Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 2638/2021, vertente
TRA
, cf. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Migliaccio C.F.: , elett.te domiciliato presso lo studio del CodiceFiscale_2 suddetto difensore in Mugnano di Napoli (NA) al Viale Menna n. 10 , che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione al seguente numero di fax 0815867163 e/o indirizzo posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, p.iva in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
quale impresa designata per il FGVS- Regione Campania con sede in Trieste alla piazza
Duca degli Abruzzi n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Marsiglia Guido cf.
PEC fax C.F._3 Email_2
081/7648554), presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 20, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel fascicolo telematico in data
20.9.2023.
avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 4264/2021, pubblicata il 05/05/2021 e notificata a mezzo pec in pari data
OGGETTO: risarcimento del danno da sinistro stradale FGVS.
CONCLUSIONI: come da note conclusionali che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 4.6.2021 e iscritto a ruolo l'11.6.2021 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 4264/2021 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la sua domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni da investimento provocato da veicolo non identificato.
1.1. In primo grado l'attore aveva dedotto che, mentre il 19.3.2011 alle ore 00,30 circa percorreva la via Calata Capodichino in Napoli a bordo del ciclomotore modello Vespa
Piaggio tg BC09191 di proprietà di terzi, era stato investito da un'auto proveniente da tergo ad alta velocità, che era rimasta non identificata.
1.2. Nel respingere la domanda, il tribunale, sulla base della valutazione complessiva del materiale probatorio (documenti ed esiti della prova testimoniale) ha ritenuto che non fosse stata sufficientemente provata la circostanza secondo cui il sinistro di causa si sarebbe verificato per la condotta colposa di un altro veicolo rimasto sconosciuto.
2. Parte appellante ha criticato la decisione sulla base di due motivi (di seguito illustrati) chiedendo, in riforma integrale della stessa, l'accoglimento della domanda proposta e quantificata in primo grado, vinte le spese del doppio grado.
3. In data 5.10.2021 si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2 per totale infondatezza, vinte le spese del giudizio.
4. E' stato acquisito il fascicolo telematico d'ufficio del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
5. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 10.7.2024 in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto.
Con due motivi, che per stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, l'appellante ha censurato la statuizione di primo grado nella parte in cui il giudice ha assegnato rilevanza alla tardiva presentazione della querela/denuncia ( a distanza di circa due mesi dall'accaduto) e ritenuto non attendibili i testi escussi perché i loro nominativi non erano stati indicati nella predetta denuncia/querela, osservando, di contro, che, secondo i principi affermati dalla Corte regolatrice e che pure il primo giudice aveva richiamato in sentenza, alcun automatismo poteva ricavarsi dalla omessa o incompleta denuncia all'autorità ( quanto all'indicazione dei testi) e che il ritardo nello sporgere denuncia era dipeso dalla circostanza che dopo il sinistro esso deducente si era trovato in condizioni di infermità totale per diverse settimane , come accertato anche a mezzo CTU.
Nessuna delle ragioni svolte dall'appellante è idonea a sovvertire la decisione impugnata.
Giova osservare che il primo giudice ha ritenuto non provato l'accadimento che avrebbe dato origine al sinistro stradale, descritto come provocato dal tamponamento da una vettura non identificata perché dileguatasi repentinamente, fondando il proprio convincimento sulla valutazione non di singoli elementi di prova e/o indizi, di cui l'appellante ha qui sollecitato il riesame, ma considerando nel suo complesso il quadro probatorio risultante all'esito dell'attività istruttoria svolta.
Ora, se è indubbio, come sostenuto l'appellante, che il ritardo nella presentazione della denuncia/querela all'autorità di polizia da parte del danneggiato o l'incompletezza della stessa perché priva dell'indicazione di testimoni ( escussi poi nel giudizio civile di risarcimento del danno) non costituiscono di per sé e singolarmente considerati, motivi di rigetto della domanda, tuttavia, ben possono essere liberamente valutati dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (cfr Cass. Sentenza
n. 9939 del 18/06/2012 richiamata nella decisione gravata). Uniformandosi a tali principi, il primo giudice non ha assegnato rilevanza dirimente all'uno o all'altro indizio ( tardività ed incompletezza della querela), come vorrebbe far credere l'appellante, ma li ha utilizzati per saggiare l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali.
