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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5631 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa AN ZZ presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. MA EM UI IR consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3152 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa all'udienza del giorno 3/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Massimiliano Marsili nel cui studio in Roma Viale Parioli 44 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1 (C.F. ), con l'avvocato Rachele Pannullo nel
[...] P.IVA_2 cui studio in Roma Via degli Scipioni 268/A è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 7103 pubblicata il 12/5/2020 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 7 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la al Parte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) in via principale, accertata la inesistenza e/o nullità e/o simulazione assoluta dell'atto di trasferimento di azienda del 10 novembre 2014, a Notar e di Persona_1 tutti gli atti presupposti e conseguenti, dichiarare che l'attrice è l'unica, esclusiva e legittima proprietaria dell'azienda e, per l'effetto, condannare la convenuta, alla relativa restituzione, rilascio e riconsegna, in favore dell'attrice, nonchè al risarcimento dei danni subiti anche per il mancato sfruttamento dell'azienda, ovvero, nell'ipotesi in cui ciò risulti impossibile, alla restituzione dell'equivalente monetario, che si quantifica in euro 250.000,00, oltre al risarcimento dei danni subiti anche per il mancato sfruttamento dell'azienda; b) accertata e dichiarata, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento dell'atto di trasferimento di azienda del 10 novembre 2014, a Notar e di tutti gli atti presupposti e Persona_1 conseguenti, dichiarare che l'attrice è l'unica, esclusiva e legittima proprietaria dell'azienda e, per l'effetto, condannare la convenuta, alla relativa restituzione, rilascio e riconsegna, in favore dell'attrice, nonchè al risarcimento dei danni subiti anche per il mancato sfruttamento dell'azienda, ovvero, nell'ipotesi in cui ciò risulti impossibile, alla restituzione dell'equivalente monetario, che si quantifica in euro 250.000,00, oltre al risarcimento dei danni subiti anche per il mancato sfruttamento dell'azienda; condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del sequestro e del presente procedimento, oltre accessori come per legge». A fondamento della svolta domanda, la Controparte_1 rappresentava che: la costituita
[...] Controparte_1 in data 13.05.2009, era stata sciolta d'autorità, ex art. 2545 septiesdecies c.c., con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 30 novembre 2016; secondo le risultanze dell'atto costitutivo, nella compagine sociale di detta Cooperativa figuravano tre cittadine ucraine, ovvero Per_2
, e la
[...] Persona_3 Persona_4 CP_1 Controparte_1 aveva sempre esercitato attività alberghiera;
segnatamente la predetta
[...] società era titolare dell'azienda corrente in Fiumicino, alla Via Arsiero n. 2, avente ad oggetto attività di albergo esercitata sotto l'insegna EL CH;
fino alla data della messa in liquidazione coatta amministrativa la era stata amministrata da CP_1 Controparte_1 Controparte_2
quest' , cancellato dall'anagrafe dei residenti di Roma per
[...] CP_3 irreperibilità, risultava essere, altresì, procuratore, dal 2007, della Cooperativa FARFA, gestita dal medesimo amministratore della
[...]
ovvero al momento dell'avvio della Controparte_4 Persona_5 procedura di liquidazione coatta amministrativa non era stato reperito pag. 2 di 7 alcun bene di proprietà della da indagini Controparte_1 effettuate era, tuttavia, emerso che la predetta società, con atto del 10 novembre 2014, aveva ceduto alla l'azienda Controparte_4 alberghiera di pertinenza, al prezzo dichiarato di euro 20.000,00; il corrispettivo indicato con il cennato atto di cessione si palesava del tutto inadeguato, atteso che, secondo le risultanze del bilancio della
[...] relativo all'esercizio 2013, l'attività alberghiera Controparte_1 svolta presso l'EL CH aveva assicurato ricavi per euro 213.000,00; ad ogni buon conto, il cennato corrispettivo, pur del tutto irrisorio, neppure era stato versato dalla cessionaria. Sulla scorta di tali premesse, la Controparte_1 concludeva come sopra riportato.
