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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5868/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FARACI EMANUELE
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ADAMO GIOVANNI **1974**
CONVENUTA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: divorzio
Conclusioni
Attore, come da memoria integrativa 7/2/2024
Convenuta, come da atto depositato il 2/1/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 12/10/2023, (3/4/1981), residente a [...], ha Parte_1
chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/6/2012 a Siracusa con (15/6/1985), residente a [...], dalla quale è legalmente separato Controparte_1
(omologa del 17/5/2022 Tribunale Siracusa). pagina 1 di 6 Dal matrimonio sono nate due figlie: (28/4/2014) e (9/1/2018). Per_1 Per_2
La separazione consensuale prevedeva: affido condiviso con collocazione prevalente con la madre, alla quale è assegnata la casa di Siracusa in comproprietà; frequentazioni libere delle figlie da concordare con il padre;
contributo da parte di di euro 700 di cui 100 per la moglie, oltre al 50% delle Pt_1
spese straordinarie per le figlie. si è trasferita a OL avendo ottenuto un lavoro a tempo indeterminato con Poste CP_1
Italiane spa.
per stare più vicino alle figlie, si è trasferito in provincia di Milano: San Donato Milanese Pt_1
presso ENI Rewind ed abitazione a RH.
Il ricorrente ha chiesto, vista la distanza (250 km) tra i luoghi di abitazione, di vedere le figlie a fine settimana alternati da venerdì alle ore 17 alla domenica alle ore 20.30 (ci pensa lui ad andare a prenderle ed a riportarle a OL) oltre alle festività (tenendo conto dei suoi turni) e 30 gg non consecutivi d'estate; chiede di confermare il contributo per le figlie di euro 600 (300 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie e di revocare il contributo di euro 100 per la moglie.
Si è costituita la convenuta CP_1
Ha chiesto un aumento del contributo per le figlie da euro 322,40 (con aggiornamento) ciascuna ad euro 450 ciascuna ed un assegno divorzile di euro 110; frequentazioni con il padre sostanzialmente analoghe.
Le parti non hanno formulato richieste di prove orali.
Il giudice relatore ha ordinato la produzione di documentazione reddituale (busta paga da gennaio
2023).
E' stata emessa ordinanza 7/6/2024 contenente i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“a parziale modifica dei provvedimenti di affidamento dei figli ed economici concordati in sede di separazione,
- fermo l'affido condiviso e la collocazione prevalente dei figli con la madre ora nella abitazione di
OL in locazione, il padre potrà prendere e tenere con sé le bambine ogni 15 giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio del padre e le esigenze scolastiche delle stesse, dalle ore 17.00 del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica con due pernottamenti;
il padre provvederà a prelevarle e riportarle a OL;
in occasione delle feste natalizie, i genitori potranno tenere alternativamente negli anni le figlie nei periodi dal 23 dicembre al 29 dicembre compreso e dal 30 dicembre all'Epifania), mentre per le feste pasquali dal giovedì Santo alla sera di Pasqua e dal lunedì di Pasqua fino alla fine delle vacanze;
pagina 2 di 6 il padre avrà, altresì, il diritto di tenere con sé le figlie per un periodo, anche, frazionato, di 30 giorni durante le ferie estive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- conferma il contributo ordinario a carico del padre per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
- revoca il contributo per la moglie a far tempo da ottobre 2023.”
La causa è stata quindi posta in decisione con rimessione al collegio, concedendo i termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc.
Le parti hanno depositato gli atti conclusivi.
Motivi della decisione
Cessazione degli effetti civili
2. – La domanda delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio concordatario a SIRACUSA (SR) il 14/06/2012, hanno definito la propria separazione in via consensuale avanti al Tribunale Siracusa il 17/5/2022.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Domande accessorie
Affidamento delle due figlie minorenni
3. – In mancanza di specifiche allegazioni contrarie delle parti si possono confermare le previsioni dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc.
