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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/07/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1646/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 1646/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 27.03.2025, destinata alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; considerato che tali note sono state prodotte in atti da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1646 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
1 (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Fragomeni Antonio (pec: , che Email_1 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
e
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv. Carbone Paola (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2 appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 1024/2022 – lesione personale;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello notificato in data 23.12.2022, ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 1024/2022 del Giudice di Pace di Locri, depositata in Cancelleria in data 27.10.2022
e notificata il 30.11.2022, con cui è stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere la condanna della società quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada (c.d. F.G.V.S.), al risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro stradale asseritamente cagionato da un veicolo rimasto ignoto.
A supporto dell'esperita impugnazione l'odierno appellante, in relazione al giudizio di primo grado, esponeva: che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio la controparte per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 18.04.2017, alle ore 19:45 circa, allorquando il (all'epoca Parte_1 dei fatti minorenne), percorrendo in sella alla propria bicicletta la Via Circonvallazione Nord di
Siderno (RC) con direzione sud-nord, giungeva in prossimità del civico n. 18 ed una EL RS bianca, nell'effettuare una manovra di sorpasso, stringeva sulla propria destra per evitare un'autovettura proveniente dal senso opposto di marcia, così urtando con lo specchietto retrovisore lato passeggero il manubrio della bicicletta ed il braccio dell'attore, provocandone la caduta;
che, nonostante il verificarsi dell'incidente, il conducente della EL RS proseguiva la marcia con
2 direzione sud-nord, senza fermarsi a prestare soccorso;
che, a seguito del sinistro, l'odierno appellante veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Locri, ove gli veniva riscontrata la “frattura scomposta della tibia dx”; che lo stesso veniva successivamente ricoverato presso il presidio ospedaliero per sottoporsi ad intervento chirurgico;
che, all'esito di un prolungato periodo di cure e convalescenza, in data 9.03.2018 veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutarsi in sede medico legale;
che detti postumi - consistenti in una zoppia marcata, nella compromissione, a causa del dolore, della capacità di rimanere in piedi e camminare per periodi prolungati, nonché in un'evidente cicatrice chirurgica residuata dall'operazione - erano quantificabili nella misura dell'8%, oltre al danno da inabilità temporanea, totale e parziale;
che i tentativi stragiudiziali di ottenere il risarcimento si erano rivelati infruttuosi, così come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Pertanto, aveva adito il Giudice di Pace chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Eccellentissimo Signor Giudice adito, acclarata l'esclusiva responsabilità del veicolo pirata, dichiarare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dal Sig. nell'incidente per cui è causa, per complessivi € Parte_1
19.500,00, somma maggiore o minore e comunque da determinarsi in corso di giudizio a seguito della espletanda CTU, per invalidità permanente, danno morale, incapacità temporanea totale e parziale, danno esistenziale, quest'ultimo da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 C.C, le spese mediche, oltre Interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo, entro i limiti di competenza, con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Con comparsa depositata in data 4.07.2019, si è costituita innanzi al primo giudice la
[...]
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, Controparte_1 contestando integralmente le deduzioni attoree sia in punto di an, sia di quantum debeatur, evidenziando, tra l'altro, che l'avversa rappresentazione dei fatti non consentisse una chiara ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro, né di dedurre l'effettiva presenza di un veicolo sconosciuto sul luogo del sinistro, nonché ancora che la documentazione fotografica acquisita nel corso delle proprie verifiche mostrasse un contesto stradale del tutto incompatibile con quanto narrato in citazione. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice di Pace di Locri, disattese le contrarie istanze, eccezioni e difese respingere la domanda avanzata dal sig. con atto di citazione notificato in data 20/03/2019 perché Parte_1
3 infondata in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur. In via subordinata voglia
l'Ill.mo Giudice di Pace adito, ricondurre il risarcimento dovuto nei limiti del giusto e dell'equo”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Concessi i chiesti termini ex art. 320 c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria orale, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, il primo Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle note conclusionali all'udienza del 12.05.2022, successivamente differita al 9.06.2022 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione. Rimessa la causa sul ruolo per attendere il provvedimento del
Presidente del Tribunale in ordine all'istanza di astensione formulata dal primo giudice, all'udienza del 13.10.2022, a seguito del rigetto di detta istanza da parte del Presidente, la causa veniva nuovamente introitata a sentenza.
Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure provvedeva come di seguito: “Rigetta la domanda e condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, delle spese
[...] processuali, che liquida in € 300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ed oneri previdenziali e fiscali come per legge”.
Con il proposto gravame, al cui contenuto si rimanda, l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) erronea valutazione delle prove acquisite;
2) violazione dell'art. 321 c.p.c., per aver il Giudice di Pace, all'udienza del 13.10.2022, trattenuto la causa in decisione senza far precisare le conclusioni alle parti. Chiedeva pertanto che, in accoglimento dell'appello, fossero accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Locri, Dott.ssa Maria
Teresa Lopresti n. 1024/2022 del 24/10/2022, depositata in cancelleria il 27/10/2022, accogliere il presente appello e per l'effetto, sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure: Dichiarare la convenuta FGVS a Controparte_1 risarcire i danni patiti dal sig. , per € 19.500,00 somma maggiore o minore e Parte_1 comunque da determinarsi in corso di giudizio a seguito della espletanda CTU, per invalidità permanente, danno morale, incapacità temporanea totale e parziale, danno esistenziale, quest'ultimo da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 C.C., le spese mediche, oltre interessi e
4 rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo, entro i limiti di competenza, con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”, il tutto previa ammissione di c.t.u. medico-legale finalizzata a valutare l'entità e la riconducibilità delle lesioni subite dall'odierno appellante nel sinistro per cui è causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2023, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, eccependo preliminarmente inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale di Locri, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere l'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 1024/2022 perché infondato in fatto
[...]
e diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado, con rigetto di tutte le richieste istruttorie ivi formulate. Con vittoria, in ogni ipotesi, delle spese e competenze difensive di questa fase del giudizio”.
A seguito di taluni rinvii innanzi ai giudici susseguitisi nella titolarità del procedimento, con decreto del 17.10.2024 di questo Giudice, assegnatario del fascicolo solo a far data dal 25.01.2024, la causa veniva da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., così come richiamato dall'art. 352 u.c. c.p.c. ratione temporis applicabile, all'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cc.dd. motivi di impugnazione. Detto effetto devolutivo entro i limiti dei motivi di impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del
5 "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 30129/2024; Cass. civ., Sez. 1, n.
2973/2006).
Sempre in via preliminare, sotto il profilo dell'ammissibilità del gravame, giova osservare che il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54 D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. civ., SS.UU., n.
27199/2017: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Premesso, infatti, che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, bensì rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è
6 chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 26151/2023; Cass. civ., Sez. 2, n. 2320/2023).
Nel caso di specie, dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera sufficientemente chiara che oggetto di censura sia la statuizione del Giudice di Pace che ha rigettato la domanda per avere ritenuto non assolto l'onere, gravante sul danneggiato, di provare la fondatezza della pretesa azionata.
Va pertanto disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata.
Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni di seguito spiegate.
In punto di diritto, occorre premettere che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sul danneggiato che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, per il tramite della compagnia assicurativa all'uopo designata, secondo il costante giurisprudenza di legittimità, l'intervento del detto Fondo di garanzia al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione - nei casi di sinistri cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta - non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato o non provvisto di assicurazione, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. ex multis, Cass. civ., sez.
3, 21.06.2012, n. 10323; in senso conforme, già Cass. civ., 19.09.1992, n. 10762; Cass. civ.,
8.03.1990, n. 1860; Cass. civ., 7.02.1989, n. 775; Cass. civ., 1.08.1987, n. 6672; Cass. civ.,
10.04.1986, n. 2514) o era sprovvisto di assicurazione (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 26/11/2020,
n. 26908).
Nell'ipotesi di evocazione in giudizio del F.G.V.S. a seguito di un sinistro asseritamente cagionato da un veicolo rimasto non identificato - come avvenuto nella fattispecie - il danneggiato è dunque gravato di un ulteriore onere probatorio, dovendo non soltanto dimostrare le modalità concrete di verificazione del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del
7 conducente del veicolo responsabile, bensì anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (per l'affermazione di tale principio con riferimento alla L. n. 990/1969 ma chiaramente applicabile anche alla nuova normativa cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, n. 8086/1995 e Cass. Civ., Sez.