Operazione da cui è conseguito il risultato, del tutto condivisibile, della inaffidabilità dei testi.
Tale convincimento, in particolare, il primo giudice lo ha fondato sulla considerazione, non attinta dai motivi di gravame, della incongruenza, avente rilievo dirimente, tra la dichiarazione contenuta nella denuncia /querela sporta dal in cui si legge “ al Parte_1
momento non sono in grado di fornire le generalità dei testimoni perché essendo parzialmente e temporaneamente infermo non ho potuto recarmi sul posto e addivenire alle generalità dei soccorritori e dei testimoni” e la circostanza, emersa dalle dichiarazioni dei testi e , escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado, che gli stessi erano, il Tes_1 Tes_2
primo, il fratello dell'attore, l'altro il cognato, e che entrambi al momento del fatto seguivano il a bordo di un'auto proprio perché chiamati da lui. Parte_1
Trattasi senz'altro di una incongruenza estremamente rilevante, perché è inverosimile che, se effettivamente i testimoni fossero stati presenti all'accaduto perché poco prima chiamati dal per scortarlo in ragione di problemi al ciclomotore su cui viaggiava- come da Parte_1
essi concordemente riferito (v. stralci di delle deposizioni testimoniali riportati a pag. 5 della gravata sentenza qui da intendersi ritrascritti)- il denunciante non sarebbe stato in condizione di indicarli all'autorità di polizia al momento della denuncia, essendo persone a lui note e che lui sapeva essere sui luoghi al momento dell'accadimento.
Una tale aporia non è stata spiegata in appello dal che non ha speso alcun Parte_1
argomento per contrastare le considerazioni svolte sul punto dal tribunale.
A ciò si aggiunga che è rimasto esente da critica anche il rilievo che il primo giudice ha assegnato, quale elemento indiziario sfavorevole all'attore, alla circostanza che nel certificato di pronto soccorso il si era limitato a riferire ai sanitari , in merito alle Parte_1
cause delle lesioni riportate, “trauma da strada” , omettendo qualsiasi riferimento alle modalità del sinistro e al coinvolgimento di un'auto “pirata”, condotta che, correttamente il primo giudice ha ritenuto minare la credibilità della versione dell'accadimento fornita in giudizio dall'attore, dal momento che- come osservato nella gravata decisione-“ se effettivamente i fatti si fossero verificati secondo quanto sostenuto dall'attore e riferito dai testi, la parte istante avrebbe avvertito l'esigenza di riferirlo, sin da subito, alle autorità competenti...” considerato- si aggiunge qui- che a seguito del sinistro non risulta che il
[...] avesse perso conoscenza o avesse subito un trauma cranico tale da poter giustificare Pt_1
una omissione così rilevante nell'esposizione dell'accaduto nell'immediatezza del fatto.
Le plurime considerazioni che precedono consentono di confermare la correttezza del percorso argomentativo e valutativo della gravata sentenza, che non risulta incisa dalle contestazioni contenute nell'appello che, per come articolate, tra l'altro non attingono la ragione dirimente sottesa alla ritenuta inattendibilità della prova testimoniale.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi di cui al D.M. 55/14 tenuto conto del valore della causa
(indeterminato, complessità bassa, scaglione da euro 52001,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Ricorrono, altresì, i presupposti stante il rigetto dell'appello, proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater
DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , così provvede: Parte_1
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alle spese del presente grado che liquida in favore della nella qualità di impresa territorialmente designata per la Campania Controparte_2
alla gestione autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in euro 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, li 20.11.2024
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Alessandra Piscitiello dott.ssa Rosaria Papa