Da Siracusa le parti si sono trasferite, l'attore a RH (con lavoro a San Donato Milanese) e la convenuta con le due figlie a OL (con lavoro a San Felice sul Panaro).
Fermo l'affido condiviso e la collocazione prevalente delle figlie con la madre, le frequentazioni con il padre sono state dunque modificate nel seguente modo, che va confermato: il padre potrà prendere e tenere con sé le bambine ogni 15 giorni, compatibilmente con le sue esigenze di servizio e le esigenze scolastiche delle figlie, dalle ore 17.00 del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica con due pernottamenti;
il padre provvederà a prelevarle e riportarle a OL;
pagina 3 di 6 - in occasione delle feste natalizie, i genitori potranno tenere alternativamente negli anni le figlie nei periodi dal 23 dicembre al 29 dicembre compreso e dal 30 dicembre all'Epifania), mentre per le feste pasquali dal giovedì Santo alla sera di Pasqua e dal lunedì di Pasqua fino alla fine delle vacanze;
- il padre avrà, altresì, il diritto di tenere con sé le figlie per un periodo, anche, frazionato, di 30 giorni durante le ferie estive.
Mantenimento delle due figlie minorenni
4. – La documentazione economica acquisita è sufficiente ai fini della decisione.
Non sono necessarie le indagini della Guardia di Finanza richieste da che non porterebbero CP_1
alcun elemento di prova ulteriore.
L'attore chiede di confermare il contributo di euro 300 per figlia. La convenuta chiede un contributo di euro 450 per figlia.
L'ex casa coniugale, gravata da mutuo, posta in Siracusa, è stata venduta il 23/10/2023.
Le parti sono entrambe lavoratori dipendenti. lavora per con stipendio base mensile di euro 2.700 circa. Le buste paga prodotte Pt_1 Per_3
hanno un netto di circa 3.000 perché risulta un contributo mensile lordo di euro 1.400 per alloggio, che
è documentato cesserà a dicembre 2024. lavora per Poste Italiane spa con uno stipendio mensile netto di euro 1.300/1.500 circa. Le CP_1
buste paga prodotte riportano importi netti variabili intorno ai 1.700 euro, perché comprendono una indennità ex legge 104 per la nonna della convenuta, una defiscalizzazione per le mamme ed altre voci.
Si può fare riferimento per arrivare al netto indicato anche ai seguenti importi fissi riportati nelle buste paga: totale complessivo della retribuzione euro 1.605 e quinto delle stipendio euro 260.
Il rapporto tra i redditi è dunque di circa 2 a 1.
Entrambi sostengono oneri locativi: canone mensile euro 550 e euro 400. Pt_1 CP_1
Le frequentazioni del padre con le figlie sono necessariamente diminuite, vista la distanza tra i luoghi di abitazione, rispetto a quelle della separazione, ma ora il padre sopporta integralmente le spese per i due viaggi mensili di andata e ritorno. Non è rilevante la doglianza della madre (vedi atti conclusivi) in ordine al fatto che il padre non ha usufruito di tutti i fine settimana di competenza.
La madre ha un maggiore onere nella gestione delle figlie. Però all'epoca della separazione CP_1
era disoccupata mentre da quando si è trasferita a OL lavora.
Valutati complessivamente ai sensi dell'art. 337 ter c.c. tutti questi elementi si ritiene congro mantenere e confermare il concordato contributo ordinario a carico del padre di euro 300 (con aggiornamento dall'epoca della separazione consensuale) per figlia oltre al 50% delle spese straordinarie secondo pagina 4 di 6 quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
L'assegno unico per le figlie sarà diviso al 50%.
Assegno divorzile
5. – L'assegno ex art. 156 c.c. di euro 100,00 in favore della moglie, concordato in sede di separazione consensuale, è stato revocato con l'ordinanza 7/6/2024.