III, n. 10762/1992).
La speciale procedura risarcitoria prevista dagli artt. 283 e ss. D.Lgs. 209/2005 - nata dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali nelle specifiche ipotesi contemplate nei menzionati articoli, fra cui quelle da sinistro causato da veicolo non identificato - non importa, difatti, alcuna deroga all'ordinario regime probatorio che onera colui che agisce della prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e delle sue modalità, della sua derivazione causale dal comportamento colposo del conducente dell'altro veicolo e delle conseguenze lesive subite (cfr. nello stesso senso Tribunale Nola, n. 2136/2025).
La disciplina in esame si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata, anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilità, sicché l'obbligo del Fondo di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 3237/1995).
Il danneggiato, pertanto, è tenuto a provare: il fatto storico dell'incidente; la condotta dolosa o colposa del conducente;
il nesso eziologico tra i danni riportati e l'evento; l'eventuale circostanza che il veicolo danneggiante sia rimasto sconosciuto.
Quanto detto si giustifica onde verificare la veridicità del fatto ed è in chiara correlazione con la posizione dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che, per la mancanza di un assicurato da compulsare, si trova nella materiale impossibilità di accertamenti sia sul veicolo presunto investitore, sia sul conducente dello stesso. Altresì, sussiste una chiara correlazione anche con l'eventuale azione di rivalsa del citato Fondo che si radica nell'identificazione del danneggiante e che resterebbe frustrata se, sempre e comunque, il danneggiato omettesse di segnalare ai competenti organi di polizia l'avvenuto evento dannoso, nonché con l'onere economico che viene a riversarsi sull'intera collettività (cfr. in questi termini
Tribunale Locri, n. 53/2024).
In sostanza, dunque, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per
8 colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto sebbene il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. E ciò in quanto “il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla Compagnia designata dal
Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza. La prova dell'esclusiva responsabilità in capo al conducente il veicolo rimasto sconosciuto deve essere particolarmente rigorosa, in quanto l'impresa designata diventa contraddittore, senza avere la possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, se non attraverso
l'allegazione e la valutazione di rilievi, eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria” (cfr. la copiosa giurisprudenza di merito dell'intestato
Tribunale, con le sentenze n. 53/2024, cit.; 24/2023; 865/2021; 472/2021; 196/2021; 268/2020).
Con riguardo alla prova della mancata identificazione del veicolo cui debba ricondursi l'evento dannoso, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (Cass., civ., Sez. 3, n.
15367/2011).
Peraltro, ciò non implica la necessità denunciare il sinistro agli organi di polizia, in quanto deve ritenersi sufficiente allegare e provare elementi dai quali risulti che la mancata identificazione del responsabile è dipesa da impossibilità incolpevole.
Il fatto costituito dal danno alla persona arrecato da veicolo non identificato non è suscettibile, pertanto, di essere considerato indimostrato esclusivamente in ragione dell'omessa denuncia, avendo anzi la giurisprudenza più recente affermato il carattere “neutro” della denuncia. Ed invero, la Suprema Corte ha statuito che “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente,
9 in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro" (Cass. n.
20066/2013, conforme a Cass. n. 18532/2007, che ha sottolineato come la valutazione debba essere compiuta "senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa")” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 23434/2014; Cass civ., Sez. 6-3, n. 9873/2021: “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, non può ritenersi che il Parte_1 abbia assolto allo stringente onere probatorio testé ricostruito: ed infatti, sebbene nel caso in esame il padre del (minorenne all'epoca dei fatti) abbia sporto denuncia-querela presso i Parte_1
Carabinieri di Siderno due giorni dopo l'occorso, il fatto storico e la dinamica del sinistro non sono emersi in modo cristallino dall'istruttoria espletata, non essendo state dimostrate le modalità concrete di verificazione del sinistro, né l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
L'unico elemento probatorio a sostegno della ricostruzione attorea è la deposizione dei testimoni che hanno dichiarato di aver assistito al sinistro.
Sennonché, anche ai fini della valutazione dell'attendibilità dei testimoni escussi innanzi al primo
Giudice, non può non assegnarsi rilievo alla circostanza che gli stessi, presenti secondo le loro
10 propalazioni al momento dell'occorso, nonostante le lesioni lamentate dall'odierno appellante e l'omissione di soccorso, non abbiano richiesto il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, né si siano successivamente attivati per fornire informazioni utili all'Autorità, scegliendo di rendere dichiarazioni solo in corso di causa. Significativo è poi che il non abbia mai fornito le Parte_1 generalità dei testi sino al deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c., impedendo così alla
[...] di riscontrare nell'immediatezza il reale accadimento e le concrete modalità del CP_1 sinistro.
In ogni caso, non possono sottacersi le contraddizioni in cui sono incorsi i testimoni, al punto da indurre questo Giudice a ritenere non adeguatamente dimostrata la dinamica del sinistro.
Ed infatti, il teste – sentito sulle circostanze articolate nell'atto di citazione, Testimone_1 ciascuna premessa dalla locuzione “Vero che” (“1) In data 18 aprile 2017 verso le ore 19:45, il giovane si trovava alla guida della propria bicicletta a percorrere la Via Parte_1
Circonvallazione Nord di Siderno con direzione sud - nord;
2) Quando nei pressi del civico 18 una EL RS bianca che lo stava sorpassando, causa una vettura che gli veniva di fronte, stringeva sulla propria destra e toccava con lo specchietto lato passeggero lo sterzo della bicicletta ed il braccio del Sig. , provocandone la caduta;
3) Nonostante Parte_1
l'incidente, il conducente della EL RS proseguiva la sua marcia con direzione sud - nord, senza fermarsi a prestare soccorso;
4) A seguito del sinistro il giovane che Parte_1 lamentava un forte dolore alla gamba destra, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Locri dove gli veniva riscontrata la frattura scomposta della tibia dx”) – ha dichiarato: “sono a conoscenza dell'incidente per cui è causa in quanto alla guida dell'autovettura
Fiat Punto grigia di proprietà mio cognato stavo percorrendo nella direzione monte-mare, la via
Circonvallazione Nord del Comune di Siderno, in compagnia del sig. . Confermo Testimone_2 le circostanze di cui ai capitoli 1, 2, 3 e 4 dell'atto di citazione. Sebbene non sappia riferire cosa sia stato diagnosticato al sig. dal medico del pronto soccorso. Preciso che io e il sig. Parte_1
ci siamo preoccupati di soccorrere il ciclista, l'abbiamo sollevato da terra e con l'auto Tes_2 di mio cognato lo abbiamo accompagnato dal padre presso la sua abitazione e assieme al padre, sempre con l'auto di mio cognato, lo abbiamo portato all'ospedale civile di Locri e dopo che gli infermieri ci aiutavano a farlo scendere dall'auto, io ed il sig. ce ne siamo andati. Tes_2
Prima dell'incidente conoscevo il signor di vista, perché mio compaesano. Prima di Parte_1
11 accompagnare il ciclista dal padre abbiamo messo la bici sul lato della strada, la bici era di colore verde scuro ma non so riferire né la marca né il modello. Il ciclista aveva i pantaloni strappati sopra il ginocchio della gamba destra. ADR: la strada era dotata di pubblica illuminazione funzionante, ma io ho visto lo specchietto colpire il ciclista. ADR: Ricordo che il ciclista cadeva sul lato destro;
la bici cadeva pure sul lato destro un poco più avanti rispetto al ciclista. ADR: ricordo che la bici era danneggiata sul pedale destro e alla ruota, che erano storti, ma mi sono preoccupato di soccorrere il ragazzo senza soffermarmi sui danni. ADR: ricordo che la bici aveva la luce accesa (…) ADR: durante il tragitto per trasportarlo in ospedale, il ragazzo lamentava dolori sulla gamba destra. ADR: non so dire se la vettura investitrice fosse condotta da un uomo o da una donna, poiché mi dava le spalle. Io mantenevo dalla EL RS la distanza di sicurezza. Non è intervenuta alcuna autorità. ADR: non ho fatto caso se oltre a me e al sig.
