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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10847/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10847/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONDUCCI Parte_1 C.F._1
JURI, elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 6 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. MONDUCCI JURI
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA
MASSIMO
IO DA (C.F. ), contumace C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per e : come da rispettivi atti introduttivi Parte_1 Controparte_1
Per NI IO: nessuna pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18.1.2021 instaurava giudizio avanti il Giudice di Pace di Parte_2
Bologna, con il quale chiedeva condannarsi NI PI e in solido tra Controparte_1 loro, al risarcimento di tutti i danni subiti in data 7 aprile 2019 a seguito di incidente stradale intercorso tra il motociclo , condotto dal medesimo, e l'autovettura Kia Carens, guidata dal CP_2
NI, per complessivi euro 5.012,47.
Nello specifico, parte attrice affermava che, in tale data, verso le ore 2:20 circa, in Bologna, mentre transitava a bordo del citato motociclo per via dell'Artigianato, direzione centro, in prossimità dell'intersezione semaforica con via Beroaldo, veniva urtato da un veicolo transitante in direzione opposta modello Kia Carens, tg. EW990MA, condotto dal proprietario Sig. NI, assicurato con il quale, non rispettando la precedenza, ne cagionava la caduta provocando Controparte_3 all' danni materiali e lesioni personali;
a seguito dell'apertura del sinistro, la compagnia Pt_2 assicuratrice corrispondeva al la somma di euro 400,00 a titolo di risarcimento del danno Pt_2 materiale ed euro 900,00 per il risarcimento del danno fisico, che lo stesso tratteneva in acconto sul presunto maggior danno subito.
Nel giudizio di primo grado instaurato dall' al fine del riconoscimento del maggior danno, si Pt_2 costituiva soltanto la quale, non contestando l'an e il quomodo dell'evento, Controparte_1 disconosceva unicamente il quantum risarcitorio richiesto da parte attrice.
La sentenza oggetto del presente gravame accoglieva la domanda risarcitoria proposta da Pt_2
e condannava in solido con NI PI, al pagamento di: “-
[...] Controparte_3 euro 2.804,00 per danno biologico + 560,00 per danno morale + 1.277,00 per spese mediche + 976,00 per CTU e CTP, cui va detratto l'acconto versato, oltre ad euro 600,00 di negoziazione;
- euro 1.700,00 (euro mille) a titolo di spese legali oltre accessori di legge oltre al rimborso del C.U.”
Interponeva appello adducendo i seguenti motivi. Parte_2
- Con il primo contestava l'erroneità della sentenza in ordine alla domanda diretta alla liquidazione del danno emergente derivante dal compenso corrisposto alla Dott.ssa per l'assistenza Pt_3 infortunistica prestata ante causam (euro 610,00) in sede stragiudiziale;
nello specifico, l'odierna appellante osservava come il Giudice di Pace avesse erroneamente fatto confluire nelle spese di lite anche le spese stragiudiziali sostenute da parte attrice in relazione all'assistenza stragiudiziale prestata dalla professionista sopracitata nel tentativo di composizione bonaria della controversia, in apparente contrasto con quanto statuito dalle SS. UU. della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16990/2017, che, per contro, ne riconoscerebbero la diversa natura rispetto alle spese processuali vere e proprie. Conseguentemente, l'appellante chiedeva la modifica del capo sulle spese di lite con la liquidazione dell'ulteriore somma di euro 610,00.
- Con il secondo motivo l'appellante contestava l'omessa liquidazione del danno patrimoniale in relazione al rimborso pro quota dell'assicurazione r.c. auto versata dalla data del 7.4.2019 a quella dell'11.7.2019 per la somma di euro 46,74, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto, nel calcolo del danno patrimoniale, anche del premio versato dall'assicurato per il periodo di inutilizzabilità forzata del motociclo, a causa del sinistro, dal momento della verificazione dell'illecito a quello della scadenza del periodo assicurativo;
nello specifico, parte attrice asseriva che, considerato che il risarcimento del danno dovrebbe comportare il ripristino dello staus quo come se non si fosse verificato l'evento lesivo, sarebbe provato che l' , a causa del sinistro stradale, non abbia potuto Pt_1 godere del proprio motociclo e, quindi, versato inutilmente il premio assicurativo.
