TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/11/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa LI BERTILLO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 372 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo FORNARIO Parte_1
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Danilo ALEANDRI Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 18 novembre 2017 al 21 ottobre 2020 e di essere stata licenziata per giusta causa, ha chiesto al Tribunale di:
«Sul licenziamento
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato per motivi su esposti e per l'effetto in applicazione della disciplina di cui all'art. 2 del D.Lgs 23/2015 condannare la resistente, in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità, oltre al risarcimento del danno di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, nonché alla condanna del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato per mancanza di giustificato motivo soggettivo
e per l'effetto, in applicazione della disciplina del nuovo regime sanzionatorio -per le imprese fino a 15 dipendenti - della tutela risarcitoria dimezzata dell'art. 9, co. 1, D.Lgs. 23/2015, condannare previa estinzione del rapporto di
1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lavoro alla data del licenziamento la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di un'indennità commisurata ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 6 mensilità.
Sulle differenze retributive
In via principale:
- Accertare e dichiarare, che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società resistente 18.11.2017 sino al 21.10.2020 con le modalità e nei termini di cui in narrativa svolgendo le mansioni corrispondenti a quelle previste da inquadramento contrattuale di cui al Livello A2 del CCNL per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dai centri di riabilitazione, e per l'effetto, Voglia condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere, in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di Euro
33.782,01, con interessi e rivalutazione come per legge, o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, con eventuale ricalcolo delle differenze retributive secondo il livello e le ore che verranno accertate;
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiarano antistatario».
1.1. La società convenuta si è costituita, contestando quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto del ricorso.
2. Escussi i testi, concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Il ricorso proposto è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei seguenti limiti.
4. In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del presente ricorso proposta da parte resistente in ragione della quietanza liberatoria sottoscritta dalla ricorrente in data 18 maggio 2018. E invero, secondo giurisprudenza consolidata, la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che sia riferita, come nel caso di specie, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato non può assumere il valore di rinuncia o di transazione che il lavoratore abbia l'onere di impugnare ex art. 2113 c.c., essendo assimilabile ad una mera clausola di stile e insufficiente di per sé a provare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 18 settembre 2019, n. 23296).
Inconferente è invece l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del contratto a termine non avendo la ricorrente, al contrario di quanto sostenuto da parte resistente, chiesto la
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
conversazione del contratto e la costituzione di un rapporto lavorativo con la stessa, come emerge con evidenza dalla mera lettura delle conclusioni dell'atto introduttivo.
Ancora, infondata è l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza, essendo indicati con sufficiente determinazione i presupposti di diritto e di fatto per l'individuazione del petitum e della causa petendi in relazione alla domanda volta al riconoscimento di differenze retributive.
L'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento è assorbita dalle considerazioni che seguono in merito alla legittimità del provvedimento di recesso datoriale.
5. Nel merito, oggetto del presente giudizio è costituito da due distinte domande proposte dalla lavoratrice: a) una prima domanda è volta all'accertamento del corretto inquadramento e orario svolti durante i rapporti di lavoro, nonché all'accertamento dell'illegittimità del contratto di apprendistato, con il conseguente diritto alle differenze retributive;
b) la seconda domanda è volta all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatole.
6. Deve allora premettersi che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è stato instaurato in data 18 novembre 2017 con un contratto a tempo determinato, prorogato dapprima al 28 febbraio 2018 e successivamente al 30 aprile 2018, con inquadramento nel livello A del CCNL per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dai centri di riabilitazione e orario pari a 20 ore settimanali;
la ricorrente è stata quindi assunta in data 18 maggio 2018 con contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 d.lgs. 81 del 2015 con inquadramento finale nel livello A3 del CCNL.
6.1. Sostiene la ricorrente la nullità del contratto di apprendistato in quanto, nonostante l'indicazione della qualifica di apprendista, contenuta nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, avrebbe svolto una normale prestazione lavorativa di natura subordinata senza ricevere la prescritta formazione.
