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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. 74-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 74-1/2025 promosso da
DE HE MM (C.F. [...]) nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata, assistita e difesa dall'Avvocato Giuseppe
Ferrara (C.F. [...]) del foro di Monza, con studio in Milano (MI) via
Gaetano Giardino n.1 e dall'Avvocato Matteo Miani (C.F. [...]) del Foro di Monza, con studio in Monza (MB) via Durini n.5, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, come da procura alle liti in atti.
Conclusioni per la debitrice:
“…all'intestato Ecc.Mo Tribunale Civile di Monza adito, affinché, ai sensi dell'art. 268 e seguenti
C.C.I.I., voglia con Sentenza, previa nomina del Giudice Delegato, adottare i provvedimenti di cui all'art.
270 C.C.I.I., come di seguito indicati.
Dichiarare l'apertura della procedura di “Liquidazione Controllata” in capo alla signora DE
HE MM, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge, mediante la liquidazione del proprio patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei tre anni di durata della procedura;
Nominare il “Giudice Delegato” ed anche il “Liquidatore”, il quale, per ragioni di economia processuale, si domanda che, ex art. 270, comma 1, lett.b), C.C.I.I., possa essere individuato nel medesimo professionista già nominato quale “Gestore della Crisi” per la presente procedura;
Ordinare al debitore il deposito delle scritture fiscali degli ultimi tre anni d'imposta (non essendo soggetto tenuto alle scritture contabili o bilanci), che a tal fine già si allegano alla relazione dell'OCC, nonché l'elenco dei creditori, già indicato nella predetta relazione dell'OCC già allegata;
Disporre che, per tutta la durata della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive diverse dalla procedura di “Liquidazione Controllata” stessa, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con interruzione e sospensione di quelle eventualmente in
Disporre che non possano quindi essere proseguiti pignoramenti presso terzi, ordinando la sospensione delle trattenute operate sul reddito e sulla retribuzione della Ricorrente, nonché di quelle relative al finanziamento contro cessione del quinto e alla delegazione di pagamento in corso di scomputo sulla sua busta paga, in quanto inopponibili alla procedura;
Stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della Sentenza;
Ordinare l'esclusione dall'attivo della liquidazione delle somme necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, nella misura di almeno Euro 1.200,00 mensili;
Fissare nel termine di tre anni il tempo di esecuzione della liquidazione;
Autorizzare l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, onde la Ricorrente possa far confluire
l'eccedenza rispetto a quanto necessario al suo mantenimento, oltre alle eventuali sopravvenienze.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
• con ricorso depositato il 28 febbraio 2025 De LE MM ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.
In particolare, sono state prodotte:
➢ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
➢ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
➢ l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “stato particolareggiato ed estimativo delle attività”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
➢ un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
➢ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
➢ la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. avv. Carmen Di Benedetto, il quale ha:
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
➢ attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt.
26 e 27 CCII in quanto Di LE MM risiede da oltre un anno a Monza via Stelvio n.
9: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, in quanto riveste la qualità di debitrice in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
• dalla documentazione agli atti è infatti emerso che la ricorrente non ha mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.
• conseguentemente, Di LE MM non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 301.707,71, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato da:
1. assenza di beni immobili;
2. beni mobili registrati: autovettura Hyundai tg FC242KD;
3. crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario BPM – IBAN IT8T0503432980000000004775 con saldo attivo al
29/11/2024 di € 110,53;
4. crediti futuri per reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato di € 1.450,00 mensili;
• come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Difatti, la ricorrente metterà a disposizione della procedura, nell'arco temporale di 3 anni:
1. € 12.600,00, ossia € 350,00 mensili per n. 36 mensilità;
2. il ricavato della vendita dell'autovettura Hyundai tg FC242KD che dovrà essere posta in liquidazione al termine della procedura;
• in virtù di quanto sopra, la ricorrente deve essere autorizzata all'utilizzo della propria autovettura per il corso della procedura, in quanto necessaria per recarsi sul luogo di lavoro;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della Signora Di LE MM.
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. d) CCII, dovrà essere nominato quale liquidatore soggetto diverso dall'O.C.C.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di DE HE
MM (C.F. [...]) nata a [...] il [...] e residente a [...].
NOMINA Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Caterina Giovanetti.
NOMINA Liquidatore l'avv. Lara Longhi ([...]) con studio in CORSO
DEL POPOLO, 86/88 20831 SEREGNO MB Email: avv.longhi@studiolaralonghi.it Pec: lara.longhi@monza.pecavvocati.it;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo
201, CCII. ORDINA alla debitrice ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione.
Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del
Liquidatore.
ORDINA alla debitrice di indicare le spese familiari complessive e i redditi del proprio convivente.
AUTORIZZA la debitrice a mantenere attico il conto corrente bancario acceso presso BPM
– IBAN [...] ove far accreditare gli importi esclusi dalla liquidazione.
AUTORIZZA la debitrice ad utilizzare l'autovettura Hyundai tg FC242KD, che dovrà essere posta in liquidazione al termine della procedura.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett.
d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 16 aprile 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Caterina Giovanetti