pagina 2 di 4 rassegnava dunque le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, in riforma della Sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le causali di cui in narrativa,
a) in accoglimento del primo motivo di appello, condannare le parti appellate al versamento, a favore dell'attore, dell'ulteriore somma pari ad euro 610,00 o la somma ritenuta di giustizia, a titolo di spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, oltre interessi dal di del pagamento al saldo;
b) in accoglimento del secondo motivo di appello, condannare le parti appellate al pagamento, a favore dell'attore, dell'ulteriore somma pari ad euro 46,74 a titolo di rimborso pro quota dell'R.C. auto;
c) con vittoria di spese e compensi del grado calcolate sul valore globale della lite, oltre accessori di legge.”
Resisteva sostenendo la correttezza di tutti i capi della sentenza Controparte_4 impugnata.
Nello specifico, per quanto attiene al primo motivo di gravame, convenuta osservava che il Giudice di
Pace avrebbe correttamente liquidato le spese stragiudiziali includendole in quelle legali: la somma di euro 1.700 supererebbe, difatti, i compensi tabellarmente previsti per le cause di valore compreso tra i
1.101 i 5.200 euro, che sarebbero ammontati altrimenti a euro 1.265; la differenza di 448 euro tra i predetti importi sarebbe dunque da ritenersi imputabile a titolo di liquidazione delle spese stragiudiziali, somma da ritenersi congrua alla luce della scarsa complessità della causa e della modesta entità del lavoro svolto dalla professionista.
In ordine al secondo motivo, convenuta sosteneva che parte attrice non avesse assolto all'onere della prova, nulla documentando circa la presunta demolizione del ciclomotore, essendo insufficiente la sola produzione della ricevuta del versamento del premio assicurativo.
Il primo motivo di appello va respinto.
Benché il Giudice di Pace abbia usato una terminologia poco chiara, laddove scrive “Le spese stragiudiziali vengono assorbite alle giudiziali”, ha inteso ricomprendere, quando utilizza il termine
“assorbire”, nella liquidazione delle spese di lite anche quelle stragiudiziali;
ciò si desume dalla circostanza che i valori medi dei compensi in relazione a quanto liquidato (euro 4.641,00), determinati in base alle tabelle vigenti sia all'epoca che attualmente, ammontano a euro 1.265,00 considerate tutte le fasi del giudizio, importo maggiore di quanto liquidato dal Giudice di Pace (euro 1.700,00).
Del resto nel dispositivo è scritto che la compagnia viene condannata a pagare euro 1.700,00, ma tra parentesi viene indicato l'importo di “(euro mille) a titolo di spese legali”; da ciò si desume che, in realtà, le spese di lite vere e proprie liquidate dal giudice siano pari ad euro 1.000 e che la cifra di 700 euro in aggiunta è da imputarsi a titolo di spese legali stragiudiziali.
Si osserva altresì che nel fascicolo di primo grado non risulta depositata da parte attrice, odierna appellante, la nota pro forma emessa dalla Dott.sa Palmieri Dorina, in quanto il documento n. 24 costituisce soltanto la richiesta risarcitoria formulata in data 4.4.2019 dalla suddetta ad e CP_1 la successiva corrispondenza intercorsa;
rappresenta pertanto un documento nuovo, introdotto solo in fase di appello, la fattura n. 14 emessa in data 7.12.2020 per un presunto compenso totale di euro
610,00, somma inferiore, tra l'altro, a quanto già liquidato a tale titolo.
pagina 3 di 4 Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
Come sottolineato da nella comparsa di risposta di primo grado, l'atto di citazione avanti il CP_1
Giudice di Pace era caratterizzato da indeterminatezza del petitum sotto molteplici profili, in quanto, del danno richiesto, non veniva allegato il relativo quantum, neppure per quanto riguardava i danni materiali, tra i quali rientrava sicuramente il rimborso della polizza r.c. auto asseritamente non dovuta.
