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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 17/08/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stella Abbamonte parte ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Sara Milanesi parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in SA (Marocco) il 31/08/2013 e dalla loro unione sono nate il 03/10/2014 a Codogno (LO) e il Per_1 Per_2
29/06/2016 a Cremona (CR).
Questo Tribunale, con sentenza n. 236/2023, ha dichiarato la separazione personale delle parti.
Con ricorso depositato il 20/09/2024, parte ricorrente ha adito il presente
Tribunale per la pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione di parte resistente;
punti del contendere tra le parti erano l'ammontare dell'assegno mensile per il mantenimento delle figlie, la ripartizione dell'assegno unico e degli sgravi fiscali e, soprattutto, la definizione delle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, lamentando la madre un scarso impegno nell'accompagnare le figlie alle loro attività e la sua incostanza nel contribuire alle spese per le figlie.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso all'udienza del 25/02/2025, nel corso dell'istruttoria le parti sono addivenute a un accordo e all'udienza del
26/06/2025 hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: fra le parti è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato;
dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Vanno accolte le conclusioni congiunte delle parti, in quanto conformi a legge.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 1556/2024
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra e Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in SA (Marocco) il 31/08/2013 e
[...] trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Pizzighettone (CR) al n. 13, parte II serie C, anno 2013 alle seguenti condizioni:
- le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
- il padre, , provvederà a versare, a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 15 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- le detrazioni fiscali per spese mediche sono disposte nella misura del
100% a favore della madre, che avrà l'onere di corrispondere al padre il
50% del beneficio della detrazione (19%) laddove siano state sostenute da entrambi;
- le spese straordinarie sono ripartite tra le parti nella misura del 50%, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona;
a titolo esemplificativo e non esaustivo i genitori provvederanno al pagamento nella misura del 50% di tutte le spese mediche non rimborsabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, purché necessarie e documentate, delle spese scolastiche (tasse scolastiche, libri e cancelleria, future ed eventuali spese per l'istruzione universitaria) nonché quelle extrascolastiche ritenute, da entrambe i coniugi, di utilità per le figlie
(attività sportive, ricreative e per la formazione, ivi compresa la quota per la società sportiva e le spese per il rinnovo del passaporto). Si precisa che il 50% delle spese della terapia e dei bendaggi della figlia Per_1 eccedenti l'importo dell'indennità percepita dalla figlia sarà rimborsata dal sig. Riguardo all'attività sportiva, le parti sono d'accordo CP_1 sul fatto che le figlie frequentino ogni anno un'attività sportiva a loro scelta, le cui spese saranno condivise al 50%, a condizione che tale spesa sia contenuta nella cifra annua di € 300,00 per figlia. Le spese per le lezioni private alle figlie verranno sostenute dai genitori mediante pagamento diretto all'insegnante e saranno suddivise al 50%;
- l'Assegno Unico per le figlie sarà percepito per intero dalla madre;
- si dispone che il Sig. eserciti il proprio diritto di visita nel CP_1 seguente modo: quando il padre farà il turno del mattino, terrà con sé le figlie due pomeriggi alla settimana, da determinarsi con una settimana di anticipo in base agli impegni delle minori, dall'uscita da scuola, quando andrà a prenderle, fino a dopo cena, quando le riporterà dalla mamma o dalla nonna materna, entro le ore 21,00; il padre terrà altresì con sé le minori a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, quando andrà a prenderle all'uscita da scuola, fino alla domenica sera, quando le riaccompagnerà presso la casa della madre o della nonna materna entro le ore 21.00. Quando il padre farà il turno del pomeriggio, passerà due mattine a prendere le bambine per portarle a scuola. Durante le vacanze estive la frequentazione padre-figlie potrà subire alcune modifiche in accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei medesimi genitori e gli impegni sportivi delle minori;
- durante le vacanze estive il padre potrà stare con le proprie figlie 15 giorni anche consecutivi, anche in località di villeggiatura, anche all'estero, sostenendone le spese, a condizione che le figlie siano accompagnate dalla nonna materna. Nel caso in cui il soggiorno durasse non più di tre giorni, in Italia non sarà necessaria la presenza della nonna materna. Dovrà essere data comunicazione alla madre, entro il mese di maggio di ogni anno, circa la destinazione, le date di partenza e arrivo, la durata del soggiorno e le persone con cui le minori staranno.
Anche la madre potrà soggiornare in luoghi di villeggiatura, anche all'estero, con le proprie figlie, sostenendone le spese, previa comunicazione del luogo di destinazione, della durata del viaggio e delle persone che soggiorneranno con le minori stesse;
- si dà atto che i genitori prestano il reciproco consenso, ove necessario, al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e all'impegno di fornire le autorizzazioni necessarie a munire le figlie minori di autonomo documento per l'espatrio previa indicazione documentata del luogo di destinazione, della durata del viaggio, degli accompagnatori e delle persone con cui le minori soggiorneranno nel luogo di destinazione;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, il 8/8/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pizzighettone;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stella Abbamonte parte ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Sara Milanesi parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in SA (Marocco) il 31/08/2013 e dalla loro unione sono nate il 03/10/2014 a Codogno (LO) e il Per_1 Per_2
29/06/2016 a Cremona (CR).
