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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/07/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Latina
Sezione seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 7034 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
30.04.2025 e vertente
TRA
Parte_1 , rappresentata e difesa dall' avv. Giulio Nevi, giusta delega in atti;
-Attore
C.O.M. Consorzio Controparte_1 rappresentato ed difeso dall' avv. Bossoli
Fabrizio, giusta delega in atti;
-Convenuto
Terza chiamata contumace;
Parte_2 OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 1789/2019 RG 5403/2019 - non provvisoriamente esecutivo - emesso dal Tribunale di Latina in data 10.10.2019
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da verbale del 30.04.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre premettere brevemente in punto di fatto che il presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe proposta dalla Parte_1
[...] con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 20.483,83 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo nonché le spese liquidate in complessivi
745,50 - di cui € 600,00 per onorari e € 145,50 per esborsi - oltre oneri di legge.
Tali somme trova fonte nell' omesso pagamento delle seguenti fatture: fatture n. 158.19 dell'importo di € 6.250,00 e n. 594.19 dell'importo di € 12.500,00 - per un totale parziale di
€ 18.750,00 emesse dal Pt_3 ei confronti della Pt_1 Parte_1 relative a sanzioni irrogate a fronte di presunte violazioni del settore merceologico “accertate" dal CP_2
nello svolgimento di attività commerciale nei locali di proprietà della Sig.ra Parte_4
e condotti in locazione dalla - nello specifico unità immobiliari blocco Parte_1
N5 sub 160; fatture n. 197.19 dell'importo di € 408,03, n. 199.19 dell'importo di € 48,95,
-
n. 200.19 dell'importo di € 179,26 e n. 201.19 dell'importo di € 52,59 - per un totale parziale di € 688,83 Parte_1 inerenti a presunti emesse dal C.O.M. nei confronti della interessi moratori maturati al 31.12.18 relativi all'asserito mancato/ritardato pagamento degli oneri consortili maturati in relazione all'unità immobiliare n. 5 sub. 164 di cui è utilizzatrice e concessa in locazione a terzi conduttori Per_1la Per_2, Parte_1
Per 3 ); fatture n. 271.19 dell'importo di € 313,50, n. 331.19 dell'importo di € 209,00 e n.
347.19 dell'importo di € 522,50 - per un totale parziale di € 1.045,00 - relative a sanzioni irrogate a fronte di presunte violazioni relative al mancato rispetto degli orari di aperura e chiusura dei locali "accertate" dal e relative all'attività commerciale svolta nei CP_2 nello specifico unità immobiliare sita al bloccolocali in disponibilità della Parte_1
site al blocco N2 sub 94 all'epoca condotto in locazione dalla Ditta Montefusco di
Parte_2
L' opponente nell' atto introduttivo formulava le seguenti conclusioni, poi confermate in corso di causa "IN VIA PRELIMINARE - autorizzare l'opponente ai sensi dell'art. 269 c.p.c. c. 3
a chiamare in causa la Sig.ra Parte_4 C.F. C.F. 1 residente in [...]
; P.IVA:Via Bonanni snc residente e la Sig.ra Parte_2 (C.F. C.F. 2
P.IVA_1 ) residente in [...] e di conseguenza differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Parte_1 in ordine alla pretesa fondata sulle fatture n. 158.19 e 594.19 e per l'effetto ridurre il D.I. opposto dell'importo di € 18.750,00 a fronte della sua qualità di mera affittuaria e non di "consorziato proprietario" come espressamente previsto dall'art. 11 nuovo statuto COM. IN VIA
PRINCIPALE - accertare e dichiarare l'abuso di diritto perpetrato dal C.O.M., in persona del l.r.p.t. sig. Controparte 3 ai danni della Parte 1 e per l'effetto dichiarare illegittime le sanzioni oggetto delle fatture presupposto del decreto ingiuntivo n. 1789/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data
10.10.2019 con conseguente revoca dello stesso;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla società opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1789/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data 10.10.2019; IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza del credito oggetto delle fatture 158.19 e 594.19 a fronte dell'inesistenza della violazione sanzionate in relazione al settore merceologico contestato e per l'effetto ridurre il D.I. opposto dell'importo delle fatture stesse ovvero € 18.750,00; - accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza del credito oggetto delle fatture
197.19 - 199.19 e 201.19 per inesistenza / mancata prova del presunto ritardo nel pagamento a parte degli affittuari degli oneri consortili e per l'effetto ridurre il D.I. opposto dell'importo delle fatture stesse ovvero
€ 639,88; - accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza del credito oggetto delle fatture 271.19 –
331.19 e 347.19 e per l'effetto ridurre il D.I. opposto dell'importo delle fatture stesse ovvero € 1.045,00;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Ridurre l'importo del D.I. opposto di € 750,00 per le ragioni dettagliate al punto 1 lett. c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del procedimento monitorio".
chiedendo rigettarsi l'opposizione e la conferma del decreto Si costituiva il CP_2
ingiuntivo opposto per le ragioni rappresentate in comparsa.