6.2. Il contratto di apprendistato viene definito come quel contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani: l'apprendistato è un contratto a causa mista, risultante dall'inserimento dell'obbligo formativo nella causa tipica del contratto di lavoro subordinato e consistente nello scambio tra prestazione e retribuzione. Il contratto di apprendistato, infatti, è un contratto di lavoro subordinato a tutti gli effetti (e in questo si distingue nettamente da altri percorsi formativi quali stages o tirocini ovvero dal praticantato) in cui però il datore di lavoro è tenuto non solo a retribuire l'apprendista, ma anche a fornirgli uno specifico addestramento professionale.
Il contratto di apprendistato è sorretto dai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire;
b) divieto di retribuzione
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
a cottimo;
c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
6.3. Quale debba essere l'apporto quantitativo dello specifico addestramento è stato precisato, nel caso di specie, dalle parti sociali (art. 23 CCNL – cfr. doc. n. 7 fasc. res.) che hanno stabilito che per l'apprendistato professionalizzante il monte ore di formazione interna o esterna all'azienda deve essere di almeno 120 ore per anno.
Nella fattispecie in esame, allora, il contratto di apprendistato risulta certamente viziato per il fatto che il datore di lavoro non ha provato, pur essendo a ciò onerato, in presenza di una specifica contestazione, l'effettiva funzione formativa del contratto intercorso tra le parti e il suo apporto quantitativo per 120 ore all'anno.
E invero parte resistente non ha prodotto alcuna prova documentale della frequenza di eventuali corsi di formazione, né è emerso dalla prova testimoniale che la ricorrente sia stata seguita da un tutor o abbia ricevuto alcuna formazione.
Deve pertanto ritenersi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato riferibile non alla fattispecie speciale del contratto di apprendistato, ma alla fattispecie ex art. 2094 ss. cc.
In ordine all'inquadramento professionale, si osserva che le mansioni di assistenza agli anziani svolte dalla ricorrente – e confermate dalle testimonianze assunte (v. deposizione dei testi e Tes_1
) – sono riconducibili al livello A2 del CCNL, in cui sono inquadrati i lavoratori le cui Tes_2 mansioni «comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all'assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all'igiene personale del paziente)».
6.4. Il medesimo livello di inquadramento deve essere riconosciuto alla lavoratrice sin dalla prima assunzione, avendo i testi dichiarato che la ricorrente ha svolto le medesime mansioni per tutta la durata del rapporto lavorativo.
6.5. In ordine all'orario di lavoro, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato, per tutto il rapporto lavorativo, 36 ore settimanali, circostanza contestata dalla resistente e che non ha trovato
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sufficiente riscontro probatorio, non avendo fatto le testimoni escusse puntuali dichiarazioni sul punto. Invero, la teste ha riferito che la ricorrente lavorava quattro ore al giorno, peraltro Tes_1 senza chiarire per quanti giorni. La teste ha dichiarato di non sapere esattamente in che orari Tes_2
Tes_ lavorasse la ricorrente. Il teste compagno della ricorrente, pur confermando gli orari dedotti in ricorso, non ha chiarito come potesse esserne certo, svolgendo egli normalmente attività lavorativa durante il turno di notte, mentre la ricorrente lavorava di giorni. In particolare, il teste ha riferito «mi capitava anche di giorno di lavorare» senza sufficientemente circostanziare detta dichiarazione, non chiarendo quanto spesso ciò avveniva e se in dette occasioni lavorava con la ricorrente.
La domanda di riconoscimento di lavoro supplementare non può pertanto trovare accoglimento.
6.6. Ne consegue il diritto della lavoratrice di percepire una retribuzione commisurata ai minimi tariffari previsti per il livello A2 della contrattazione collettiva del settore per tutto il rapporto di lavoro, con l'orario contrattualmente previsto. Devono pertanto essere riconosciute alla ricorrente le differenze tra la retribuzione percepita in base al livello contrattualmente previsto e quella dovuta in base al livello accertato a titolo di differenze sulla paga oraria, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, conseguendo detti emolumenti alla mera esistenza del rapporto di lavoro.
Nulla può essere invece riconosciuto alla ricorrente ad altro titolo (ferie e permessi non goduti, anf) difettando il ricorso di qualsivoglia allegazione in merito.