Questo Tribunale, con sentenza n. 236/2023, ha dichiarato la separazione personale delle parti.
Con ricorso depositato il 20/09/2024, parte ricorrente ha adito il presente
Tribunale per la pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione di parte resistente;
punti del contendere tra le parti erano l'ammontare dell'assegno mensile per il mantenimento delle figlie, la ripartizione dell'assegno unico e degli sgravi fiscali e, soprattutto, la definizione delle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, lamentando la madre un scarso impegno nell'accompagnare le figlie alle loro attività e la sua incostanza nel contribuire alle spese per le figlie.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso all'udienza del 25/02/2025, nel corso dell'istruttoria le parti sono addivenute a un accordo e all'udienza del
26/06/2025 hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: fra le parti è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato;
dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Vanno accolte le conclusioni congiunte delle parti, in quanto conformi a legge.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 1556/2024
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra e Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in SA (Marocco) il 31/08/2013 e
[...] trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Pizzighettone (CR) al n. 13, parte II serie C, anno 2013 alle seguenti condizioni:
- le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
- il padre, , provvederà a versare, a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 15 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- le detrazioni fiscali per spese mediche sono disposte nella misura del
100% a favore della madre, che avrà l'onere di corrispondere al padre il
50% del beneficio della detrazione (19%) laddove siano state sostenute da entrambi;
- le spese straordinarie sono ripartite tra le parti nella misura del 50%, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona;
a titolo esemplificativo e non esaustivo i genitori provvederanno al pagamento nella misura del 50% di tutte le spese mediche non rimborsabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, purché necessarie e documentate, delle spese scolastiche (tasse scolastiche, libri e cancelleria, future ed eventuali spese per l'istruzione universitaria) nonché quelle extrascolastiche ritenute, da entrambe i coniugi, di utilità per le figlie
(attività sportive, ricreative e per la formazione, ivi compresa la quota per la società sportiva e le spese per il rinnovo del passaporto). Si precisa che il 50% delle spese della terapia e dei bendaggi della figlia Per_1 eccedenti l'importo dell'indennità percepita dalla figlia sarà rimborsata dal sig. Riguardo all'attività sportiva, le parti sono d'accordo CP_1 sul fatto che le figlie frequentino ogni anno un'attività sportiva a loro scelta, le cui spese saranno condivise al 50%, a condizione che tale spesa sia contenuta nella cifra annua di € 300,00 per figlia. Le spese per le lezioni private alle figlie verranno sostenute dai genitori mediante pagamento diretto all'insegnante e saranno suddivise al 50%;
- l'Assegno Unico per le figlie sarà percepito per intero dalla madre;
- si dispone che il Sig. eserciti il proprio diritto di visita nel CP_1 seguente modo: quando il padre farà il turno del mattino, terrà con sé le figlie due pomeriggi alla settimana, da determinarsi con una settimana di anticipo in base agli impegni delle minori, dall'uscita da scuola, quando andrà a prenderle, fino a dopo cena, quando le riporterà dalla mamma o dalla nonna materna, entro le ore 21,00; il padre terrà altresì con sé le minori a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, quando andrà a prenderle all'uscita da scuola, fino alla domenica sera, quando le riaccompagnerà presso la casa della madre o della nonna materna entro le ore 21.00. Quando il padre farà il turno del pomeriggio, passerà due mattine a prendere le bambine per portarle a scuola. Durante le vacanze estive la frequentazione padre-figlie potrà subire alcune modifiche in accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei medesimi genitori e gli impegni sportivi delle minori;
- durante le vacanze estive il padre potrà stare con le proprie figlie 15 giorni anche consecutivi, anche in località di villeggiatura, anche all'estero, sostenendone le spese, a condizione che le figlie siano accompagnate dalla nonna materna. Nel caso in cui il soggiorno durasse non più di tre giorni, in Italia non sarà necessaria la presenza della nonna materna. Dovrà essere data comunicazione alla madre, entro il mese di maggio di ogni anno, circa la destinazione, le date di partenza e arrivo, la durata del soggiorno e le persone con cui le minori staranno.
Anche la madre potrà soggiornare in luoghi di villeggiatura, anche all'estero, con le proprie figlie, sostenendone le spese, previa comunicazione del luogo di destinazione, della durata del viaggio e delle persone che soggiorneranno con le minori stesse;
- si dà atto che i genitori prestano il reciproco consenso, ove necessario, al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e all'impegno di fornire le autorizzazioni necessarie a munire le figlie minori di autonomo documento per l'espatrio previa indicazione documentata del luogo di destinazione, della durata del viaggio, degli accompagnatori e delle persone con cui le minori soggiorneranno nel luogo di destinazione;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, il 8/8/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pizzighettone;