Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6559/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 23.01.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza carto- lare resa all'esito dell'udienza del 18.04.2024 con la quale è stata disposta la tratta- zione dell'udienza del 23.01.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 23.01.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6559/2020 R.G., avente ad oggetto: appello sentenza giudice di pace, vertente tra
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa, con-Parte_1 C.F._1
1
) e Pasquale Lista (Cod.Fisc. ) ed elet- C.F._2 C.F._3
tivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Via- le del Consiglio d'Europa n.6, in virtù di procura alle liti in atti appellante
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Mauro (Cod.Fisc. Controparte_2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Frignano C.F._4
(CE) alla Via Generale Magliulo 10, in virtù di procura in atti
appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione e note relative all'odierna udien- za trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che parte appellante ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata – previa so- spensione dell'efficacia esecutiva - la sentenza n. 179/2020 del Giudice di Pace di
Piedimonte Matese, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, con revoca del d.i. 80/2019 emesso dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese con cui si intimava il pagamento della somma di € 2.910,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda nonché le spese del procedimento monitorio, all'appellante
Parte_1
Si costituiva l'appellata società chiedendo preliminarmente la declaratoria di inam- missibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il ri- getto dell'appello per infondatezza dei motivi di impugnazione con conferma della sentenza di prime cure impugnata.
Ciò posto, va premesso che con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il
Giudice di Pace di Piedimonte Matese, la chiedeva ingiungersi Controparte_1
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alla sig.ra il pagamento della somma di € 2.910,00 oltre interessi, Parte_1
spese e competenze del giudizio, allegando a base della propria pretesa creditoria il pagamento della fattura n. 67/2012 per fornitura di beni/materiali per piscina, utiliz- zati dalla giacché titolare del Bar-Piscina White Horse. Pt_1
A tale decreto ingiuntivo - n. 80/2019 - proponeva opposizione l'appellante Pt_1
la quale domandava la revoca del d.i. opposto e, a tal fine, eccepiva in via
[...] preliminare l'intervenuta prescrizione del credito e decadenza della richiesta di pa- gamento e, nel merito, l'insussistenza della pretesa creditoria per inesistenza della fornitura per cui nulla era dovuto alla società Controparte_1
L'opponente eccepiva, peraltro, che la società appellata aveva depositato Pt_1
nel corso del giudizio di primo grado unicamente la fattura n. 67/2012 come prova del rapporto di fornitura e null'altro onde suffragare la propria pretesa creditizia.
La opposta in primo grado, si costituiva in giudizio evidenziando Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione e confermando il rapporto di fornitura adempiuto;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 7.02.2020 il Giudice di Pace assegnava la causa in decisione. Con sentenza n. 179/2020, depositata il 14.02.2020, il Giudice di Pace di Piedimonte Ma- tese rigettava l'opposizione spiegata con conferma del d.i. n. 80/2019, compensan- do, altresì, tra le parti le spese di lite.
Orbene, l'appellante ha censurato l'erroneità della statuizione di prime cure per falsa ed errata interpretazione della prescrizione presuntiva in relazione al disconoscimen- to del credito nonché falsa ed errata interpretazione dell'art. 2721 c.c.
La società appellata, dal canto suo, ha evidenziato la correttezza della decisione di prime cure giacché frutto di un attento esame degli atti di causa oltreché adeguata- mente motivata.
Considerazioni preliminari
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In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motiva- zioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazio- ne dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fonda- mento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016
n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficien- temente chiara sia in merito alle doglianze poste a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Pertanto, la domanda va esaminata nel merito.
I motivi di appello
Parte appellante ritiene che il Giudice di Pace abbia errato nel fondare la decisione di primo grado e, dunque, rigettare l'opposizione a d.i., sul rilievo per cui “…sotto un primo profilo rileva l'infondatezza della dedotta prescrizione presuntiva ex art.
2955 c.c. ..e rilevato che tale allegazione configura profili di mancata contestazione in ordine alla sussistenza del rapporto commerciale di fornitura dei beni (la prescri- zione di un diritto può sussistere solo in funzione del riconoscimento dello stes- so)…D'altra parte l'eccezione di prescrizione presuntiva è da ritenere incompatibi- le con ogni ulteriore eccezione concernente il rapporto commerciale…Deve rilevar- si, quindi, come alcuna allegazione probatoria risulta fornita ex parte opponente in ordine alla dedotta infondatezza della domanda originaria dell'opposta laddove – provato il rapporto di fornitura di beni - alcuna prova risulta fornita in ordine alla sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa stessa”.
Ebbene, deve ritenersi che le censure mosse dall'appellante sul punto alla statuizione resa dal gdp in prime cure non possano essere condivise.
In primo luogo, deve osservarsi che l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento del credito nella misura richiesta.
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Nel caso in esame, l'appellante ha in, via preliminare, ha eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c. del credito azionato con il monitorio dalla società appel- lata per, poi, contestare del tutto l'esistenza del rapporto di fornitura.
Ebbene, una volta accertata l'infondatezza e inoperatività dell'eccepita prescrizione presuntiva, non applicabile alla fattispecie dedotta in primo grado, l'ulteriore difesa inerente il disconoscimento della pretesa creditoria nell'an e nel quantum appare chiaramente incompatibile con la dedotta prescrizione presuntiva giacché la predetta eccezione presuppone il riconoscimento del credito medesimo.
A tale riguardo, va richiamato il seguente principio giurisprudenziale condiviso da questo giudice “L'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore;
ne consegue che di es- sa non può avvalersi il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito”. (Tribunale Roma sez. XI 31 gennaio 2017 n. 1765).
Ciò premesso, va detto che, in materia di onere della prova incombente in primo grado in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo “…per effetto dell'opposizio- ne non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudi- zio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validi- tà del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa credito- ria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adegua- tamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n.
1388 del 2015).
Orbene, da una complessiva valutazione delle difese svolte in prime cure va osser- vato che se per un verso con l'eccepita prescrizione presuntiva – rivelatasi infondata
- parte appellante avrebbe implicitamente riconosciuto la sussistenza del credito ex
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adverso azionato, per altro verso parte appellata ha eccepito sempre l'inadempimento della alla propria obbligazione di pagamento, per cui Pt_1
avrebbe promosso il d.i. n. 80/2019
Sul punto, va osservato che la società appellata al fascicolo di primo grado ha anche allegato l'assegno tratto su n. 5610919876 recante proprio l'importo pari Parte_2 ad € 2.910,00, come portato dalla fattura n. 67/2012, titolo risultato insoluto per mancanza di fondi. Tale titolo insoluto, dunque, comprova sia la sussistenza di un rapporto commerciale intercorrente tra le parti che il mancato adempimento all'obbligazione di pagamento della fattura n. 67/2012.
Del resto, proprio tale allegazione della società creditrice unitamente alla emersa in- sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa creditoria a fronte del suo dedotto mancato pagamento ha determinato il giudice di prime cure al riget- to dell'opposizione spiegata.
In conclusione, in relazione alla fattura n. 67/2012, avente ad oggetto la fornitura di materiale per piscine alla quale titolare del Bar-Piscina White Parte_1
Horse, la pretesa creditoria azionata dall'appellata col monitorio Controparte_1
è risultata fondata, venendo in rilievo l'inadempimento dell'appellante alla propria obbligazione di pagamento.
Pertanto, appare corretta la statuizione del gdp di rigetto dell'opposizione con con- ferma del d.i. n. 80/2019.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, dunque, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza del Giudice di Pace di Piedi- monte Matese n. 179/2020;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore Parte_1 dell'appellata, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 23.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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