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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/11/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 2243 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. SS DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] – RM- il 17.1.1985), nella qualità di amministratore di Parte_1 sostegno di (nato a [...] – RM- il 29.9.1954), Parte_2 elettivamente domiciliato in Roma Via Carlo Fea n. 9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni
PA e IC PP giusta procura in atti ricorrente in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore CP_1
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che con decreto di omologa dell'11.9.2024 è stato accertato che l'amministrato si trova nelle condizioni sanitarie per Parte_2 beneficare della prestazione di cui all'art. 1 della legge n. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29.9.2021 e che sono decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale e dall'invio della relativa documentazione amministrativa (11.11.2024), ha convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art. 445-bis CP_1 comma 5 cod. proc. civ., non è stato liquidato quanto dovuto per il riconosciuto beneficio.
Ha concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese. CP_ Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, l' non si è costituito in giudizio.
La domanda è fondata.
1 Il ricorrente ha prodotto l'esito positivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo nel quale è stato dichiarato che egli si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (vedi decreto di omologa emesso in data 11.9.2024, RG. n. 2309/2023). CP_ Lo stesso ricorrente ha provato altresì di aver notificato all' detto decreto di omologa e di aver inoltrato all'Istituto medesimo il prescritto modulo amministrativo entrambi l'11.11.2024. (vedi produzione documentale di parte ricorrente). CP_ Ne consegue che a partire da tale ultimo momento l' avrebbe dovuto provvedere entro 120 gg. alla liquidazione ed al pagamento della prestazione riconosciuta in favore alla ricorrente;
adempimento di cui – però - non vi è prova in atti.
Essendo abbondantemente decorsi 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento di omologa e dall'inoltro del modello AP/70, accertata in questa sede la sussistenza anche dei requisiti riferiti al non ricovero in strutture di lungodegenza con retta a carico dello stato (vedi atto notorio in atti), si impone l'accertamento in sede giudiziale del diritto alla provvidenza di cui all'art. 1 legge n. 18 del
1980 con decorrenza 1.10.2021 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa). CP_ Ne consegue altresì la condanna dell' al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei arretrati. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seguono la soccombenza (nella liquidazione si tiene conto della serialità del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara che ha diritto alla prestazione di cui all'art. 1 della Parte_2
CP_ legge n. 18 del 1980 con decorrenza dal mese di ottobre 2021 e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore del predetto ricorrente, dei relativi ratei con la decorrenza indicata e nella misura di legge, oltre accessori;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, dei compensi legali che liquida in € 1.860,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Tivoli, 25.11.2025
Il Giudice
SS Di TR
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