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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 6567 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni,
vertente tra:
in persona del l.r.p.t., P.IVA Parte_1
, rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in P.IVA_1
atti, dagli avv.ti Francesco Raucci e Ciro Cutillo
Attrice
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Daniela Puoti
Convenuta
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
, proprietaria dell'autovettura BMW M4 tg. Parte_1
EX287WV, conveniva in giudizio la per Controparte_2 ottenere l'indennizzo di € 43.300,00 per i danni da furto/rapina subiti in data 04-03-2019.
Deduceva l'attrice che il sig. alla guida PEona_1
della predetta vettura, fermo in sosta sulla SP25, nel
Comune di Marcianise, all'altezza del Caseificio
“Bellopede”, rimaneva vittima di una rapina a mano armata,
per la quale veniva sporta denuncia presso i CC. di
Marcianise.
La compagnia assicuratrice, a detta dell'istante,
nonostante i ripetuti solleciti, non provvedeva al pagamento di quanto richiesto.
Concludeva per sentir dichiarare il proprio diritto, in virtù di regolare contratto assicurativo, ad ottenere l'indennizzo per la rapina del proprio veicolo e, per l'effetto, sentir condannare la 1) al Controparte_2
pagamento della complessiva somma di € 43.300,00, pari all'integrale valore commerciale dell'auto BMW tg EX287WV
al momento della rapina subita, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
2) al risarcimento dei danni per lite temeraria. Vittoria di spese, con distrazione.
pag. 2/15 Si costituiva la che nell'impugnare Controparte_2
tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società istante nonché di legittimazione passiva della convenuta, non risultando agli atti alcuna documentazione probatoria in tal senso. Disconosceva tutti i documenti esibiti in copia. Sempre in via preliminare, eccepiva la perdita del diritto della società istante alla garanzia assicurativa, per inosservanza delle prescrizioni previste dalla polizza in caso di furto/rapina. Rilevava che la società istante aveva denunciato il sinistro alla compagnia solo il 06.05.2019, a distanza di oltre due mesi dal fatto,
a cui aveva fatto seguito l'apertura del sinistro, ma,
nonostante i solleciti ricevuti, non aveva provveduto ad inviare la documentazione richiesta dalla compagnia per istruire la pratica. Eccepiva ancora la nullità della domanda, ai sensi degli artt. 163 n.4 e 164 c.p.c.
Nel merito, contestava il fatto storico, come descritto dalla società istante, atteso che dall'esame del report registrato dall'antifurto satellitare, installato sul veicolo, l'ultima posizione dell'autovettura veniva rilevata in data 03-03-2019, in Caivano, alla piazza Padre
pag. 3/15 PE
, in posizione di sosta, mentre nelle 24 ore successive non si era registrato nessun movimento.
Rilevava altresì: 1) che dall'esame dei dati di registrazione risultava che, alcuni giorni prima della rapina, il veicolo era stato coinvolto anche in incidenti stradali, subendo danni tali da ridurre il valore del bene assicurato e conseguentemente l'entità dell'importo indennizzabile;
2) che era obbligo dell'assicurato fornire prova scritta dell'operatività del sistema satellitare e comunicare il furto alla centrale di telesorveglianza entro tre ore dalla conoscenza del sinistro, pena l'applicazione di uno scoperto del 30%. Contestava altresì la somma richiesta dall'istante a titolo di indennizzo, in quanto non dovuta e non provata, atteso che la polizza sottoscritta dall'attrice prevedeva l'eventuale indennizzo,
sulla base del valore commerciale del veicolo alla data dell'evento e l'applicazione di uno scoperto del 20%.
Concludeva, in via preliminare, per l'inammissibilità della domanda e per accertarsi la perdita del diritto all'indennizzo; nel merito, per il rigetto la domanda e, in subordine, per la riduzione della somma da indennizzare.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pag. 4/15 In corso di causa venivano concessi termini ex art. 183,
comma 6^ c.p.c., espletata prova per testi e, all'udienza del 23- 12-2024, effettuata in modalità cartolare, la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione preliminare,
formulata dalla convenuta assicuratrice nella comparsa di costituzione, secondo cui la società istante non avrebbe fornito la prova, sulla medesima gravante, relativa alla proprietà del veicolo assicurato, al momento del sinistro,
né della sussistenza della copertura assicurativa dello stesso per la garanzia furto.
In realtà, la società istante ha fornito la prova, nel corso del giudizio, di essere proprietaria del veicolo de quo, depositando l'estratto cronologico del P.R.A. nonché
che lo stesso risultava regolarmente assicurato, al momento del sinistro, con l' per la garanzia Controparte_2
furto e rapina, depositando la copia della polizza n.
403348170, stipulata con la convenuta ass.ce, comprensiva delle condizioni generali di assicurazione, vigente al momento del sinistro.
pag. 5/15 Nel merito, la domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
In virtù del principio della ragione più liquida,
questo Giudice ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sul rilievo delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
Come risulta dalla documentazione in atti, il veicolo oggetto di rapina risultava dotato di un antifurto satellitare, che monitorava costantemente la posizione del veicolo. Nel caso specifico, come si evince dalla certificazione di OCTO Telematics Italia s.r.l. del 14-05-
2019, in atti,(che si riferisce alle 24 ore precedenti e successive al giorno della rapina, avvenuta il 04-03-2019)
l'ultima posizione del veicolo è stata rilevata in data 03-
03-2019, alle ore 19.59, in Caivano (NA) alla piazza Padre
Pio, dove risultava in posizione di sosta. Successivamente
non è stato registrato alcun altro movimento, per cui,
sulla base della documentazione in atti, prodotta dalla centrale di telesorveglianza della società che gestiva il dispositivo satellitare, presente sul veicolo al momento del sinistro, lo stesso non risultava presente nel luogo ove è stata denunziata la rapina, il giorno dell'evento.
pag. 6/15 Va in primo luogo caso sottolineato che, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta ass.ce, l'art. 145 bis del codice delle assicurazioni non è applicabile nel caso di specie, nella parte in cui attribuisce efficacia di prova legale alle risultanze della cd. “scatola nera”, non essendo stati emanati i relativi decreti attuativi, come sottolineato dalla Suprema Corte, sez. 3^ civile, nella recente ordinanza n. 13725 del 16.5.2024, che ha precisato che “poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è
possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri”.
In ogni caso, pur non potendosi attribuire alle risultanze della cd. “scatola nera” il valore della prova legale di cui all'art. 145 bis del Codice delle assicurazioni,
trattasi comunque di un elemento probatorio da valutare,
unitamente agli altri elementi probatori forniti dalle parti. Anche secondo l'orientamento sostenuto dalla Suprema
Corte, il report della “scatola nera” ha un valore indiziario e può concorrere, con altri elementi indiziari,
pag. 7/15 al fine di formare una prova piena (cfr., Cass. Civ. SS.UU.
15169/2010; Cass. Civ. 8938/2015).
La Suprema Corte, sez. 2^ penale, nella sentenza n.5415
del 11.2.2021, ha precisato altresì che i tabulati
("report"), riportanti i dati contenuti nella cd. scatola nera, rientrano nel concetto di prova documentale, come tali acquisibili al fascicolo del dibattimento ex articolo
234 c.p.p., in quanto rappresentativi, attraverso il mezzo informatico, di "fatti" avvenuti e, in particolare, della registrazione di determinati "eventi" da parte del dispositivo di rilevamento del mezzo indicato come
"scatola nera".
Va ancora sottolineato il fatto: 1) che l'art.