Negli atti conclusivi parte convenuta non ha reiterato la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile di euro 110,00 (conclusioni punto C, poi E e poi G omessi) e non ha neppure esaminato le ragioni poste a fondamento di tale domanda. A pag. 7 della comparsa conclusionale del 31/1/2025 afferma di rinunciare all'assegno divorzile “come già manifestato verbalmente anche in occasione della prima udienza e noto a controparte”.
La domanda di assegno divorzile deve dunque intendersi quantomeno implicitamente rinunciata.
La stessa risulterebbe comunque totalmente sfornita di prova ed ancora prima di adeguata allegazioni, non avendo la parte indicato in alcun atto difensivo gli elementi sui quali di fonderebbe il diritto al riconoscimento di un assegno divorzile
Spese di lite
6. – L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SIRACUSA
(SR) il 14/06/2012 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1
II – Conferma l'affido condiviso e la collocazione prevalente dei figli con la madre ora nella abitazione di OL;
il padre potrà prendere e tenere con sé le figlie ogni 15 giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio del padre e le esigenze scolastiche delle stesse, dalle ore 17.00 del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica con due pernottamenti;
il padre provvederà a prelevarle e riportarle a OL;
in occasione delle feste natalizie, i genitori potranno tenere alternativamente negli anni le figlie nei periodi dal 23 dicembre al 29 dicembre compreso e dal 30 dicembre all'Epifania), mentre per le feste pasquali dal giovedì Santo alla sera di Pasqua e dal lunedì di Pasqua fino alla fine delle vacanze;
pagina 5 di 6 il padre avrà, altresì, il diritto di tenere con sé le figlie per un periodo, anche, frazionato, di 30 giorni durante le ferie estive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
III – Conferma la previsione che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 600,00 (300 x 2) annualmente rivalutabile
(dall'epoca della separazione consensuale) sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
IV – Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti
V - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIRACUSA (SR) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 2012 Atto n. 109 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 2 aprile 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5868/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FARACI EMANUELE
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ADAMO GIOVANNI **1974**
CONVENUTA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: divorzio
Conclusioni
Attore, come da memoria integrativa 7/2/2024
Convenuta, come da atto depositato il 2/1/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 12/10/2023, (3/4/1981), residente a [...], ha Parte_1
chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/6/2012 a Siracusa con (15/6/1985), residente a [...], dalla quale è legalmente separato Controparte_1
(omologa del 17/5/2022 Tribunale Siracusa). pagina 1 di 6 Dal matrimonio sono nate due figlie: (28/4/2014) e (9/1/2018). Per_1 Per_2
La separazione consensuale prevedeva: affido condiviso con collocazione prevalente con la madre, alla quale è assegnata la casa di Siracusa in comproprietà; frequentazioni libere delle figlie da concordare con il padre;
contributo da parte di di euro 700 di cui 100 per la moglie, oltre al 50% delle Pt_1
spese straordinarie per le figlie. si è trasferita a OL avendo ottenuto un lavoro a tempo indeterminato con Poste CP_1
Italiane spa.
per stare più vicino alle figlie, si è trasferito in provincia di Milano: San Donato Milanese Pt_1
presso ENI Rewind ed abitazione a RH.
Il ricorrente ha chiesto, vista la distanza (250 km) tra i luoghi di abitazione, di vedere le figlie a fine settimana alternati da venerdì alle ore 17 alla domenica alle ore 20.30 (ci pensa lui ad andare a prenderle ed a riportarle a OL) oltre alle festività (tenendo conto dei suoi turni) e 30 gg non consecutivi d'estate; chiede di confermare il contributo per le figlie di euro 600 (300 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie e di revocare il contributo di euro 100 per la moglie.
Si è costituita la convenuta CP_1
Ha chiesto un aumento del contributo per le figlie da euro 322,40 (con aggiornamento) ciascuna ad euro 450 ciascuna ed un assegno divorzile di euro 110; frequentazioni con il padre sostanzialmente analoghe.
Le parti non hanno formulato richieste di prove orali.
Il giudice relatore ha ordinato la produzione di documentazione reddituale (busta paga da gennaio
2023).
E' stata emessa ordinanza 7/6/2024 contenente i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“a parziale modifica dei provvedimenti di affidamento dei figli ed economici concordati in sede di separazione,
- fermo l'affido condiviso e la collocazione prevalente dei figli con la madre ora nella abitazione di
OL in locazione, il padre potrà prendere e tenere con sé le bambine ogni 15 giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio del padre e le esigenze scolastiche delle stesse, dalle ore 17.00 del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica con due pernottamenti;
il padre provvederà a prelevarle e riportarle a OL;
in occasione delle feste natalizie, i genitori potranno tenere alternativamente negli anni le figlie nei periodi dal 23 dicembre al 29 dicembre compreso e dal 30 dicembre all'Epifania), mentre per le feste pasquali dal giovedì Santo alla sera di Pasqua e dal lunedì di Pasqua fino alla fine delle vacanze;
pagina 2 di 6 il padre avrà, altresì, il diritto di tenere con sé le figlie per un periodo, anche, frazionato, di 30 giorni durante le ferie estive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- conferma il contributo ordinario a carico del padre per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
- revoca il contributo per la moglie a far tempo da ottobre 2023.”
La causa è stata quindi posta in decisione con rimessione al collegio, concedendo i termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc.
Le parti hanno depositato gli atti conclusivi.
Motivi della decisione
Cessazione degli effetti civili
2. – La domanda delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio concordatario a SIRACUSA (SR) il 14/06/2012, hanno definito la propria separazione in via consensuale avanti al Tribunale Siracusa il 17/5/2022.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Domande accessorie
Affidamento delle due figlie minorenni
3. – In mancanza di specifiche allegazioni contrarie delle parti si possono confermare le previsioni dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc.
Da Siracusa le parti si sono trasferite, l'attore a RH (con lavoro a San Donato Milanese) e la convenuta con le due figlie a OL (con lavoro a San Felice sul Panaro).
Fermo l'affido condiviso e la collocazione prevalente delle figlie con la madre, le frequentazioni con il padre sono state dunque modificate nel seguente modo, che va confermato: il padre potrà prendere e tenere con sé le bambine ogni 15 giorni, compatibilmente con le sue esigenze di servizio e le esigenze scolastiche delle figlie, dalle ore 17.00 del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica con due pernottamenti;
il padre provvederà a prelevarle e riportarle a OL;
pagina 3 di 6 - in occasione delle feste natalizie, i genitori potranno tenere alternativamente negli anni le figlie nei periodi dal 23 dicembre al 29 dicembre compreso e dal 30 dicembre all'Epifania), mentre per le feste pasquali dal giovedì Santo alla sera di Pasqua e dal lunedì di Pasqua fino alla fine delle vacanze;
- il padre avrà, altresì, il diritto di tenere con sé le figlie per un periodo, anche, frazionato, di 30 giorni durante le ferie estive.
Mantenimento delle due figlie minorenni
4. – La documentazione economica acquisita è sufficiente ai fini della decisione.
Non sono necessarie le indagini della Guardia di Finanza richieste da che non porterebbero CP_1
alcun elemento di prova ulteriore.
L'attore chiede di confermare il contributo di euro 300 per figlia. La convenuta chiede un contributo di euro 450 per figlia.
L'ex casa coniugale, gravata da mutuo, posta in Siracusa, è stata venduta il 23/10/2023.
Le parti sono entrambe lavoratori dipendenti. lavora per con stipendio base mensile di euro 2.700 circa. Le buste paga prodotte Pt_1 Per_3
hanno un netto di circa 3.000 perché risulta un contributo mensile lordo di euro 1.400 per alloggio, che
è documentato cesserà a dicembre 2024. lavora per Poste Italiane spa con uno stipendio mensile netto di euro 1.300/1.500 circa. Le CP_1
buste paga prodotte riportano importi netti variabili intorno ai 1.700 euro, perché comprendono una indennità ex legge 104 per la nonna della convenuta, una defiscalizzazione per le mamme ed altre voci.
Si può fare riferimento per arrivare al netto indicato anche ai seguenti importi fissi riportati nelle buste paga: totale complessivo della retribuzione euro 1.605 e quinto delle stipendio euro 260.
Il rapporto tra i redditi è dunque di circa 2 a 1.
Entrambi sostengono oneri locativi: canone mensile euro 550 e euro 400. Pt_1 CP_1
Le frequentazioni del padre con le figlie sono necessariamente diminuite, vista la distanza tra i luoghi di abitazione, rispetto a quelle della separazione, ma ora il padre sopporta integralmente le spese per i due viaggi mensili di andata e ritorno. Non è rilevante la doglianza della madre (vedi atti conclusivi) in ordine al fatto che il padre non ha usufruito di tutti i fine settimana di competenza.
La madre ha un maggiore onere nella gestione delle figlie. Però all'epoca della separazione CP_1
era disoccupata mentre da quando si è trasferita a OL lavora.
Valutati complessivamente ai sensi dell'art. 337 ter c.c. tutti questi elementi si ritiene congro mantenere e confermare il concordato contributo ordinario a carico del padre di euro 300 (con aggiornamento dall'epoca della separazione consensuale) per figlia oltre al 50% delle spese straordinarie secondo pagina 4 di 6 quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
L'assegno unico per le figlie sarà diviso al 50%.
Assegno divorzile
5. – L'assegno ex art. 156 c.c. di euro 100,00 in favore della moglie, concordato in sede di separazione consensuale, è stato revocato con l'ordinanza 7/6/2024.
Negli atti conclusivi parte convenuta non ha reiterato la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile di euro 110,00 (conclusioni punto C, poi E e poi G omessi) e non ha neppure esaminato le ragioni poste a fondamento di tale domanda. A pag. 7 della comparsa conclusionale del 31/1/2025 afferma di rinunciare all'assegno divorzile “come già manifestato verbalmente anche in occasione della prima udienza e noto a controparte”.
La domanda di assegno divorzile deve dunque intendersi quantomeno implicitamente rinunciata.
La stessa risulterebbe comunque totalmente sfornita di prova ed ancora prima di adeguata allegazioni, non avendo la parte indicato in alcun atto difensivo gli elementi sui quali di fonderebbe il diritto al riconoscimento di un assegno divorzile
Spese di lite
6. – L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SIRACUSA
(SR) il 14/06/2012 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Controparte_1
II – Conferma l'affido condiviso e la collocazione prevalente dei figli con la madre ora nella abitazione di OL;
il padre potrà prendere e tenere con sé le figlie ogni 15 giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio del padre e le esigenze scolastiche delle stesse, dalle ore 17.00 del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica con due pernottamenti;
il padre provvederà a prelevarle e riportarle a OL;
in occasione delle feste natalizie, i genitori potranno tenere alternativamente negli anni le figlie nei periodi dal 23 dicembre al 29 dicembre compreso e dal 30 dicembre all'Epifania), mentre per le feste pasquali dal giovedì Santo alla sera di Pasqua e dal lunedì di Pasqua fino alla fine delle vacanze;
pagina 5 di 6 il padre avrà, altresì, il diritto di tenere con sé le figlie per un periodo, anche, frazionato, di 30 giorni durante le ferie estive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
III – Conferma la previsione che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 600,00 (300 x 2) annualmente rivalutabile
(dall'epoca della separazione consensuale) sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
IV – Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti
V - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIRACUSA (SR) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 2012 Atto n. 109 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 2 aprile 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6