Autorizzata la citazione in manleva dei terzi Parte_2 Parte_4 Parte_4 lachiamate rispetto alle quali l'opponente rinunciava alla citazione della causa è stata istruita mediante escussione di due testi di parte opponente ed all' udienza del
30.04.2025 è stata trattenuta in decisione.
In merito all' eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' Pt_1 in relazione alle fatture n. 158.19 dell'importo di € 6.250,00 e n. 594.19 dell'importo di €
12.500,00 - per un totale parziale di € 18.750,00 - emesse dal C.O.M. nei confronti della relative a sanzioni irrogate a fronte di presunte violazioni “accertate” dalParte_1 nello svolgimento di attività commerciale nei locali di proprietà della Sig.ra CP_2
e condotti in locazione dalla nello specifico unità Parte_4 Parte_1
immobiliari blocco N5 sub 160 si osserva quanto segue.
L'eccezione è infondata e non meritevole di accoglimento in quanto ai sensi del combinato disposto dell' art 11, art 6 e ed art 8 comma 13 dello Statuto CP_4 sono obbligati in solido in relazione a violazioni del proprio settore merceologico tanto il proprietario, quanto l'affittuario (nella specie Pt_1 che svolgeva all' interno dei locali l'attività commerciale.
In particolare, dalle suddette previsioni statutarie si rileva la qualifica di consorziato tanto dell' affittuario quanto del proprietario del locale, il primo risponderà dell' illecito in qualità di autore materiale della condotta illecita, il secondo per una culpa in vigilando ed eligendo nei confronti del proprio affittuario.
A fondamento della pretesa monitoria, in relazione a condotte commesse in data 8.03.2019
(fattura 158.19 € 6.250,00) ed in data 17.06.2019 (fattura 594/2019 € 12.500,00) si osserva come la ricorrente allegava copia dei rapporti di controllo con avviso applicazione
,
Parte sanzioni, copia delle fatture, estratto autentico notarile Registro IVA del estratto
,
conto, sollecito di pagamento.
Sul punto assorbente appare il rilievo che l' opponente non contesti la violazione del settore merceologico autorizzato "intimo donna" riconoscendo la vendita al pubblico nel periodo oggetto di contestazione di merce riconducibile ad altre tipologie ( capi abbigliamento, costumi ed accessori donna), circostanze peraltro confermata dai testi escussi e dalla allegazioni fotografiche prodotte dalla stessa opponente.
Sul punto nell'atto di opposizione si osserva che l'opponente ha testualmente riconosciuto"
Nel periodo oggetto di contestazione antecedente l'estate il negozio in questione proponeva dunque in vendita tale marchio Pt 5, in esclusiva. Vista la stagione (marzo-giugno) la merce in vendita comprendeva ovviamente intimo ma anche costumi, copricostumi, teli mare e accessori per la spiaggia, tutti prodotti evidentemente equivocati dallo sguardo - maschile - dei controllori Presidente CP_3 e Sig. Per_4 e classificati pertanto in abbigliamento donna".
Orbene, rientra nel concetto di abbigliamento intimo, settore per il quale era stata concessa l'autorizzazione alla vendita all' odierna opponente come da contratto di locazione e autorizzazioni allegate dall' Pt_1 2, l'insieme dei capi di vestiario che devono essere indossati sotto i vestiti;
tali pertanto non possono essere qualificati arei, pepli, teli e camicie da mare nonché altri capi di vestiario tipici della stagione estiva, come da fotografie allegate dall' opponente ed esposte in vendita all'interno del locale commerciale.
Dunque, attesa la natura confessoria di quanto dedotto nel libello introduttivo in merito alla suddetta violazione, l'opposizione in parte a quo deve essere rigettata.
Con riferimento alle sanzioni relative alle violazioni degli orari di apertura e chiusura dei locali, va osservato come anche in tal caso l'opponente non sollevi specifiche contestazioni in merito evidenziando sostanzialmente l'eventuale responsabilità dell' affittuaria che aveva
Parte_2 rispetto alla concretamente posto in essere la condotta sanzionata quale formula domanda di manleva..
Anche in tal caso l'opposta ha allegato alla pretesa monitoria copia dei rapporti di controllo con avviso applicazione sanzioni, copia delle fatture, estratto autentico notarile Registro Parte IVA del estratto conto, sollecito di pagamento. Con riferimento infine alla carenza di prova dei fatti contestati, ovvero violazione degli orari di apertura e chiusura dell' esercizio commerciale, come da "rapportini" allegati, va osservato come la contestazione sia stata del tutto generica e non circostanziata, nonostante la specificità degli addebiti mossi come da copiosa ed analitica produzione documentale.
Sul punto, anche per il principio di vicinanza dell' onere della prova, sarebbe gravato sull' opponente e soprattutto sul terzo chiamato in causa ( autore materiale delle violazioni) fornire la prova positiva di aver rispettato o gli orari di apertura nelle giornate indicare in ogni rapporto;
diversamente, l' opponente ed il terzo chiamato (contumace) non hanno mosso contestazioni sul punto ai circostanziati riferimenti agli addebiti contestati nei rapportini allegati con i quali è sempre stata dedotta la chiusura dei locali in orari, non consentiti e specificamente indicati.
Ne consegue che ai sensi dell' art 115 cpc deve ritenersi incontestato e dunque estraneo al
"thema probandum” l'effettivo mancato rispetto degli orari previsti dal C.O.M da parte dell' affittuaria terza chiamata.
Con riferimento all' azione di manleva proposta dall' Pt_1 nei confronti della propria affittuaria, la stessa è fondata e merita accoglimento in relazione a tali sanzioni.
Sul punto non rileva l'eventuale “sola" responsabilità esterna del proprietario nei confronti del CP_2 oppure se lo stesso sia invece responsabile in via solidale ai sensi dell' art 6 dello Statuto con l'affittuaria; ciò che conta ai fini del regresso è l'effettiva commissione della condotta illecita da parte dell' affittuario e la sussistenza di un titolo negoziale legittimante l'esercizio della garanzia impropria da parte del locatore, ovvero il contratto di locazione allegato.
Sul punto va difatti osservato che il conduttore è tenuto a sollevare il locatore dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalla propria condotta posta in essere durante la locazione e di cui risponda anche il locatore verso terzi (nel caso in esame nei confronti del CP_2 ex art
8 comma 13 dello Statuto); nella fattispecie, l' omesso rispetto degli orari di apertura è ascrivibile unicamente all' affittuario con la conseguenza che nel rapporto interno (locatore/ conduttore) quest' ultimo dovrà tenere indenne il locatore dai pregiudizi economici derivanti dalla propria condotta (pagamento delle sanzioni irrogate).
Ne consegue l'accoglimento dell' azione di manleva proposta dalla Pt_1 nei confronti la quale sarà tenuta a sollevare l' opponente da quanto dovutodi Parte_2 al COM per effetto della presenti voci sanzionatorie.
Con riferimento, infine, ai dedotti interessi moratori dovuti su fatture emesse per oneri consortili pagati in ritardo o di cui è stato omesso il pagamento, va osservato come l' opponente deduca che tali ritardi non sono provati e che sono in ogni caso attribuibili alle condotte di affittuari morosi.
L'eccezione è generica e non meritevole di accoglimento avendo l' opposta allegato alla pretesa monitoria dettaglio calcolo degli interesse moratori maturate sulle fatture emesse per oneri consortili non oggetto di specifica contestazione, anche in tal caso si rileva alla luce delle previsioni statutarie allegate la responsabilità solidale del proprietario o concedente dei locali con l'affittuario
La complessità delle questioni giuridiche trattate e l'assenza di precedenti specifici sulla questione giustifica, eccezionalmente, l' integrale compensazione delle spese di causa tra tutte le parti.
PQM
il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
In accoglimento parziale della domanda di manleva proposta dalla [...]
Parte_1 nei confronti della terza chiamata Parte_2
condanna quest'ultima a tenere indenne l' opponente da quanto dovuto al C.O.M. in relazione alla somma di € 1.045,00 relativa a sanzioni irrogate a fronte di violazioni relative all'attività commerciale svolta nei locali in disponibilità della [...] nello specifico unità immobiliare sita al blocco site al blocco N2 subParte_1
94 condotta in locazione dalla Ditta Montefusco;
Compensa le spese di causa tra tutte le parti.