3.6 delle condizioni generali di assicurazione, in atti, prevede
Cont espressamente che “ , in caso di furto, interpella la centrale di telesorveglianza, al fine del reperimento delle informazioni relative al monitoraggio del percorso del veicolo rilevato nei giorni precedenti e successivi l'evento denunziato”; 2) che l'art.
3.15 delle suddette condizioni di assicurazione stabilisce che “il contraente dichiara che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo o da tecnici specializzati e ufficialmente pag. 8/15 riconosciuti dalla casa fornitrice dell'impianto.
L'assicurato, grazie alla protezione da antifurto satellitare, fruisce, per la garanzia furto e rapina, di una tariffazione agevolata e s'impegna, su richiesta di
[...]
, a fornire prova scritta rilasciata dalla centrale CP_3
di telesorveglianza dell'operatività, per il veicolo assicurato, del sistema satellitare al momento del sinistro”.
In definitiva, per fruire della tariffa agevolata, è lo stesso contraente a garantire che sul veicolo assicurato sia stato installato, da tecnici specializzati o direttamente dalla casa costruttrice, un dispositivo perfettamente funzionante ed è lo stesso assicurato ad obbligarsi a fornire alla Compagnia, successivamente al sinistro, documentazione scritta, proveniente dalla centrale di telesorveglianza, avente valore probatorio,
dell'operatività, per il veicolo assicurato, del sistema satellitare al momento del sinistro.
In proposito, è altresì bene evidenziare che parte attrice,
da parte sua, non ha contestato il corretto funzionamento del dispositivo installato sull'autovettura di sua proprietà né tantomeno ha fornito alcun elemento probatorio pag. 9/15 tale da metterne in discussione le risultanze, di cui al suddetto “report”.
A parere di questo giudicante, non sembra potersi dubitare del funzionamento del medesimo dispositivo, dal momento che lo stesso produceva regolare report sino a tutto il giorno precedente il sinistro, registrando lo spegnimento del veicolo sino a tutto il giorno del sinistro.
Di conseguenza, le risultanze della scatola nera, seppur non si possano ritenere come prova certa, tuttavia costituiscono un elemento indiziario certamente rilevante,
sicuramente in contrasto con le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio, contrasto che non può
ritenersi superato a favore della prova testimoniale,
tenuto conto anche del fatto che la parte attrice non ha comunque contestato specificamente le risultanze della scatola nera né il malfunzionamento della stessa.
Di contro, le deposizioni dei testi, escussi nel corso dell'udienza del 9.9.2021, sono risultate estremamente vaghe e generiche.
In particolare, il teste non presente Testimone_1
al momento del fatto, ha riferito genericamente di essere stato informato della rapina, telefonicamente, dal pag. 10/15 conducente del veicolo, quest'ultimo, a sua PEona_1
volta, ha confermato genericamente di aver subito la rapina del veicolo, dichiarando, in modo estremamente sintetico,
unicamente che “nei pressi del caseificio avevo accostato per rispondere al telefono e venivo sopraggiunto da due ragazzi e fui rapinato”.
In definitiva, le deposizioni dei testi escussi non superano il vaglio di affidabilità ed appaiono inidonee a comprovare adeguatamente i fatti esposti in citazione a supporto della domanda azionata.
Infatti, le lacune delle deposizioni, lungi dall'investire dettagli accessori e secondari nella ricostruzione del preteso sinistro, concernono, invece, circostanze fattuali determinanti al fine di vagliare l'intrinseca utilità, ai fini attorei, delle dichiarazioni testimoniali e sono idonee a fondare il rigetto della domanda attorea, se analizzate congiuntamente alla condotta preprocessuale tenuta dalla parte attrice e alle risultanze della scatola nera in ordine all'assenza del veicolo, presunto investitore, sul luogo del sinistro.
Ulteriori elementi di cui tener conto, nella valutazione delle risultanze probatorie, sono: a) la circostanza,
dedotta dalla convenuta assicuratrice, relativa al ritardo pag. 11/15 con cui la società istante ha effettuato la denunzia del sinistro, avvenuta solo in data 6.5.2019, non avendo la stessa dimostrato di aver ottemperato all'obbligo di effettuare la denunzia nei termini di cui all'art. 1913 del c.c.: né, in senso contrario, assume rilievo l'invio della denunzia, a mezzo whattsapp, a tale PEona_3
soggetto in ogni caso non legittimato a riceverla per conto della convenuta;
b) la circostanza relativa al mancato riscontro, da parte della società istante, alla richiesta d'integrazione della documentazione, inviata dalla convenuta in data 20.5.2019; c) la circostanza relativa al mancato adempimento, da parte della società istante, al provvedimento con cui il G.U., nel corso dell'udienza del
8.1.2021, ha onerato “parte attrice al deposito dell'originale o di una copia conforme della denuncia sporta ai CC. di Marcianise.
Le suddette circostanze, se di per sé non possono essere ritenute determinanti, al fine di escludere il diritto dell'assicurato all'indennizzo, costituiscono in ogni caso elementi di cui tener conto, unitamente alle ulteriori risultanze probatorie, al fine di valutare la fondatezza della domanda.
pag. 12/15 Pertanto, tenuto conto: 1) del report, in atti, fornito dalla centrale di telesorveglianza del dispositivo satellitare, che ha attestato la mancata presenza del veicolo assicurato sul luogo del sinistro;
2) dell'assenza di specifica contestazione, da parte dell'istante, sul funzionamento della scatola nera;
3) dell'esame delle condizioni generali di assicurazione, vigenti tra le parti;
4) del ritardo con cui l'assicurato ha denunziato il sinistro alla convenuta assicuratrice;
5) del mancato riscontro, da parte della società attrice, alla richiesta
Cont d'integrazione della documentazione, trasmessa da in data 20.5.2019; 6) del mancato deposito in CP_2
giudizio dell'originale della denunzia sporta ai CC. di
Marcianise, da parte della società attrice, giusta ordinanza del G.U. del 8.1.2021, deve ritenersi che i dati registrati sulla cd. “scatola nera”, unitamente agli ulteriori elementi sopra evidenziati, costituiscano prova contraria relativamente al fatto storico descritto da parte attrice, idonea a determinarne il mancato accoglimento della domanda.
In ogni caso, anche se non si volesse riconoscere al report della scatola nera valore prevalente rispetto alle testimonianze, sicuramente non sarebbe possibile, tenendo pag. 13/15 conto della lacunosità delle deposizioni testimoniali e degli ulteriori elementi evidenziati, nemmeno riconoscere valore prevalente alle generiche deposizioni testimoniali:
ergo, di fronte al permanere di un contrasto tra prove, non può ritenersi assolto l'onere probatorio che incombe su chi agisce, da cui non può che conseguire il rigetto della domanda.
In definitiva, g l i e l e m e n t i p r o b a t o r i e m e r s i n e l c o r s o d e l g i u d i z i o , complessivamente considerati,
rendono particolarmente incerto il quadro probatorio di riferimento ed inducono questo giudice a ritenere non provati, in maniera certa e tranquillizzante, i fatti posti a fondamento della domanda, che va conseguentemente rigettata.
Quanto al regime delle spese, sussistono, nel caso di specie, i gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del giudizio, tenuto conto delle obiettive difficoltà di valutazione dei risultati della prova per testi e della difficoltà, in ogni caso, di apprezzare il dato fornito dalla scatola nera.
Stante il palese contrasto tra le risultanze probatorie,
emerso nel corso del giudizio, vanno trasmessi gli atti pag. 14/15 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere per quanto, eventualmente, di propria competenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in persona del legale rapp. p.t. nei Parte_1
confronti di in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t., così provvede:
Rigetta la domanda;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, per quanto, eventualmente, di propria competenza.
Santa Maria Capua Vetere, 16\07\2025.