6.7. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti da parte attrice in data 31 ottobre 2025 che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo e che non sono stati oggetto di specifica contestazione.
Spetta alla ricorrente l'importo complessivi di euro 1.232,04, di cui euro 95,88 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Alla luce delle svolte considerazioni la resistente, che non ha provato come suo onere di aver corrisposto al lavoratore tutte le somme dovute, va condannata al relativo pagamento.
Sull'importo in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
7. La ricorrente sostiene, inoltre, l'illegittimità del licenziamento intimatole con comunicazione del 21 ottobre 2020, sostenendo di essere stata di fatto licenziata verbalmente in
5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
data 6 ottobre 2020 dalla responsabile in seguito ad un diverbio avvenuto sul Parte_2 posto di lavoro e deducendo altresì il carattere discriminatorio e ritorsivo del recesso.
7.1. Deve allora osservarsi che, con comunicazione dell'8 ottobre 2020 la resistente ha mosso alla parte ricorrente la seguente contestazione disciplinare:
«In data 6 ottobre 2020, la responsabile della nostra struttura veniva informata da alcune ospiti che Ella, piangendo, aveva alle stesse comunicato che, per colpa della nostra società, stava attraversando un periodo di difficoltà economica avendo la Sua datrice di lavoro licenziato ingiustificatamente Suo marito e non provvedendo alla corresponsione della retribuzione dovuta.
A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dalla responsabile preposta Ella, alla presenza degli utenti, non solo negava l'accaduto ma, altresì, affermava di essere stata sempre regolarmente retribuita anche in misura maggiore al dovuto e che Suo marito aveva già trovato un altro impiego.
Quindi, aggrediva verbalmente la responsabile preposta e le intimava di licenziarla non essendo più Sua intenzione lavorare all'interno della nostra struttura.
Dopo tale discussione raccoglieva le Sue cose ed abbandonava il posto di lavoro.
Quanto accaduto creava una grave agitazione agli utenti della struttura nonché la lamentela dei parenti degli stessi i quali informavano la società che Ella è solita alternare, nei confronti degli utenti, “momenti di isterica euforia
e momenti di aggressività ingiustificata” causando disagio e stati d'ansia agli ospiti.
A fronte dei fatti occorsi, peraltro, ci è stato segnalato che ha richiesto somme di denaro agli ospiti non si comprende a quale titolo».
7.2. Sostiene, al contrario, la ricorrente di essere stata aggredita verbalmente dalla responsabile, la quale l'avrebbe spinta fuori dalla struttura, intimandole di non rientrare più a lavoro.
7.3. Ebbene, i fatti addebitati dalla società hanno trovato conferma nell'istruttoria svolta. E invero, la teste ha riferito di essere a conoscenza che alcuni degenti si sono lamentati Tes_1 in ragione delle richieste di somme di denaro avanzate dalla ricorrente. La teste ha dichiarato Tes_2
«Io ero presente quando è cessato il rapporto. Lei se n'è andata perché ha avuto una discussione con la mamma della titolare. La discussione aveva ad oggetto il fatto che la ricorrente avesse detto a delle pazienti, che non Persona_1
Tes_ veniva pagata». Nulla prova, invece, la testimonianza del teste che, sul punto, avendo riferito solo circostanze note de relato ex parte actoris.
Peraltro, deve evidenziarsi come la circostanza che la ricorrente abbia richiesto somme di denaro agli ospiti non sia stata oggetto di contestazione né nella lettera di risposta alla contestazione disciplinare, né nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
7.4. Acclarata pertanto la sussistenza dei fatti contestati – e conseguentemente esclusa la dedotta ritorsività del licenziamento secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4 aprile 2019, 9468) – ritiene il Giudice che la condotta realizzata dalla ricorrente, costituisca un grave inadempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore tale da ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario, ponendo in serio dubbio la correttezza dei futuri adempimenti e rendendo, dunque, proporzionata alla gravità dell'infrazione la massima sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
8. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di dell'importo di €1.232,04, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo;
2. - compensa le spese di lite.