A differenza di quanto è consentito per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in particolare di quello biologico, che notoriamente viene effettuata facendo applicazione dei criteri tabellari elaborati dalla giurisprudenza, per il danno patrimoniale il danno va allegato e documentato con precisione sotto entrambi i profili. Nel caso di specie, invece, parte attrice si è limitata a chiedere il
“riconoscimento della copertura assicurativa per il periodo che va dalla data dell'incidente all'11.7.2018, giorno di scadenza del certificato di assicurazione” senza quantificarlo in alcun modo, né nel corpo dell'atto né nelle conclusioni. Oltre all'errore operato dalla difesa attorea nell'indicazione del giorno di scadenza del certificato assicurativo, che è anteriore al sinistro, avvenuto in data 7.4.2019, si rileva che in prime cure aveva giustamente evidenziato l'erroneità delle date e soprattutto ne CP_1 aveva contestato la debenza, affermando che non vi fosse alcuna prova che il mezzo fosse stato rottamato dopo il sinistro e prima della scadenza del periodo di assicurazione.
Il chiarimento a tali contestazioni è stato offerto dall'attore nel foglio di precisazione delle conclusioni, in cui è indicato l'importo di euro 46,74 a titolo di danno materiale, senza tuttavia fornire alcuna prova documentale e/o fotografica né sull'inutilizzabilità del mezzo o sulla sua demolizione, né sull'impossibilità di guidarlo da parte dell'infortunato; tale indicazione deve in ogni caso considerarsi tardiva, in quanto operata solo in sede di precisazione delle conclusioni, mentre avrebbe dovuto trovare ingresso nei modi previsti dall'art. 320 c.p.c.
La reiezione integrale dell'impugnazione comporta la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate secondo i valori medi per la fase introduttiva (euro 425) e di studio
(euro 425), e nei valori minimi per la fase di trattazione (euro 426) e decisionale (euro 426); nulla a titolo di anticipazioni.
Stante il rigetto dell'appello, occorre altresì dare atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore di liquidate in euro CP_1
1.702,00 per compensi, oltre accessori e spese generali.
Dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Bologna, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. Carolina Gentili pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10847/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONDUCCI Parte_1 C.F._1
JURI, elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 6 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. MONDUCCI JURI
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA
MASSIMO
IO DA (C.F. ), contumace C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per e : come da rispettivi atti introduttivi Parte_1 Controparte_1
Per NI IO: nessuna pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18.1.2021 instaurava giudizio avanti il Giudice di Pace di Parte_2
Bologna, con il quale chiedeva condannarsi NI PI e in solido tra Controparte_1 loro, al risarcimento di tutti i danni subiti in data 7 aprile 2019 a seguito di incidente stradale intercorso tra il motociclo , condotto dal medesimo, e l'autovettura Kia Carens, guidata dal CP_2
NI, per complessivi euro 5.012,47.
Nello specifico, parte attrice affermava che, in tale data, verso le ore 2:20 circa, in Bologna, mentre transitava a bordo del citato motociclo per via dell'Artigianato, direzione centro, in prossimità dell'intersezione semaforica con via Beroaldo, veniva urtato da un veicolo transitante in direzione opposta modello Kia Carens, tg. EW990MA, condotto dal proprietario Sig. NI, assicurato con il quale, non rispettando la precedenza, ne cagionava la caduta provocando Controparte_3 all' danni materiali e lesioni personali;
a seguito dell'apertura del sinistro, la compagnia Pt_2 assicuratrice corrispondeva al la somma di euro 400,00 a titolo di risarcimento del danno Pt_2 materiale ed euro 900,00 per il risarcimento del danno fisico, che lo stesso tratteneva in acconto sul presunto maggior danno subito.
Nel giudizio di primo grado instaurato dall' al fine del riconoscimento del maggior danno, si Pt_2 costituiva soltanto la quale, non contestando l'an e il quomodo dell'evento, Controparte_1 disconosceva unicamente il quantum risarcitorio richiesto da parte attrice.