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 6567 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni,
vertente tra:
in persona del l.r.p.t., P.IVA Parte_1
, rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in P.IVA_1
atti, dagli avv.ti Francesco Raucci e Ciro Cutillo
Attrice
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Daniela Puoti
Convenuta
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
, proprietaria dell'autovettura BMW M4 tg. Parte_1
EX287WV, conveniva in giudizio la per Controparte_2 ottenere l'indennizzo di € 43.300,00 per i danni da furto/rapina subiti in data 04-03-2019.
Deduceva l'attrice che il sig. alla guida PEona_1
della predetta vettura, fermo in sosta sulla SP25, nel
Comune di Marcianise, all'altezza del Caseificio
“Bellopede”, rimaneva vittima di una rapina a mano armata,
per la quale veniva sporta denuncia presso i CC. di
Marcianise.
La compagnia assicuratrice, a detta dell'istante,
nonostante i ripetuti solleciti, non provvedeva al pagamento di quanto richiesto.
Concludeva per sentir dichiarare il proprio diritto, in virtù di regolare contratto assicurativo, ad ottenere l'indennizzo per la rapina del proprio veicolo e, per l'effetto, sentir condannare la 1) al Controparte_2
pagamento della complessiva somma di € 43.300,00, pari all'integrale valore commerciale dell'auto BMW tg EX287WV
al momento della rapina subita, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
2) al risarcimento dei danni per lite temeraria. Vittoria di spese, con distrazione.
pag. 2/15 Si costituiva la che nell'impugnare Controparte_2
tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società istante nonché di legittimazione passiva della convenuta, non risultando agli atti alcuna documentazione probatoria in tal senso. Disconosceva tutti i documenti esibiti in copia. Sempre in via preliminare, eccepiva la perdita del diritto della società istante alla garanzia assicurativa, per inosservanza delle prescrizioni previste dalla polizza in caso di furto/rapina. Rilevava che la società istante aveva denunciato il sinistro alla compagnia solo il 06.05.2019, a distanza di oltre due mesi dal fatto,
a cui aveva fatto seguito l'apertura del sinistro, ma,
nonostante i solleciti ricevuti, non aveva provveduto ad inviare la documentazione richiesta dalla compagnia per istruire la pratica. Eccepiva ancora la nullità della domanda, ai sensi degli artt. 163 n.4 e 164 c.p.c.
Nel merito, contestava il fatto storico, come descritto dalla società istante, atteso che dall'esame del report registrato dall'antifurto satellitare, installato sul veicolo, l'ultima posizione dell'autovettura veniva rilevata in data 03-03-2019, in Caivano, alla piazza Padre
pag. 3/15 PE
, in posizione di sosta, mentre nelle 24 ore successive non si era registrato nessun movimento.
Rilevava altresì: 1) che dall'esame dei dati di registrazione risultava che, alcuni giorni prima della rapina, il veicolo era stato coinvolto anche in incidenti stradali, subendo danni tali da ridurre il valore del bene assicurato e conseguentemente l'entità dell'importo indennizzabile;
2) che era obbligo dell'assicurato fornire prova scritta dell'operatività del sistema satellitare e comunicare il furto alla centrale di telesorveglianza entro tre ore dalla conoscenza del sinistro, pena l'applicazione di uno scoperto del 30%. Contestava altresì la somma richiesta dall'istante a titolo di indennizzo, in quanto non dovuta e non provata, atteso che la polizza sottoscritta dall'attrice prevedeva l'eventuale indennizzo,
sulla base del valore commerciale del veicolo alla data dell'evento e l'applicazione di uno scoperto del 20%.
