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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1386/2025 tra:
con il patrocinio dell'avv.to GRASSO ANNA;
Parte_1
e con il patrocinio dell'avv.to DE ANGELIS IRENE;
Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: divorzio – convenzione di negoziazione assistita.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.05.2025 e accordi integrativi sottoscritti il 14.10.2024, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con accordo di negoziazione assistita in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto il 12.03.2025, depositato presso la Procura di Foggia il 18.03.2025, i conugi in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Apricena il 14 aprile 2007
(registro dello Stato Civile del Comune di Apricena, anno 2007, n. 5, parte II, serie A) e che erano separati giusto decreto di omologa del Tribunale di Foggia del 18.03.2020, chiedevano l'autorizzazione dell'accordo di divorzio alle condizioni di cui allo stesso.
Con atto depositato il 20.03.2025, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale, ex art. 6, n. 2, ultima parte del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, non ritenendo conforme all'interesse dei minori l'accordo di negoziazione assistita.
Con decreto del 26.03.2025, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione.
All'udienza del 19.05.2025, le parti depositavano patti integrativi del divorzio nell'interesse della prole, dalle stesse sottoscritti. All'esito, il Giudice si riservava di riferire immediamente al Collegio per la decisione.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dall'epoca di comparizione davanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con le modifiche ed integrazioni sottoscritte con atto del 19.05.2025.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di addivenire ad una pronuncia di divorzio nei termini di cui all'accordo di negoziazione assistita, integrato a seguito delle modifiche indicate dal Tribunale.
Ritiene il Collegio che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, nulla osti a recepire l'accordo delle parti.
Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso dei minori, con collocazione stabile presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, nonché la misura di un congruo mantenimento pattuita a carico del padre per i figli minori.
Dette condizioni possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni stabilite ed integrate congiuntamente dai coniugi.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Apricena il 14 aprile 2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2007, n. 5, parte II, serie A);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. autorizza l'accordo e dichiara efficaci le condizioni indicate nella convenzione di negoziazione assistita del 12.03.2025, come integrata e modificata con atto congiunto del
19.05.2025, sottoscritte dalle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno
26/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1386/2025 tra:
con il patrocinio dell'avv.to GRASSO ANNA;
Parte_1
e con il patrocinio dell'avv.to DE ANGELIS IRENE;
Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: divorzio – convenzione di negoziazione assistita.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.05.2025 e accordi integrativi sottoscritti il 14.10.2024, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con accordo di negoziazione assistita in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto il 12.03.2025, depositato presso la Procura di Foggia il 18.03.2025, i conugi in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Apricena il 14 aprile 2007
(registro dello Stato Civile del Comune di Apricena, anno 2007, n. 5, parte II, serie A) e che erano separati giusto decreto di omologa del Tribunale di Foggia del 18.03.2020, chiedevano l'autorizzazione dell'accordo di divorzio alle condizioni di cui allo stesso.
Con atto depositato il 20.03.2025, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale, ex art. 6, n. 2, ultima parte del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, non ritenendo conforme all'interesse dei minori l'accordo di negoziazione assistita.
Con decreto del 26.03.2025, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione.
All'udienza del 19.05.2025, le parti depositavano patti integrativi del divorzio nell'interesse della prole, dalle stesse sottoscritti. All'esito, il Giudice si riservava di riferire immediamente al Collegio per la decisione.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dall'epoca di comparizione davanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con le modifiche ed integrazioni sottoscritte con atto del 19.05.2025.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di addivenire ad una pronuncia di divorzio nei termini di cui all'accordo di negoziazione assistita, integrato a seguito delle modifiche indicate dal Tribunale.
Ritiene il Collegio che, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, nulla osti a recepire l'accordo delle parti.
Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso dei minori, con collocazione stabile presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, nonché la misura di un congruo mantenimento pattuita a carico del padre per i figli minori.
Dette condizioni possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni stabilite ed integrate congiuntamente dai coniugi.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Apricena il 14 aprile 2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2007, n. 5, parte II, serie A);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. autorizza l'accordo e dichiara efficaci le condizioni indicate nella convenzione di negoziazione assistita del 12.03.2025, come integrata e modificata con atto congiunto del
19.05.2025, sottoscritte dalle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno
26/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO