Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4708 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 12/06/2025, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24091/2023 R.G. promossa da:
rappr.to e difeso dagli Avv.ti SANTOCHIRICO Parte_1
SARA e FAGGIANO ALESSANDRO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in CP_1 atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/12/2023 parte ricorrente esponeva che, con domanda n° 2107946000078 del 25.11.2022, presentava istanza alla Sede
di Napoli Centro per ottenere il riconoscimento dell'Assegno Sociale CP_1 ex. L. n. 335/95 e succ. mod.; che, in data 19.1.2023, l' di Napoli CP_1
Centro inviava comunicazione di reiezione della domanda di assegno sociale n. 2107946000078, presentata in data 25.11.2022, con la seguente comunicazione: “non risulta comprovato lo stato di bisogno: da verifiche all'Agenzia delle Entrate il coniuge risulta aver donato un fabbricato”; che avverso tale decisione, in data 28.4.2023, presentava rituale ricorso amministrativo al Comitato Provinciale a cui non seguiva alcun CP_1 provvedimento da parte dell'Ente. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegno sociale di cui alla L. 335/95 e succ. mod., con decorrenza dal 1.12.2022 (primo giorno del mese successivo alla domanda); per l'effetto condannare l' – in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione dell'assegno sociale in favore del ricorrente dal 1.12.2022 o, in subordine,
con vittoria di spese diritti ed onorari e con attribuzione ai procuratori antistatari”. Si costituiva tempestivamente l , che con articolate argomentazioni chiedeva il CP_1 rigetto della domanda. In particolare, l'Ente assumeva come l'istante non avesse diritto all'assegno sociale in quanto si era posto volontariamente in uno stato di indigenza precostituita, e, pertanto, la domanda andasse respinta. Specificava come dalla relazione amministrativa emergesse che: “Il ricorrente proponeva domanda di assegno sociale in data 25/11/2022, che veniva respinta in data 19/01/2023 per i seguenti motivi "si ribadisce precedente reiezione: non risulta comprovato lo stato di bisogno: da verifiche Agenzia delle Entrate il coniuge risulta aver donato un fabbricato." Tutti gli atti dispositivi del patrimonio, ancor più se atti a titolo gratuito, come la donazione, rendono lo stato del bisogno del tutto volontario e, come tale, insussistente. dal che deriva, l'impossibilità di riconoscere la prestazione che ha natura meramente assistenziale e sussidiaria rispetto ad altri mezzi di sostentamento, sia pur soltanto potenziali.” Il ricorso è fondato. L'art. 3, comma 6°, della L. 335/95 stabilisce che: "6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.” I requisiti per poter beneficiare dell'assegno sociale, quindi, sono i seguenti: la cittadinanza italiana;
la residenza in Italia;
il compimento del 65° anno di età il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge (tenuto conto anche di quelli dell'eventuale coniuge). L'assegno sociale rappresenta una prestazione di natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti quando risultano al disotto del limite massimo indicato dalla legge. La legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Nel caso in esame l ha dedotto che l'insussistenza dello stato di bisogno nasce CP_1 dalla donazione effettuata dal coniuge in favore del figlio in data 4.3.2021. Tale atto di disposizione patrimoniale, secondo la ricostruzione offerta dall'istituto, sarebbe stato finalizzato a costituire, in maniera fraudolenta, uno stato di bisogno al fine di conseguire la prestazione invocata. La tesi dell'ente , a parere della scrivente, non è condivisibile per diverse ragioni: in primo luogo l'atto è stato compiuto dal coniuge del ricorrente, unico proprietario del cespite immobiliare in regime di separazione dei beni, nel lontano mese di marzo 2021; nel provvedimento di rigetto della domanda amministrativa e nella memoria difensiva non sono indicati altri atti di disposizione patrimoniale. E' conosciuto l'Orientamento della Suprema Corte secondo cui “ Non vi è né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti 'effettivamente percepito”'.( cfr, Cass. sez. VI, 06/10/2022, n.29109). Allo stesso modo con la sentenza n.24954/21 la Cassazione ha confermato il predetto orientamento e ha ben precisato che “il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3 Cost., comma 2, prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38, enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34, prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37, delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla merce' delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.” La medesima Corte ha altresì aggiunto che “Ne' ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina.” In un caso che aveva ad oggetto la donazione di un immobile ad un figlio la Suprema Corte ha ritenuto, sempre confermando i principi già sopra esposti, che “ Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno la sentenza va cassata…” ( cass. N. 7235/2023). La scrivente condivide pienamente i principi espressi dalla suprema Corte e evidenzia che nel caso di specie la condotta fraudolenta dedotta non possa ritenersi comprovata. Sussistendo i requisiti di legge per la concessione dell'assegno sociale la domanda va accolta nei limiti previsti dalla legge, tenuto conto della RENDITA CATASTALE DELL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI AL VICO LUNGO SAN MATTEO N. 23 DI MQ 25 pari ad € 240,15 E DELREDDITO CONIUGALE INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 13.085,02 PER IL 2023 E DI € 12.194,78 PER IL 2022. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'assegno Parte_1 sociale a decorrere dal 1.12.2022; per l'effetto condanna l' al pagamento CP_1 dell'assegno sociale di cui all'art. 3 co.6 legge 335/1995 nei limiti previsti dalla legge, oltre accessori a decorrere dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2000,00, CP_1 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi anticipatari. Si comunichi. Napoli,12.6.2025 ILGL
Dr.ssa Manuela Montuori