Civitavecchia, 21 novembre 2025
GIUDICE
LI ER
7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa LI BERTILLO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 372 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo FORNARIO Parte_1
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Danilo ALEANDRI Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 18 novembre 2017 al 21 ottobre 2020 e di essere stata licenziata per giusta causa, ha chiesto al Tribunale di:
«Sul licenziamento
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato per motivi su esposti e per l'effetto in applicazione della disciplina di cui all'art. 2 del D.Lgs 23/2015 condannare la resistente, in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità, oltre al risarcimento del danno di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, nonché alla condanna del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato per mancanza di giustificato motivo soggettivo
e per l'effetto, in applicazione della disciplina del nuovo regime sanzionatorio -per le imprese fino a 15 dipendenti - della tutela risarcitoria dimezzata dell'art. 9, co. 1, D.Lgs. 23/2015, condannare previa estinzione del rapporto di
1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lavoro alla data del licenziamento la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di un'indennità commisurata ad una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 6 mensilità.
Sulle differenze retributive
In via principale:
- Accertare e dichiarare, che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società resistente 18.11.2017 sino al 21.10.2020 con le modalità e nei termini di cui in narrativa svolgendo le mansioni corrispondenti a quelle previste da inquadramento contrattuale di cui al Livello A2 del CCNL per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dai centri di riabilitazione, e per l'effetto, Voglia condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere, in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma complessiva di Euro
33.782,01, con interessi e rivalutazione come per legge, o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, con eventuale ricalcolo delle differenze retributive secondo il livello e le ore che verranno accertate;
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiarano antistatario».
1.1. La società convenuta si è costituita, contestando quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto del ricorso.
2. Escussi i testi, concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Il ricorso proposto è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei seguenti limiti.
4. In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del presente ricorso proposta da parte resistente in ragione della quietanza liberatoria sottoscritta dalla ricorrente in data 18 maggio 2018. E invero, secondo giurisprudenza consolidata, la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che sia riferita, come nel caso di specie, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato non può assumere il valore di rinuncia o di transazione che il lavoratore abbia l'onere di impugnare ex art. 2113 c.c., essendo assimilabile ad una mera clausola di stile e insufficiente di per sé a provare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 18 settembre 2019, n. 23296).
Inconferente è invece l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del contratto a termine non avendo la ricorrente, al contrario di quanto sostenuto da parte resistente, chiesto la
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
conversazione del contratto e la costituzione di un rapporto lavorativo con la stessa, come emerge con evidenza dalla mera lettura delle conclusioni dell'atto introduttivo.
Ancora, infondata è l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza, essendo indicati con sufficiente determinazione i presupposti di diritto e di fatto per l'individuazione del petitum e della causa petendi in relazione alla domanda volta al riconoscimento di differenze retributive.
L'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento è assorbita dalle considerazioni che seguono in merito alla legittimità del provvedimento di recesso datoriale.
5. Nel merito, oggetto del presente giudizio è costituito da due distinte domande proposte dalla lavoratrice: a) una prima domanda è volta all'accertamento del corretto inquadramento e orario svolti durante i rapporti di lavoro, nonché all'accertamento dell'illegittimità del contratto di apprendistato, con il conseguente diritto alle differenze retributive;
b) la seconda domanda è volta all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatole.
6. Deve allora premettersi che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è stato instaurato in data 18 novembre 2017 con un contratto a tempo determinato, prorogato dapprima al 28 febbraio 2018 e successivamente al 30 aprile 2018, con inquadramento nel livello A del CCNL per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dai centri di riabilitazione e orario pari a 20 ore settimanali;
la ricorrente è stata quindi assunta in data 18 maggio 2018 con contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 d.lgs. 81 del 2015 con inquadramento finale nel livello A3 del CCNL.
6.1. Sostiene la ricorrente la nullità del contratto di apprendistato in quanto, nonostante l'indicazione della qualifica di apprendista, contenuta nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, avrebbe svolto una normale prestazione lavorativa di natura subordinata senza ricevere la prescritta formazione.