qualcun altro abbia assistito all'incidente, ma passavano altre auto. ADR: riconosco i Tes_2 luoghi di causa prodotti nelle foto contenute nel fascicolo di parte convenuta e siglate dal
Magistrato e preciso che l'incidente è avvenuto prima dell'incrocio visibile nella foto 1 e 2, circa uno stabile prima dell'incrocio. Noi procedevamo nella stessa direzione della macchina presente nella foto numero 1. Ricordo che l'EL ha svoltato a destra del predetto incrocio (…)” (cfr. verbale d'udienza dell'11.02.2021, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
L'altro teste, , ha riferito: “confermo le circostanze 1, 2, 3 e 4 dell'atto di citazione Testimone_2
e preciso di aver assistito al verificarsi dell'incidente in quanto mi trovavo sull'autovettura condotta dal mio amico , che percorreva la via circonvallazione nord di Siderno con Tes_1 direzione monte - mare dietro l'EL bianca, non so dire chi guidasse l'EL perché era di spalle, uomo o donna, non abbiamo preso il numero di targa. Il mio amico teneva una velocità di circa
20 km/h, mentre l'autovettura che ci precedeva teneva una velocità di circa 30 km/h; conoscevo il ragazzo di vista. Io ed il mio amico abbiamo aiutato il ragazzo ad alzarsi e lo abbiamo accompagnato presso la sua abitazione dove il padre ci ha chiesto se potevamo accompagnarli in ospedale, giunti in ospedale degli infermieri ci aiutavano a far scendere il ragazzo dall'auto.
Abbiamo lasciato la bicicletta sul posto ed era danneggiata sul dato destro, ma non ricordo precisamente le parti danneggiate, sicuramente la forcella era storta. La bicicletta era di colore verde. Il ragazzo lamentava dolori alla gamba destra ed aveva i pantaloni strappati, credo sanguinasse (…) Preciso che abbiamo spostato la bicicletta sulla destra della strada. ADR: il
12 ragazzo veniva colpito sulla sinistra e cadeva sulla sua destra e la gamba rimaneva sotto la bicicletta (…) ADR: preciso che il ragazzo veniva colpito con lo specchietto lato passeggero, non ricordo il modello di auto che veniva di fronte” (cfr. verbale d'udienza del 3.03.2022, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
Orbene, ad un'attenta disamina della ricostruzione offerta dai due testimoni escussi dal primo giudice, emerge innanzitutto un'evidente aporia con riguardo alla direzione di marcia della bicicletta condotta dal nonché del veicolo presunto investitore. Parte_1
Ed invero, sin dalla denuncia presentata dal padre del (all'epoca dei fatti minorenne) Parte_1 presso i Carabinieri di Siderno in data 20.04.2017, ed in tutti i successivi atti stragiudiziali e giudiziali, viene allegato che il minore stesse percorrendo la Via Circonvallazione Nord di
Siderno, con direzione di marcia sud-nord.
I due testimoni, invece, dopo aver confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova (che menzionavano detta direzione), hanno riferito che si trovassero insieme sull'auto condotta dal
, dietro la EL RS, e che stessero percorrendo la Via Circonvallazione Nord di Tes_1
Siderno con direzione di marcia monti-mare. Inoltre, mentre il teste si è limitato a Tes_2 confermare la circostanza di cui al capitolo 3 (ossia che, “nonostante l'incidente, il conducente della EL RS proseguiva la sua marcia con direzione sud - nord, senza fermarsi a prestare soccorso”), il teste sul punto ha riferito “riconosco i luoghi di causa prodotti nelle foto Tes_1 contenute nel fascicolo di parte convenuta e siglate dal Magistrato e preciso che l'incidente è avvenuto prima dell'incrocio visibile nella foto 1 e 2, circa uno stabile prima dell'incrocio. Noi procedevamo nella stessa direzione della macchina presente nella foto numero 1. Ricordo che
l'EL ha svoltato a destra del predetto incrocio”.
Sebbene l'incongruenza sia stata evidenziata dalla compagnia assicurativa già nel corso del primo grado di giudizio con le memorie conclusive autorizzate, sul punto l'odierno appellante nulla ha controdedotto, sino al deposito delle note sostitutive dell'udienza di prima comparizione in sede d'appello, ove si legge quanto segue: “al riguardo della prova testimoniale e della direzione di marcia dell'autovettura è evidente che la tenti di confondere l'odierno giudicante, CP_2 perché la compagnia si è recata sul posto per scattare le foto allegate al proprio fascicolo di primo grado ed è quindi a conoscenza del senso unico sul Corso Garibaldi di Siderno (nord-sud), unica direzione possibile per l'auto pirata, visto che il primo tratto della via Circonvallazione
13 nord sulla quale si riversa la SS106 è percorribile unicamente in direzione mare-monti, quanto sopra è verificabile su google maps (v. allegato 2 estratto google maps). Quindi girare a destra, per immettersi dalla Circonvallazione sul Corso Garibaldi, è l'unica direzione consentita, esattamente come ha riferito il teste, mentre si tratta di un errore di battitura quanto riportato al punto 3) dell'atto introduttivo di primo grado proprio perché l'unica direzione consentita è nord- sud e che non esiste nessuna strada che da sud porti a nord. Questo rende ancor più attendibile la testimonianza visto che nonostante l'atto introduttivo riporta direzione inesistente (sud-nord), il teste ha correttamente indicato la direzione di marcia nord-sud”.
In disparte la tardività della produzione dell'estratto di Google Maps, deve vieppiù rilevarsi l'assoluta tardività della replica formulata sul punto dall'odierno appellante, il quale si è limitato quest'ultimo a dequotare a mero “errore di battitura” l'allegazione, formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado (e, prima ancora, in tutti gli atti stragiudiziali), di una direzione di marcia (sud-nord) asseritamente diversa da quella in realtà percorsa dai veicoli coinvolti nella vicenda (nord-sud).
Né, d'altra parte, risulta convincente l'assunto per cui “non esiste nessuna strada che da sud porti
a nord” il che, secondo l'appellante, renderebbe “ancor più attendibile la testimonianza visto che nonostante l'atto introduttivo riporta direzione inesistente (sud-nord), il teste ha correttamente indicato la direzione di marcia nord-sud”.
Ed invero, dall'esame del compendio fotografico allegato al fascicolo di primo grado di parte convenuta, si evince che la Via Circonvallazione Nord, prima dell'incrocio raffigurato nella foto n.
1, è percorribile nella direzione di marcia mare-monti, come in particolare desumibile dalle foto n.
3 e 4. Sebbene, infatti, il tratto di strada antistante il detto incrocio sia a senso unico (cfr. foto n. 4, ove si può agevolmente vedere il segnale di divieto d'accesso), i veicoli che provengono da detta strada possono proseguire lungo la Circonvallazione Nord, in direzione mare-monti (cfr. foto n. 3, che mostra un furgoncino verde scuro che prosegue lungo la ridetta direzione di marcia).
Pertanto, non risulta suffragato dalla documentazione in atti il tardivo assunto di parte appellante secondo cui non vi sia alcuna strada che da sud conduca a nord, essendo invece verosimile che – conformemente a quanto dedotto sin dalla denuncia presentata ai Carabinieri, nonché negli atti stragiudiziali di messa in mora, di invito alla stipula della negoziazione assistita e, poi, nell'incarto processuale – la bicicletta condotta dal stesse percorrendo la Via Circonvallazione Parte_1
14 Nord in direzione sud-nord, ossia mare-monti, provenendo proprio dal tratto di strada a senso unico mostrato nelle foto n. 3 e 4.
Piuttosto, il narrato dei testi in ordine alla direzione di marcia opposta, ossia monti-mare, induce questo Giudice a dubitare della loro attendibilità.
Detti dubbi sono vieppiù rafforzati, innanzitutto, dalla circostanza che il teste abbia Tes_1 dichiarato che la EL avrebbe svoltato a destra dell'incrocio mostrato nella foto 1 (sempre sul presupposto che transitasse nella direzione di marcia monti-mare), mentre il teste si sia Tes_2 limitato a confermare il capitolo di prova sub 3, ossia che la EL RS, nonostante il sinistro, avesse proseguito in direzione “sud-nord” senza arrestare la marcia.
Ma ancor più dirimente appare il rilievo per cui i due testimoni – a fronte di un'allegazione del tutto generica contenuta nell'atto di citazione – abbiano reso dichiarazioni contraddittorie in ordine alla dinamica della caduta del ciclista.
Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, infatti, il teste ha rappresentato che Tes_1
“il ciclista cadeva sul lato destro;
la bici cadeva pure sul lato destro un poco più avanti rispetto al ciclista”, mentre il teste ha riferito che “il ragazzo veniva colpito sulla sinistra e cadeva Tes_2 sulla sua destra e la gamba rimaneva sotto la bicicletta”.
Appare, peraltro, inverosimile che, nonostante i due testimoni abbiano dichiarato di trovarsi nell'auto immediatamente dietro la EL RS (teste : “non so dire se la vettura Tes_1 investitrice fosse condotta da un uomo o da una donna, poiché mi dava le spalle. Io mantenevo dalla EL RS la distanza di sicurezza”; teste : “preciso di aver assistito al verificarsi Tes_2 dell'incidente in quanto mi trovavo sull'autovettura condotta dal mio amico , che Tes_1 percorreva la via circonvallazione nord di Siderno con direzione monte - mare dietro l'EL bianca, non so dire chi guidasse l'EL perché era di spalle, uomo o donna, non abbiamo preso il numero di targa”), nessuno dei due sia riuscito a prendere il numero di targa, anche parziale, considerata la velocità di marcia, non particolarmente sostenuta, dei due veicoli (cfr. dichiarazioni rese sul punto dal teste : “Il mio amico teneva una velocità di circa 20 km/h, mentre Tes_2
l'autovettura che ci precedeva teneva una velocità di circa 30 km/h”).
Le discrasie evidenziate, oltre ad alimentare le perplessità già segnalate circa l'attendibilità dei testi, ostano a che possa ritenersi adeguatamente dimostrato l'accadimento del sinistro con le modalità allegate dall'odierno appellante sin dal primo grado di giudizio.
15 I dubbi in ordine all'effettivo coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto sono ulteriormente nutriti dalla circostanza che non è stato fatto alcun cenno, al momento della prima medicazione del alla causazione dell'incidente da parte di un'auto sconosciuta, allontanatasi senza Parte_1 prestare alcun soccorso al danneggiato.
Sebbene, infatti, nella relazione del Pronto Soccorso si faccia menzione di un “incidente in strada”, appare quanto meno insolita la circostanza che non sia stato effettuato alcun riferimento all'investimento da parte di un'automobile, tra l'altro “pirata” (cfr. a contrario Tribunale Nola, n.
2136/2025: “A conforto di tale ricostruzione milita, infatti, il certificato di accettazione del pronto soccorso del Presidio Ospedaliero [OMISSIS], nel quale viene indicato che l'infortunato ha riferito un investimento automobilistico - avvenuto in data 7.10.2015 alle ore 18:30 circa - mentre era in bicicletta e la successiva omissione di soccorso e dal quale si evince che l'attuale appellante presentava contusioni alla spalla e all'anca sinistra, una frattura della falange ungueale del dito della mano destra e un taglio al sopracciglio sinistro”).
Ad avviso di questo Giudice, quindi, non si può prescindere dal valorizzare il fatto che, nella fattispecie, non soltanto non è stato richiesto l'intervento della forza pubblica a fronte delle lesioni riportate dal e dell'omissione di soccorso, ma detta ultima circostanza non è stata da Parte_1 alcuno riferita ai sanitari.
In questo deficitario quadro probatorio, non può assumere rilievo, isolatamente considerata, la proposizione da parte del padre del in data 20.04.2017 presso i Carabinieri di Siderno, Parte_1 della denuncia-querela da cui è scaturito il procedimento penale n. 87/17 R.G.N.R mod. 44, conclusosi con decreto di archiviazione del GIP su richiesta del P.M. (doc. 6 fascicolo di parte attrice in primo grado).
Sebbene, infatti, nella “richiesta di archiviazione” del P.M. si legga che “non sono emersi elementi tali da poter individuare i responsabili del reato posto che né il né le persone che lo Parte_1 hanno soccorso hanno saputo descrivere la vettura (“una EL RS […] nessuno riusciva a prendere il numero di targa”), che il luogo in cui sono avvenuti i fatti è privo di impianti di videosorveglianza, atteso altresì che non sono state trovate cose o tracce pertinenti al reato”, detto provvedimento, di per sé, non consente di superare le carenze probatorie in cui è incorso l'odierno appellante con riguardo alla storicità del sinistro ed alle concrete modalità di
16 verificazione dello stesso, presupposto indefettibile per ottenere il ristoro dei danni asseritamente cagionati da un veicolo rimasto ignoto.
Appare infatti prioritario sul piano logico, prima ancora che giuridico, che venga offerta adeguata prova della verificazione di un sinistro cagionato da un veicolo datosi alla fuga e rimasto non identificato, nonché delle effettive modalità di causazione dell'evento, potendosi solo in un secondo momento verificare se il danneggiato si sia tempestivamente attivato per denunciare l'accaduto alle autorità al fine di identificare il veicolo investitore.
Per tutte le ragioni che precedono, dunque, l'attività probatoria svolta lascia dubitare della veridicità del sinistro, non consentendo di attribuire all'autovettura responsabile la qualifica di
“veicolo non identificato”, anche in considerazione delle censurabili omissioni di attivazione della vittima.
In mancanza dell'assolvimento dei sopracitati oneri probatori gravanti sull'odierno appellante, nemmeno la chiesta c.t.u. medico-legale avrebbe potuto colmare le dette lacune.
Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 30218/2017).
Ne discende che, anche qualora la c.t.u. fosse stata espletata ed avesse espresso un giudizio di
“compatibilità” delle lesioni con la descrizione dei fatti per come prospettata dal non Parte_1 avrebbe potuto colmare le carenze probatorie riscontrate in ordine all'an dell'evento lesivo.
Alla luce di quanto precede, il primo motivo di gravame deve essere respinto.
Anche il secondo motivo d'appello, con cui il ha dedotto la violazione dell'art. 321 Parte_1
c.p.c. - per aver il primo giudice trattenuto la causa in decisione all'udienza del 13.10.2022 senza disporre un rinvio per la precisazione delle conclusioni - si appalesa infondato.
Ed invero, come compiutamente osservato dall'appellata in sede di comparsa di costituzione, il giudice di prime cure aveva rimesso la causa sul ruolo esclusivamente avuto riguardo all'istanza di astensione sollecitata dal procuratore dell'attore con le memorie conclusionali, rilevando di aver
17 comunque già presentato la suddetta richiesta di autorizzazione all'astensione al Presidente del
Tribunale in data 21.04.2022. Pertanto, all'udienza del 13.10.2022 – sulla premessa che era stata fissata al fine di prendere atto del provvedimento del Presidente del Tribunale sull'istanza di astensione che il Giudice onorario aveva inoltrato in data 21.04.2022 e che, con decreto del
15.09.2022, il Presidente aveva rigettato l'istanza – il primo giudice ha ritualmente introitato la causa a sentenza, senza disporre un ulteriore rinvio per la precisazione delle conclusioni, anche considerato che le parti avevano già precisato le conclusioni all'udienza del 9.06.2022, nonché depositato memorie conclusive autorizzate.
Pertanto, non essendo stata allegata alcuna sopravvenienza, sarebbe stato del tutto contrario al principio di ragionevole durata del processo disporre un nuovo rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Ne discende che alcuna violazione dell'art. 321 c.p.c. può ravvisarsi nella fattispecie, anche considerato che non risulta leso in alcun modo il diritto di difesa dell'allora parte attrice, che aveva potuto ritualmente contraddire, con le memorie conclusionali depositate all'udienza del 9.06.2022, alle memorie conclusive di controparte, depositate in data 5.05.2022.
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma – sia pure con le integrazioni apportate nella presente sede – della sentenza n. 1024/2022 del Giudice di
Pace di Locri, resa pubblica il 27.10.2022.