Concludeva, in via preliminare, per l'inammissibilità della domanda e per accertarsi la perdita del diritto all'indennizzo; nel merito, per il rigetto la domanda e, in subordine, per la riduzione della somma da indennizzare.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pag. 4/15 In corso di causa venivano concessi termini ex art. 183,
comma 6^ c.p.c., espletata prova per testi e, all'udienza del 23- 12-2024, effettuata in modalità cartolare, la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione preliminare,
formulata dalla convenuta assicuratrice nella comparsa di costituzione, secondo cui la società istante non avrebbe fornito la prova, sulla medesima gravante, relativa alla proprietà del veicolo assicurato, al momento del sinistro,
né della sussistenza della copertura assicurativa dello stesso per la garanzia furto.
In realtà, la società istante ha fornito la prova, nel corso del giudizio, di essere proprietaria del veicolo de quo, depositando l'estratto cronologico del P.R.A. nonché
che lo stesso risultava regolarmente assicurato, al momento del sinistro, con l' per la garanzia Controparte_2
furto e rapina, depositando la copia della polizza n.
403348170, stipulata con la convenuta ass.ce, comprensiva delle condizioni generali di assicurazione, vigente al momento del sinistro.
pag. 5/15 Nel merito, la domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
In virtù del principio della ragione più liquida,
questo Giudice ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sul rilievo delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
Come risulta dalla documentazione in atti, il veicolo oggetto di rapina risultava dotato di un antifurto satellitare, che monitorava costantemente la posizione del veicolo. Nel caso specifico, come si evince dalla certificazione di OCTO Telematics Italia s.r.l. del 14-05-
2019, in atti,(che si riferisce alle 24 ore precedenti e successive al giorno della rapina, avvenuta il 04-03-2019)
l'ultima posizione del veicolo è stata rilevata in data 03-
03-2019, alle ore 19.59, in Caivano (NA) alla piazza Padre
Pio, dove risultava in posizione di sosta. Successivamente
non è stato registrato alcun altro movimento, per cui,
sulla base della documentazione in atti, prodotta dalla centrale di telesorveglianza della società che gestiva il dispositivo satellitare, presente sul veicolo al momento del sinistro, lo stesso non risultava presente nel luogo ove è stata denunziata la rapina, il giorno dell'evento.
pag. 6/15 Va in primo luogo caso sottolineato che, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta ass.ce, l'art. 145 bis del codice delle assicurazioni non è applicabile nel caso di specie, nella parte in cui attribuisce efficacia di prova legale alle risultanze della cd. “scatola nera”, non essendo stati emanati i relativi decreti attuativi, come sottolineato dalla Suprema Corte, sez. 3^ civile, nella recente ordinanza n. 13725 del 16.5.2024, che ha precisato che “poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è
possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri”.
In ogni caso, pur non potendosi attribuire alle risultanze della cd. “scatola nera” il valore della prova legale di cui all'art. 145 bis del Codice delle assicurazioni,
trattasi comunque di un elemento probatorio da valutare,
unitamente agli altri elementi probatori forniti dalle parti. Anche secondo l'orientamento sostenuto dalla Suprema
Corte, il report della “scatola nera” ha un valore indiziario e può concorrere, con altri elementi indiziari,
pag. 7/15 al fine di formare una prova piena (cfr., Cass. Civ. SS.UU.
15169/2010; Cass. Civ. 8938/2015).
La Suprema Corte, sez. 2^ penale, nella sentenza n.5415
del 11.2.2021, ha precisato altresì che i tabulati
("report"), riportanti i dati contenuti nella cd. scatola nera, rientrano nel concetto di prova documentale, come tali acquisibili al fascicolo del dibattimento ex articolo
234 c.p.p., in quanto rappresentativi, attraverso il mezzo informatico, di "fatti" avvenuti e, in particolare, della registrazione di determinati "eventi" da parte del dispositivo di rilevamento del mezzo indicato come
"scatola nera".
Va ancora sottolineato il fatto: 1) che l'art.
3.6 delle condizioni generali di assicurazione, in atti, prevede
Cont espressamente che “ , in caso di furto, interpella la centrale di telesorveglianza, al fine del reperimento delle informazioni relative al monitoraggio del percorso del veicolo rilevato nei giorni precedenti e successivi l'evento denunziato”; 2) che l'art.
3.15 delle suddette condizioni di assicurazione stabilisce che “il contraente dichiara che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo o da tecnici specializzati e ufficialmente pag. 8/15 riconosciuti dalla casa fornitrice dell'impianto.
L'assicurato, grazie alla protezione da antifurto satellitare, fruisce, per la garanzia furto e rapina, di una tariffazione agevolata e s'impegna, su richiesta di
[...]
, a fornire prova scritta rilasciata dalla centrale CP_3
di telesorveglianza dell'operatività, per il veicolo assicurato, del sistema satellitare al momento del sinistro”.
In definitiva, per fruire della tariffa agevolata, è lo stesso contraente a garantire che sul veicolo assicurato sia stato installato, da tecnici specializzati o direttamente dalla casa costruttrice, un dispositivo perfettamente funzionante ed è lo stesso assicurato ad obbligarsi a fornire alla Compagnia, successivamente al sinistro, documentazione scritta, proveniente dalla centrale di telesorveglianza, avente valore probatorio,
dell'operatività, per il veicolo assicurato, del sistema satellitare al momento del sinistro.
In proposito, è altresì bene evidenziare che parte attrice,
da parte sua, non ha contestato il corretto funzionamento del dispositivo installato sull'autovettura di sua proprietà né tantomeno ha fornito alcun elemento probatorio pag. 9/15 tale da metterne in discussione le risultanze, di cui al suddetto “report”.
A parere di questo giudicante, non sembra potersi dubitare del funzionamento del medesimo dispositivo, dal momento che lo stesso produceva regolare report sino a tutto il giorno precedente il sinistro, registrando lo spegnimento del veicolo sino a tutto il giorno del sinistro.
Di conseguenza, le risultanze della scatola nera, seppur non si possano ritenere come prova certa, tuttavia costituiscono un elemento indiziario certamente rilevante,
sicuramente in contrasto con le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio, contrasto che non può
ritenersi superato a favore della prova testimoniale,
tenuto conto anche del fatto che la parte attrice non ha comunque contestato specificamente le risultanze della scatola nera né il malfunzionamento della stessa.
Di contro, le deposizioni dei testi, escussi nel corso dell'udienza del 9.9.2021, sono risultate estremamente vaghe e generiche.
In particolare, il teste non presente Testimone_1
al momento del fatto, ha riferito genericamente di essere stato informato della rapina, telefonicamente, dal pag. 10/15 conducente del veicolo, quest'ultimo, a sua PEona_1
volta, ha confermato genericamente di aver subito la rapina del veicolo, dichiarando, in modo estremamente sintetico,
unicamente che “nei pressi del caseificio avevo accostato per rispondere al telefono e venivo sopraggiunto da due ragazzi e fui rapinato”.
In definitiva, le deposizioni dei testi escussi non superano il vaglio di affidabilità ed appaiono inidonee a comprovare adeguatamente i fatti esposti in citazione a supporto della domanda azionata.
Infatti, le lacune delle deposizioni, lungi dall'investire dettagli accessori e secondari nella ricostruzione del preteso sinistro, concernono, invece, circostanze fattuali determinanti al fine di vagliare l'intrinseca utilità, ai fini attorei, delle dichiarazioni testimoniali e sono idonee a fondare il rigetto della domanda attorea, se analizzate congiuntamente alla condotta preprocessuale tenuta dalla parte attrice e alle risultanze della scatola nera in ordine all'assenza del veicolo, presunto investitore, sul luogo del sinistro.
