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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2388 del Ruolo Generale dell'anno
2021, promossa da
nata a [...] il [...] (CF ) Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]3, con il patrocinio dell'avv. Alberto Lenti.
- appellante -
Contro
nata a [...] il [...] (CF _1 C.F._2
residente a [...] Località Pareti Piccola 144, con il patrocinio dell'avv.
Franco Livera
- appellata -
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n.248/2021 del 20-21 maggio 2021 del
Tribunale di Piacenza
CONCLUSIONI Per come da note depositate il 20 novembre 2023. Parte_1
Per , come da foglio depositato il 16 dicembre 2024. _1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Piacenza la sorella Parte_2 _1
, chiedendo lo scioglimento della comunione avente ad oggetto una villetta
[...]
unifamiliare sita nel Comune di Rivergaro (PC), località CA SO, individuata al
N.C.E.U. di detto Comune al foglio 14, mappale 225, sub. 2, cat. A/7 e sub. 3, cat. C/6,
pervenuta alle parti per successione del padre, , deceduto ab Persona_1
intestato a Piacenza il 05.02.2012, e, in caso di accertata indivisibilità, la vendita di tale bene all'incanto ex art. 720 c.c., con suddivisione del ricavato secondo le quote di proprietà delle parti. L'attrice ha chiesto, inoltre, che fosse condannata _1
al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di indennità di occupazione esclusiva di tale immobile, dal momento che quest'ultima aveva ivi trasferito la residenza sua e della sua famiglia a partire dal mese di settembre dell'anno 2013, senza il suo consenso e impedendole l'accesso attraverso il cambio delle serrature dell'abitazione.
Si è costituita in giudizio , la quale si è associata alla domanda di _1
scioglimento della comunione immobiliare e di vendita all'incanto del bene predetto,
con la suddivisione del ricavato in ragione delle quote di spettanza delle comproprietarie
(ciascuna pari al 50%). Ha chiesto, inoltre, il rigetto della domanda di condanna al versamento, in favore della sorella, di un'indennità per l'occupazione dell'immobile.
La causa ha avuto anche ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i beni mobili.
pag. 2/13 Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza meglio in precedenza indicata, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, ha dichiarato la cessazione della materia del contenere rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra e avente ad oggetto Parte_1 _1
l'immobile sito in Rivergaro (PC), località CA SO, Strada Comunale CA
SO, 179 bis;
ha dichiarato sciolta la comunione ereditaria tra le parti in causa avente ad oggetto i beni mobili e gli arredi originariamente collocati nell'immobile sito in
Rivergaro (PC), località CA SO, come fotograficamente documentati dalla
CTU del 21.05.2020 (all. 11 della perizia); ha rigettato la domanda proposta da Pt_1
diretta ad ottenere la condanna di alla corresponsione, in
[...] _1
suo favore, di una somma a titolo di indennità di occupazione esclusiva dell'immobile sito in Rivergaro (PC), località CA SO, Strada Comunale CA SO;
ha rimesso la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione in merito all'assegnazione dei beni mobili rappresentati dal mobilio e dagli arredi dell'abitazione di Rivergaro (PC), località CA SO, fotograficamente documentati dalla CTU
del 21.05.2020; ha dichiarato integralmente, compensate, tra le parti le spese di lite;
ha posto definitivamente le spese della CTU a carico solidale delle parti.
Il Giudice di prime cure, preso atto che le parti avevano provveduto, in via stragiudiziale, alla vendita dell'immobile oggetto della comunione ereditaria,
dividendosi il corrispettivo conseguito, con riguardo alla domanda di Pt_1
mirante alla condanna di al pagamento di indennità di
[...] _1
occupazione dell'immobile suddetto, ha rilevato:
pag. 3/13 -che il principio di diritto che la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare era nel senso che, in base al disposto di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario altro non era che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso, ovvero di trarre dal bene i frutti civili;
-che il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assumeva l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di coloro che avessero mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo;
-che la Suprema Corte, con sentenza n. 2423 del 09.02.2015, aveva, invero, statuito che:
“l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui
all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri
comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo
ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di
frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti
abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia
stato concesso”.