Con riferimento alle spese di lite – premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 33412/2024) – le stesse, per il presente grado di giudizio, seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle stesse nei confronti dell'appellata.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 26.000,00, parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, esclusa la fase
18 istruttoria non espletata), nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 1.700,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma – sia pure con le integrazioni apportate in parte motiva – la sentenza n. 1024/2022 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il
27.10.2022;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovute);
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 15/07/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
19
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 1646/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 27.03.2025, destinata alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; considerato che tali note sono state prodotte in atti da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1646 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
1 (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Fragomeni Antonio (pec: , che Email_1 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
e
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv. Carbone Paola (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2 appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 1024/2022 – lesione personale;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello notificato in data 23.12.2022, ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 1024/2022 del Giudice di Pace di Locri, depositata in Cancelleria in data 27.10.2022
e notificata il 30.11.2022, con cui è stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere la condanna della società quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada (c.d. F.G.V.S.), al risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro stradale asseritamente cagionato da un veicolo rimasto ignoto.
A supporto dell'esperita impugnazione l'odierno appellante, in relazione al giudizio di primo grado, esponeva: che, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio la controparte per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 18.04.2017, alle ore 19:45 circa, allorquando il (all'epoca Parte_1 dei fatti minorenne), percorrendo in sella alla propria bicicletta la Via Circonvallazione Nord di
Siderno (RC) con direzione sud-nord, giungeva in prossimità del civico n. 18 ed una EL RS bianca, nell'effettuare una manovra di sorpasso, stringeva sulla propria destra per evitare un'autovettura proveniente dal senso opposto di marcia, così urtando con lo specchietto retrovisore lato passeggero il manubrio della bicicletta ed il braccio dell'attore, provocandone la caduta;
che, nonostante il verificarsi dell'incidente, il conducente della EL RS proseguiva la marcia con
2 direzione sud-nord, senza fermarsi a prestare soccorso;
che, a seguito del sinistro, l'odierno appellante veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Locri, ove gli veniva riscontrata la “frattura scomposta della tibia dx”; che lo stesso veniva successivamente ricoverato presso il presidio ospedaliero per sottoporsi ad intervento chirurgico;
che, all'esito di un prolungato periodo di cure e convalescenza, in data 9.03.2018 veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutarsi in sede medico legale;
che detti postumi - consistenti in una zoppia marcata, nella compromissione, a causa del dolore, della capacità di rimanere in piedi e camminare per periodi prolungati, nonché in un'evidente cicatrice chirurgica residuata dall'operazione - erano quantificabili nella misura dell'8%, oltre al danno da inabilità temporanea, totale e parziale;
che i tentativi stragiudiziali di ottenere il risarcimento si erano rivelati infruttuosi, così come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Pertanto, aveva adito il Giudice di Pace chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Eccellentissimo Signor Giudice adito, acclarata l'esclusiva responsabilità del veicolo pirata, dichiarare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dal Sig. nell'incidente per cui è causa, per complessivi € Parte_1
19.500,00, somma maggiore o minore e comunque da determinarsi in corso di giudizio a seguito della espletanda CTU, per invalidità permanente, danno morale, incapacità temporanea totale e parziale, danno esistenziale, quest'ultimo da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 C.C, le spese mediche, oltre Interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo, entro i limiti di competenza, con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Con comparsa depositata in data 4.07.2019, si è costituita innanzi al primo giudice la
[...]
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, Controparte_1 contestando integralmente le deduzioni attoree sia in punto di an, sia di quantum debeatur, evidenziando, tra l'altro, che l'avversa rappresentazione dei fatti non consentisse una chiara ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro, né di dedurre l'effettiva presenza di un veicolo sconosciuto sul luogo del sinistro, nonché ancora che la documentazione fotografica acquisita nel corso delle proprie verifiche mostrasse un contesto stradale del tutto incompatibile con quanto narrato in citazione. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice di Pace di Locri, disattese le contrarie istanze, eccezioni e difese respingere la domanda avanzata dal sig. con atto di citazione notificato in data 20/03/2019 perché Parte_1
3 infondata in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur. In via subordinata voglia
l'Ill.mo Giudice di Pace adito, ricondurre il risarcimento dovuto nei limiti del giusto e dell'equo”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Concessi i chiesti termini ex art. 320 c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria orale, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, il primo Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle note conclusionali all'udienza del 12.05.2022, successivamente differita al 9.06.2022 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione. Rimessa la causa sul ruolo per attendere il provvedimento del
Presidente del Tribunale in ordine all'istanza di astensione formulata dal primo giudice, all'udienza del 13.10.2022, a seguito del rigetto di detta istanza da parte del Presidente, la causa veniva nuovamente introitata a sentenza.
Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure provvedeva come di seguito: “Rigetta la domanda e condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, delle spese
[...] processuali, che liquida in € 300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ed oneri previdenziali e fiscali come per legge”.
Con il proposto gravame, al cui contenuto si rimanda, l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) erronea valutazione delle prove acquisite;
2) violazione dell'art. 321 c.p.c., per aver il Giudice di Pace, all'udienza del 13.10.2022, trattenuto la causa in decisione senza far precisare le conclusioni alle parti. Chiedeva pertanto che, in accoglimento dell'appello, fossero accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Locri, Dott.ssa Maria
Teresa Lopresti n. 1024/2022 del 24/10/2022, depositata in cancelleria il 27/10/2022, accogliere il presente appello e per l'effetto, sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure: Dichiarare la convenuta FGVS a Controparte_1 risarcire i danni patiti dal sig. , per € 19.500,00 somma maggiore o minore e Parte_1 comunque da determinarsi in corso di giudizio a seguito della espletanda CTU, per invalidità permanente, danno morale, incapacità temporanea totale e parziale, danno esistenziale, quest'ultimo da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 C.C., le spese mediche, oltre interessi e
4 rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo, entro i limiti di competenza, con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”, il tutto previa ammissione di c.t.u. medico-legale finalizzata a valutare l'entità e la riconducibilità delle lesioni subite dall'odierno appellante nel sinistro per cui è causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2023, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, eccependo preliminarmente inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale di Locri, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere l'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 1024/2022 perché infondato in fatto
[...]
e diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado, con rigetto di tutte le richieste istruttorie ivi formulate. Con vittoria, in ogni ipotesi, delle spese e competenze difensive di questa fase del giudizio”.
A seguito di taluni rinvii innanzi ai giudici susseguitisi nella titolarità del procedimento, con decreto del 17.10.2024 di questo Giudice, assegnatario del fascicolo solo a far data dal 25.01.2024, la causa veniva da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., così come richiamato dall'art. 352 u.c. c.p.c. ratione temporis applicabile, all'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cc.dd. motivi di impugnazione. Detto effetto devolutivo entro i limiti dei motivi di impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del
5 "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 30129/2024; Cass. civ., Sez. 1, n.
2973/2006).
Sempre in via preliminare, sotto il profilo dell'ammissibilità del gravame, giova osservare che il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54 D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. civ., SS.UU., n.
27199/2017: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Premesso, infatti, che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, bensì rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è
6 chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 26151/2023; Cass. civ., Sez. 2, n. 2320/2023).
Nel caso di specie, dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera sufficientemente chiara che oggetto di censura sia la statuizione del Giudice di Pace che ha rigettato la domanda per avere ritenuto non assolto l'onere, gravante sul danneggiato, di provare la fondatezza della pretesa azionata.
Va pertanto disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata.
Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni di seguito spiegate.
In punto di diritto, occorre premettere che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sul danneggiato che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, per il tramite della compagnia assicurativa all'uopo designata, secondo il costante giurisprudenza di legittimità, l'intervento del detto Fondo di garanzia al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione - nei casi di sinistri cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta - non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato o non provvisto di assicurazione, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. ex multis, Cass. civ., sez.
3, 21.06.2012, n. 10323; in senso conforme, già Cass. civ., 19.09.1992, n. 10762; Cass. civ.,
8.03.1990, n. 1860; Cass. civ., 7.02.1989, n. 775; Cass. civ., 1.08.1987, n. 6672; Cass. civ.,
10.04.1986, n. 2514) o era sprovvisto di assicurazione (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 26/11/2020,
n. 26908).
Nell'ipotesi di evocazione in giudizio del F.G.V.S. a seguito di un sinistro asseritamente cagionato da un veicolo rimasto non identificato - come avvenuto nella fattispecie - il danneggiato è dunque gravato di un ulteriore onere probatorio, dovendo non soltanto dimostrare le modalità concrete di verificazione del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del
7 conducente del veicolo responsabile, bensì anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (per l'affermazione di tale principio con riferimento alla L. n. 990/1969 ma chiaramente applicabile anche alla nuova normativa cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, n. 8086/1995 e Cass. Civ., Sez.