Ulteriori elementi di cui tener conto, nella valutazione delle risultanze probatorie, sono: a) la circostanza,
dedotta dalla convenuta assicuratrice, relativa al ritardo pag. 11/15 con cui la società istante ha effettuato la denunzia del sinistro, avvenuta solo in data 6.5.2019, non avendo la stessa dimostrato di aver ottemperato all'obbligo di effettuare la denunzia nei termini di cui all'art. 1913 del c.c.: né, in senso contrario, assume rilievo l'invio della denunzia, a mezzo whattsapp, a tale PEona_3
soggetto in ogni caso non legittimato a riceverla per conto della convenuta;
b) la circostanza relativa al mancato riscontro, da parte della società istante, alla richiesta d'integrazione della documentazione, inviata dalla convenuta in data 20.5.2019; c) la circostanza relativa al mancato adempimento, da parte della società istante, al provvedimento con cui il G.U., nel corso dell'udienza del
8.1.2021, ha onerato “parte attrice al deposito dell'originale o di una copia conforme della denuncia sporta ai CC. di Marcianise.
Le suddette circostanze, se di per sé non possono essere ritenute determinanti, al fine di escludere il diritto dell'assicurato all'indennizzo, costituiscono in ogni caso elementi di cui tener conto, unitamente alle ulteriori risultanze probatorie, al fine di valutare la fondatezza della domanda.
pag. 12/15 Pertanto, tenuto conto: 1) del report, in atti, fornito dalla centrale di telesorveglianza del dispositivo satellitare, che ha attestato la mancata presenza del veicolo assicurato sul luogo del sinistro;
2) dell'assenza di specifica contestazione, da parte dell'istante, sul funzionamento della scatola nera;
3) dell'esame delle condizioni generali di assicurazione, vigenti tra le parti;
4) del ritardo con cui l'assicurato ha denunziato il sinistro alla convenuta assicuratrice;
5) del mancato riscontro, da parte della società attrice, alla richiesta
Cont d'integrazione della documentazione, trasmessa da in data 20.5.2019; 6) del mancato deposito in CP_2
giudizio dell'originale della denunzia sporta ai CC. di
Marcianise, da parte della società attrice, giusta ordinanza del G.U. del 8.1.2021, deve ritenersi che i dati registrati sulla cd. “scatola nera”, unitamente agli ulteriori elementi sopra evidenziati, costituiscano prova contraria relativamente al fatto storico descritto da parte attrice, idonea a determinarne il mancato accoglimento della domanda.
In ogni caso, anche se non si volesse riconoscere al report della scatola nera valore prevalente rispetto alle testimonianze, sicuramente non sarebbe possibile, tenendo pag. 13/15 conto della lacunosità delle deposizioni testimoniali e degli ulteriori elementi evidenziati, nemmeno riconoscere valore prevalente alle generiche deposizioni testimoniali:
ergo, di fronte al permanere di un contrasto tra prove, non può ritenersi assolto l'onere probatorio che incombe su chi agisce, da cui non può che conseguire il rigetto della domanda.
In definitiva, g l i e l e m e n t i p r o b a t o r i e m e r s i n e l c o r s o d e l g i u d i z i o , complessivamente considerati,
rendono particolarmente incerto il quadro probatorio di riferimento ed inducono questo giudice a ritenere non provati, in maniera certa e tranquillizzante, i fatti posti a fondamento della domanda, che va conseguentemente rigettata.
Quanto al regime delle spese, sussistono, nel caso di specie, i gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del giudizio, tenuto conto delle obiettive difficoltà di valutazione dei risultati della prova per testi e della difficoltà, in ogni caso, di apprezzare il dato fornito dalla scatola nera.
Stante il palese contrasto tra le risultanze probatorie,
emerso nel corso del giudizio, vanno trasmessi gli atti pag. 14/15 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere per quanto, eventualmente, di propria competenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in persona del legale rapp. p.t. nei Parte_1
confronti di in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t., così provvede:
Rigetta la domanda;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, per quanto, eventualmente, di propria competenza.
Santa Maria Capua Vetere, 16\07\2025.
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
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