Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 2457/2023 RGAC Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico dott. Francesco Angelini, all'esito dell'udienza del 14.01.2025, ha emanato
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 2457 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(cod. fisc.le ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/03/1955, rappresentato e difeso nel presente giudizio giusta procura speciale autenticata ed apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giada Crocione, presso il quale la parte è elettivamente domiciliato, con studio in Perugia (PG) alla Via Bartolo n. 10/16 e con indirizzo pec: Email_1 attore e
nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Terni, Viale Brenta 1/a, presso lo Studio dell'Avv.
Maria Rita Fornaiolo, che la difende e rappresenta giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione convenuto
OGGETTO: divisione ereditaria
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.01.2025 tutte le parti costituite, congiuntamente, instavano per la definizione del giudizio, essendo intervenuto tra loro accordo di
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Motivi della Decisione
1. Oggetto della presente controversia è costituito da una domanda di divisione ereditaria – avanzata da parte attrice - nonché una domanda di collazione di somme ricevute da parte convenuta durante la vita del defunto.
Le parti venivano mandate dal giudice in mediazione delegata e all'esito le stesse, congiuntamente, depositavano copia di un accordo di conciliazione stragiudiziale, stipulato in data 26.11.2024;
Tale accordo definisce le questioni insorte tra le parti, stante quanto espresso nell'articolo 4.
2. Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere consiste infatti in una ragione sostanziale di venuta meno della lite insorta tra le parti, per essersi verificato un fatto sopravvenuto all'instaurazione del giudizio, che ha comportato la soluzione delle questioni controverse tra esse.
Nel caso di specie, risulta palese dall'accordo stragiudiziale prodotto in giudizio come le parti sono giunte ad un accordo in merito tanto alla divisione dei beni tra esse parti, quanto alle altre domande avanzate.
3. Spese di lite integralmente compensate, in vista del raggiunto accordo e della materia del contendere
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
SPESE integralmente compensate tra le parti;
Terni li 14.01.2025
Il giudice Dott. Francesco Angelini
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