Decreto cautelare 20 maggio 2023
Ordinanza cautelare 16 giugno 2023
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/06/2025, n. 12851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12851 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 12851/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07826/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7826 del 2023, proposto da IU LA IN e IA IR IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Venera Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Formez Pa, la Commissione Interministeriale Ripam, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Cultura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di MA NA e RO SC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della graduatoria pubblicata il 24 febbraio 2023, approvata dalla Commissione Esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam per il Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021);
b) dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione di titoli e servizi delle ricorrenti;
c) ove occorra e per quanto di interesse, delle istruzioni relative alla valutazione di titoli e servizi, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi delle ricorrenti;
d) ove occorra e per quanto di interesse, del suddetto bando di concorso;
e) di tutti gli atti presupposti e consequenziali, anche potenzialmente lesivi degli interessi delle odierne ricorrenti;
e per l’accertamento
dell’interesse e del diritto delle ricorrenti ad ottenere il riconoscimento del titolo preferenziale e, per l’effetto, la modifica della graduatoria e il riconoscimento di una posizione migliore;
e per la declaratoria di illegittimità
dell’interpretazione e applicazione del bando da parte della P.A. in relazione alla valutazione del titolo preferenziale del “lodevole servizio”;
con conseguente condanna in forma specifica ex art. 30 c.p.a.
delle Amministrazioni in epigrafe ad adottare ogni più idoneo provvedimento per rettificare la posizione delle ricorrenti, riconoscendo ad entrambe il titolo preferenziale del lodevole servizio anche in relazione alle posizioni degli altri cointeressati nel caso di riconoscimento agli stessi del titolo preferenziale a parità di condizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di Formez Pa, della Commissione Interministeriale Ripam, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame le ricorrenti hanno impugnato la graduatoria del concorso in epigrafe indicato lamentando il mancato riconoscimento da parte della Commissione di esame del titolo preferenziale del “lodevole servizio”, indicato nella domanda di partecipazione.
2. In particolare, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sebbene la lex specialis (art. 8, comma 6) contemplasse l’obbligo di far pervenire all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dall’espletamento della prova scritta, le dichiarazioni sostitutive in merito ai titoli di preferenza detenuti, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque dovuto consentirne la produzione, previa eventuale attivazione del soccorso istruttorio, sulla base delle seguenti considerazioni:
- la lettera del bando, nella parte in cui prevede l’onere di “produrre” il titolo entro un termine perentorio, si porrebbe in contrasto con l’art. 5 del d.P.R. n. 487/94, che si limita a sancire l’obbligo a carico delle Amministrazioni di riconoscere il titolo preferenziale;
- in base all’art. 16 del d.P.R. n. 487/94, l’Amministrazione avrebbe dovuto acquisire d’ufficio le relative informazioni sui titoli di riserva indicati nella domanda di partecipazione.
3. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti concludendo per il rigetto del ricorso.
4. In vista dell’udienza di discussione, la ricorrente IU LA IN ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione essendo stata assunta per effetto dello scorrimento della graduatoria.
5. Alla pubblica udienza del 17 giugno 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, limitatamente alla ricorrente IU LA IN, per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Quanto alla posizione della ricorrente IA IR IN, il ricorso va respinto.
7.1. Ritiene il Collegio che in base all’art. 8, comma 6, della lex specialis (ai sensi del quale « Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzoprotocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »), l’Amministrazione non avrebbe dovuto (né potuto, per una evidente esigenza di rispetto della par condicio fra i candidati) attribuire alcun rilievo – in sede di formazione delle graduatorie, sotto il profilo dei titoli di preferenza – alla sola indicazione nella domanda di partecipazione del titolo del lodevole servizio, in assenza della successiva autodichiarazione richiesta dal bando.
La questione, peraltro, non è meramente formale: l’indicazione dei titoli di riserva e/o di preferenza è essenziale per la compilazione delle graduatorie e rileva, quindi, ai fini della corretta e celere conclusione della procedura selettiva, dovendo la P.A. calcolare le percentuali di legge e graduare, nell’ordine prestabilito, i titoli vantati tra i candidati.
Nel concorso in esame, invero, la commissione avrebbe proceduto alla valutazione dei titoli di merito soltanto dopo il positivo superamento della prova scritta e le integrazioni richieste dall’art. 8, comma 6, della lex specialis , sono dettate al precipuo scopo di consentire all’Amministrazione di graduare le posizioni dei candidati che hanno ottenuto il medesimo punteggio in base ai titoli di preferenza di cui sono in possesso.
In questi termini, la clausola del bando non si pone in contrasto con l’art. 5 del d.P.R. n. 487/94, che si limita ad elencare i titoli di preferenza senza nulla disporre in merito alle modalità, anche sotto il profilo prettamente temporale, della loro produzione.
Di contro, il successivo art. 16 prevede espressamente che « L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda », ovvero una disposizione applicabile in via interpretativa alle procedura in esame ove, non essendo prevista una prova orale, il termine di cui si discute deve intendersi necessariamente riferito all’unica prova di concorso, ovvero la prova scritta.
L’Amministrazione, dal suo canto, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 22 luglio 2022 e 31 ottobre 2022, dopo l’espletamento delle prove, gli avvisi concernenti le modalità con cui procedere all’autodichiarazione dei titoli di preferenza.
Non può inoltre condividersi l’assunto della ricorrente secondo il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere autonomamente, ex art. 16, d.P.R. n. 487/94, all’acquisizione del titolo di preferenza: in primo luogo, perché non vi è prova che detto titolo fosse in possesso dell’Amministrazione; in secondo luogo, perché nella domanda di partecipazione non è indicata l’Amministrazione presso la quale la ricorrente ha svolto il proprio servizio (ovvero l’ASL di Catania), con la conseguenza che in alcun modo la Commissione d’esame avrebbe potuto reperire detta informazione.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto, la Commissione d’esame non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, dovendosi piuttosto applicare, nella fattispecie, quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, per cui nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti (nel caso in esame, tra l’altro, la ricorrente soltanto dopo l’approvazione della graduatoria e, dunque, a distanza di mesi dall’espletamento della prova scritta, si è attivata chiedendo all’Amministrazione di riconoscerle il titolo di cui si discute), in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum (Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334); sul punto è stato, invero, efficacemente chiarito che il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale, che inciderebbe sulle posizioni di terzi (come nella specie): “ il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio ” (Cons. Stato, sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951).
8. In conclusione, il ricorso:
- va dichiarato improcedibile, limitatamente alla posizione della ricorrente IU LA IN, per sopravvenuta carenza di interesse;
- va respinto, in relazione alla posizione di IA IR IN, stante l’infondatezza delle censure proposte.
9. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile, limitatamente alla posizione della ricorrente IU LA IN, per sopravvenuta carenza di interesse;
- lo rigetta, in relazione alla posizione di IA IR IN;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO