Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04728/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02295/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2295 del 2024, proposto da
AL CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
AL GIUDICATO SENTENZA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, SEZ. LAVORO, N. 190/2015 CONFERMATA CON SENTENZA CORTE APPELLO NAPOLI N. 2780/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Napoli 3 Sud;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che l’istante chiede l’esecuzione della sentenza del G.O in epigrafe nella parte in cui la stessa ordina all’Asl di procedere al suo reinquadramento (avendo prima della proposizione del ricorso con determina n° 124 del 2021 l’Asl dato esecuzione solo alle disposizioni relative alle spese legali ).
Considerato che la ASL nel costituirsi con memoria del 8 maggio 2025 ha rappresentato che con determina 794 del 31/05/24 il Gru ha provveduto a reinquadrare la ricorrente, completando l’esecuzione del titolo azionato. In relazione alle differenze retributive ha aggiunto che la citata
determina di reinquadramento dichiara che nulla è dovuto;
Considerato che con memoria del 14.5.2025, la difesa dell’istante ha precisato: “ preliminarmente si dà atto che solo nelle more del Giudizio con determina dirigenziale n. 794 del 31.05.2024 l’ASL resistente ha provveduto alla ricostruzione di carriera in favore di CH AL così come riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 190/2015, confermata con sentenza n. 7280/2021della Corte di Appello di Napoli”; e tanto ha confermato a verbale alla odierna camera di consiglio ;
DIRITTO
Ritenuto che, per effetto della dichiarazione di cui sopra, non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere, mentre per le spese di lite va disposta la condanna a carico della intimata , nella misura di cui in dispositivo, risultando l’esecuzione avvenuta solo dopo la proposizione del presente ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la ASL intimata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi Euro 500,00 ( cinquecento/00) oltre accessori di legge, con attribuzione all’avv. Mascolo dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO