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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/06/2024, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
n. 11287/2022 RG
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 19.06.2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv Ortis Francesco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dei benefici di cui all' art 33 e 3 co 3 l 104/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 20.10.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva l' accertamento della situazione di handicap in situazione di gravità CP_ negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al riconoscimento dei benefici previsti ai portatori di handicap in situazione di gravità, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste della parti, il ricorso è fondato e va accolto.
CP_ Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' sul presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c.(
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
Tanto chiarito, venendo al merito, giova precisare che ai sensi della legge n. 104/92 art 3 “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1). La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative (comma 2). Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (comma 3). Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (comma 4)….”.
Nella specie, il ctu, dott. , nominato a seguito di rinnovo dell'incarico peritale, ha accertato Persona_1 che l'istante deve essere considerato portatore di handicap in situazione di gravità con decorrenza da luglio
2020.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la genericità delle contestazioni opposte da parte resistente, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento in capo al ricorrente dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità con decorrenza dalla domanda amministrativa del
28.11.2020.
Le spese seguono la soccombenza.
CP_ Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico del devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara che parte ricorrente è portatore di handicap in situazione di gravità con decorrenza Parte_1 dalla domanda amministrativa del 28.11.2020.
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.160,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente.
CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Lecce, li 19.06.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 19.06.2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv Ortis Francesco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dei benefici di cui all' art 33 e 3 co 3 l 104/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 20.10.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva l' accertamento della situazione di handicap in situazione di gravità CP_ negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al riconoscimento dei benefici previsti ai portatori di handicap in situazione di gravità, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste della parti, il ricorso è fondato e va accolto.
CP_ Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' sul presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c.(
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
Tanto chiarito, venendo al merito, giova precisare che ai sensi della legge n. 104/92 art 3 “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1). La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative (comma 2). Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (comma 3). Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (comma 4)….”.
Nella specie, il ctu, dott. , nominato a seguito di rinnovo dell'incarico peritale, ha accertato Persona_1 che l'istante deve essere considerato portatore di handicap in situazione di gravità con decorrenza da luglio
2020.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la genericità delle contestazioni opposte da parte resistente, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento in capo al ricorrente dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità con decorrenza dalla domanda amministrativa del
28.11.2020.
Le spese seguono la soccombenza.
CP_ Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico del devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara che parte ricorrente è portatore di handicap in situazione di gravità con decorrenza Parte_1 dalla domanda amministrativa del 28.11.2020.
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.160,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente.
CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Lecce, li 19.06.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa