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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/12/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
NO, all'esito dell'udienza del 19.11.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 1492/2023 r.g.,
ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Valignani n. 223, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Senzacqua del Foro di Fermo
opponente e
C.F. e P. IVA ) , con sede a Milano in via Valtellina n. Controparte_1 P.IVA_1
15/17, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale rappresentante della Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), con sede a Milano in via Valtellina n. 15/17, in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, quale procuratrice speciale della (C.F. e P. IVA ), CP_3 P.IVA_3
con sede a Conegliano in via V. Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Armiento del Foro di Roma, con domicilio eletto in San Vito Chietino in p.zza
Garibaldi n. 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Comini
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria del
caso in rito, così giudicare: In via preliminare: - Dichiarare l'Improcedibilità della domanda avanzata da CP_3
per omesso esperimento della procedura di mediazione di cui al d.lgs. 28/10 e ss.mm.; - Accertare e dichiarare il
[...]
difetto di titolarità attiva di e carenza di legittimazione processuale della stessa;
- Accertare e CP_3
dichiarare che la società procuratrice non risulta iscritta nell'albo unico di cui all'art. 106 TUB, per cui detta società è
priva dei requisiti per poter promuovere le azioni tese al recupero del credito;
Nel merito: - Accogliere la presente
opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 458/2023 perché
infondato, ingiusto ed illegittimo accogliendo in toto le argomentazioni contenute nel presente ricorso;
- Condannare la
convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto professionista
che si dichiara antistatario”. In via istruttoria insiste affinché l'Ill.mo Giudice voglia: disporre l'ammissione di CTU contabile in relazione al contratto di mutuo chirografario n. 431/03902427 del 22.04.2016, richiesta in sede di memoria integrativa ex art 171 ter cpc secondo termine”.
Conclusioni dell'opposta: “In via preliminare Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, concedere la provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla
deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c., nonché concedere alle parti un termine per
l'attivazione della procedura di mediazione. Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare integralmente le
domande spiegate nei confronti di iccome completamente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate CP_3
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge o in forza di
quanto dedotto, eccepito e domandato nel presente atto. In via subordinata Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella
denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al
pagamento in favore della convenuta opposta della somma complessiva di € 29.672,18, oltre interessi dal dì del dovuto
al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con il favore delle spese di
lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di
causa, oltre accessori di legge e spese vive”.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 458 del 21.9.2023 questo Tribunale ha ingiunto al sig. il pagamento, in Parte_1
favore della quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_3 Controparte_4
della somma di € 29.672,18 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), quale residuo dovuto in virtù
dei rapporti di mutuo chirografario concluso il 22.4.2016, e di contratto di conto corrente n. 0813/2141170.
Il sig. si è opposto al decreto, eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso Pt_1
espletamento della procedura di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, la mancanza di prova da parte della CP_3 di essere divenuta titolare del credito, la mancanza di prova del credito scaturente dal contratto di conto corrente, e la nullità del contratto di mutuo poiché non sottoscritto dall'istituto di credito mutuante, e la mancata iscrizione della nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b., ed ha chiesto la revoca del decreto CP_1
ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio la quale rappresentante della Controparte_5 [...]
procuratrice speciale della sostenendo di avere adeguatamente provato la Controparte_6 Controparte_3
sua qualità di titolare del credito, e che la è iscritta nell'albo ex art. 106 t.u.b., Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, ed in subordine la condanna del sig. al pagamento della somma di € 29.672,18 oltre interessi. Pt_1
Respinta con ordinanza del 3.7.2024 la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, ed espletata con esito negativo la procedura di mediazione, la causa è stata istruita mediante c.t.u. contabile, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2025.
1. Parte opposta ha adeguatamente provato la sua qualità di cessionaria del credito nei confronti del sig.
, originariamente vantato dalla Pt_1 Controparte_4
1.1 Il negozio traslativo del credito dalla alla non deve necessariamente essere Controparte_4 CP_3
provato mediante la produzione in giudizio del contratto di cessione, e, nella vicenda in esame, è stato provato dai seguenti elementi di natura indiziaria, caratterizzati dalla gravità, dalla precisione e dalla concordanza (art. 2729 c.c.):
✓ l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contiene dei criteri, sufficientemente determinati, con cui viene descritto l'oggetto della cessione, avvenuta da in favore di CP_4 CP_3
in data 24.10.2018, che ha riguardato tutti i crediti “derivanti da finanziamenti e linee di credito
[...]
ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori
sono stati classificati "a sofferenza”, definizione in cui rientra il credito nei confronti del sig.
, che ha concluso il contratto di mutuo il 22.4.2016, e la cui posizione, alla data del Pt_1
24.10.2018, era classificata “a sofferenza”;
✓ la dichiarazione di avvenuta cessione dei crediti scaturenti dal rapporto di conto corrente e da quello di mutuo chirografario, sopra indicati, rilasciata dalla il 2.4.2024, alla Controparte_4
quale, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, deve riconoscersi notevole valenza probatoria, non comprendendosi altrimenti per quale plausibile motivo il predetto istituto di credito avrebbe dovuto rilasciare una falsa dichiarazione di essersi spogliato di un credito a beneficio di un'altra società;
✓ il fatto che il codice identificativo cliente DG , del sig. e relativo C.F._2 Parte_1
al contratto di mutuo chirografario ed a quello di conto corrente sopra indicati, risulta nella lista dei crediti ceduti, che parte opposta ha prodotto (risulta alla pag. n. 83 di 107 del doc. n. 6
allegato alla comparsa di costituzione), caricato sul portale accessibile al link https://istituzionale.bper.it/investor relations/cartolarizzazioni-sofferenze/aqui, indicato nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
✓ il fatto che la cessionaria del credito ha la disponibilità sia del contratto di mutuo che di quello di conto corrente
1.2 Non avendo alcuna rilevanza il contratto di cessione -che parte opponente ha prodotto tardivamente
(con la comparsa conclusionale), soltanto per stralci e per una posizione del sig. Parte_1
nettamente separata da quella oggetto del presente procedimento (contraddistinta, in particolare, dal numero pratica 144396, e dal codice identificativo cliente ndg Bper 6228050, relativo ad ulteriori rapporti,
in particolare di mutuo ipotecario del 7.08.2008 e di c/c n.2141872)- la prima eccezione sollevata dall'opponente deve quindi essere respinta.
2. Il fatto che il contratto di mutuo prodotto dalla banca non sia sottoscritto da quest'ultima non ne determina la nullità sostenuta dall'opponente, potendo attribuirsi alla produzione in giudizio del contratto da parte della banca il valore di una sottoscrizione del documento, poiché (Cass. Sez. I Civ.,
ordinanza n. 28500 del 12.10.2023) “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art.
117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente
assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia
consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il
cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo
cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula,
secondo le condizioni indicate per iscritto)”.
2.1 La mancanza di sottoscrizione da parte della banca è stata l'unica contestazione da parte dell'opponente in merito al contratto di mutuo, non essendo invece stata negata l'effettiva erogazione della somma, e non avendo il sig. fornito alcuna prova di avere effettuato il pagamento degli importi richiestigli, Pt_1
per cui la domanda di c.t.u. contabile, che egli ha reiterato sino alla fase decisionale (chiedendo che l'ausiliario fosse incaricato della “ricostruzione del dare/avere del contratto di mutuo chirografario n.
431/03902427 del 22.04.2016, mediante verifica dell'effettiva erogazione, dei pagamenti effettuati, degli interessi e
oneri applicati, delle eventuali clausole anatocistiche e della sussistenza dei presupposti per la decadenza dal
beneficio del termine, con eventuale determinazione del saldo finale effettivamente dovuto”), non è stata accolta in quanto palesemente esplorativa.
3. L'eccezione relativa alla mancata iscrizione della all'albo ex art. 106 t.u.b. è Controparte_2
infondata ed irrilevante ai fini della decisione.
3.1 Sotto il primo profilo si osserva che l'iniziativa monitoria è stata presa, infatti, dalla
[...]
e non dalla ed è documentata in atti (v. doc. allegato n. 7 Controparte_5 Controparte_6
alla seconda memoria istruttoria di parte opposta) l'iscrizione di quest'ultima nell'albo ex art. 106 t.u.b.
3.2 Sotto il secondo profilo va detto, in linea generale, che l'art. 2 comma 6 l. n. 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) prevede che i servizi di riscossione dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 t.u.b.
Il sig. sarebbe anche privo di interesse a sollevare l'eccezione, poiché le disposizioni della l. n. Pt_1
130/1999, che indicano le caratteristiche che devono avere le società che svolgono operazioni di cartolarizzazione, sono funzionali alla tutela degli interessi dei soggetti che investono nei titoli che emettono le società di cartolarizzazione per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti, ossia mirano a disciplinare il mercato finanziario, e non a tutelare l'interesse del debitore esecutato, per il quale è
totalmente indifferente subire l'esecuzione forzata da un soggetto iscritto o non iscritto all'albo ex art. 106 t.u.b. (cfr. Tribunale di Torino, 10.1.2024).
L'art. 2 della l. n. 130/1999 riguarda infatti i titoli che vengono emessi dalle società cessionarie per finanziare l'acquisto dei crediti, ed il comma 6 dell'art. 2 stesso prevede che i servizi di riscossione dei crediti ceduti possono essere svolti da banche o intermediari iscritti nell'albo ex art. 106 t.u.b.,
richiamando il comma 3 lettera c) del medesimo articolo che, a sua volta, riguarda il contenuto del prospetto informativo che deve essere redatto dalla società cessionaria, in caso di emissione (ed offerta ad investitori professionali) di titoli per il finanziamento dell'acquisto dei crediti, a dimostrazione del fatto che l'obbligo di iscrizione nell'albo innanzi detto mira a tutelare l'interesse del soggetto investitore nei titoli emessi dalla società cessionaria, non quello del debitore ceduto.
Peraltro la questione è stata affrontata in via risolutiva dalla S.C., che ha affermato (Cass. Sez. III Civ.,
ordinanza n. 7243 del 18.3.2024) che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un
soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non
sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica,
ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza
pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo
all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato
albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili
penalistici”.
4. È fondato il motivo di opposizione relativo alla mancanza di prova del credito scaturente dal contratto di conto corrente.
4.1 La , quale attrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto produrre il contratto di apertura del CP_3
conto corrente, e gli estratti conto integrali dello stesso, al fine di dimostrare che il suo credito, dedotto nella misura di € 666,11, si è formato conformemente alle condizioni economiche stabilite dal contratto
(per quanto riguarda le spese, le commissioni, gli oneri, gli interessi, etc.).
Ha invece prodotto un contratto di conto corrente del 29.3.2016, ed estratti di conto corrente risalenti al mese di agosto 2013, che dimostrano in maniera evidente come il contratto di apertura di conto corrente sia stato stipulato in epoca anteriore al 29.3.2016.
Poiché, dunque, nessuna prova vi è in merito alle condizioni economiche del contratto di conto corrente dal mese di agosto 2013 al 29.3.2016, è stata disposta c.t.u. contabile, al fine di ricostruire il saldo del rapporto di conto corrente, eliminando, per tutto il periodo predetto, tutti gli addebiti per spese,
commissioni, oneri, interessi anatocistici, applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 t.u.b.
All'esito degli accertamenti svolti dall'ausiliario è emerso che il saldo del rapporto di conto corrente è a credito del sig. , per l'importo di € 596,46. Pt_1
5. Si impone, quindi, la revoca del decreto opposto, e la condanna dell'opponente al pagamento in favore della della somma di € 28.409,61 (pari alla differenza tra il credito vantato dalla opposta e Controparte_3
scaturente dal rapporto di mutuo, ed il credito vantato dall'opponente e scaturente dal contratto di conto corrente), oltre interessi convenzionali di mora dal 24/10/2018 al saldo, come richiesto nel ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo.
6. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dei valori mediani tra quelli minimi e quelli medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, essendo il valore della controversia prossimo al limite minimo dello scaglione di valore di riferimento (fase di studio € 1.275,75,
fase introduttiva € 903,00, fase istruttoria € 1.354,50, fase decisionale € 2.178,75).
6.1 La mancata produzione dell'originario contratto di apertura del conto corrente, che ha reso necessario lo svolgimento della c.t.u., induce a porre le spese di quest'ultima a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna, nonostante la sia stata pressoché del tutto vittoriosa. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della così decide: Controparte_3
• in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 28.409,61, oltre interessi convenzionali di mora dal 24/10/2018 al saldo;
• condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dall'opposta, liquidate in complessivi € 5.712,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
• pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna
Chieti, 05/12/2025
Il giudice
Marcello NO