6.2. Il contratto di apprendistato viene definito come quel contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani: l'apprendistato è un contratto a causa mista, risultante dall'inserimento dell'obbligo formativo nella causa tipica del contratto di lavoro subordinato e consistente nello scambio tra prestazione e retribuzione. Il contratto di apprendistato, infatti, è un contratto di lavoro subordinato a tutti gli effetti (e in questo si distingue nettamente da altri percorsi formativi quali stages o tirocini ovvero dal praticantato) in cui però il datore di lavoro è tenuto non solo a retribuire l'apprendista, ma anche a fornirgli uno specifico addestramento professionale.
Il contratto di apprendistato è sorretto dai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire;
b) divieto di retribuzione
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
a cottimo;
c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
6.3. Quale debba essere l'apporto quantitativo dello specifico addestramento è stato precisato, nel caso di specie, dalle parti sociali (art. 23 CCNL – cfr. doc. n. 7 fasc. res.) che hanno stabilito che per l'apprendistato professionalizzante il monte ore di formazione interna o esterna all'azienda deve essere di almeno 120 ore per anno.
Nella fattispecie in esame, allora, il contratto di apprendistato risulta certamente viziato per il fatto che il datore di lavoro non ha provato, pur essendo a ciò onerato, in presenza di una specifica contestazione, l'effettiva funzione formativa del contratto intercorso tra le parti e il suo apporto quantitativo per 120 ore all'anno.
E invero parte resistente non ha prodotto alcuna prova documentale della frequenza di eventuali corsi di formazione, né è emerso dalla prova testimoniale che la ricorrente sia stata seguita da un tutor o abbia ricevuto alcuna formazione.
Deve pertanto ritenersi che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato riferibile non alla fattispecie speciale del contratto di apprendistato, ma alla fattispecie ex art. 2094 ss. cc.
In ordine all'inquadramento professionale, si osserva che le mansioni di assistenza agli anziani svolte dalla ricorrente – e confermate dalle testimonianze assunte (v. deposizione dei testi e Tes_1
) – sono riconducibili al livello A2 del CCNL, in cui sono inquadrati i lavoratori le cui Tes_2 mansioni «comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all'assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all'igiene personale del paziente)».
6.4. Il medesimo livello di inquadramento deve essere riconosciuto alla lavoratrice sin dalla prima assunzione, avendo i testi dichiarato che la ricorrente ha svolto le medesime mansioni per tutta la durata del rapporto lavorativo.
6.5. In ordine all'orario di lavoro, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato, per tutto il rapporto lavorativo, 36 ore settimanali, circostanza contestata dalla resistente e che non ha trovato
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sufficiente riscontro probatorio, non avendo fatto le testimoni escusse puntuali dichiarazioni sul punto. Invero, la teste ha riferito che la ricorrente lavorava quattro ore al giorno, peraltro Tes_1 senza chiarire per quanti giorni. La teste ha dichiarato di non sapere esattamente in che orari Tes_2
Tes_ lavorasse la ricorrente. Il teste compagno della ricorrente, pur confermando gli orari dedotti in ricorso, non ha chiarito come potesse esserne certo, svolgendo egli normalmente attività lavorativa durante il turno di notte, mentre la ricorrente lavorava di giorni. In particolare, il teste ha riferito «mi capitava anche di giorno di lavorare» senza sufficientemente circostanziare detta dichiarazione, non chiarendo quanto spesso ciò avveniva e se in dette occasioni lavorava con la ricorrente.
La domanda di riconoscimento di lavoro supplementare non può pertanto trovare accoglimento.
6.6. Ne consegue il diritto della lavoratrice di percepire una retribuzione commisurata ai minimi tariffari previsti per il livello A2 della contrattazione collettiva del settore per tutto il rapporto di lavoro, con l'orario contrattualmente previsto. Devono pertanto essere riconosciute alla ricorrente le differenze tra la retribuzione percepita in base al livello contrattualmente previsto e quella dovuta in base al livello accertato a titolo di differenze sulla paga oraria, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, conseguendo detti emolumenti alla mera esistenza del rapporto di lavoro.
Nulla può essere invece riconosciuto alla ricorrente ad altro titolo (ferie e permessi non goduti, anf) difettando il ricorso di qualsivoglia allegazione in merito.