Latina, 24.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Latina
Sezione seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 7034 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
30.04.2025 e vertente
TRA
Parte_1 , rappresentata e difesa dall' avv. Giulio Nevi, giusta delega in atti;
-Attore
C.O.M. Consorzio Controparte_1 rappresentato ed difeso dall' avv. Bossoli
Fabrizio, giusta delega in atti;
-Convenuto
Terza chiamata contumace;
Parte_2 OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 1789/2019 RG 5403/2019 - non provvisoriamente esecutivo - emesso dal Tribunale di Latina in data 10.10.2019
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da verbale del 30.04.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre premettere brevemente in punto di fatto che il presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe proposta dalla Parte_1
[...] con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 20.483,83 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo nonché le spese liquidate in complessivi
745,50 - di cui € 600,00 per onorari e € 145,50 per esborsi - oltre oneri di legge.
Tali somme trova fonte nell' omesso pagamento delle seguenti fatture: fatture n. 158.19 dell'importo di € 6.250,00 e n. 594.19 dell'importo di € 12.500,00 - per un totale parziale di
€ 18.750,00 emesse dal Pt_3 ei confronti della Pt_1 Parte_1 relative a sanzioni irrogate a fronte di presunte violazioni del settore merceologico “accertate" dal CP_2
nello svolgimento di attività commerciale nei locali di proprietà della Sig.ra Parte_4
e condotti in locazione dalla - nello specifico unità immobiliari blocco Parte_1
N5 sub 160; fatture n. 197.19 dell'importo di € 408,03, n. 199.19 dell'importo di € 48,95,
-
n. 200.19 dell'importo di € 179,26 e n. 201.19 dell'importo di € 52,59 - per un totale parziale di € 688,83 Parte_1 inerenti a presunti emesse dal C.O.M. nei confronti della interessi moratori maturati al 31.12.18 relativi all'asserito mancato/ritardato pagamento degli oneri consortili maturati in relazione all'unità immobiliare n. 5 sub. 164 di cui è utilizzatrice e concessa in locazione a terzi conduttori Per_1la Per_2, Parte_1
Per 3 ); fatture n. 271.19 dell'importo di € 313,50, n. 331.19 dell'importo di € 209,00 e n.
347.19 dell'importo di € 522,50 - per un totale parziale di € 1.045,00 - relative a sanzioni irrogate a fronte di presunte violazioni relative al mancato rispetto degli orari di aperura e chiusura dei locali "accertate" dal e relative all'attività commerciale svolta nei CP_2 nello specifico unità immobiliare sita al bloccolocali in disponibilità della Parte_1
site al blocco N2 sub 94 all'epoca condotto in locazione dalla Ditta Montefusco di
Parte_2
L' opponente nell' atto introduttivo formulava le seguenti conclusioni, poi confermate in corso di causa "IN VIA PRELIMINARE - autorizzare l'opponente ai sensi dell'art. 269 c.p.c. c. 3
a chiamare in causa la Sig.ra Parte_4 C.F. C.F. 1 residente in [...]
; P.IVA:Via Bonanni snc residente e la Sig.ra Parte_2 (C.F. C.F. 2
P.IVA_1 ) residente in [...] e di conseguenza differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Parte_1 in ordine alla pretesa fondata sulle fatture n. 158.19 e 594.19 e per l'effetto ridurre il D.I. opposto dell'importo di € 18.750,00 a fronte della sua qualità di mera affittuaria e non di "consorziato proprietario" come espressamente previsto dall'art. 11 nuovo statuto COM. IN VIA
PRINCIPALE - accertare e dichiarare l'abuso di diritto perpetrato dal C.O.M., in persona del l.r.p.t. sig. Controparte 3 ai danni della Parte 1 e per l'effetto dichiarare illegittime le sanzioni oggetto delle fatture presupposto del decreto ingiuntivo n. 1789/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data
10.10.2019 con conseguente revoca dello stesso;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla società opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1789/2019 emesso dal Tribunale di Latina in data 10.10.2019; IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza del credito oggetto delle fatture 158.19 e 594.19 a fronte dell'inesistenza della violazione sanzionate in relazione al settore merceologico contestato e per l'effetto ridurre il D.I. opposto dell'importo delle fatture stesse ovvero € 18.750,00; - accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza del credito oggetto delle fatture
197.19 - 199.19 e 201.19 per inesistenza / mancata prova del presunto ritardo nel pagamento a parte degli affittuari degli oneri consortili e per l'effetto ridurre il D.I. opposto dell'importo delle fatture stesse ovvero
€ 639,88; - accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza del credito oggetto delle fatture 271.19 –
331.19 e 347.19 e per l'effetto ridurre il D.I. opposto dell'importo delle fatture stesse ovvero € 1.045,00;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Ridurre l'importo del D.I. opposto di € 750,00 per le ragioni dettagliate al punto 1 lett. c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del procedimento monitorio".
chiedendo rigettarsi l'opposizione e la conferma del decreto Si costituiva il CP_2
ingiuntivo opposto per le ragioni rappresentate in comparsa.
