,36 in favore di Parte_1
, nonché alla corresponsione di € 250.193,70 in favore di
[...]
con obbligo di manleva in capo all'assicuratrice di Parte_2 tutte le somme che la fosse chiamata a corrispondere;
CP_3
condanna in solido con la CP_3 [...]
a corrispondere in favore delle Controparte_2 parti attrici le spese processuali che si liquidano in complessivi € 11.412,70 di cui 552,70 per spese documentate ed euro 10.860 per compensi, oltre accessori di legge;
pone definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata le spese di CTU;
accertata la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 8 comma 4 bis d.lg. 28/2010 ratione temporis vigente in capo alla , CP_1 CP_1 la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente all'importo dovuto per il contributo unificato del presente giudizio.
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Così deciso in Latina il 16.04.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro
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