III, n. 10762/1992).
La speciale procedura risarcitoria prevista dagli artt. 283 e ss. D.Lgs. 209/2005 - nata dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali nelle specifiche ipotesi contemplate nei menzionati articoli, fra cui quelle da sinistro causato da veicolo non identificato - non importa, difatti, alcuna deroga all'ordinario regime probatorio che onera colui che agisce della prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e delle sue modalità, della sua derivazione causale dal comportamento colposo del conducente dell'altro veicolo e delle conseguenze lesive subite (cfr. nello stesso senso Tribunale Nola, n. 2136/2025).
La disciplina in esame si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata, anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilità, sicché l'obbligo del Fondo di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 3237/1995).
Il danneggiato, pertanto, è tenuto a provare: il fatto storico dell'incidente; la condotta dolosa o colposa del conducente;
il nesso eziologico tra i danni riportati e l'evento; l'eventuale circostanza che il veicolo danneggiante sia rimasto sconosciuto.
Quanto detto si giustifica onde verificare la veridicità del fatto ed è in chiara correlazione con la posizione dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che, per la mancanza di un assicurato da compulsare, si trova nella materiale impossibilità di accertamenti sia sul veicolo presunto investitore, sia sul conducente dello stesso. Altresì, sussiste una chiara correlazione anche con l'eventuale azione di rivalsa del citato Fondo che si radica nell'identificazione del danneggiante e che resterebbe frustrata se, sempre e comunque, il danneggiato omettesse di segnalare ai competenti organi di polizia l'avvenuto evento dannoso, nonché con l'onere economico che viene a riversarsi sull'intera collettività (cfr. in questi termini
Tribunale Locri, n. 53/2024).
In sostanza, dunque, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per
8 colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto sebbene il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. E ciò in quanto “il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla Compagnia designata dal
Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza. La prova dell'esclusiva responsabilità in capo al conducente il veicolo rimasto sconosciuto deve essere particolarmente rigorosa, in quanto l'impresa designata diventa contraddittore, senza avere la possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, se non attraverso
l'allegazione e la valutazione di rilievi, eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria” (cfr. la copiosa giurisprudenza di merito dell'intestato
Tribunale, con le sentenze n. 53/2024, cit.; 24/2023; 865/2021; 472/2021; 196/2021; 268/2020).
Con riguardo alla prova della mancata identificazione del veicolo cui debba ricondursi l'evento dannoso, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (Cass., civ., Sez. 3, n.
15367/2011).
Peraltro, ciò non implica la necessità denunciare il sinistro agli organi di polizia, in quanto deve ritenersi sufficiente allegare e provare elementi dai quali risulti che la mancata identificazione del responsabile è dipesa da impossibilità incolpevole.
Il fatto costituito dal danno alla persona arrecato da veicolo non identificato non è suscettibile, pertanto, di essere considerato indimostrato esclusivamente in ragione dell'omessa denuncia, avendo anzi la giurisprudenza più recente affermato il carattere “neutro” della denuncia. Ed invero, la Suprema Corte ha statuito che “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente,
9 in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro" (Cass. n.
20066/2013, conforme a Cass. n. 18532/2007, che ha sottolineato come la valutazione debba essere compiuta "senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa")” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 23434/2014; Cass civ., Sez. 6-3, n. 9873/2021: “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie, non può ritenersi che il Parte_1 abbia assolto allo stringente onere probatorio testé ricostruito: ed infatti, sebbene nel caso in esame il padre del (minorenne all'epoca dei fatti) abbia sporto denuncia-querela presso i Parte_1
Carabinieri di Siderno due giorni dopo l'occorso, il fatto storico e la dinamica del sinistro non sono emersi in modo cristallino dall'istruttoria espletata, non essendo state dimostrate le modalità concrete di verificazione del sinistro, né l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
L'unico elemento probatorio a sostegno della ricostruzione attorea è la deposizione dei testimoni che hanno dichiarato di aver assistito al sinistro.
Sennonché, anche ai fini della valutazione dell'attendibilità dei testimoni escussi innanzi al primo
Giudice, non può non assegnarsi rilievo alla circostanza che gli stessi, presenti secondo le loro
10 propalazioni al momento dell'occorso, nonostante le lesioni lamentate dall'odierno appellante e l'omissione di soccorso, non abbiano richiesto il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, né si siano successivamente attivati per fornire informazioni utili all'Autorità, scegliendo di rendere dichiarazioni solo in corso di causa. Significativo è poi che il non abbia mai fornito le Parte_1 generalità dei testi sino al deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c., impedendo così alla
[...] di riscontrare nell'immediatezza il reale accadimento e le concrete modalità del CP_1 sinistro.
In ogni caso, non possono sottacersi le contraddizioni in cui sono incorsi i testimoni, al punto da indurre questo Giudice a ritenere non adeguatamente dimostrata la dinamica del sinistro.
Ed infatti, il teste – sentito sulle circostanze articolate nell'atto di citazione, Testimone_1 ciascuna premessa dalla locuzione “Vero che” (“1) In data 18 aprile 2017 verso le ore 19:45, il giovane si trovava alla guida della propria bicicletta a percorrere la Via Parte_1
Circonvallazione Nord di Siderno con direzione sud - nord;
2) Quando nei pressi del civico 18 una EL RS bianca che lo stava sorpassando, causa una vettura che gli veniva di fronte, stringeva sulla propria destra e toccava con lo specchietto lato passeggero lo sterzo della bicicletta ed il braccio del Sig. , provocandone la caduta;
3) Nonostante Parte_1
l'incidente, il conducente della EL RS proseguiva la sua marcia con direzione sud - nord, senza fermarsi a prestare soccorso;
4) A seguito del sinistro il giovane che Parte_1 lamentava un forte dolore alla gamba destra, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Locri dove gli veniva riscontrata la frattura scomposta della tibia dx”) – ha dichiarato: “sono a conoscenza dell'incidente per cui è causa in quanto alla guida dell'autovettura
Fiat Punto grigia di proprietà mio cognato stavo percorrendo nella direzione monte-mare, la via
Circonvallazione Nord del Comune di Siderno, in compagnia del sig. . Confermo Testimone_2 le circostanze di cui ai capitoli 1, 2, 3 e 4 dell'atto di citazione. Sebbene non sappia riferire cosa sia stato diagnosticato al sig. dal medico del pronto soccorso. Preciso che io e il sig. Parte_1
ci siamo preoccupati di soccorrere il ciclista, l'abbiamo sollevato da terra e con l'auto Tes_2 di mio cognato lo abbiamo accompagnato dal padre presso la sua abitazione e assieme al padre, sempre con l'auto di mio cognato, lo abbiamo portato all'ospedale civile di Locri e dopo che gli infermieri ci aiutavano a farlo scendere dall'auto, io ed il sig. ce ne siamo andati. Tes_2
Prima dell'incidente conoscevo il signor di vista, perché mio compaesano. Prima di Parte_1
11 accompagnare il ciclista dal padre abbiamo messo la bici sul lato della strada, la bici era di colore verde scuro ma non so riferire né la marca né il modello. Il ciclista aveva i pantaloni strappati sopra il ginocchio della gamba destra. ADR: la strada era dotata di pubblica illuminazione funzionante, ma io ho visto lo specchietto colpire il ciclista. ADR: Ricordo che il ciclista cadeva sul lato destro;
la bici cadeva pure sul lato destro un poco più avanti rispetto al ciclista. ADR: ricordo che la bici era danneggiata sul pedale destro e alla ruota, che erano storti, ma mi sono preoccupato di soccorrere il ragazzo senza soffermarmi sui danni. ADR: ricordo che la bici aveva la luce accesa (…) ADR: durante il tragitto per trasportarlo in ospedale, il ragazzo lamentava dolori sulla gamba destra. ADR: non so dire se la vettura investitrice fosse condotta da un uomo o da una donna, poiché mi dava le spalle. Io mantenevo dalla EL RS la distanza di sicurezza. Non è intervenuta alcuna autorità. ADR: non ho fatto caso se oltre a me e al sig.
