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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 525/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), e CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
( , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_4 C.F._4
Saverio Di Sevo ed Annarita Ferrara, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 22/04/2021 , , Parte_1 Parte_2
e , dopo aver contestato le risultanze Parte_3 Parte_4 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1973/2019 R.G.), chiedevano che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'originario istante (nella qualità di eredi dello stesso, deceduto in Persona_2 data 04/03/2021) al fine di: 1) “accertare e dichiarare la nullità dell'elaborato peritale, per tutti i motivi esposti al punto I del presente atto”; 2) “previo rinnovo della Consulenza medico-legale di ufficio, autorizzare il nominando ctu ad effettuare la perizia medico-legale sulla base degli atti e della documentazione medica del sig. al fine di accertare che lo stesso era invalido civile Persona_2 nella misura del 100%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 L. 508/88, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.02.2019) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata e fino all'exitus (4.03.2021)”; 3)
“condannare chi di dovere al pagamento, in favore dei ricorrenti , Parte_1
, e , rispettivamente, moglie e figli ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi legittimi del sig. dell'indennità di accompagnamento, a Persona_2 decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(27.02.2019) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino alla data del decesso 4.03.2021. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario e cna, come per legge e con attribuzione ai sottoscritti avvocati.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto l'integrazione della CTU (dott. , in costanza di Persona_3 giuramento già reso in sede di accertamento tecnico preventivo), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Preliminarmente, si rileva che in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo n° 1973/2019 risulta depositato decreto di omologa in data
19/08/2021. Stante il tempestivo deposito di costituzione di nuovi eredi e la tempestiva introduzione del presente giudizio di merito, si impone la revoca di detto decreto.
2.2 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Pregresso adenok del retto (pT2N1) trattato chirurgicamente con residua colostomia in fianco sinistro
(2011) in follow up terminato negativamente, cardiopatia ischemico-ipertensiva trattata con PTCA + stent in compenso emodinamico, nefrostomia a sinistra con posizionamento di stent bilaterali con adeguato emuntorio renale. Scompenso
Pag. 2 di 4 cardiaco da infarto acuto del miocardio e tachicardia ventricolare (Dicembre
2020) con successiva compromissione delle attività di vita autonoma.” Il CTU ha aggiunto, all'esito dell'integrazione documentale in sede di merito, che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo status di invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, ai sensi della legge
18/1980 e 508/1988 con decorrenza 01/12/2020.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese in sede di integrazione dal dott. , a cui si Per_3
ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.3 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletate nella fase di accertamento tecnico preventivo e nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto CP_1 parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo e della natura di integrazione dell'elaborato depositato nella presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
Pag. 3 di 4 , , e nei confronti Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell' , così provvede: Controparte_2
1) nel revocare il decreto di omologa depositato in seno al procedimento RG n°
1973/2019 il 19/08/2021, accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze dell'integrazione della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato il [...] a [...] Persona_2
VELINO (SA)], si è trovato nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal 01/12/2020 al 04/03/2021 (dì del decesso);
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 170,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 170,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 13/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 525/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), e CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
( , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_4 C.F._4
Saverio Di Sevo ed Annarita Ferrara, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 22/04/2021 , , Parte_1 Parte_2
e , dopo aver contestato le risultanze Parte_3 Parte_4 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1973/2019 R.G.), chiedevano che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'originario istante (nella qualità di eredi dello stesso, deceduto in Persona_2 data 04/03/2021) al fine di: 1) “accertare e dichiarare la nullità dell'elaborato peritale, per tutti i motivi esposti al punto I del presente atto”; 2) “previo rinnovo della Consulenza medico-legale di ufficio, autorizzare il nominando ctu ad effettuare la perizia medico-legale sulla base degli atti e della documentazione medica del sig. al fine di accertare che lo stesso era invalido civile Persona_2 nella misura del 100%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 L. 508/88, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.02.2019) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata e fino all'exitus (4.03.2021)”; 3)
“condannare chi di dovere al pagamento, in favore dei ricorrenti , Parte_1
, e , rispettivamente, moglie e figli ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi legittimi del sig. dell'indennità di accompagnamento, a Persona_2 decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(27.02.2019) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino alla data del decesso 4.03.2021. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario e cna, come per legge e con attribuzione ai sottoscritti avvocati.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto l'integrazione della CTU (dott. , in costanza di Persona_3 giuramento già reso in sede di accertamento tecnico preventivo), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Preliminarmente, si rileva che in seno al procedimento di accertamento tecnico preventivo n° 1973/2019 risulta depositato decreto di omologa in data
19/08/2021. Stante il tempestivo deposito di costituzione di nuovi eredi e la tempestiva introduzione del presente giudizio di merito, si impone la revoca di detto decreto.
2.2 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Pregresso adenok del retto (pT2N1) trattato chirurgicamente con residua colostomia in fianco sinistro
(2011) in follow up terminato negativamente, cardiopatia ischemico-ipertensiva trattata con PTCA + stent in compenso emodinamico, nefrostomia a sinistra con posizionamento di stent bilaterali con adeguato emuntorio renale. Scompenso
Pag. 2 di 4 cardiaco da infarto acuto del miocardio e tachicardia ventricolare (Dicembre
2020) con successiva compromissione delle attività di vita autonoma.” Il CTU ha aggiunto, all'esito dell'integrazione documentale in sede di merito, che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo status di invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, ai sensi della legge
18/1980 e 508/1988 con decorrenza 01/12/2020.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese in sede di integrazione dal dott. , a cui si Per_3
ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.3 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletate nella fase di accertamento tecnico preventivo e nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto CP_1 parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo e della natura di integrazione dell'elaborato depositato nella presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
Pag. 3 di 4 , , e nei confronti Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell' , così provvede: Controparte_2
1) nel revocare il decreto di omologa depositato in seno al procedimento RG n°
1973/2019 il 19/08/2021, accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze dell'integrazione della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato il [...] a [...] Persona_2
VELINO (SA)], si è trovato nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal 01/12/2020 al 04/03/2021 (dì del decesso);
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 170,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 170,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 13/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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