-che, nel caso di specie, mancava la prova che l'uso esclusivo dell'immobile ereditato,
da parte di , fosse avvenuto per circa due anni senza il consenso della _1
sorella ; Pt_1
-che le deposizioni testimoniali di , marito di , Testimone_1 Parte_1
e di , marito di , avevano condotto ad esiti Testimone_2 _1
diametralmente opposti;
-che tali deposizioni erano, peraltro, state rese dai coniugi delle pag. 4/13 parti, ossia da soggetti che non potevano ritenersi del tutto estranei rispetto agli esiti della controversia;
-che, nel caso di specie, se la tesi di parte attrice non aveva trovato alcun valido riscontro, l'ipotesi sostenuta da parte convenuta, ossia che avesse Parte_1
espresso il suo consenso all'uso esclusivo dell'immobile paterno da parte della sorella,
risultava essere verosimile solo considerando la circostanza che, per circa tre anni,
l'attrice aveva prestato acquiescenza a tale godimento, senza reclamare o contestare alcunché, né in via stragiudiziale, né intentando un'azione innanzi al Tribunale, tanto è
vero che si era a ciò risolta soltanto nel mese di giugno dell'anno 2016, e, peraltro,
senza il principale intento di conseguire il pari godimento del bene, posto che aveva avuto di mira l'obiettivo di ottenerne la divisione, anche mediante vendita all'incanto e ripartizione del ricavato tra le comproprietarie;
-che la natura della controversia, il concorde interesse delle parti di giungere alla divisione del compendio ereditario, oltre che la sussistenza di esigenze di giustizia sostanziale, integrate dalla triste vicenda processuale che aveva visto controvertere su questioni economiche persone legate da stretti vincoli parentali e affettivi, costituivano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti sia delle spese di lite,
che di quelle di CTU, come già liquidate in corso di causa.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , censurandola Parte_1
per avere il Giudice di prime cure rigettato la propria domanda mirante ad ottenere la condanna di alla corresponsione di indennità per l'occupazione _1
esclusiva dell'immobile oggetto di comunione ereditaria.
pag. 5/13 Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione invocandone _1
il rigetto.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa all'udienza del 10
dicembre 2024, posto che alla deliberazione, ex artt. 352 e 276 c. p. c., non potevano procedere gli stessi giudici che la avevano trattenuta in decisione, essendo stato collocato in pensione uno dei componenti del Collegio giudicante.
All'udienza del 17 dicembre 2024, infine, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti al deposito di ulteriori scritti conclusionali, avendovi provveduto allorché il procedimento era stato trattenuto una prima volta in decisione.
3-Osserva, innanzitutto, la Corte che dall'esame del fascicolo di primo grado si desume che il giudizio che doveva proseguire dinanzi al Tribunale di Piacenza per la concreta divisione dei beni mobili, facenti parte del compendio ereditario, si è estinto per inattività delle parti.
Unica questione che è rimasta oggetto di controversia e Parte_1 _1
è, dunque, quella della spettanza o meno alla prima di indennità di occupazione
[...]
dell'immobile, oggetto della comunione ereditaria (alienato dalle parti in via stragiudiziale, con conseguente cessazione della materia del contendere quanto alla sua divisione), non essendovi contestazione sulla circostanza che tale occupazione, da parte della odierna appellata, si sia protratta perlomeno dal 1 settembre 2013 al 15
ottobre 2015 ed occorrendo, invece, verificare se l'occupazione della quale si tratta sia avvenuta con il consenso della appellante o se quest'ultima si sia opposta alla condotta di . _1
Sul tema, l'appello di appare fondato. Parte_1
pag. 6/13 Può certo condividersi quanto evidenziato dal Giudice di prime cure in diritto e cioè
che, in base al disposto di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso, ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo.
In proposito, la Suprema Corte (vedi Cassazione civile sez. II - 09/02/2015, n. 2423 e
Cassazione civile sez. II - 20/01/2022, n. 1738), ha, invero, statuito che: “l'uso
esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art.
1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri
comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo
ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di
frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti
abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia
stato concesso”.
Non può, invece, condividersi quanto rilevato in fatto dal Tribunale di Piacenza circa l'assenza di prove che l'uso esclusivo dell'immobile ereditato, da parte di _1
, sia avvenuto per circa due anni senza il consenso della sorella .
[...] Pt_1
Indubbiamente le testimonianze assunte hanno avuto esiti diametralmente opposti ed appare, altresì, evidente che l'attendibilità di tali deposizioni debba essere valutata con pag. 7/13 particolare prudenza, provenendo dai mariti di e di Parte_1 _1
.
[...]
Il testimone , marito separato di , ha, invero, Testimone_1 Parte_1
riferito: “Io e mia moglie, nel settembre dell'anno 2013, ci eravamo recati, insieme a
degli amici, nella villetta di CA che era di proprietà dei genitori di mia moglie
per fare una visita e mostrarla a questi amici in quanto, nella giornata, era in
programma di andare a mangiare insieme in un agriturismo della zona. In
quell'occasione ci siamo resi conto che non era possibile accedervi in quanto la chiave
non corrispondeva più al lucchetto del cancello. Era, infatti, apposta, a chiusura di
questo cancello, una catena con un lucchetto. Inoltre, sulla cassetta della posta, erano
stati messi i nomi: “Tugnolo-Felice” […] Tra mia moglie e sua sorella non c'era stato
nessun accordo relativo al fatto che occupasse l'immobile di cui è causa. _1
Nel momento in cui ciò è avvenuto, so che aveva chiesto alla sorella di Parte_1
corrispondere una somma a titolo di occupazione della sua quota di proprietà, ma
quest'ultima si era categoricamente rifiutata”.
Di contro, il testimone , marito di , ha dichiarato: Testimone_2 _1
sapeva che io e mia moglie avevamo l'intenzione di trasferirci nella Testimone_3
casa di mio suocero e che, quindi, la stessa doveva essere liberata […] Io e mia moglie
avevamo comprato a Settima di Rivergaro, due anni prima della morte di mio suocero,
una villetta nuova in cui eravamo andati subito ad abitare […] Al momento della morte
di mio suocero, a noi sarebbe economicamente convenuto rimanere lì, anche perché
pagavamo un mutuo consistente. Ma, avendo mia cognata espresso da subito il
desiderio di liberarsi della casa, mentre mia moglie era alla stessa molto legata dal
pag. 8/13 punto di vista affettivo, abbiamo trovato subito l'accordo per cui noi avremmo rilevato
la sua quota. A questo punto, io e mia moglie abbiamo messo in vendita la casa di
Settima in attesa, una volta venduta, di liquidare la quota di e di entrare Parte_1
nella casa di CA. Sono passati molti mesi, circa un anno, e la casa, rimasta
vuota, ha subito un degrado notevole. A settembre dell'anno 2012, ci ha Parte_1
proposto di entrare subito nella casa di CA per evitare che la stessa subisse
ulteriori deperimenti e noi abbiamo acconsentito […] Ci eravamo accordati di non
corrispondere alcuna somma a titolo di indennità di occupazione esclusiva
dell'immobile dal momento che stavamo sostenendo integralmente le spese di
ristrutturazione”.