Autorizzata la citazione in manleva dei terzi Parte_2 Parte_4 Parte_4 lachiamate rispetto alle quali l'opponente rinunciava alla citazione della causa è stata istruita mediante escussione di due testi di parte opponente ed all' udienza del
30.04.2025 è stata trattenuta in decisione.
In merito all' eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' Pt_1 in relazione alle fatture n. 158.19 dell'importo di € 6.250,00 e n. 594.19 dell'importo di €
12.500,00 - per un totale parziale di € 18.750,00 - emesse dal C.O.M. nei confronti della relative a sanzioni irrogate a fronte di presunte violazioni “accertate” dalParte_1 nello svolgimento di attività commerciale nei locali di proprietà della Sig.ra CP_2
e condotti in locazione dalla nello specifico unità Parte_4 Parte_1
immobiliari blocco N5 sub 160 si osserva quanto segue.
L'eccezione è infondata e non meritevole di accoglimento in quanto ai sensi del combinato disposto dell' art 11, art 6 e ed art 8 comma 13 dello Statuto CP_4 sono obbligati in solido in relazione a violazioni del proprio settore merceologico tanto il proprietario, quanto l'affittuario (nella specie Pt_1 che svolgeva all' interno dei locali l'attività commerciale.
In particolare, dalle suddette previsioni statutarie si rileva la qualifica di consorziato tanto dell' affittuario quanto del proprietario del locale, il primo risponderà dell' illecito in qualità di autore materiale della condotta illecita, il secondo per una culpa in vigilando ed eligendo nei confronti del proprio affittuario.
A fondamento della pretesa monitoria, in relazione a condotte commesse in data 8.03.2019
(fattura 158.19 € 6.250,00) ed in data 17.06.2019 (fattura 594/2019 € 12.500,00) si osserva come la ricorrente allegava copia dei rapporti di controllo con avviso applicazione
,
Parte sanzioni, copia delle fatture, estratto autentico notarile Registro IVA del estratto
,
conto, sollecito di pagamento.
Sul punto assorbente appare il rilievo che l' opponente non contesti la violazione del settore merceologico autorizzato "intimo donna" riconoscendo la vendita al pubblico nel periodo oggetto di contestazione di merce riconducibile ad altre tipologie ( capi abbigliamento, costumi ed accessori donna), circostanze peraltro confermata dai testi escussi e dalla allegazioni fotografiche prodotte dalla stessa opponente.
Sul punto nell'atto di opposizione si osserva che l'opponente ha testualmente riconosciuto"
Nel periodo oggetto di contestazione antecedente l'estate il negozio in questione proponeva dunque in vendita tale marchio Pt 5, in esclusiva. Vista la stagione (marzo-giugno) la merce in vendita comprendeva ovviamente intimo ma anche costumi, copricostumi, teli mare e accessori per la spiaggia, tutti prodotti evidentemente equivocati dallo sguardo - maschile - dei controllori Presidente CP_3 e Sig. Per_4 e classificati pertanto in abbigliamento donna".
Orbene, rientra nel concetto di abbigliamento intimo, settore per il quale era stata concessa l'autorizzazione alla vendita all' odierna opponente come da contratto di locazione e autorizzazioni allegate dall' Pt_1 2, l'insieme dei capi di vestiario che devono essere indossati sotto i vestiti;
tali pertanto non possono essere qualificati arei, pepli, teli e camicie da mare nonché altri capi di vestiario tipici della stagione estiva, come da fotografie allegate dall' opponente ed esposte in vendita all'interno del locale commerciale.
Dunque, attesa la natura confessoria di quanto dedotto nel libello introduttivo in merito alla suddetta violazione, l'opposizione in parte a quo deve essere rigettata.
Con riferimento alle sanzioni relative alle violazioni degli orari di apertura e chiusura dei locali, va osservato come anche in tal caso l'opponente non sollevi specifiche contestazioni in merito evidenziando sostanzialmente l'eventuale responsabilità dell' affittuaria che aveva
Parte_2 rispetto alla concretamente posto in essere la condotta sanzionata quale formula domanda di manleva..
