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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27-1//2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
Sezione Procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Ugo Scavuzzo Presidente
Daniele Carlo Madia Giudice relatore
Maria Carmela D'Angelo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario n. 27-1//2025 nei confronti della (C.F. Controparte_1
) con sede legale in Messina, Piazza Duomo n. 14 is. 316, nella persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t. , numero iscrizione al REA di Messina ME - 153861, avente ad Parte_1 oggetto “il commercio al minuto, all'ingrosso e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande, anche alcooliche e superalcooliche, pizzeria, rosticceria, tavola calda, ristorante, paninoteca, bar, gelateria, gestione alberghi, locande, pensioni, agriturismo, gestione ed organizzazione mense aziendali, mense scolastiche, mense ospedaliere, mense universitarie, ristorazione collettiva...”; sentito il relatore e sciogliendo la riserva assunta in data 15.05.2025; letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da , e Parte_2 Parte_3 CP_2
;
[...]
rilevato che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e che la società debitrice non si è costituita in giudizio;
ritenuta la legittimazione dei creditori istanti, i quali vantano crediti fondati su titoli giudiziali esecutivi;
considerato che
, in base agli artt. 121 e 2 CC.II., per evitare l'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale è necessario che il debitore dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
1 dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
ritenuto che
, nel caso di specie, sussistono i presupposti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- che, invero, i soli debiti iscritti nei ruoli esattoriali ammontano ad euro € 695.664,76 (v. attestazione resa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 6.05.2025);
- che, pertanto, sono stati certamente superati i limiti dimensionali di cui al citato art. 2, comma 1, lett.
d) CC.II.; considerato che sussiste anche lo stato di insolvenza della va precisato che per Controparte_1 insolvenza deve intendersi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CC.II. “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;
- che l'inadempimento della alle obbligazioni vantate dai creditori istanti, pari a circa Controparte_1
euro 90.000,00, costituisce, invero, la manifestazione esteriore più evidente dell'insolvenza;
- che, ulteriormente, la società debitrice ha subito lo sfratto per morosità in relazione al locale in cui svolgeva la propria attività d'impresa, che è stato rilasciato in data 15.11.2024;
- che, quindi, non si comprende come possa essere creata la liquidità necessaria per far fronte ai notevolissimi debiti che gravano sulla società;
- che la società debitrice risulta essere incapiente (v. dichiarazione del terzo negativa resa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 1350/2024 RGE Trib. Messina);
- che nei confronti della resistente sono stati emessi due decreti ingiuntivi in relazione a debiti nei confronti di altri creditori (D.I. n. 835/2024 e n. 467/2022 del Tribunale di Messina);
- che, in definitiva, gli elementi acquisiti e, segnatamente, l'entità rilevantissima dei debiti, la perdita del locale in cui veniva esercitata l'attività e l'incapienza patrimoniale della resistente rendono manifesto un ormai irreversibile stato di insolvenza e, cioè, una situazione non transitoria, grave ed irreversibile di oggettiva impotenza economica e non già una temporanea illiquidità, per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni;
- che i debiti sono certamente superiori alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, CC.II., avuto riguardo anche solamente al credito degli istanti;
- che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato un curatore avente i requisiti ivi previsti;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 45, 49, 121, 125, 126, 193 e ss., 356 e 358 CC.II.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
2 nei confronti della C.F. e p.iva: ), con sede legale in Messina, Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Duomo n. 14 is. 316, nella persona del legale rappresentante p.t. , numero Parte_1
iscrizione al REA di Messina ME - 153861, avente ad oggetto “il commercio al minuto, all'ingrosso e
l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande, anche alcooliche e superalcooliche, pizzeria, rosticceria, tavola calda, ristorante, paninoteca, bar, gelateria, gestione alberghi, locande, pensioni, agriturismo, gestione ed organizzazione mense aziendali, mense scolastiche, mense ospedaliere, mense universitarie, ristorazione collettiva...”.
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Daniele Carlo Madia.
NOMINA
Curatore l'avv. Antonella Molica del Foro di Messina.
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
IL CURATORE con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) Ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
3 AVVISA il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il curatore/la curatrice che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ORDINA
- al curatore/alla curatrice di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
- al curatore/alla curatrice di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore/alla curatrice di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
4 - al curatore/alla curatrice, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore/alla curatrice ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia;
- al curatore/alla curatrice di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
1. che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo
201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
2. la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
3. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
4. che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
5. il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del 14.10.2025, ore 9:00 per l'udienza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente
5 dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere.
L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
AUTORIZZA la prenotazione a debito per le spese occorrenti, non risultando allo stato disponibilità di fondi.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero
e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Messina, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 15/05/2025
Il Giudice delegato Il Presidente dott. Daniele Carlo Madia dott. Ugo Scavuzzo
6
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
Sezione Procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Ugo Scavuzzo Presidente
Daniele Carlo Madia Giudice relatore
Maria Carmela D'Angelo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario n. 27-1//2025 nei confronti della (C.F. Controparte_1
) con sede legale in Messina, Piazza Duomo n. 14 is. 316, nella persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t. , numero iscrizione al REA di Messina ME - 153861, avente ad Parte_1 oggetto “il commercio al minuto, all'ingrosso e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande, anche alcooliche e superalcooliche, pizzeria, rosticceria, tavola calda, ristorante, paninoteca, bar, gelateria, gestione alberghi, locande, pensioni, agriturismo, gestione ed organizzazione mense aziendali, mense scolastiche, mense ospedaliere, mense universitarie, ristorazione collettiva...”; sentito il relatore e sciogliendo la riserva assunta in data 15.05.2025; letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da , e Parte_2 Parte_3 CP_2
;
[...]
rilevato che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e che la società debitrice non si è costituita in giudizio;
ritenuta la legittimazione dei creditori istanti, i quali vantano crediti fondati su titoli giudiziali esecutivi;
considerato che
, in base agli artt. 121 e 2 CC.II., per evitare l'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale è necessario che il debitore dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
1 dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
ritenuto che
, nel caso di specie, sussistono i presupposti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- che, invero, i soli debiti iscritti nei ruoli esattoriali ammontano ad euro € 695.664,76 (v. attestazione resa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 6.05.2025);
- che, pertanto, sono stati certamente superati i limiti dimensionali di cui al citato art. 2, comma 1, lett.
d) CC.II.; considerato che sussiste anche lo stato di insolvenza della va precisato che per Controparte_1 insolvenza deve intendersi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CC.II. “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;
- che l'inadempimento della alle obbligazioni vantate dai creditori istanti, pari a circa Controparte_1
euro 90.000,00, costituisce, invero, la manifestazione esteriore più evidente dell'insolvenza;
- che, ulteriormente, la società debitrice ha subito lo sfratto per morosità in relazione al locale in cui svolgeva la propria attività d'impresa, che è stato rilasciato in data 15.11.2024;
- che, quindi, non si comprende come possa essere creata la liquidità necessaria per far fronte ai notevolissimi debiti che gravano sulla società;
- che la società debitrice risulta essere incapiente (v. dichiarazione del terzo negativa resa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 1350/2024 RGE Trib. Messina);
- che nei confronti della resistente sono stati emessi due decreti ingiuntivi in relazione a debiti nei confronti di altri creditori (D.I. n. 835/2024 e n. 467/2022 del Tribunale di Messina);
- che, in definitiva, gli elementi acquisiti e, segnatamente, l'entità rilevantissima dei debiti, la perdita del locale in cui veniva esercitata l'attività e l'incapienza patrimoniale della resistente rendono manifesto un ormai irreversibile stato di insolvenza e, cioè, una situazione non transitoria, grave ed irreversibile di oggettiva impotenza economica e non già una temporanea illiquidità, per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni;
- che i debiti sono certamente superiori alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, CC.II., avuto riguardo anche solamente al credito degli istanti;
- che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato un curatore avente i requisiti ivi previsti;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 45, 49, 121, 125, 126, 193 e ss., 356 e 358 CC.II.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
2 nei confronti della C.F. e p.iva: ), con sede legale in Messina, Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Duomo n. 14 is. 316, nella persona del legale rappresentante p.t. , numero Parte_1
iscrizione al REA di Messina ME - 153861, avente ad oggetto “il commercio al minuto, all'ingrosso e
l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande, anche alcooliche e superalcooliche, pizzeria, rosticceria, tavola calda, ristorante, paninoteca, bar, gelateria, gestione alberghi, locande, pensioni, agriturismo, gestione ed organizzazione mense aziendali, mense scolastiche, mense ospedaliere, mense universitarie, ristorazione collettiva...”.
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Daniele Carlo Madia.
NOMINA
Curatore l'avv. Antonella Molica del Foro di Messina.
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
IL CURATORE con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) Ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
3 AVVISA il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il curatore/la curatrice che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ORDINA
- al curatore/alla curatrice di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
- al curatore/alla curatrice di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore/alla curatrice di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
4 - al curatore/alla curatrice, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore/alla curatrice ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia;
- al curatore/alla curatrice di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
1. che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo
201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
2. la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
3. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
4. che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
5. il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del 14.10.2025, ore 9:00 per l'udienza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente
5 dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere.
L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
AUTORIZZA la prenotazione a debito per le spese occorrenti, non risultando allo stato disponibilità di fondi.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero
e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Messina, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 15/05/2025
Il Giudice delegato Il Presidente dott. Daniele Carlo Madia dott. Ugo Scavuzzo
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