Si costituiva la la quale concludeva per Parte_1 il rigetto della domanda. Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione versata in atti, successivamente, all'udienza del 22 ottobre 2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso : “in accoglimento della domanda proposta dalla Controparte_1 risolve, per grave inadempimento di parte convenuta, il contratto
[...] intercorso tra le parti in data 10 novembre 2014 con il quale l'odierna attrice ha ceduto alla l'azienda corrente in Parte_1 Fiumicino, alla Via Arsiero n. 2, avente ad oggetto attività di albergo esercitata sotto l'insegna EL CH;
II) ordina a parte convenuta di restituire immediatamente alla società attrice l'azienda di cui al precedente punto;
III) rigetta la domanda risarcitoria pure proposta da parte attrice;
IV) condanna parte convenuta alla refusione, in favore dello Stato, delle spese della presente procedura che liquida in €. 4.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La ha Controparte_1 instaurato il presente giudizio, nei confronti della Parte_1
al fine di sentire dichiarare la nullità, la simulazione o, comunque,
[...] la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data 10 novembre 2014 con il quale l'odierna attrice aveva ceduto alla convenuta, al prezzo dichiarato di euro 20.000,00, l'azienda corrente in Fiumicino, alla Via Arsiero n. 2, avente ad oggetto attività di albergo esercitata sotto l'insegna EL CH.
La domanda di risoluzione contrattuale - come, peraltro, già evidenziato nell'ordinanza cautelare resa ante causam in data 11 luglio pag. 3 di 7 2017 con la quale il Commissario liquidatore della Controparte_1 venne autorizzato ad eseguire il sequestro giudiziario dell'azienda
[...] commerciale corrente in Fiumicino, alla Via Arsiero n. 2, avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di albergo sotto l'insegna EL CH (ordinanza confermata, in sede di reclamo, dal collegio del Tribunale di Roma in data 31 agosto 2017) - risulta fondata. Ebbene, sul punto, giova osservare come - secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) - in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite. Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la difesa della
[...] abbia adeguatamente provato il titolo Controparte_1 negoziale in relazione al quale svolge la domanda di adempimento mediante produzione del contratto di cessione di azienda del 10 novembre 2014. Ciò posto, gli elementi allegati dalla attrice ben consentono di apprezzare la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di cessione d'azienda ex artt. 1453 e 1455 c.c. essendovi adeguati elementi di giudizio da cui inferire che la cessionaria non ha mai versato alla cedente il corrispettivo dovuto, neppure nell'esiguo importo fissato. Invero, nella scrittura privata del 10 novembre 2014 le parti contraenti davano atto del fatto che il prezzo dell'azienda ceduta veniva versato a mezzo dell'assegno bancario n. 0418426320 tratto su conto corrente acceso presso la Banca dell'Etruria. Senonché, la Banca dell'Etruria, alla richiesta di informazioni circa la negoziazione del cennato titolo di credito, ha comunicato quanto segue:
“[...] Sulla base di verifiche effettuate nella nostra banca dati, la numerazione dell'assegno bancario 0418426320 dell'importo di euro 20.000,00 di traenza Grand EL Service s.r.l. non ha dato alcun esito”. Per parte sua, la società si è limitata ad Parte_1 affermare che: «in presenza di situazioni di oggettiva difficoltà nell'avvio della azienda, le parti si sono assai semplicemente accordate nel senso di posticipare ad altro momento il pagamento del corrispettivo della cessione pag. 4 di 7 (motivo per cui l'assegno bancario indicato nell'atto di cessione non è stato portato all'incasso); nel momento in cui l'azienda alberghiera, grazie alle attività di manutenzione e ristrutturazione poste in essere dalla
[...]
a propria cura e spese, è stata finalmente attivata, la Parte_1 CP_1
è stata avviata alla liquidazione coatta amministrativa, motivo per cui
[...] non è stato più possibile dare corso al pagamento del corrispettivo pattuito, rispetto al quale si è manifestata comunque la più ampia disponibilità a provvedere in favore del Commissario Liquidatore sin dalla fase cautelare del presente giudizio». Tuttavia, di tale accordo - peraltro, allegato in maniera del tutto generica, non essendo neppure dedotto il termine così pattuito (e, sostanzialmente, prorogato) - non è stata fornita alcuna prova, con la conseguenza che tale circostanza non può essere addotta a fondamento del mancato tempestivo adempimento. Provato l'inadempimento di parte acquirente, è evidente come esso sia di non scarsa importanza, come è reso evidente dalla circostanza che l'inadempimento medesimo ha avuto ad oggetto l'intero corrispettivo pattuito nel contratto di cessione d'azienda. In definitiva, in accoglimento della domanda proposta dalla
[...] deve essere risolto il contratto intercorso tra Controparte_1 le parti in data 10 novembre 2014 con il quale l'odierna attrice ha ceduto alla al prezzo dichiarato di euro 20.000,00, Parte_1
l'azienda corrente in Fiumicino, alla Via Arsiero n. 2, avente ad oggetto attività di albergo esercitata sotto l'insegna EL CH. Parte convenuta deve essere, conseguentemente, condannata alla restituzione in favore di parte attrice dell'azienda ora descritta. Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda risarcitoria pure proposta non essendo provata la Controparte_1 redditività dell'azienda (non potendo essa essere dimostrata soltanto da un bilancio della medesima società attrice) e, dunque, essendo impossibile determinare il danno da mancato sfruttamento di essa.