Orbene, pare alla Corte che debba essere considerata maggiormente attendibile la deposizione testimoniale di , trovando la testimonianza di Testimone_1
quest'ultimo decisivo riscontro nelle raccomandate a. r. del 23 maggio 2014, del 2
marzo 2015 e del 8 aprile 2015, inviate da a e da Parte_1 _1
quest'ultima ricevute rispettivamente il 27 maggio 2014, il 12 marzo 2015 e il 9 aprile
2015. Tali documenti, non presi in considerazione dal primo Giudicante, attestano che,
in epoca antecedente all'introduzione del giudizio, ha sempre Parte_1
decisamente contestato alla sorella l'arbitraria occupazione dell'immobile facente parte della comunione ereditaria della quale si tratta.
L'indennità di occupazione in questione, per il periodo in precedenza indicato, spettante alla comproprietaria , può, poi, essere determinata, in via equitativa, Parte_1
assumendo quale parametro di riferimento la quota del 50% del canone di locazione,
quantificato dall' Ing. nella consulenza tecnica espletata Parte_3
pag. 9/13 nell'ambito del procedimento di mediazione svoltosi tra le parti in causa, in relazione all'intero periodo di occupazione, posto che tale quantificazione non è stata contestata da . _1
La somma spettante a , a titolo di indennità di occupazione Parte_1
dell'immobile oggetto di comunione ereditaria, può essere, pertanto, liquidata in via equitativa in 8.925,00 Euro, somma che deve considerarsi comprensiva anche della rivalutazione monetaria alla data odierna.
Non può, invece, tenersi conto di eventuali spese sostenute da per _1
migliorie e manutenzione dell'immobile in questione, in ragione della estrema genericità della relativa allegazione nella comparsa di costituzione della appellata predetta nel presente giudizio di impugnazione.
4- In parziale riforma della sentenza n.248/2021 del 20-21 maggio 2021 del Tribunale di
Piacenza, deve essere, pertanto, condannata al pagamento, in favore di _1
, della somma di 8.925,00 Euro. Parte_1
5- La riforma della sentenza impugnata comporta che il Giudice dell'Appello debba provvedere sulle spese di entrambi i gradi tenuto conto dell'esito globale della lite.
, in ragione della sua soccombenza sull'unica questione controversa (le _1
altre sono state definite in via stragiudiziale), deve essere condannata a rimborsare a le spese di entrambi i gradi. Parte_1
Va, in proposito, ricordato che, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.
m. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del pag. 10/13 predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d. m.,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (vedi il principio espresso da Cassazione civile, sez.
III, 13/07/2021, n. 19989).
Le spese vanno, di conseguenza, così liquidate, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 Euro):
2.540,00 Euro per compenso di avvocato, quanto al giudizio di primo grado (460,00
Euro per la fase di studio, 389,00 Euro per la fase introduttiva, 840,00 Euro per la fase di trattazione e 851,00 Euro per la fase decisionale);
382,50 Euro per spese, 1984,00 Euro per compenso di avvocato, quanto al giudizio di appello (567,00 Euro per la fase di studio, 461,00 Euro per la fase introduttiva e 956,00
Euro per la fase decisionale).
Il compenso di avvocato è stato liquidato in misura minima in ragione della modesta difficoltà delle questioni affrontate.
pag. 11/13 A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del Parte_1
15% del compenso liquidato.
Ai sensi dell'art. 93 c. p.c., può essere ordinata la distrazione delle spese predette in favore del procuratore costituito di , dichiaratosi antistatario. Parte_1
Le spese di CTU, non attinenti all'istruzione della domanda di indennità di occupazione
(è stata, infatti, utilizzata consulenza espletata nel procedimento di mediazione), vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura di ½ per ciascuna.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-In parziale riforma della sentenza n.248/2021 del 20-21 maggio 2021 del Tribunale di
Piacenza, condanna al pagamento, in favore di , _1 Parte_1
della somma di 8.925,00 Euro, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile oggetto di comunione ereditaria;
II- Condanna al rimborso, in favore di , delle _1 Parte_1
spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in 2.540,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al presente grado, in 382,50 Euro per spese e 1984,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
III- Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura di ½ per ciascuna.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima sezione Civile il 11
pag. 12/13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2388 del Ruolo Generale dell'anno
2021, promossa da
nata a [...] il [...] (CF ) Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]3, con il patrocinio dell'avv. Alberto Lenti.
- appellante -
Contro
nata a [...] il [...] (CF _1 C.F._2
residente a [...] Località Pareti Piccola 144, con il patrocinio dell'avv.
Franco Livera
- appellata -
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n.248/2021 del 20-21 maggio 2021 del
Tribunale di Piacenza
CONCLUSIONI Per come da note depositate il 20 novembre 2023. Parte_1
Per , come da foglio depositato il 16 dicembre 2024. _1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Piacenza la sorella Parte_2 _1
, chiedendo lo scioglimento della comunione avente ad oggetto una villetta
[...]
unifamiliare sita nel Comune di Rivergaro (PC), località CA SO, individuata al
N.C.E.U. di detto Comune al foglio 14, mappale 225, sub. 2, cat. A/7 e sub. 3, cat. C/6,
pervenuta alle parti per successione del padre, , deceduto ab Persona_1
intestato a Piacenza il 05.02.2012, e, in caso di accertata indivisibilità, la vendita di tale bene all'incanto ex art. 720 c.c., con suddivisione del ricavato secondo le quote di proprietà delle parti. L'attrice ha chiesto, inoltre, che fosse condannata _1
al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di indennità di occupazione esclusiva di tale immobile, dal momento che quest'ultima aveva ivi trasferito la residenza sua e della sua famiglia a partire dal mese di settembre dell'anno 2013, senza il suo consenso e impedendole l'accesso attraverso il cambio delle serrature dell'abitazione.
Si è costituita in giudizio , la quale si è associata alla domanda di _1
scioglimento della comunione immobiliare e di vendita all'incanto del bene predetto,
con la suddivisione del ricavato in ragione delle quote di spettanza delle comproprietarie
(ciascuna pari al 50%). Ha chiesto, inoltre, il rigetto della domanda di condanna al versamento, in favore della sorella, di un'indennità per l'occupazione dell'immobile.
La causa ha avuto anche ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i beni mobili.
pag. 2/13 Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza meglio in precedenza indicata, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, ha dichiarato la cessazione della materia del contenere rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra e avente ad oggetto Parte_1 _1
l'immobile sito in Rivergaro (PC), località CA SO, Strada Comunale CA
SO, 179 bis;
ha dichiarato sciolta la comunione ereditaria tra le parti in causa avente ad oggetto i beni mobili e gli arredi originariamente collocati nell'immobile sito in
Rivergaro (PC), località CA SO, come fotograficamente documentati dalla
CTU del 21.05.2020 (all. 11 della perizia); ha rigettato la domanda proposta da Pt_1
diretta ad ottenere la condanna di alla corresponsione, in
[...] _1
suo favore, di una somma a titolo di indennità di occupazione esclusiva dell'immobile sito in Rivergaro (PC), località CA SO, Strada Comunale CA SO;
ha rimesso la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione in merito all'assegnazione dei beni mobili rappresentati dal mobilio e dagli arredi dell'abitazione di Rivergaro (PC), località CA SO, fotograficamente documentati dalla CTU
del 21.05.2020; ha dichiarato integralmente, compensate, tra le parti le spese di lite;
ha posto definitivamente le spese della CTU a carico solidale delle parti.
Il Giudice di prime cure, preso atto che le parti avevano provveduto, in via stragiudiziale, alla vendita dell'immobile oggetto della comunione ereditaria,
dividendosi il corrispettivo conseguito, con riguardo alla domanda di Pt_1
mirante alla condanna di al pagamento di indennità di
[...] _1
occupazione dell'immobile suddetto, ha rilevato:
pag. 3/13 -che il principio di diritto che la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affermare era nel senso che, in base al disposto di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario altro non era che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso, ovvero di trarre dal bene i frutti civili;
-che il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assumeva l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di coloro che avessero mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo;
-che la Suprema Corte, con sentenza n. 2423 del 09.02.2015, aveva, invero, statuito che:
“l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui
all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri
comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo
ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di
frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti
abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia
stato concesso”.
-che, nel caso di specie, mancava la prova che l'uso esclusivo dell'immobile ereditato,
da parte di , fosse avvenuto per circa due anni senza il consenso della _1
sorella ; Pt_1
-che le deposizioni testimoniali di , marito di , Testimone_1 Parte_1
e di , marito di , avevano condotto ad esiti Testimone_2 _1
diametralmente opposti;
-che tali deposizioni erano, peraltro, state rese dai coniugi delle pag. 4/13 parti, ossia da soggetti che non potevano ritenersi del tutto estranei rispetto agli esiti della controversia;
-che, nel caso di specie, se la tesi di parte attrice non aveva trovato alcun valido riscontro, l'ipotesi sostenuta da parte convenuta, ossia che avesse Parte_1
espresso il suo consenso all'uso esclusivo dell'immobile paterno da parte della sorella,
risultava essere verosimile solo considerando la circostanza che, per circa tre anni,
l'attrice aveva prestato acquiescenza a tale godimento, senza reclamare o contestare alcunché, né in via stragiudiziale, né intentando un'azione innanzi al Tribunale, tanto è
vero che si era a ciò risolta soltanto nel mese di giugno dell'anno 2016, e, peraltro,
senza il principale intento di conseguire il pari godimento del bene, posto che aveva avuto di mira l'obiettivo di ottenerne la divisione, anche mediante vendita all'incanto e ripartizione del ricavato tra le comproprietarie;
-che la natura della controversia, il concorde interesse delle parti di giungere alla divisione del compendio ereditario, oltre che la sussistenza di esigenze di giustizia sostanziale, integrate dalla triste vicenda processuale che aveva visto controvertere su questioni economiche persone legate da stretti vincoli parentali e affettivi, costituivano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti sia delle spese di lite,
che di quelle di CTU, come già liquidate in corso di causa.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , censurandola Parte_1
per avere il Giudice di prime cure rigettato la propria domanda mirante ad ottenere la condanna di alla corresponsione di indennità per l'occupazione _1
esclusiva dell'immobile oggetto di comunione ereditaria.
pag. 5/13 Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione invocandone _1
il rigetto.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa all'udienza del 10
dicembre 2024, posto che alla deliberazione, ex artt. 352 e 276 c. p. c., non potevano procedere gli stessi giudici che la avevano trattenuta in decisione, essendo stato collocato in pensione uno dei componenti del Collegio giudicante.
All'udienza del 17 dicembre 2024, infine, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti al deposito di ulteriori scritti conclusionali, avendovi provveduto allorché il procedimento era stato trattenuto una prima volta in decisione.
3-Osserva, innanzitutto, la Corte che dall'esame del fascicolo di primo grado si desume che il giudizio che doveva proseguire dinanzi al Tribunale di Piacenza per la concreta divisione dei beni mobili, facenti parte del compendio ereditario, si è estinto per inattività delle parti.
Unica questione che è rimasta oggetto di controversia e Parte_1 _1
è, dunque, quella della spettanza o meno alla prima di indennità di occupazione
[...]
dell'immobile, oggetto della comunione ereditaria (alienato dalle parti in via stragiudiziale, con conseguente cessazione della materia del contendere quanto alla sua divisione), non essendovi contestazione sulla circostanza che tale occupazione, da parte della odierna appellata, si sia protratta perlomeno dal 1 settembre 2013 al 15
ottobre 2015 ed occorrendo, invece, verificare se l'occupazione della quale si tratta sia avvenuta con il consenso della appellante o se quest'ultima si sia opposta alla condotta di . _1
Sul tema, l'appello di appare fondato. Parte_1
pag. 6/13 Può certo condividersi quanto evidenziato dal Giudice di prime cure in diritto e cioè
che, in base al disposto di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso, ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo.