qualcun altro abbia assistito all'incidente, ma passavano altre auto. ADR: riconosco i Tes_2 luoghi di causa prodotti nelle foto contenute nel fascicolo di parte convenuta e siglate dal
Magistrato e preciso che l'incidente è avvenuto prima dell'incrocio visibile nella foto 1 e 2, circa uno stabile prima dell'incrocio. Noi procedevamo nella stessa direzione della macchina presente nella foto numero 1. Ricordo che l'EL ha svoltato a destra del predetto incrocio (…)” (cfr. verbale d'udienza dell'11.02.2021, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
L'altro teste, , ha riferito: “confermo le circostanze 1, 2, 3 e 4 dell'atto di citazione Testimone_2
e preciso di aver assistito al verificarsi dell'incidente in quanto mi trovavo sull'autovettura condotta dal mio amico , che percorreva la via circonvallazione nord di Siderno con Tes_1 direzione monte - mare dietro l'EL bianca, non so dire chi guidasse l'EL perché era di spalle, uomo o donna, non abbiamo preso il numero di targa. Il mio amico teneva una velocità di circa
20 km/h, mentre l'autovettura che ci precedeva teneva una velocità di circa 30 km/h; conoscevo il ragazzo di vista. Io ed il mio amico abbiamo aiutato il ragazzo ad alzarsi e lo abbiamo accompagnato presso la sua abitazione dove il padre ci ha chiesto se potevamo accompagnarli in ospedale, giunti in ospedale degli infermieri ci aiutavano a far scendere il ragazzo dall'auto.
Abbiamo lasciato la bicicletta sul posto ed era danneggiata sul dato destro, ma non ricordo precisamente le parti danneggiate, sicuramente la forcella era storta. La bicicletta era di colore verde. Il ragazzo lamentava dolori alla gamba destra ed aveva i pantaloni strappati, credo sanguinasse (…) Preciso che abbiamo spostato la bicicletta sulla destra della strada. ADR: il
12 ragazzo veniva colpito sulla sinistra e cadeva sulla sua destra e la gamba rimaneva sotto la bicicletta (…) ADR: preciso che il ragazzo veniva colpito con lo specchietto lato passeggero, non ricordo il modello di auto che veniva di fronte” (cfr. verbale d'udienza del 3.03.2022, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
Orbene, ad un'attenta disamina della ricostruzione offerta dai due testimoni escussi dal primo giudice, emerge innanzitutto un'evidente aporia con riguardo alla direzione di marcia della bicicletta condotta dal nonché del veicolo presunto investitore. Parte_1
Ed invero, sin dalla denuncia presentata dal padre del (all'epoca dei fatti minorenne) Parte_1 presso i Carabinieri di Siderno in data 20.04.2017, ed in tutti i successivi atti stragiudiziali e giudiziali, viene allegato che il minore stesse percorrendo la Via Circonvallazione Nord di
Siderno, con direzione di marcia sud-nord.
I due testimoni, invece, dopo aver confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova (che menzionavano detta direzione), hanno riferito che si trovassero insieme sull'auto condotta dal
, dietro la EL RS, e che stessero percorrendo la Via Circonvallazione Nord di Tes_1
Siderno con direzione di marcia monti-mare. Inoltre, mentre il teste si è limitato a Tes_2 confermare la circostanza di cui al capitolo 3 (ossia che, “nonostante l'incidente, il conducente della EL RS proseguiva la sua marcia con direzione sud - nord, senza fermarsi a prestare soccorso”), il teste sul punto ha riferito “riconosco i luoghi di causa prodotti nelle foto Tes_1 contenute nel fascicolo di parte convenuta e siglate dal Magistrato e preciso che l'incidente è avvenuto prima dell'incrocio visibile nella foto 1 e 2, circa uno stabile prima dell'incrocio. Noi procedevamo nella stessa direzione della macchina presente nella foto numero 1. Ricordo che
l'EL ha svoltato a destra del predetto incrocio”.
Sebbene l'incongruenza sia stata evidenziata dalla compagnia assicurativa già nel corso del primo grado di giudizio con le memorie conclusive autorizzate, sul punto l'odierno appellante nulla ha controdedotto, sino al deposito delle note sostitutive dell'udienza di prima comparizione in sede d'appello, ove si legge quanto segue: “al riguardo della prova testimoniale e della direzione di marcia dell'autovettura è evidente che la tenti di confondere l'odierno giudicante, CP_2 perché la compagnia si è recata sul posto per scattare le foto allegate al proprio fascicolo di primo grado ed è quindi a conoscenza del senso unico sul Corso Garibaldi di Siderno (nord-sud), unica direzione possibile per l'auto pirata, visto che il primo tratto della via Circonvallazione
13 nord sulla quale si riversa la SS106 è percorribile unicamente in direzione mare-monti, quanto sopra è verificabile su google maps (v. allegato 2 estratto google maps). Quindi girare a destra, per immettersi dalla Circonvallazione sul Corso Garibaldi, è l'unica direzione consentita, esattamente come ha riferito il teste, mentre si tratta di un errore di battitura quanto riportato al punto 3) dell'atto introduttivo di primo grado proprio perché l'unica direzione consentita è nord- sud e che non esiste nessuna strada che da sud porti a nord. Questo rende ancor più attendibile la testimonianza visto che nonostante l'atto introduttivo riporta direzione inesistente (sud-nord), il teste ha correttamente indicato la direzione di marcia nord-sud”.
In disparte la tardività della produzione dell'estratto di Google Maps, deve vieppiù rilevarsi l'assoluta tardività della replica formulata sul punto dall'odierno appellante, il quale si è limitato quest'ultimo a dequotare a mero “errore di battitura” l'allegazione, formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado (e, prima ancora, in tutti gli atti stragiudiziali), di una direzione di marcia (sud-nord) asseritamente diversa da quella in realtà percorsa dai veicoli coinvolti nella vicenda (nord-sud).
Né, d'altra parte, risulta convincente l'assunto per cui “non esiste nessuna strada che da sud porti
a nord” il che, secondo l'appellante, renderebbe “ancor più attendibile la testimonianza visto che nonostante l'atto introduttivo riporta direzione inesistente (sud-nord), il teste ha correttamente indicato la direzione di marcia nord-sud”.
Ed invero, dall'esame del compendio fotografico allegato al fascicolo di primo grado di parte convenuta, si evince che la Via Circonvallazione Nord, prima dell'incrocio raffigurato nella foto n.
1, è percorribile nella direzione di marcia mare-monti, come in particolare desumibile dalle foto n.
3 e 4. Sebbene, infatti, il tratto di strada antistante il detto incrocio sia a senso unico (cfr. foto n. 4, ove si può agevolmente vedere il segnale di divieto d'accesso), i veicoli che provengono da detta strada possono proseguire lungo la Circonvallazione Nord, in direzione mare-monti (cfr. foto n. 3, che mostra un furgoncino verde scuro che prosegue lungo la ridetta direzione di marcia).
Pertanto, non risulta suffragato dalla documentazione in atti il tardivo assunto di parte appellante secondo cui non vi sia alcuna strada che da sud conduca a nord, essendo invece verosimile che – conformemente a quanto dedotto sin dalla denuncia presentata ai Carabinieri, nonché negli atti stragiudiziali di messa in mora, di invito alla stipula della negoziazione assistita e, poi, nell'incarto processuale – la bicicletta condotta dal stesse percorrendo la Via Circonvallazione Parte_1
14 Nord in direzione sud-nord, ossia mare-monti, provenendo proprio dal tratto di strada a senso unico mostrato nelle foto n. 3 e 4.
Piuttosto, il narrato dei testi in ordine alla direzione di marcia opposta, ossia monti-mare, induce questo Giudice a dubitare della loro attendibilità.
Detti dubbi sono vieppiù rafforzati, innanzitutto, dalla circostanza che il teste abbia Tes_1 dichiarato che la EL avrebbe svoltato a destra dell'incrocio mostrato nella foto 1 (sempre sul presupposto che transitasse nella direzione di marcia monti-mare), mentre il teste si sia Tes_2 limitato a confermare il capitolo di prova sub 3, ossia che la EL RS, nonostante il sinistro, avesse proseguito in direzione “sud-nord” senza arrestare la marcia.
Ma ancor più dirimente appare il rilievo per cui i due testimoni – a fronte di un'allegazione del tutto generica contenuta nell'atto di citazione – abbiano reso dichiarazioni contraddittorie in ordine alla dinamica della caduta del ciclista.
Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, infatti, il teste ha rappresentato che Tes_1
“il ciclista cadeva sul lato destro;
la bici cadeva pure sul lato destro un poco più avanti rispetto al ciclista”, mentre il teste ha riferito che “il ragazzo veniva colpito sulla sinistra e cadeva Tes_2 sulla sua destra e la gamba rimaneva sotto la bicicletta”.
Appare, peraltro, inverosimile che, nonostante i due testimoni abbiano dichiarato di trovarsi nell'auto immediatamente dietro la EL RS (teste : “non so dire se la vettura Tes_1 investitrice fosse condotta da un uomo o da una donna, poiché mi dava le spalle. Io mantenevo dalla EL RS la distanza di sicurezza”; teste : “preciso di aver assistito al verificarsi Tes_2 dell'incidente in quanto mi trovavo sull'autovettura condotta dal mio amico , che Tes_1 percorreva la via circonvallazione nord di Siderno con direzione monte - mare dietro l'EL bianca, non so dire chi guidasse l'EL perché era di spalle, uomo o donna, non abbiamo preso il numero di targa”), nessuno dei due sia riuscito a prendere il numero di targa, anche parziale, considerata la velocità di marcia, non particolarmente sostenuta, dei due veicoli (cfr. dichiarazioni rese sul punto dal teste : “Il mio amico teneva una velocità di circa 20 km/h, mentre Tes_2
l'autovettura che ci precedeva teneva una velocità di circa 30 km/h”).
Le discrasie evidenziate, oltre ad alimentare le perplessità già segnalate circa l'attendibilità dei testi, ostano a che possa ritenersi adeguatamente dimostrato l'accadimento del sinistro con le modalità allegate dall'odierno appellante sin dal primo grado di giudizio.
15 I dubbi in ordine all'effettivo coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto sono ulteriormente nutriti dalla circostanza che non è stato fatto alcun cenno, al momento della prima medicazione del alla causazione dell'incidente da parte di un'auto sconosciuta, allontanatasi senza Parte_1 prestare alcun soccorso al danneggiato.
Sebbene, infatti, nella relazione del Pronto Soccorso si faccia menzione di un “incidente in strada”, appare quanto meno insolita la circostanza che non sia stato effettuato alcun riferimento all'investimento da parte di un'automobile, tra l'altro “pirata” (cfr. a contrario Tribunale Nola, n.
2136/2025: “A conforto di tale ricostruzione milita, infatti, il certificato di accettazione del pronto soccorso del Presidio Ospedaliero [OMISSIS], nel quale viene indicato che l'infortunato ha riferito un investimento automobilistico - avvenuto in data 7.10.2015 alle ore 18:30 circa - mentre era in bicicletta e la successiva omissione di soccorso e dal quale si evince che l'attuale appellante presentava contusioni alla spalla e all'anca sinistra, una frattura della falange ungueale del dito della mano destra e un taglio al sopracciglio sinistro”).
Ad avviso di questo Giudice, quindi, non si può prescindere dal valorizzare il fatto che, nella fattispecie, non soltanto non è stato richiesto l'intervento della forza pubblica a fronte delle lesioni riportate dal e dell'omissione di soccorso, ma detta ultima circostanza non è stata da Parte_1 alcuno riferita ai sanitari.
In questo deficitario quadro probatorio, non può assumere rilievo, isolatamente considerata, la proposizione da parte del padre del in data 20.04.2017 presso i Carabinieri di Siderno, Parte_1 della denuncia-querela da cui è scaturito il procedimento penale n. 87/17 R.G.N.R mod. 44, conclusosi con decreto di archiviazione del GIP su richiesta del P.M. (doc. 6 fascicolo di parte attrice in primo grado).
Sebbene, infatti, nella “richiesta di archiviazione” del P.M. si legga che “non sono emersi elementi tali da poter individuare i responsabili del reato posto che né il né le persone che lo Parte_1 hanno soccorso hanno saputo descrivere la vettura (“una EL RS […] nessuno riusciva a prendere il numero di targa”), che il luogo in cui sono avvenuti i fatti è privo di impianti di videosorveglianza, atteso altresì che non sono state trovate cose o tracce pertinenti al reato”, detto provvedimento, di per sé, non consente di superare le carenze probatorie in cui è incorso l'odierno appellante con riguardo alla storicità del sinistro ed alle concrete modalità di
16 verificazione dello stesso, presupposto indefettibile per ottenere il ristoro dei danni asseritamente cagionati da un veicolo rimasto ignoto.
Appare infatti prioritario sul piano logico, prima ancora che giuridico, che venga offerta adeguata prova della verificazione di un sinistro cagionato da un veicolo datosi alla fuga e rimasto non identificato, nonché delle effettive modalità di causazione dell'evento, potendosi solo in un secondo momento verificare se il danneggiato si sia tempestivamente attivato per denunciare l'accaduto alle autorità al fine di identificare il veicolo investitore.
Per tutte le ragioni che precedono, dunque, l'attività probatoria svolta lascia dubitare della veridicità del sinistro, non consentendo di attribuire all'autovettura responsabile la qualifica di
“veicolo non identificato”, anche in considerazione delle censurabili omissioni di attivazione della vittima.
In mancanza dell'assolvimento dei sopracitati oneri probatori gravanti sull'odierno appellante, nemmeno la chiesta c.t.u. medico-legale avrebbe potuto colmare le dette lacune.
Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 30218/2017).
Ne discende che, anche qualora la c.t.u. fosse stata espletata ed avesse espresso un giudizio di
“compatibilità” delle lesioni con la descrizione dei fatti per come prospettata dal non Parte_1 avrebbe potuto colmare le carenze probatorie riscontrate in ordine all'an dell'evento lesivo.
Alla luce di quanto precede, il primo motivo di gravame deve essere respinto.
Anche il secondo motivo d'appello, con cui il ha dedotto la violazione dell'art. 321 Parte_1
c.p.c. - per aver il primo giudice trattenuto la causa in decisione all'udienza del 13.10.2022 senza disporre un rinvio per la precisazione delle conclusioni - si appalesa infondato.
Ed invero, come compiutamente osservato dall'appellata in sede di comparsa di costituzione, il giudice di prime cure aveva rimesso la causa sul ruolo esclusivamente avuto riguardo all'istanza di astensione sollecitata dal procuratore dell'attore con le memorie conclusionali, rilevando di aver
17 comunque già presentato la suddetta richiesta di autorizzazione all'astensione al Presidente del
Tribunale in data 21.04.2022. Pertanto, all'udienza del 13.10.2022 – sulla premessa che era stata fissata al fine di prendere atto del provvedimento del Presidente del Tribunale sull'istanza di astensione che il Giudice onorario aveva inoltrato in data 21.04.2022 e che, con decreto del
15.09.2022, il Presidente aveva rigettato l'istanza – il primo giudice ha ritualmente introitato la causa a sentenza, senza disporre un ulteriore rinvio per la precisazione delle conclusioni, anche considerato che le parti avevano già precisato le conclusioni all'udienza del 9.06.2022, nonché depositato memorie conclusive autorizzate.
Pertanto, non essendo stata allegata alcuna sopravvenienza, sarebbe stato del tutto contrario al principio di ragionevole durata del processo disporre un nuovo rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Ne discende che alcuna violazione dell'art. 321 c.p.c. può ravvisarsi nella fattispecie, anche considerato che non risulta leso in alcun modo il diritto di difesa dell'allora parte attrice, che aveva potuto ritualmente contraddire, con le memorie conclusionali depositate all'udienza del 9.06.2022, alle memorie conclusive di controparte, depositate in data 5.05.2022.
Per tutte le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma – sia pure con le integrazioni apportate nella presente sede – della sentenza n. 1024/2022 del Giudice di
Pace di Locri, resa pubblica il 27.10.2022.
Con riferimento alle spese di lite – premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 33412/2024) – le stesse, per il presente grado di giudizio, seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle stesse nei confronti dell'appellata.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 26.000,00, parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, esclusa la fase
18 istruttoria non espletata), nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 1.700,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma – sia pure con le integrazioni apportate in parte motiva – la sentenza n. 1024/2022 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica il
27.10.2022;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovute);
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 15/07/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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