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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2024, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2005 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LOGGIA SALVATORE, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. INCARDONA Controparte_4
GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28.8.23 esponeva di aver lavorato sin dal Parte_1
21.11.2011, con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica di muratore, livello di inquadramento 4 come da CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per la ditta individuale di FO Calogera, deceduta in data
16.01.2020.
Riferiva di non aver percepito il trattamento di fine rapporto maturato per euro
€.14.746,27, pertanto conveniva in giudizio (coniuge della de cuius), CP_1
e , qualificandoli come eredi. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Gli stessi si costituivano negando l'avvenuta accettazione dell'eredità in forma espressa o tacita;
in subordine, contestavano nel merito la pretesa. chiedendo quindi rigettarsi il ricorso. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 10.12.24.
1 Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Deve osservarsi che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede (si veda Cass. n. 13639/2018; n. 8053/2017), perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione espressa oppure la 'pro herede gestio' ex art. 476 cc. oppure il possesso dei beni ereditari di cui all'art. 485 cc.
Vale la pena di ribadire che la accettazione tacita si configura come un
"comportamento concludente del chiamato all'eredità" (Cass. n.21902/2011). Deve ritenersi che ai fini della tacita accettazione possono essere significative attività di concreta gestione dei beni del de cuius che esplicitino il chiaro interesse dell'erede a subentrare nell'asse ereditario.
Ciò posto, è compito di colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede.
Sostanzialmente l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (Cass., sez. 2, 11/05/2009, n. 10729; Cass, sez. 2, 28/02/2007, n.
4783), ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass., sez. 2, 6/05/2002, n. 6479;
Cass., sez. 3, 10/03/1992, n. 2849).
Sul punto si è recentemente pronunciata la Suprema Corte (nella già citata Cass.
8053/17) osservando che l'assunzione delle obbligazioni del de cuius richiede l'accettazione dell'eredità.
Nel caso di specie, a fronte della contestazione della qualità di erede da parte dei resistenti, il ricorrente non ha in alcun modo provato che l'accettazione (espressa o tacita) sia avvenuta.
Dalla documentazione in atti versata da ambo le parti non risulta, infatti, alcun elemento che consenta di accertare la qualità di erede in capo ai soggetti intimati, non essendo sufficiente, a tal fine, il rapporto di coniugio o parentela che comporta l'astratta qualità di legittimari.
Invero, dalla certificazione rilasciata, in data 10.05.2022 (prodotta in seno al ricorso introduttivo), dall'Ufficio Successioni del Tribunale di Agrigento, a nome di FO
Calogera, non risulta alcuna rinuncia all'eredità nè accettazione, nemmeno beneficiata.
2 Ulteriormente, non vi è prova che i soggetti resistenti siano nel possesso di alcuno dei beni ereditari, né che abbiano posto in atto comportamenti gestori concludenti che presuppongano la qualità di erede. Deve quindi ritenersi che l'eredità di FO Calogera, allo stato, non sia ancora stata accettata e che i soggetti resistenti non possano essere qualificati eredi ex art. 459 cc., bensì meri chiamati.
A fronte di tale situazione di vacatio, deve anche considerarsi, in ragione della esigenza di garantire la stabilità e certezza dei rapporti giuridici tra le parti, la necessità di realizzare una equilibrata coesistenza tra il diritto dell'erede a scegliere se subentrare o meno nel patrimonio del de cuius (nel termine della prescrizione decennale a lui assegnato dall'art. 480 c.c.), e la necessità di chiarezza per i creditori.
In proposito e con la precisa finalità di stabilizzare i rapporti giuridici, l'art. 481 c.c. stabilisce che chiunque abbia interessa, possa richiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rifiuti la stessa.
Il quadro di interessi e diritti contrapposti viene così a ricomporsi nella possibilità di garantire all'erede la facoltà di scegliere se subentrare al de cuius nel termine di prescrizione decennale, con il solo limite rappresentato dalla possibilità concessa a chi abbia interesse, di ridurre, con specifica domanda giudiziaria, il detto lasso temporale. Nel caso di specie, pertanto, parte ricorrente, avendo interesse a individuare l'erede, avrebbe potuto far ricorso all'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., così imponendo alla chiamata all'eredità una scelta più rapida rispetto a quella a lei consentita nel termine decennale (come peraltro già evidenziato in sede di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo r.g. n. 3219/2022).
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato;
spese secondo soccombenza avuto riguardo della materia, del valore e dell'attività documentale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dei Parte_1 resistenti, che si liquidano complessivamente in euro 2.109,00, oltre spese IVA e
CPA se dovute, da distrarsi.
Così deciso in Agrigento, 10/12/2024
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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