Parte convenuta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore dello Stato (attesa la dichiarazione di mancanza di fondi da parte della procedura), delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma. Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi di cui al presente atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 7103/2020 del 10.4.2020, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 12.5.2020, notificata al domicilio eletto in data 13.5.2020, emessa dal pag. 5 di 7 Tribunale Civile di Roma, Sezione XVI, Giudice Dott. Romano, all'esito del giudizio rubricato con R.G. n. 54969/2017, annullare e/o riformare detta sentenza e, per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni formulate in occasione del giudizio di primo grado dalla Parte_1 rigettare la domanda giudiziale proposta in primo grado dalla CP_1 con conseguente caducazione dei provvedimenti cautelari adottati dal Tribunale Civile di Roma su ricorso per sequestro della , CP_1 nonché con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese legali per il duplice grado di giudizio, ivi compresa l'espletata fase cautelare.”.
Ha resistito Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “…ogni diversa
[...] eccezione, domanda argomentazione rigettata, - dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c.; - dichiarare inammissibile e/o improcedile l'appello per grave inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, in mancanza di prova;
- dichiarare inammissibili i mezzi istruttori richiesti per essere decaduti;
- dichiarare inammissibile e/ o improcedibile la condanna della al pagamento del duplice CP_1 grado di giudizio, ivi compresa l'espletata fase cautelare;
- e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_2 rappresentate pro tempore, con sede in Fiumicino (RM), Via Arsiero n. 2, C.F. , avverso la sentenza n. 7103/2020 del 10/04/2020, P.IVA_1 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XVI, Giudice Dott. Romano, all'esito del giudizio di primo grado R.G. N. 54969/2017. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
La causa, pure di risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 1/4/2025, che provvedeva anche al mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
All'udienza del 26/9/2025, fissata per tale discussione, tuttavia, le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
pag. 6 di 7 A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contro la sentenza n. 7103 pubblicata il
[...] 12/5/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
– dichiara l'estinzione del processo;
– spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 3/10/2025.
L'estensore Il presidente
MA EM UI IR AN ZZ
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa AN ZZ presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. MA EM UI IR consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3152 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa all'udienza del giorno 3/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Massimiliano Marsili nel cui studio in Roma Viale Parioli 44 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1 (C.F. ), con l'avvocato Rachele Pannullo nel
[...] P.IVA_2 cui studio in Roma Via degli Scipioni 268/A è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 7103 pubblicata il 12/5/2020 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 7 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la al Parte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) in via principale, accertata la inesistenza e/o nullità e/o simulazione assoluta dell'atto di trasferimento di azienda del 10 novembre 2014, a Notar e di Persona_1 tutti gli atti presupposti e conseguenti, dichiarare che l'attrice è l'unica, esclusiva e legittima proprietaria dell'azienda e, per l'effetto, condannare la convenuta, alla relativa restituzione, rilascio e riconsegna, in favore dell'attrice, nonchè al risarcimento dei danni subiti anche per il mancato sfruttamento dell'azienda, ovvero, nell'ipotesi in cui ciò risulti impossibile, alla restituzione dell'equivalente monetario, che si quantifica in euro 250.000,00, oltre al risarcimento dei danni subiti anche per il mancato sfruttamento dell'azienda; b) accertata e dichiarata, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento dell'atto di trasferimento di azienda del 10 novembre 2014, a Notar e di tutti gli atti presupposti e Persona_1 conseguenti, dichiarare che l'attrice è l'unica, esclusiva e legittima proprietaria dell'azienda e, per l'effetto, condannare la convenuta, alla relativa restituzione, rilascio e riconsegna, in favore dell'attrice, nonchè al risarcimento dei danni subiti anche per il mancato sfruttamento dell'azienda, ovvero, nell'ipotesi in cui ciò risulti impossibile, alla restituzione dell'equivalente monetario, che si quantifica in euro 250.000,00, oltre al risarcimento dei danni subiti anche per il mancato sfruttamento dell'azienda; condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del sequestro e del presente procedimento, oltre accessori come per legge». A fondamento della svolta domanda, la Controparte_1 rappresentava che: la costituita
[...] Controparte_1 in data 13.05.2009, era stata sciolta d'autorità, ex art. 2545 septiesdecies c.c., con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 30 novembre 2016; secondo le risultanze dell'atto costitutivo, nella compagine sociale di detta Cooperativa figuravano tre cittadine ucraine, ovvero Per_2
, e la
[...] Persona_3 Persona_4 CP_1 Controparte_1 aveva sempre esercitato attività alberghiera;
segnatamente la predetta
[...] società era titolare dell'azienda corrente in Fiumicino, alla Via Arsiero n. 2, avente ad oggetto attività di albergo esercitata sotto l'insegna EL CH;
fino alla data della messa in liquidazione coatta amministrativa la era stata amministrata da CP_1 Controparte_1 Controparte_2
quest' , cancellato dall'anagrafe dei residenti di Roma per
[...] CP_3 irreperibilità, risultava essere, altresì, procuratore, dal 2007, della Cooperativa FARFA, gestita dal medesimo amministratore della
[...]
ovvero al momento dell'avvio della Controparte_4 Persona_5 procedura di liquidazione coatta amministrativa non era stato reperito pag. 2 di 7 alcun bene di proprietà della da indagini Controparte_1 effettuate era, tuttavia, emerso che la predetta società, con atto del 10 novembre 2014, aveva ceduto alla l'azienda Controparte_4 alberghiera di pertinenza, al prezzo dichiarato di euro 20.000,00; il corrispettivo indicato con il cennato atto di cessione si palesava del tutto inadeguato, atteso che, secondo le risultanze del bilancio della
[...] relativo all'esercizio 2013, l'attività alberghiera Controparte_1 svolta presso l'EL CH aveva assicurato ricavi per euro 213.000,00; ad ogni buon conto, il cennato corrispettivo, pur del tutto irrisorio, neppure era stato versato dalla cessionaria. Sulla scorta di tali premesse, la Controparte_1 concludeva come sopra riportato.
Si costituiva la la quale concludeva per Parte_1 il rigetto della domanda. Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione versata in atti, successivamente, all'udienza del 22 ottobre 2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso : “in accoglimento della domanda proposta dalla Controparte_1 risolve, per grave inadempimento di parte convenuta, il contratto
[...] intercorso tra le parti in data 10 novembre 2014 con il quale l'odierna attrice ha ceduto alla l'azienda corrente in Parte_1 Fiumicino, alla Via Arsiero n. 2, avente ad oggetto attività di albergo esercitata sotto l'insegna EL CH;
II) ordina a parte convenuta di restituire immediatamente alla società attrice l'azienda di cui al precedente punto;
III) rigetta la domanda risarcitoria pure proposta da parte attrice;
IV) condanna parte convenuta alla refusione, in favore dello Stato, delle spese della presente procedura che liquida in €. 4.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La ha Controparte_1 instaurato il presente giudizio, nei confronti della Parte_1
al fine di sentire dichiarare la nullità, la simulazione o, comunque,
[...] la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data 10 novembre 2014 con il quale l'odierna attrice aveva ceduto alla convenuta, al prezzo dichiarato di euro 20.000,00, l'azienda corrente in Fiumicino, alla Via Arsiero n. 2, avente ad oggetto attività di albergo esercitata sotto l'insegna EL CH.
La domanda di risoluzione contrattuale - come, peraltro, già evidenziato nell'ordinanza cautelare resa ante causam in data 11 luglio pag. 3 di 7 2017 con la quale il Commissario liquidatore della Controparte_1 venne autorizzato ad eseguire il sequestro giudiziario dell'azienda
[...] commerciale corrente in Fiumicino, alla Via Arsiero n. 2, avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di albergo sotto l'insegna EL CH (ordinanza confermata, in sede di reclamo, dal collegio del Tribunale di Roma in data 31 agosto 2017) - risulta fondata. Ebbene, sul punto, giova osservare come - secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) - in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite. Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la difesa della
[...] abbia adeguatamente provato il titolo Controparte_1 negoziale in relazione al quale svolge la domanda di adempimento mediante produzione del contratto di cessione di azienda del 10 novembre 2014. Ciò posto, gli elementi allegati dalla attrice ben consentono di apprezzare la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di cessione d'azienda ex artt. 1453 e 1455 c.c. essendovi adeguati elementi di giudizio da cui inferire che la cessionaria non ha mai versato alla cedente il corrispettivo dovuto, neppure nell'esiguo importo fissato. Invero, nella scrittura privata del 10 novembre 2014 le parti contraenti davano atto del fatto che il prezzo dell'azienda ceduta veniva versato a mezzo dell'assegno bancario n. 0418426320 tratto su conto corrente acceso presso la Banca dell'Etruria. Senonché, la Banca dell'Etruria, alla richiesta di informazioni circa la negoziazione del cennato titolo di credito, ha comunicato quanto segue:
“[...] Sulla base di verifiche effettuate nella nostra banca dati, la numerazione dell'assegno bancario 0418426320 dell'importo di euro 20.000,00 di traenza Grand EL Service s.r.l. non ha dato alcun esito”. Per parte sua, la società si è limitata ad Parte_1 affermare che: «in presenza di situazioni di oggettiva difficoltà nell'avvio della azienda, le parti si sono assai semplicemente accordate nel senso di posticipare ad altro momento il pagamento del corrispettivo della cessione pag. 4 di 7 (motivo per cui l'assegno bancario indicato nell'atto di cessione non è stato portato all'incasso); nel momento in cui l'azienda alberghiera, grazie alle attività di manutenzione e ristrutturazione poste in essere dalla
[...]