La sentenza oggetto del presente gravame accoglieva la domanda risarcitoria proposta da Pt_2
e condannava in solido con NI PI, al pagamento di: “-
[...] Controparte_3 euro 2.804,00 per danno biologico + 560,00 per danno morale + 1.277,00 per spese mediche + 976,00 per CTU e CTP, cui va detratto l'acconto versato, oltre ad euro 600,00 di negoziazione;
- euro 1.700,00 (euro mille) a titolo di spese legali oltre accessori di legge oltre al rimborso del C.U.”
Interponeva appello adducendo i seguenti motivi. Parte_2
- Con il primo contestava l'erroneità della sentenza in ordine alla domanda diretta alla liquidazione del danno emergente derivante dal compenso corrisposto alla Dott.ssa per l'assistenza Pt_3 infortunistica prestata ante causam (euro 610,00) in sede stragiudiziale;
nello specifico, l'odierna appellante osservava come il Giudice di Pace avesse erroneamente fatto confluire nelle spese di lite anche le spese stragiudiziali sostenute da parte attrice in relazione all'assistenza stragiudiziale prestata dalla professionista sopracitata nel tentativo di composizione bonaria della controversia, in apparente contrasto con quanto statuito dalle SS. UU. della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16990/2017, che, per contro, ne riconoscerebbero la diversa natura rispetto alle spese processuali vere e proprie. Conseguentemente, l'appellante chiedeva la modifica del capo sulle spese di lite con la liquidazione dell'ulteriore somma di euro 610,00.
- Con il secondo motivo l'appellante contestava l'omessa liquidazione del danno patrimoniale in relazione al rimborso pro quota dell'assicurazione r.c. auto versata dalla data del 7.4.2019 a quella dell'11.7.2019 per la somma di euro 46,74, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto, nel calcolo del danno patrimoniale, anche del premio versato dall'assicurato per il periodo di inutilizzabilità forzata del motociclo, a causa del sinistro, dal momento della verificazione dell'illecito a quello della scadenza del periodo assicurativo;
nello specifico, parte attrice asseriva che, considerato che il risarcimento del danno dovrebbe comportare il ripristino dello staus quo come se non si fosse verificato l'evento lesivo, sarebbe provato che l' , a causa del sinistro stradale, non abbia potuto Pt_1 godere del proprio motociclo e, quindi, versato inutilmente il premio assicurativo.
pagina 2 di 4 rassegnava dunque le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, in riforma della Sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le causali di cui in narrativa,
a) in accoglimento del primo motivo di appello, condannare le parti appellate al versamento, a favore dell'attore, dell'ulteriore somma pari ad euro 610,00 o la somma ritenuta di giustizia, a titolo di spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, oltre interessi dal di del pagamento al saldo;
b) in accoglimento del secondo motivo di appello, condannare le parti appellate al pagamento, a favore dell'attore, dell'ulteriore somma pari ad euro 46,74 a titolo di rimborso pro quota dell'R.C. auto;
c) con vittoria di spese e compensi del grado calcolate sul valore globale della lite, oltre accessori di legge.”
Resisteva sostenendo la correttezza di tutti i capi della sentenza Controparte_4 impugnata.
Nello specifico, per quanto attiene al primo motivo di gravame, convenuta osservava che il Giudice di
Pace avrebbe correttamente liquidato le spese stragiudiziali includendole in quelle legali: la somma di euro 1.700 supererebbe, difatti, i compensi tabellarmente previsti per le cause di valore compreso tra i
1.101 i 5.200 euro, che sarebbero ammontati altrimenti a euro 1.265; la differenza di 448 euro tra i predetti importi sarebbe dunque da ritenersi imputabile a titolo di liquidazione delle spese stragiudiziali, somma da ritenersi congrua alla luce della scarsa complessità della causa e della modesta entità del lavoro svolto dalla professionista.
In ordine al secondo motivo, convenuta sosteneva che parte attrice non avesse assolto all'onere della prova, nulla documentando circa la presunta demolizione del ciclomotore, essendo insufficiente la sola produzione della ricevuta del versamento del premio assicurativo.
Il primo motivo di appello va respinto.
