Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 02/12/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01377/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2025, proposto da
Green Construction s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Puglia Sviluppo s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento prot. n. 411168 del 18.7.2025 del Responsabile di sub-azione, dipartimento sviluppo economico della Regione Puglia, recante la comunicazione di inammissibilità della domanda di agevolazione “ Pacchetti Integrati di Agevolazione Turismo (MiniPia Turismo) ” trasmessa telematicamente in data 19.06.2024;
- della proposta di inammissibilità di Puglia Sviluppo trasmessa in 18.7.2025, in quanto parte integrante del provvedimento di inammissibilità della proposta;
- nonché, ove occorra, per l’annullamento in parte qua della determinazione del dirigente sezione competitività del 17.04.2024, n. 276 (BURP n. 34 del 26.04.2024) di approvazione dell’Avviso “ Pacchetti Integrati di Agevolazione Turismo (MiniPIA Turismo) ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. EN IE e uditi per le parti i difensori avv. Saverio Profeta, per la parte ricorrente, e avv. Nadia Valentini, per la Regione Puglia resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha partecipato all’avviso pubblico denominato “ Pacchetti Integrati di Agevolazione Turismo (MiniPia Turismo) ”, per la concessione di finanziamenti pubblici, al riscontro dei puntuali requisiti indicati;
Considerato che l’istante pone, a supporto del ricorso, vizi di legittimità inerenti l’asserita violazione delle disposizioni del bando e/o una carente istruttoria, un erroneo apprezzamento dei fatti e/o una motivazione del provvedimento di diniego divergente dalle prescrizioni dell’anzidetto bando;
Considerato che il finanziamento è stato domandato, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b1) , dell’avviso pubblico per immobili, che presentano interesse artistico e storico-architettonico (con dichiarazione, di cui all’art. 13 d.lgs. n. 42/2004, alla data di presentazione della domanda); ma la società non ha mai dimostrato il requisito; né è suscettibile di applicazione, in via di favor , il finanziamento, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b2) , dell’avviso pubblico, in quanto pur concernendo bene in “zona A-centro storico ” la struttura non è annoverabile tra gli “ immobili abbandonati da almeno tre anni ”;
Considerato che, nella fattispecie, il provvedimento di diniego dell’ausilio finanziario è motivato sia in ragione dell’assenza dichiarazione di interesse culturale (d.lgs. n. 42/2004), sia in quanto la Regione ha accertato che l’immobile de quo non è affatto “abbandonato” da almeno tre anni, poiché: i) v’era un contratto di locazione attivo al momento della domanda; ii) v’è stato il rifacimento prospetto con fruizione del c.d. bonus fiscale-facciate; iii) in una parte del complesso immobiliare (nell’opinato sub n. 8 catastale) si svolgeva un’attività commerciale e detta porzione dell’immobile (come da atti depositati) è oggetto di contratto di acquisto ed è comunque destinata a far parte della struttura alberghiera progettata;
Ritenuto che il finanziamento, come da avviso pubblico, debba necessariamente riguardare l’intero edificio e che il concetto di “ abbandono ” (invero mutuato da diverse disposizioni presenti nel codice civile) faccia riferimento alla circostanza della rinunzia alla fruizione e alla cura di un bene da parte del titolare, il quale non ritrae dallo stesso alcun frutto civile o utilità, cui sovente si aggiunge la carenza di manutenzioni, con il conseguente deterioramento o rovina dello stesso; ragion per cui la ratio del finanziamento pubblico risiede nel recupero della fruizione degli immobili esistenti, nella loro interezza, con la finalizzazione alla destinazione a strutture ricettive;
Ritenuto che – com’è ben narrato nel provvedimento gravato – una simile condizione di abbandono giuridico e fattuale del bene immobile in discussione non sia stata provata e non sussista;
Ritenuto, altresì, che le varie categorie di finanziamento ammissibili sono state elaborate, secondo la prudente discrezionalità amministrativa e tecnica dell’amministrazione, che non trasmoda in alcun profilo di eccesso di potere, e, segnatamente (motivo II del ricorso), la fattispecie di cui al punto b2) comprende le strutture ricettive albergherie ed extralberghiere , ubicate nei centri storici ; mentre, la fattispecie di cui al punto e) prevede esclusivamente la realizzazione di strutture ricettive alberghiere e non limita la localizzazione dell’immobile nel centro storico;
Ritenuto, sulla base dei documenti prodotti, in considerazione dell’ampio dialogo procedimentale svolto, che il provvedimento gravato rechi puntuale spiegazione sui rilievi sollevati ex parte e che l’amministrazione regionale ha adottato, in ultima analisi, una decisione coerente con i dettami della discrezionalità, fornendo ampia e plausibile motivazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso non ha fondamento e che indi vada respinto;
Ritenuto vieppiù di compensare le spese del giudizio, per la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN ND, Presidente
EN IE, Primo Referendario, Estensore
EN Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IE | EN ND |
IL SEGRETARIO