a propria cura e spese, è stata finalmente attivata, la Parte_1 CP_1
è stata avviata alla liquidazione coatta amministrativa, motivo per cui
[...] non è stato più possibile dare corso al pagamento del corrispettivo pattuito, rispetto al quale si è manifestata comunque la più ampia disponibilità a provvedere in favore del Commissario Liquidatore sin dalla fase cautelare del presente giudizio». Tuttavia, di tale accordo - peraltro, allegato in maniera del tutto generica, non essendo neppure dedotto il termine così pattuito (e, sostanzialmente, prorogato) - non è stata fornita alcuna prova, con la conseguenza che tale circostanza non può essere addotta a fondamento del mancato tempestivo adempimento. Provato l'inadempimento di parte acquirente, è evidente come esso sia di non scarsa importanza, come è reso evidente dalla circostanza che l'inadempimento medesimo ha avuto ad oggetto l'intero corrispettivo pattuito nel contratto di cessione d'azienda. In definitiva, in accoglimento della domanda proposta dalla
[...] deve essere risolto il contratto intercorso tra Controparte_1 le parti in data 10 novembre 2014 con il quale l'odierna attrice ha ceduto alla al prezzo dichiarato di euro 20.000,00, Parte_1
l'azienda corrente in Fiumicino, alla Via Arsiero n. 2, avente ad oggetto attività di albergo esercitata sotto l'insegna EL CH. Parte convenuta deve essere, conseguentemente, condannata alla restituzione in favore di parte attrice dell'azienda ora descritta. Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda risarcitoria pure proposta non essendo provata la Controparte_1 redditività dell'azienda (non potendo essa essere dimostrata soltanto da un bilancio della medesima società attrice) e, dunque, essendo impossibile determinare il danno da mancato sfruttamento di essa.
Parte convenuta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore dello Stato (attesa la dichiarazione di mancanza di fondi da parte della procedura), delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma. Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi di cui al presente atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 7103/2020 del 10.4.2020, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 12.5.2020, notificata al domicilio eletto in data 13.5.2020, emessa dal pag. 5 di 7 Tribunale Civile di Roma, Sezione XVI, Giudice Dott. Romano, all'esito del giudizio rubricato con R.G. n. 54969/2017, annullare e/o riformare detta sentenza e, per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni formulate in occasione del giudizio di primo grado dalla Parte_1 rigettare la domanda giudiziale proposta in primo grado dalla CP_1 con conseguente caducazione dei provvedimenti cautelari adottati dal Tribunale Civile di Roma su ricorso per sequestro della , CP_1 nonché con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese legali per il duplice grado di giudizio, ivi compresa l'espletata fase cautelare.”.
Ha resistito Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “…ogni diversa
[...] eccezione, domanda argomentazione rigettata, - dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c.; - dichiarare inammissibile e/o improcedile l'appello per grave inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, in mancanza di prova;
- dichiarare inammissibili i mezzi istruttori richiesti per essere decaduti;
- dichiarare inammissibile e/ o improcedibile la condanna della al pagamento del duplice CP_1 grado di giudizio, ivi compresa l'espletata fase cautelare;
- e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_2 rappresentate pro tempore, con sede in Fiumicino (RM), Via Arsiero n. 2, C.F. , avverso la sentenza n. 7103/2020 del 10/04/2020, P.IVA_1 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XVI, Giudice Dott. Romano, all'esito del giudizio di primo grado R.G. N. 54969/2017. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
La causa, pure di risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 1/4/2025, che provvedeva anche al mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
All'udienza del 26/9/2025, fissata per tale discussione, tuttavia, le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
pag. 6 di 7 A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contro la sentenza n. 7103 pubblicata il
[...] 12/5/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
– dichiara l'estinzione del processo;
– spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 3/10/2025.
L'estensore Il presidente
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