Benché il Giudice di Pace abbia usato una terminologia poco chiara, laddove scrive “Le spese stragiudiziali vengono assorbite alle giudiziali”, ha inteso ricomprendere, quando utilizza il termine
“assorbire”, nella liquidazione delle spese di lite anche quelle stragiudiziali;
ciò si desume dalla circostanza che i valori medi dei compensi in relazione a quanto liquidato (euro 4.641,00), determinati in base alle tabelle vigenti sia all'epoca che attualmente, ammontano a euro 1.265,00 considerate tutte le fasi del giudizio, importo maggiore di quanto liquidato dal Giudice di Pace (euro 1.700,00).
Del resto nel dispositivo è scritto che la compagnia viene condannata a pagare euro 1.700,00, ma tra parentesi viene indicato l'importo di “(euro mille) a titolo di spese legali”; da ciò si desume che, in realtà, le spese di lite vere e proprie liquidate dal giudice siano pari ad euro 1.000 e che la cifra di 700 euro in aggiunta è da imputarsi a titolo di spese legali stragiudiziali.
Si osserva altresì che nel fascicolo di primo grado non risulta depositata da parte attrice, odierna appellante, la nota pro forma emessa dalla Dott.sa Palmieri Dorina, in quanto il documento n. 24 costituisce soltanto la richiesta risarcitoria formulata in data 4.4.2019 dalla suddetta ad e CP_1 la successiva corrispondenza intercorsa;
rappresenta pertanto un documento nuovo, introdotto solo in fase di appello, la fattura n. 14 emessa in data 7.12.2020 per un presunto compenso totale di euro
610,00, somma inferiore, tra l'altro, a quanto già liquidato a tale titolo.
pagina 3 di 4 Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
Come sottolineato da nella comparsa di risposta di primo grado, l'atto di citazione avanti il CP_1
Giudice di Pace era caratterizzato da indeterminatezza del petitum sotto molteplici profili, in quanto, del danno richiesto, non veniva allegato il relativo quantum, neppure per quanto riguardava i danni materiali, tra i quali rientrava sicuramente il rimborso della polizza r.c. auto asseritamente non dovuta.
A differenza di quanto è consentito per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in particolare di quello biologico, che notoriamente viene effettuata facendo applicazione dei criteri tabellari elaborati dalla giurisprudenza, per il danno patrimoniale il danno va allegato e documentato con precisione sotto entrambi i profili. Nel caso di specie, invece, parte attrice si è limitata a chiedere il
“riconoscimento della copertura assicurativa per il periodo che va dalla data dell'incidente all'11.7.2018, giorno di scadenza del certificato di assicurazione” senza quantificarlo in alcun modo, né nel corpo dell'atto né nelle conclusioni. Oltre all'errore operato dalla difesa attorea nell'indicazione del giorno di scadenza del certificato assicurativo, che è anteriore al sinistro, avvenuto in data 7.4.2019, si rileva che in prime cure aveva giustamente evidenziato l'erroneità delle date e soprattutto ne CP_1 aveva contestato la debenza, affermando che non vi fosse alcuna prova che il mezzo fosse stato rottamato dopo il sinistro e prima della scadenza del periodo di assicurazione.
Il chiarimento a tali contestazioni è stato offerto dall'attore nel foglio di precisazione delle conclusioni, in cui è indicato l'importo di euro 46,74 a titolo di danno materiale, senza tuttavia fornire alcuna prova documentale e/o fotografica né sull'inutilizzabilità del mezzo o sulla sua demolizione, né sull'impossibilità di guidarlo da parte dell'infortunato; tale indicazione deve in ogni caso considerarsi tardiva, in quanto operata solo in sede di precisazione delle conclusioni, mentre avrebbe dovuto trovare ingresso nei modi previsti dall'art. 320 c.p.c.
La reiezione integrale dell'impugnazione comporta la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate secondo i valori medi per la fase introduttiva (euro 425) e di studio
(euro 425), e nei valori minimi per la fase di trattazione (euro 426) e decisionale (euro 426); nulla a titolo di anticipazioni.
Stante il rigetto dell'appello, occorre altresì dare atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore di liquidate in euro CP_1
1.702,00 per compensi, oltre accessori e spese generali.
Dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Bologna, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. Carolina Gentili pagina 4 di 4