Anche in tal caso l'opposta ha allegato alla pretesa monitoria copia dei rapporti di controllo con avviso applicazione sanzioni, copia delle fatture, estratto autentico notarile Registro Parte IVA del estratto conto, sollecito di pagamento. Con riferimento infine alla carenza di prova dei fatti contestati, ovvero violazione degli orari di apertura e chiusura dell' esercizio commerciale, come da "rapportini" allegati, va osservato come la contestazione sia stata del tutto generica e non circostanziata, nonostante la specificità degli addebiti mossi come da copiosa ed analitica produzione documentale.
Sul punto, anche per il principio di vicinanza dell' onere della prova, sarebbe gravato sull' opponente e soprattutto sul terzo chiamato in causa ( autore materiale delle violazioni) fornire la prova positiva di aver rispettato o gli orari di apertura nelle giornate indicare in ogni rapporto;
diversamente, l' opponente ed il terzo chiamato (contumace) non hanno mosso contestazioni sul punto ai circostanziati riferimenti agli addebiti contestati nei rapportini allegati con i quali è sempre stata dedotta la chiusura dei locali in orari, non consentiti e specificamente indicati.
Ne consegue che ai sensi dell' art 115 cpc deve ritenersi incontestato e dunque estraneo al
"thema probandum” l'effettivo mancato rispetto degli orari previsti dal C.O.M da parte dell' affittuaria terza chiamata.
Con riferimento all' azione di manleva proposta dall' Pt_1 nei confronti della propria affittuaria, la stessa è fondata e merita accoglimento in relazione a tali sanzioni.
Sul punto non rileva l'eventuale “sola" responsabilità esterna del proprietario nei confronti del CP_2 oppure se lo stesso sia invece responsabile in via solidale ai sensi dell' art 6 dello Statuto con l'affittuaria; ciò che conta ai fini del regresso è l'effettiva commissione della condotta illecita da parte dell' affittuario e la sussistenza di un titolo negoziale legittimante l'esercizio della garanzia impropria da parte del locatore, ovvero il contratto di locazione allegato.
Sul punto va difatti osservato che il conduttore è tenuto a sollevare il locatore dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalla propria condotta posta in essere durante la locazione e di cui risponda anche il locatore verso terzi (nel caso in esame nei confronti del CP_2 ex art
8 comma 13 dello Statuto); nella fattispecie, l' omesso rispetto degli orari di apertura è ascrivibile unicamente all' affittuario con la conseguenza che nel rapporto interno (locatore/ conduttore) quest' ultimo dovrà tenere indenne il locatore dai pregiudizi economici derivanti dalla propria condotta (pagamento delle sanzioni irrogate).
Ne consegue l'accoglimento dell' azione di manleva proposta dalla Pt_1 nei confronti la quale sarà tenuta a sollevare l' opponente da quanto dovutodi Parte_2 al COM per effetto della presenti voci sanzionatorie.
Con riferimento, infine, ai dedotti interessi moratori dovuti su fatture emesse per oneri consortili pagati in ritardo o di cui è stato omesso il pagamento, va osservato come l' opponente deduca che tali ritardi non sono provati e che sono in ogni caso attribuibili alle condotte di affittuari morosi.
L'eccezione è generica e non meritevole di accoglimento avendo l' opposta allegato alla pretesa monitoria dettaglio calcolo degli interesse moratori maturate sulle fatture emesse per oneri consortili non oggetto di specifica contestazione, anche in tal caso si rileva alla luce delle previsioni statutarie allegate la responsabilità solidale del proprietario o concedente dei locali con l'affittuario
La complessità delle questioni giuridiche trattate e l'assenza di precedenti specifici sulla questione giustifica, eccezionalmente, l' integrale compensazione delle spese di causa tra tutte le parti.
PQM
il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
In accoglimento parziale della domanda di manleva proposta dalla [...]
Parte_1 nei confronti della terza chiamata Parte_2
condanna quest'ultima a tenere indenne l' opponente da quanto dovuto al C.O.M. in relazione alla somma di € 1.045,00 relativa a sanzioni irrogate a fronte di violazioni relative all'attività commerciale svolta nei locali in disponibilità della [...] nello specifico unità immobiliare sita al blocco site al blocco N2 subParte_1
94 condotta in locazione dalla Ditta Montefusco;
Compensa le spese di causa tra tutte le parti.
Latina, 24.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli