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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 10002/2023 R.G.L., promossa da
, con l'avv. D'ALOISIO SILVIA Parte_1
contro con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO CP_1
ADRIANA GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 05/02/2025 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 13.01.2025, mentre parte resistente non ha depositato note
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 10002/2023 R.G..L., promossa
D A , rappresentato e difeso dall' avv. D'ALOISIO SILVIA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 05/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
5.08.2020, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. D'ALOISIO SILVIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/08/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, poiché la sua invalidità, sin dalla data della domanda amministrativa, può essere valutata in misura del 67%. Il giudizio del C.T.U. in relazione alla quantificazione dell'invalidità civile di parte ricorrente, sulla scorta delle tabelle di legge, non può essere condivisa, atteso che il C.T.U. ne ha fatto applicazione in modo palesemente erroneo, sulla scorta della diagnosi formulata, che va condivisa: “Obesità di I grado. DM tipo
II in trattamento con IGO. Ipovisus in sogg. con esiti di distacco di retina occhio dx (visus motu manu) occhio Sin. (Visus 1/20) Steatoepatite non alcolica. BPCO. Sindrome depressiva endoreattiva lieve”.
Ed invero, da un lato, il C.T.U. ha applicato alcuni codici tabellari per analogia, applicando poi una percentuale di invalidità del tutto diversa da quella prevista dal codice tabellare applicato, mentre, d'altra parte, per alcune patologie ha applicato codici del tutto incongrui, non applicando invece il codice tabellare relativo a una patologia tabellata. Inoltre, ha applicato a tutte le patologie la formula riduzionistica – prevista per le patologie coesistenti – senza invece applicare il calcolo salomonico in relazione a quelle concorrenti.
Va rammentato che le tabelle di legge prevedono testualmente, nella parte generale relativa ai criteri di applicazione: “… La tabella elenca sia infermità individuate specificamente, cui è attribuita una determinata percentuale “fissa”, sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione.
Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica.
2. Nel caso di infermità unica, la percentuale di base della invalidità permanente viene espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella:
a) la percentuale fissa di invalidità, quando l'infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna “fisso”); b) la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all'interno dei valori di fascia percentuale che la comprende quando l'infermità sia elencata in fascia (colonna “min-max”);
c) se l'infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato sub a) e sub b)
3. Nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c).
Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza.
Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.
In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.).
In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato.
A mente dell'art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro
o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5.
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali:
IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.
Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20×0,15) = 0,32 e quindi 32%.
In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione potrà opportunamente disporre.”.
Orbene, risulta evidente che le patologie non tabellate possono essere valutate attribuendo la medesima percentuale di invalidità prevista per patologie analoghe tabellate, facendo ricorso all'analogia come previsto, non invece attribuendo un codice per analogia e applicando poi una percentuale di invalidità del tutto diversa da quella, fissa o variabile entro un dato range, prevista dal codice applicato, atteso che questa operazione rende la valutazione dell'invalidità del tutto avulsa dalla valutazione tabellare e quindi non permessa.
D'altra parte, è necessario applicare alle patologie tabellate il codice corretto e la relativa percentuale di invalidità ivi prevista, non essendo consentito applicare a una patologia tabellata un diverso codice “per analogia”, atteso che all'analogia si può ricorrere esclusivamente per le patologie non tabellate.
Infine, nella valutazione di una pluralità di patologie, è necessario fare una valutazione complessiva, applicando la cd. formula salomonica, in ipotesi di patologie funzionalmente concorrenti, applicando poi la formula riduzionistica a scalare per le patologie semplicemente coesistenti (nell'ipotesi in cui vi siano entrambe le tipologie, la percentuale complessiva calcolata per le patologie concorrenti va utilizzata poi come prima voce del calcolo riduzionistico descritto con la formula sopra indicata e contenuta nelle Tabelle di legge).
Tanto premesso, il C.T.U. ha così valutato le predette patologie in diagnosi: “Obesità di I grado Peso Kg 85 ALT.162 cod 7105 (obesità con complicanze artrosiche) (31-40) nel caso in esame 31%
Il quadro rappresentato nella storia clinico-anamnestica descrive segni di osteoartrosi a modesta limitazione funzionale;
non rilevati all'esame neurologico segni di irritazione radicolare né deficit motori e sensitivi. Tale patologia cronica ed evolutiva, episodicamente, a seguito di situazioni di stress fisici determina limitazioni funzionali per sintomatologia algica. La deambulazione e i passaggi posturali si presentano autonomi
Diabete Mellito tipo 2 COD. 9309 con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (41-50) In buon compenso glicometabolico. In assenza di complicazioni per analogia al cod 9309 si attribuisce una percentuale invalidante del 20%
Ipovisus in sogg. con esiti di distacco di retina occhio dx (visus motu manu) occhio Sin.
(Visus 1/20) 5005 invalidità del 30%
Sindrome depressiva endoreattiva lieve-moderata E' documentata con un certificato del neurologo settembre 2022. Dall'esame clinico è stato riscontrato uno stato di lieve ansia libera
e somatizzata con ideazione prevalente sui suoi disturbi e labilità emotiva.
Si ritiene congrua una valutazione del 15% di invalidità; voce tabellare 2004-2005
…
Tali patologie, nel loro complesso si valutano come grado di invalidità utilizzando il c.d. calcolo “a scalare” nella misura del 67%”.
Osserva questa giudice che la prima patologia (obesità con complicanze artrosiche) appare correttamente valutata sulla scorta delle tabelle di legge, attribuendo il punteggio minimo all'interno del range indicato del relativo codice tabellare.
Le seconda patologia è stata invece scorrettamente valutata, per quanto sopra detto, perché il diabete mellito, tabellato, cui è stato applicato il cod. 9309, non può essere valutato con una percentuale inferiore al 41%, atteso che il predetto codice prevede un range dal 41 al 50%.
Le patologie a carico dell'apparato visivo sono state poi scorrettamente valutate proprio in relazione all'applicazione del codice tabellare indicato dal C.T.U..
Ed invero, parte ricorrente presenta visus spento in occhio destro mentre in occhio sinistro un visus pari a 1/20 e si tratta di patologia tabellata anche quanto alla concorrenza delle patologie a carico di ciascuno degli occhi, come correttamente osservato anche dal CTP di parte ricorrente. Le tabelle di legge, dopo la cecità monolaterale, scorrettamente indicata dal CTU, cod. 5005, prevedono:
5006 Parte_2
-1/20 - <3/50, percentuale di invalidità dal 81 al 90
[...]
5007 >3/50 - Parte_2
<1/10 CON RIDUZ. DEL CAMPO VISIVO DI 30°, percentuale di invalidità dal 71 al 80
5008 Parte_2
<1/20, percentuale di invalidità dal 91 al 100.
[...]
Osserva questa giudice che dalla diagnosi, poiché alla cecità totale motu manu in occhio destro si accompagna la riduzione del visus in occhio controlaterale, con residuo visito pari a 1/20, va applicato il codice tabellare 5006 e attribuita una percentuale di invalidità del 90%, atteso che il visus diagnosticato è proprio pari a 1/20.
Anche alla sindrome depressiva endoreattiva lieve-moderata è stato attribuito dal
CTU un codice tabellare erroneo: la patologia è tabellata e la sindrome depressiva endoreattiva di grado medio è tabellata al cod. 2205 con percentuale fissa del
25%, ove invece quella di grado lieve, cod. 2204 prevede invalidità in misura fissa del 10%. Non appare consentito operare una media in relazione alle invalidità cui si attribuiscono più codici tabellari, atteso che questa stessa operazione non è consentita dalle Tabelle di legge.
Osserva questa giudice che, in ogni caso, anche senza valutare la sindrome depressiva, la percentuale di invalidità così accertata è ben superiore al 74%, pur applicando il calcolo riduzionistico:
IP1: 31 - IP2: 41 - IP3: 90 = Invalidità complessiva: 96%.
Va, quindi, accertato che parte ricorrente è invalida nella misura del 96% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, riconoscendo quindi il chiesto requisito sanitario per la fruizione dell'assegno mensile di assistenza, con detta decorrenza, come in parte dispositiva.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 13/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 05/02/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 10002/2023 R.G.L., promossa da
, con l'avv. D'ALOISIO SILVIA Parte_1
contro con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO CP_1
ADRIANA GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 05/02/2025 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 13.01.2025, mentre parte resistente non ha depositato note
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 10002/2023 R.G..L., promossa
D A , rappresentato e difeso dall' avv. D'ALOISIO SILVIA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 05/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
5.08.2020, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. D'ALOISIO SILVIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/08/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, poiché la sua invalidità, sin dalla data della domanda amministrativa, può essere valutata in misura del 67%. Il giudizio del C.T.U. in relazione alla quantificazione dell'invalidità civile di parte ricorrente, sulla scorta delle tabelle di legge, non può essere condivisa, atteso che il C.T.U. ne ha fatto applicazione in modo palesemente erroneo, sulla scorta della diagnosi formulata, che va condivisa: “Obesità di I grado. DM tipo
II in trattamento con IGO. Ipovisus in sogg. con esiti di distacco di retina occhio dx (visus motu manu) occhio Sin. (Visus 1/20) Steatoepatite non alcolica. BPCO. Sindrome depressiva endoreattiva lieve”.
Ed invero, da un lato, il C.T.U. ha applicato alcuni codici tabellari per analogia, applicando poi una percentuale di invalidità del tutto diversa da quella prevista dal codice tabellare applicato, mentre, d'altra parte, per alcune patologie ha applicato codici del tutto incongrui, non applicando invece il codice tabellare relativo a una patologia tabellata. Inoltre, ha applicato a tutte le patologie la formula riduzionistica – prevista per le patologie coesistenti – senza invece applicare il calcolo salomonico in relazione a quelle concorrenti.
Va rammentato che le tabelle di legge prevedono testualmente, nella parte generale relativa ai criteri di applicazione: “… La tabella elenca sia infermità individuate specificamente, cui è attribuita una determinata percentuale “fissa”, sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione.
Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica.
2. Nel caso di infermità unica, la percentuale di base della invalidità permanente viene espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella:
a) la percentuale fissa di invalidità, quando l'infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna “fisso”); b) la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all'interno dei valori di fascia percentuale che la comprende quando l'infermità sia elencata in fascia (colonna “min-max”);
c) se l'infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato sub a) e sub b)
3. Nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c).
Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza.
Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.
In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.).
In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato.
A mente dell'art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro
o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5.
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali:
IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.
Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20×0,15) = 0,32 e quindi 32%.
In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione potrà opportunamente disporre.”.
Orbene, risulta evidente che le patologie non tabellate possono essere valutate attribuendo la medesima percentuale di invalidità prevista per patologie analoghe tabellate, facendo ricorso all'analogia come previsto, non invece attribuendo un codice per analogia e applicando poi una percentuale di invalidità del tutto diversa da quella, fissa o variabile entro un dato range, prevista dal codice applicato, atteso che questa operazione rende la valutazione dell'invalidità del tutto avulsa dalla valutazione tabellare e quindi non permessa.
D'altra parte, è necessario applicare alle patologie tabellate il codice corretto e la relativa percentuale di invalidità ivi prevista, non essendo consentito applicare a una patologia tabellata un diverso codice “per analogia”, atteso che all'analogia si può ricorrere esclusivamente per le patologie non tabellate.
Infine, nella valutazione di una pluralità di patologie, è necessario fare una valutazione complessiva, applicando la cd. formula salomonica, in ipotesi di patologie funzionalmente concorrenti, applicando poi la formula riduzionistica a scalare per le patologie semplicemente coesistenti (nell'ipotesi in cui vi siano entrambe le tipologie, la percentuale complessiva calcolata per le patologie concorrenti va utilizzata poi come prima voce del calcolo riduzionistico descritto con la formula sopra indicata e contenuta nelle Tabelle di legge).