In proposito, la Suprema Corte (vedi Cassazione civile sez. II - 09/02/2015, n. 2423 e
Cassazione civile sez. II - 20/01/2022, n. 1738), ha, invero, statuito che: “l'uso
esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art.
1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri
comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo
ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di
frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti
abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia
stato concesso”.
Non può, invece, condividersi quanto rilevato in fatto dal Tribunale di Piacenza circa l'assenza di prove che l'uso esclusivo dell'immobile ereditato, da parte di _1
, sia avvenuto per circa due anni senza il consenso della sorella .
[...] Pt_1
Indubbiamente le testimonianze assunte hanno avuto esiti diametralmente opposti ed appare, altresì, evidente che l'attendibilità di tali deposizioni debba essere valutata con pag. 7/13 particolare prudenza, provenendo dai mariti di e di Parte_1 _1
.
[...]
Il testimone , marito separato di , ha, invero, Testimone_1 Parte_1
riferito: “Io e mia moglie, nel settembre dell'anno 2013, ci eravamo recati, insieme a
degli amici, nella villetta di CA che era di proprietà dei genitori di mia moglie
per fare una visita e mostrarla a questi amici in quanto, nella giornata, era in
programma di andare a mangiare insieme in un agriturismo della zona. In
quell'occasione ci siamo resi conto che non era possibile accedervi in quanto la chiave
non corrispondeva più al lucchetto del cancello. Era, infatti, apposta, a chiusura di
questo cancello, una catena con un lucchetto. Inoltre, sulla cassetta della posta, erano
stati messi i nomi: “Tugnolo-Felice” […] Tra mia moglie e sua sorella non c'era stato
nessun accordo relativo al fatto che occupasse l'immobile di cui è causa. _1
Nel momento in cui ciò è avvenuto, so che aveva chiesto alla sorella di Parte_1
corrispondere una somma a titolo di occupazione della sua quota di proprietà, ma
quest'ultima si era categoricamente rifiutata”.
Di contro, il testimone , marito di , ha dichiarato: Testimone_2 _1
sapeva che io e mia moglie avevamo l'intenzione di trasferirci nella Testimone_3
casa di mio suocero e che, quindi, la stessa doveva essere liberata […] Io e mia moglie
avevamo comprato a Settima di Rivergaro, due anni prima della morte di mio suocero,
una villetta nuova in cui eravamo andati subito ad abitare […] Al momento della morte
di mio suocero, a noi sarebbe economicamente convenuto rimanere lì, anche perché
pagavamo un mutuo consistente. Ma, avendo mia cognata espresso da subito il
desiderio di liberarsi della casa, mentre mia moglie era alla stessa molto legata dal
pag. 8/13 punto di vista affettivo, abbiamo trovato subito l'accordo per cui noi avremmo rilevato
la sua quota. A questo punto, io e mia moglie abbiamo messo in vendita la casa di
Settima in attesa, una volta venduta, di liquidare la quota di e di entrare Parte_1
nella casa di CA. Sono passati molti mesi, circa un anno, e la casa, rimasta
vuota, ha subito un degrado notevole. A settembre dell'anno 2012, ci ha Parte_1
proposto di entrare subito nella casa di CA per evitare che la stessa subisse
ulteriori deperimenti e noi abbiamo acconsentito […] Ci eravamo accordati di non
corrispondere alcuna somma a titolo di indennità di occupazione esclusiva
dell'immobile dal momento che stavamo sostenendo integralmente le spese di
ristrutturazione”.
Orbene, pare alla Corte che debba essere considerata maggiormente attendibile la deposizione testimoniale di , trovando la testimonianza di Testimone_1
quest'ultimo decisivo riscontro nelle raccomandate a. r. del 23 maggio 2014, del 2
marzo 2015 e del 8 aprile 2015, inviate da a e da Parte_1 _1
quest'ultima ricevute rispettivamente il 27 maggio 2014, il 12 marzo 2015 e il 9 aprile
2015. Tali documenti, non presi in considerazione dal primo Giudicante, attestano che,
in epoca antecedente all'introduzione del giudizio, ha sempre Parte_1
decisamente contestato alla sorella l'arbitraria occupazione dell'immobile facente parte della comunione ereditaria della quale si tratta.
L'indennità di occupazione in questione, per il periodo in precedenza indicato, spettante alla comproprietaria , può, poi, essere determinata, in via equitativa, Parte_1
assumendo quale parametro di riferimento la quota del 50% del canone di locazione,
quantificato dall' Ing. nella consulenza tecnica espletata Parte_3
pag. 9/13 nell'ambito del procedimento di mediazione svoltosi tra le parti in causa, in relazione all'intero periodo di occupazione, posto che tale quantificazione non è stata contestata da . _1
La somma spettante a , a titolo di indennità di occupazione Parte_1
dell'immobile oggetto di comunione ereditaria, può essere, pertanto, liquidata in via equitativa in 8.925,00 Euro, somma che deve considerarsi comprensiva anche della rivalutazione monetaria alla data odierna.
Non può, invece, tenersi conto di eventuali spese sostenute da per _1
migliorie e manutenzione dell'immobile in questione, in ragione della estrema genericità della relativa allegazione nella comparsa di costituzione della appellata predetta nel presente giudizio di impugnazione.
4- In parziale riforma della sentenza n.248/2021 del 20-21 maggio 2021 del Tribunale di
Piacenza, deve essere, pertanto, condannata al pagamento, in favore di _1
, della somma di 8.925,00 Euro. Parte_1
5- La riforma della sentenza impugnata comporta che il Giudice dell'Appello debba provvedere sulle spese di entrambi i gradi tenuto conto dell'esito globale della lite.
, in ragione della sua soccombenza sull'unica questione controversa (le _1
altre sono state definite in via stragiudiziale), deve essere condannata a rimborsare a le spese di entrambi i gradi. Parte_1
Va, in proposito, ricordato che, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.
m. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del pag. 10/13 predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d. m.,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (vedi il principio espresso da Cassazione civile, sez.
III, 13/07/2021, n. 19989).
Le spese vanno, di conseguenza, così liquidate, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 Euro):
2.540,00 Euro per compenso di avvocato, quanto al giudizio di primo grado (460,00
Euro per la fase di studio, 389,00 Euro per la fase introduttiva, 840,00 Euro per la fase di trattazione e 851,00 Euro per la fase decisionale);
382,50 Euro per spese, 1984,00 Euro per compenso di avvocato, quanto al giudizio di appello (567,00 Euro per la fase di studio, 461,00 Euro per la fase introduttiva e 956,00
Euro per la fase decisionale).
Il compenso di avvocato è stato liquidato in misura minima in ragione della modesta difficoltà delle questioni affrontate.
pag. 11/13 A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del Parte_1
15% del compenso liquidato.
Ai sensi dell'art. 93 c. p.c., può essere ordinata la distrazione delle spese predette in favore del procuratore costituito di , dichiaratosi antistatario. Parte_1
Le spese di CTU, non attinenti all'istruzione della domanda di indennità di occupazione
(è stata, infatti, utilizzata consulenza espletata nel procedimento di mediazione), vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura di ½ per ciascuna.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-In parziale riforma della sentenza n.248/2021 del 20-21 maggio 2021 del Tribunale di
Piacenza, condanna al pagamento, in favore di , _1 Parte_1
della somma di 8.925,00 Euro, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile oggetto di comunione ereditaria;
II- Condanna al rimborso, in favore di , delle _1 Parte_1
spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in 2.540,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al presente grado, in 382,50 Euro per spese e 1984,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
III- Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura di ½ per ciascuna.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima sezione Civile il 11
pag. 12/13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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