6.7. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti da parte attrice in data 31 ottobre 2025 che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo e che non sono stati oggetto di specifica contestazione.
Spetta alla ricorrente l'importo complessivi di euro 1.232,04, di cui euro 95,88 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Alla luce delle svolte considerazioni la resistente, che non ha provato come suo onere di aver corrisposto al lavoratore tutte le somme dovute, va condannata al relativo pagamento.
Sull'importo in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
7. La ricorrente sostiene, inoltre, l'illegittimità del licenziamento intimatole con comunicazione del 21 ottobre 2020, sostenendo di essere stata di fatto licenziata verbalmente in
5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
data 6 ottobre 2020 dalla responsabile in seguito ad un diverbio avvenuto sul Parte_2 posto di lavoro e deducendo altresì il carattere discriminatorio e ritorsivo del recesso.
7.1. Deve allora osservarsi che, con comunicazione dell'8 ottobre 2020 la resistente ha mosso alla parte ricorrente la seguente contestazione disciplinare:
«In data 6 ottobre 2020, la responsabile della nostra struttura veniva informata da alcune ospiti che Ella, piangendo, aveva alle stesse comunicato che, per colpa della nostra società, stava attraversando un periodo di difficoltà economica avendo la Sua datrice di lavoro licenziato ingiustificatamente Suo marito e non provvedendo alla corresponsione della retribuzione dovuta.
A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dalla responsabile preposta Ella, alla presenza degli utenti, non solo negava l'accaduto ma, altresì, affermava di essere stata sempre regolarmente retribuita anche in misura maggiore al dovuto e che Suo marito aveva già trovato un altro impiego.
Quindi, aggrediva verbalmente la responsabile preposta e le intimava di licenziarla non essendo più Sua intenzione lavorare all'interno della nostra struttura.
Dopo tale discussione raccoglieva le Sue cose ed abbandonava il posto di lavoro.
Quanto accaduto creava una grave agitazione agli utenti della struttura nonché la lamentela dei parenti degli stessi i quali informavano la società che Ella è solita alternare, nei confronti degli utenti, “momenti di isterica euforia
e momenti di aggressività ingiustificata” causando disagio e stati d'ansia agli ospiti.
A fronte dei fatti occorsi, peraltro, ci è stato segnalato che ha richiesto somme di denaro agli ospiti non si comprende a quale titolo».
7.2. Sostiene, al contrario, la ricorrente di essere stata aggredita verbalmente dalla responsabile, la quale l'avrebbe spinta fuori dalla struttura, intimandole di non rientrare più a lavoro.
7.3. Ebbene, i fatti addebitati dalla società hanno trovato conferma nell'istruttoria svolta. E invero, la teste ha riferito di essere a conoscenza che alcuni degenti si sono lamentati Tes_1 in ragione delle richieste di somme di denaro avanzate dalla ricorrente. La teste ha dichiarato Tes_2
«Io ero presente quando è cessato il rapporto. Lei se n'è andata perché ha avuto una discussione con la mamma della titolare. La discussione aveva ad oggetto il fatto che la ricorrente avesse detto a delle pazienti, che non Persona_1
Tes_ veniva pagata». Nulla prova, invece, la testimonianza del teste che, sul punto, avendo riferito solo circostanze note de relato ex parte actoris.
Peraltro, deve evidenziarsi come la circostanza che la ricorrente abbia richiesto somme di denaro agli ospiti non sia stata oggetto di contestazione né nella lettera di risposta alla contestazione disciplinare, né nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
7.4. Acclarata pertanto la sussistenza dei fatti contestati – e conseguentemente esclusa la dedotta ritorsività del licenziamento secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4 aprile 2019, 9468) – ritiene il Giudice che la condotta realizzata dalla ricorrente, costituisca un grave inadempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore tale da ledere in modo irreversibile il vincolo fiduciario, ponendo in serio dubbio la correttezza dei futuri adempimenti e rendendo, dunque, proporzionata alla gravità dell'infrazione la massima sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
8. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di dell'importo di €1.232,04, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo;
2. - compensa le spese di lite.
Civitavecchia, 21 novembre 2025
GIUDICE
LI ER
7 di 7