Tanto premesso, il C.T.U. ha così valutato le predette patologie in diagnosi: “Obesità di I grado Peso Kg 85 ALT.162 cod 7105 (obesità con complicanze artrosiche) (31-40) nel caso in esame 31%
Il quadro rappresentato nella storia clinico-anamnestica descrive segni di osteoartrosi a modesta limitazione funzionale;
non rilevati all'esame neurologico segni di irritazione radicolare né deficit motori e sensitivi. Tale patologia cronica ed evolutiva, episodicamente, a seguito di situazioni di stress fisici determina limitazioni funzionali per sintomatologia algica. La deambulazione e i passaggi posturali si presentano autonomi
Diabete Mellito tipo 2 COD. 9309 con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (41-50) In buon compenso glicometabolico. In assenza di complicazioni per analogia al cod 9309 si attribuisce una percentuale invalidante del 20%
Ipovisus in sogg. con esiti di distacco di retina occhio dx (visus motu manu) occhio Sin.
(Visus 1/20) 5005 invalidità del 30%
Sindrome depressiva endoreattiva lieve-moderata E' documentata con un certificato del neurologo settembre 2022. Dall'esame clinico è stato riscontrato uno stato di lieve ansia libera
e somatizzata con ideazione prevalente sui suoi disturbi e labilità emotiva.
Si ritiene congrua una valutazione del 15% di invalidità; voce tabellare 2004-2005
…
Tali patologie, nel loro complesso si valutano come grado di invalidità utilizzando il c.d. calcolo “a scalare” nella misura del 67%”.
Osserva questa giudice che la prima patologia (obesità con complicanze artrosiche) appare correttamente valutata sulla scorta delle tabelle di legge, attribuendo il punteggio minimo all'interno del range indicato del relativo codice tabellare.
Le seconda patologia è stata invece scorrettamente valutata, per quanto sopra detto, perché il diabete mellito, tabellato, cui è stato applicato il cod. 9309, non può essere valutato con una percentuale inferiore al 41%, atteso che il predetto codice prevede un range dal 41 al 50%.
Le patologie a carico dell'apparato visivo sono state poi scorrettamente valutate proprio in relazione all'applicazione del codice tabellare indicato dal C.T.U..
Ed invero, parte ricorrente presenta visus spento in occhio destro mentre in occhio sinistro un visus pari a 1/20 e si tratta di patologia tabellata anche quanto alla concorrenza delle patologie a carico di ciascuno degli occhi, come correttamente osservato anche dal CTP di parte ricorrente. Le tabelle di legge, dopo la cecità monolaterale, scorrettamente indicata dal CTU, cod. 5005, prevedono:
5006 Parte_2
-1/20 - <3/50, percentuale di invalidità dal 81 al 90
[...]
5007 >3/50 - Parte_2
<1/10 CON RIDUZ. DEL CAMPO VISIVO DI 30°, percentuale di invalidità dal 71 al 80
5008 Parte_2
<1/20, percentuale di invalidità dal 91 al 100.
[...]
Osserva questa giudice che dalla diagnosi, poiché alla cecità totale motu manu in occhio destro si accompagna la riduzione del visus in occhio controlaterale, con residuo visito pari a 1/20, va applicato il codice tabellare 5006 e attribuita una percentuale di invalidità del 90%, atteso che il visus diagnosticato è proprio pari a 1/20.
Anche alla sindrome depressiva endoreattiva lieve-moderata è stato attribuito dal
CTU un codice tabellare erroneo: la patologia è tabellata e la sindrome depressiva endoreattiva di grado medio è tabellata al cod. 2205 con percentuale fissa del
25%, ove invece quella di grado lieve, cod. 2204 prevede invalidità in misura fissa del 10%. Non appare consentito operare una media in relazione alle invalidità cui si attribuiscono più codici tabellari, atteso che questa stessa operazione non è consentita dalle Tabelle di legge.
Osserva questa giudice che, in ogni caso, anche senza valutare la sindrome depressiva, la percentuale di invalidità così accertata è ben superiore al 74%, pur applicando il calcolo riduzionistico:
IP1: 31 - IP2: 41 - IP3: 90 = Invalidità complessiva: 96%.
Va, quindi, accertato che parte ricorrente è invalida nella misura del 96% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, riconoscendo quindi il chiesto requisito sanitario per la fruizione dell'assegno mensile di assistenza, con detta decorrenza, come in parte dispositiva.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 13/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 05/02/2025
LA GIUDICE
Paola Marino